Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17818 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17818 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9175/2021 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ANCONA n. 1016/2020 depositata il 06/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che:
1.su un terreno nel Comune di Monte Rinaldo, ubicato in una zona destinata, secondo la legge regionale della Marche n.7 del 1995 (‘Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria’), a ‘ripopolamento e cattura’ faunistica, NOME COGNOME esercita, su concessione della Provincia di Fermo, una ‘impresa di cattura per ripopolamento’ di fauna. Lo stesso ricorre, con un motivo avversato da NOME COGNOME con controricorso, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ancona, n.1016 del 2020 con cui, per quanto interessa, esso ricorrente è stato condannato ad arretrare fino a 20 metri dal confine rispetto al limitrofo fondo del controricorrente, una costruzione destinata -come la Corte di Appello ha accertatoa ‘riparo temporaneo di volatili fino alla consegna all’ente faunistico’, strumentale all’attività di impresa.
La Corte di Appello ha qualificato la costruzione e l’impianto di cattura come ‘opera di pubblica utilità che deve svolgersi necessariamente in zona agricola’ ai sensi della legge della Regione Marche n.13/90, art. 3 lett. h) -lettera che, per mero, evidente errore materiale nella sentenza è scambiata con la lettera f)-, ha poi ritenuto che alla costruzione fosse, ‘per analogia’, applicabile l’art. 4 della legge regionale citata, secondo cui le ‘nuove residenze in zone agricole … devono avere le seguenti caratteristiche: … ; b) distanza minima dai confini di ml. 20’.
considerato che:
1 con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 8 della l. Reg. Marche n.13 del 1990, ‘per avere la Corte di Appello errato nella interpretazione delle norme e nella individuazione della fattispecie astratta prevista dalle norme applicate ed errato nella sussunzione della fattispecie concreta nell’art. 4 della citata legge regionale’ e per avere ‘per tale ragione ritenuto che il manufatto realizzato dal COGNOME fosse stato
realizzato in violazione della distanza legale dal confine ordinandone l’arretramento’. Si deduce che la costruzione de qua è stata edificata nel rispetto dell’unica norma applicabile ossia (del)l’art. 61 del Regolamento edilizio tipo della Regione Marche, recepito dal Comune, che prescrive, al comma 3, in via generale per tutte le costruzioni in zone diverse dalla zona c) di espansione di cui all’articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e quindi anche per la zona agricola, salvo non sia stabilita una distanza dal confine diversa, una distanza di 5 metri.
Il motivo è fondato.
La legge della Regione Marche n.13 del 1990 detta “Norme edilizie per il territorio agricolo”.
È incontroverso che la costruzione de qua insista in zona agricola (come definita dall’art. 1 della legge).
L’art. 3 della legge prevede che nelle zone agricole sono ammesse soltanto le nuove costruzioni che risultino necessarie per l’esercizio delle attività di cui al comma 2 del precedente articolo 1 (ossia le attività ‘dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l’agriturismo’) ed in particolare: … f) costruzioni da adibire alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; … h) opere di pubblica utilità che debbono sorgere necessariamente in zone agricole’.
L’art. 4 si riferisce alla ‘nuove abitazioni’ e prevede, per quanto interessa, al comma 1, che ‘Nuove residenze in zone agricole sono ammesse solo quando l’impresa agricola sia sprovvista di una abitazione adeguata alle esigenze della famiglia coltivatrice per l’ordinario svolgimento dell’attività agricola’ e, al comma 4, che ‘Le costruzioni di cui al presente articolo devono avere le seguenti caratteristiche: a) altezza massima ml. 7,50, misurati a valle per i terreni in declivio; b) distanza minima dai confini di ml. 20’.
La Corte di Appello ha ritenuto applicabile, ‘per analogia’, alla costruzione destinata alla ‘custodia dei volatili catturati fino alla consegna all’ente faunistico’, l’art. 4 sulle ‘nuove abitazioni’ ed in particolare la lettera b) del comma 4 di tale articolo.
L’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile prevede che ‘Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato ‘ .
La Corte di Appello ha fatto erroneamente ricorso all’analogia:
ha trascurato che nel caso specifico non vi era un vuoto normativo, presupposto per il ricorso all’analogia, essendovi l’art. 61 del regolamento edilizio comunale approvato con delibera n. 48 del 25 settembre 1990 che, recependo il regolamento edilizio tipo regionale n. 23 del 14 settembre 1989, prescrive una distanza di 5 metri dal confine, in via generale per tutte le costruzioni in zona agricola, per le quali non sia stabilita una distanza dal confine diversa;
ha, per di più, applicato una norma specificamente concernente le abitazioni necessarie a soddisfare esigenze della famiglia coltivatrice ad una costruzione funzionalmente non assimilabile ad una abitazione;
in ragione di quanto precede il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata, per gli ulteriori accertamenti in fatto, alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione;
il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese dell’intero processo;
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione.
Roma 25 giugno 2025.
Il Presidente NOME COGNOME