Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34403 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34403 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 29559/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa da ll’Avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE giusta procura in atti; -ricorrente- contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dell ‘Avvocato COGNOME dal quale è rappresentata e difesa,
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 3054/2019 depositata il 05/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che:
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, articolato in tre motivi illustrati con memoria, avverso la sentenza n. 3054/2019 della Corte d’appello di Napoli del 5 giugno 2019;
NOME COGNOME resiste con controricorso;
con atto di citazione del 19 dicembre 2000 la RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio NOME COGNOME per chiederne la condanna alla demolizione di un edificio in corrispondenza del km 16+950 della carreggiata Sud dell’autostrada Napoli -Salerno (A3), in Comune di Torre del Greco, in quanto a distanza inferiore a quella di 60 metri dalla carreggiata, imposta ai sensi dell’art. 9 della legge n. 729/1961, dell’art. 19 della legge n. 765/1967 e degli articoli 4 e 5 del D.M. 1404/1968, per le costruzioni fuori dai centri abitati. Il Tribunale di Torre Annunziata, sull’opposizione della convenuta che eccepiva preliminarmente di avere presentato istanza di concessione in sanatoria nel 1986, rigettò la domanda rilevando che, in forza della delibera della Giunta Municipale del Comune di Torre del Greco, n.8 del 7 dicembre 1995, con cui era stato delimitato il centro abitato, la costruzione risultava essere all’interno del centro abitato stesso con la conseguenza che per essa valeva non il limite dei 60 metri evocato dalla attrice ma il limite -rispettato- di 25 metri dalla carreggiata, previsto dall’art. 9 della l.729/1961. La Autostrade Meridionali s.p.a. impugnò la pronuncia innanzi alla Corte d’appello di Napoli che ha rigettato il gravame ritenendo che, al contrario di quanto sostenuto dall’appellante, non aveva rilievo il fatto che il terreno su cui era stato realizzato l’immobile fosse inserito secondo il piano regolatore generale del Comune, approvato dalla Regione Campania nel 1978, in zona F/4, riproducendo l’affermazione del Tribunale riguardo alla delibera della Giunta Comunale n.8/1985 e
aggiungendo che il posizionamento della particella all’interno del perimetro del centro abitato risultava confermato da una certificazione rilasciata dal Comune con prot. 5095/2017; considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 9 della legge n. 729/1961, dell’art. 19 della legge n. 765/1967, degli articoli 4 e 5 del D.M. n. 1404/1968 in combinato disposto con gli articoli 16 e seguenti del Nuovo Codice della strada, degli articoli 3 e 4 del d.lgs. n. 285/1992, dell’art. 5 del D.P.R. n. 495/1992 e dell’art. 18 della legge n. 865/1971.
La ricorrente deduce che la Corte di Appello ha fatto riferimento alla certificazione del Comune di Torre del Greco, prot. 5059/2017 e, riportato il testo della certificazione, evidenzia che questa attesta soltanto che il terreno sul quale è stato edificato l’immobile in questione è inserito in zona F/4 secondo il piano regolatore generale del Comune approvato dal Regione Campania nel 1978 e che il terreno si trova in un’area soggetta a plurimi vincoli (paesaggistico ambientali; idrogeologici, sismici) ma non contiene alcuna indicazione riguardo al posizionamento del terreno all’esterno o all’interno del centro urbano del Comune di Torre del Greco;
2. con il secondo motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge n. 729/1961, dell’art. 19 della legge n. 765/1967, degli articoli 4 e 5 del D.M. n. 1404/1968 in combinato disposto con gli articoli 16 e seguenti del Nuovo Codice della strada, degli articoli 3 e 4 del d.lgs. n. 285/1992, dell’art. 5 del D.P.R. n. 495/1992 ‘anche sotto il profilo della illogicità e della correttezza della motivazione e della omessa applicazione di norme’.
La ricorrente deduce che la Corte di Appello ha errato nel fare riferimento alla delibera di giunta n. 8 del 7 dicembre 1995
trattandosi di delibera adottata ai sensi del d.lgs. n.285 del 1992 e quindi al solo fine della attuazione del codice della strada ossia al fine di garantire la sicurezza nella circolazione e non ai fini, qui rilevanti, strettamente urbanistici, per i quali ultimi la nozione di centro abitato avrebbe dovuto essere desunta dall’art. 18 della legge n. 865/1971. Evidenzia che ai sensi del piano regolatore generale del 1978, il terreno era in zona F/4 ‘verde di rispetto a ridosso dell’autostrada Napoli -Salerno;
3. con il terzo motivo del ricorso principale viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. in relazione alla erronea e/o omessa valutazione delle risultanze dell’istruttoria, nonché dell’art. 9 delle legge n. 729/1961, dell’art. 19 della legge n. 765/67, degli articoli 4 e 5 del D.M. n.1404/1968 in combinato disposto con gli articoli 16 e seguenti del Nuovo Codice della strada, degli articoli 3 e 4 del d.lgs. n. 285/1992, dell’art. 5 del D.P.R. n. 495/1992 e dell’art. 18 della legge n. 865/1971, ‘omessa motivazione, motivazione perplessa o apparente’. La ricorrente ripropone le censure proposte con i due precedenti motivi e aggiunge che, come emerso dalla ctu di primo grado, l’immobile di cui trattasi era stato realizzato in assenza di concessione;
4.atteso che i motivi, strettamente connessi, pongono questioni di rilevanza nomofilattica anche in rapporto al tempo di realizzazione della costruzione di cui trattasi e alla successione delle leggi di riferimento, il Collegio ritiene opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo per la relativa trattazione in udienza pubblica (art. 375 cod. proc. civ.);
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, il 18/12/2024.
Il Presidente NOME COGNOME