Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 359 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 359 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/01/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11152/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentata e difesa
– ricorrente principale –
contro
NOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (indirizzo p.e.c. indicato nel controricorso: EMAIL)
controricorrenti/ricorrenti in via incidentale condizionata avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 1813/2017 pubblicata il 10 ottobre 2017
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito per la ricorrente l ‘ AVV_NOTAIO, per delega RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, nell ‘ allegata qualità di proprietaria di un capannone ad uso commerciale, asseritamente munito di parete finestrata, sito in Acireale INDIRIZZO Maria degli Ammalati alla INDIRIZZO, conveniva in giudizio, davanti alla locale sezione distaccata del Tribunale di Catania, i suoi vicini NOME COGNOME e NOME COGNOME, chiedendo di accertare che questi ultimi avevano realizzato sul loro fondo un edificio in violazione RAGIONE_SOCIALEe distanze prescritte dalla legge e dagli strumenti urbanistici e, per l ‘ effetto, di condannarli ad arretrare la costruzione a una distanza minima di dieci metri dalla suddetta parete, giusta quanto stabilito dall ‘ art. 9 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano i convenuti, i quali contestavano la fondatezza RAGIONE_SOCIALE ‘ avversa pretesa.
All ‘ esito del giudizio, in accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda, il Tribunale adìto condannava la COGNOME e il COGNOME, con vincolo di solidarietà, «a portare l ‘ edificio meglio descritto in motivazione ad una distanza di metri dieci dalla parete finestrata RAGIONE_SOCIALE ‘ edificio attoreo» , ponendo a loro carico le spese processuali.
La decisione veniva impugnata dai soccombenti davanti alla Corte d ‘ Appello di Catania, la quale, con sentenza n. 1813/2017 del 10 ottobre 2017, in riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado, respingeva la domanda avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE, condannandola alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del doppio grado di giudizio.
Contro questa sentenza la prefata società ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
I COGNOMECOGNOME hanno resistito mediante la notifica di un controricorso contenente anche ricorso incidentale condizionato, affidato a tre motivi.
Con ordinanza interlocutoria n. 9562/2020 del 25 maggio 2020,
non ravvisando i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 375, co mma 1, nn. 1) e 5) c.p.c., la Sesta Sezione Civile ha rimesso la causa alla pubblica udienza di questa Sezione semplice, giusta il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis , ultimo comma, del medesimo codice.
Nei termini di cui all ‘art. 378 c.p.c. i l Pubblico Ministero ha depositato memoria, con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale, e i controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale viene lamentato l ‘o messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.
Si assume che avrebbe errato la Corte d ‘ Appello di Catania nell ‘affermare che la parete del capannone di proprietà RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE è priva di aperture qualificabili come vedute e che, conseguentemente, nel caso di specie non può trovare applicazione la disciplina dettata dall ‘ art. 9 n. 2) D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
Il giudice distrettuale avrebbe, infatti, tralasciato di considerare che detta parete è munita di un portone di accesso avente le caratteristiche di una vera e propria veduta, in quanto idonea a consentire l ‘ inspectio e la prospectio non solo sul cortile di pertinenza esclusiva, ma anche verso la proprietà altrui, come evincibile dalla relazione redatta dal c.t.u. nominato in grado d ‘ appello.
Con il secondo motivo sono denunciate la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 9 n. 2) D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, in combinato disposto con l ‘ art. 9, punti 1, 3 e 4 del Regolamento Edilizio del Comune di Acireale e con le relative norme di attuazione, approvate dal RAGIONE_SOCIALE con deliberazione n. 119 del 6 agosto 1981 e dall ‘ RAGIONE_SOCIALE con deliberazione n. 64/82 del 22 febbraio 1982.
Si deduce che, ai fini RAGIONE_SOCIALE ‘ applicabilità RAGIONE_SOCIALEe disposizioni innanzi richiamate, prescriventi in tutti i casi una distanza minima assoluta di dieci metri fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, integra veduta anche una porta, destinata in generale all ‘ accesso ai locali e all ‘ uscita da essi, qualora la sua conformazione renda obiettivamente possibile l ‘ «inspectio et prospectio in alienum» , come appunto nella specie.
Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato vengono prospettati l ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, nonché la violazione del combinato disposto degli artt. 873, 874 e 877 c.c., RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 2697 del medesimo codice e degli artt. 115 e 116 c.p.c..
Si sostiene, al riguardo: che la RAGIONE_SOCIALE, pur essendone onerata, non avrebbe dimostrato l ‘anteriorità RAGIONE_SOCIALEa co struzione del proprio capannone rispetto a quella RAGIONE_SOCIALE ‘ edificio realizzato sul loro fondo dai vicini; che, in mancanza di detta prova, non può trovare applicazione la norma del regolamento edilizio locale invocata dalla società attrice, prescrivente la distanza minima di dieci metri fra pareti finestrate e pareti di edifici frontistanti, dovendo questa essere osservata soltanto da chi costruisce per secondo.
Con il secondo motivo sono denunciati l ‘o messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, nonchè la violazione degli artt. 873 e 877 c.c., RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 9, comma 4, del Regolamento Edilizio del Comune di Acireale, relativo alla zona territoriale omogenea ‘ B ‘ , e degli artt. 115 e 116 c.p.c..
Si rileva, in proposito: che il fabbricato dei COGNOME–COGNOME ricade nella zona territoriale omogenea ‘ B ‘ del Comune di Acireale, nella quale il regolamento edilizio locale consente di costruire sul confine in aderenza; che, proprio in virtù RAGIONE_SOCIALEa menzionata previsione regolamentare, detto immobile era stato realizzato in aderenza a quello all ‘ epoca insistente sul terreno del confinante COGNOME COGNOME, interposto fra i fondi RAGIONE_SOCIALEe parti in conflitto; che, essendosi
legittimamente avvalsi di tale facoltà, gli odierni controricorrenti non erano tenuti ad osservare alcuna distanza rispetto alla parete del capannone di proprietà RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE
Con il terzo motivo vengono contestati l ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, nonchè la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 873 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c..
Si argomenta, sul tema: che i fondi RAGIONE_SOCIALEe parti in causa non possono considerarsi confinanti, essendo fra loro interposto quello di proprietà del sunnominato COGNOME COGNOME; che, per tale ragione, risulta inapplicabile alla fattispecie in esame la disciplina legale in tema di distanze fra costruzioni, operante nel solo caso di fondi finitimi.
I due motivi del ricorso principale, che possono essere scrutinati insieme per la loro intima connessione, appaiono privi di fondamento.
Il fatto di cui la ricorrente lamenta l ‘ omesso esame ha in realtà formato oggetto di valutazione da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte distrettuale catanese, la quale, dopo aver rilevato, in punto di diritto, che «una porta non può ordinariamente dare luogo a una veduta ( … ), salvo che sia strutturata in modo da consentire di guardare nel fondo del vicino (porta finestra)» , ha ritenuto, sulla scorta di un apprezzamento di merito, che il portone di accesso al capannone RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE s.s. non presenti le cennate caratteristiche RAGIONE_SOCIALEa porta-finestra, giungendo così ad escludere l ‘ applicabilità al caso di specie RAGIONE_SOCIALEa distanza di dieci metri fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti imposta dall ‘ art. 9 n. 2) D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, richiamato dallo strumento urbanistico locale.
A ben vedere, ciò di cui la società impugnante si duole è che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto degli accertamenti condotti dal c.t.u. nominato in grado d ‘ap pello, dai quali sarebbe emerso che sulla parete del predetto capannone è presente un
portone di accesso dotato RAGIONE_SOCIALEe caratteristiche RAGIONE_SOCIALEa veduta.
Sennonchè, per costante giurisprudenza di questo Supremo Collegio, l ‘ omesso esame di elementi istruttori non è riconducibile al paradigma di cui all ‘art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. laddove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. n. 31452/2022, Cass. Sez. Un. n. 28547/2022, Cass. n. 27282/2002, Cass. n. 19362/2022).
D ‘altro canto, con il ricorso non viene denunciata la nullità RAGIONE_SOCIALE ‘impugnata sent enza, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 132, comma 2, n. 4), in relazione all ‘art . 360, comma 1, n. 4) c.p.c., per motivazione omessa o apparente, onde la Corte non è chiamata ad occuparsi di una simile questione.
A fronte RAGIONE_SOCIALE ‘ apprezzamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale circa l ‘i nidoneità del portone di accesso al capannone RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE a consentire l ‘esercizio RAGIONE_SOCIALE ‘ «inspectio et prospectio» sul fondo dei COGNOME–COGNOME, deve altresì escludersi la configurabilità RAGIONE_SOCIALEa dedotta violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme giuridiche evocate dalla ricorrente, in quanto, nella disciplina legale dei rapporti di vicinato, l ‘ obbligo di osservare determinate distanze nelle costruzioni sussiste esclusivamente rispetto alle vedute, e non anche alle luci, sicché la dizione ‘ pareti finestrate ‘ contenuta in un regolamento edilizio che si ispiri all ‘ art. 9 D.M. n. 1444 del 1968 non potrebbe che riferirsi alle sole pareti munite di finestre qualificabili come vedute, senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono finestre cosiddette lucifere (cfr. Cass. n. 14730/2022, Cass. n. 10069/2020, Cass. n. 14091/2019, Cass. n. 26383/2016).
Per le ragioni esposte, il ricorso principale deve essere respinto, con conseguente assorbimento RAGIONE_SOCIALE ‘ impugnazione incidentale condizionata.
Le spese del presente grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Stante l ‘esito del giudizio, deve essere resa nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE l ‘attestazione di cui all’art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALEe spese di giustizia).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato; condanna la RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 5.200 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALEe spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. , D.P .R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda