Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27247 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27247 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30796/2019 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
-ricorrente-
contro
INDIRIZZO NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME; -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE ANCONA n. 721/2019, depositata il 9/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME NOME.
Il Condominio di INDIRIZZO in Falconara INDIRIZZO, ha chiesto e ottenuto un decreto che ha ingiunto al condomino NOME COGNOME il pagamento di euro 1.665,56 in base al consuntivo del 30 giugno 2013 e al preventivo del 30 giugno 2014 (per il periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014), approvati all’unanimità dall’assemblea condominiale tenutasi il 16 settembre 2013.
Il COGNOME ha proposto opposizione al decreto, deducendo l’insussistenza del suo obbligo di concorrere alle spese di funzionamento dell’impianto centralizzato in quanto si era legittimamente distaccato dal medesimo nel giugno del 2013 e aveva comunicato tale distacco il 28 ottobre 2013, allegando la relativa relazione tecnica dalla quale risultava l’assenza di squilibri nel funzionamento dell’impianto e di aggravi di spesa; secondo i calcoli del proprio tecnico egli era tenuto a pagare euro 52,61 mensili a titolo di spese di manutenzione e di conservazione dell’impianto, somma da lui pagata nei mesi successivi all’ottobre del 2013.
Il Giudice di pace di Ancona, con sentenza n. 408/2015, ha rigettato l’opposizione.
La sentenza di primo grado è stata impugnata da COGNOME, ma il Tribunale di Ancona ha respinto il gravame con sentenza n. 721/2019.
3. Avverso tal decisione NOME COGNOME ricorre per cassazione. Resiste con controricorso il Condominio di INDIRIZZO, in Falconara Marittima.
Memoria è stata depositata dal ricorrente.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in tre motivi.
Il primo motivo contesta nullità del procedimento, violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 24 e 111 Cost., 2967, 1193 c.c., 63 disp. att. c.c., 100 e 645 c.p.c., 2041 c.c.: il
Tribunale ritiene che, non essendo stata impugnata la delibera del 16 settembre 2013, essa è pienamente valida ed efficace e sussiste il debito del ricorrente non solo per il periodo anteriore alla comunicazione del distacco, ma anche per quello successivo, non avendo egli fornito la prova che dal suo distacco non derivano squilibri di funzionamento e di aggravi di spesa; in realtà in discussione sono solo le quote successive alla formalizzazione del distacco, cosicché il ricorrente non aveva né interesse, né titolo per impugnare la delibera del 16 settembre 2013, in quanto il punto in discussione non è la legittimità della suddetta delibera assembleare, ma la sopravvenienza di un fatto nuovo, legittimante l’esonero del condomino distaccatosi dalle spese per i consumi e la conseguente doverosa revisione delle quote preventivate.
Il secondo motivo denuncia nullità del procedimento, violazione e falsa applicazione degli artt. 177, 178, 187, 189 e 346 c.p.c., 2712 c.c.: il Tribunale ritiene che il ricorrente non abbia fornito la prova che dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa, non avendo mai depositato la relazione inviata al Condominio con comunicazione del 28 ottobre 2013, mentre il deposito del CD allegato alla memoria non è stato autorizzato dal Giudice di pace; la produzione del CD e l’espletata consulenza tecnica d’ufficio non possono essere dichiarate inammissibili d’ufficio, tantopiù in assenza di una specifica censura dell’appellato; la relazione dell’ing. COGNOME risulta quindi regolarmente depositata da COGNOME e la consulenza tecnica d’ufficio risulta anch’essa legittimamente ammessa.
Il terzo motivo lamenta nullità della sentenza e del procedimento, violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 24 e 111 Cost., omesso esame di un fatto principale della controversia decisivo per il giudizio, travisamento della prova, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697, 1118 c.c.: il Tribunale non si è fatto carico di confutare i
puntuali rilievi mossi dall’appellante alle considerazioni e conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, di cui ha fornito una travisata lettura, e ha comunque omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, ossia l’oggettiva riduzione dei consumi globali e conseguentemente il non aggravio di spesa per gli altri condomini, desumibile dalla consulenza tecnica d’ufficio.
Questi tre motivi -che si prestano ad esame unitario -sono infondati.
La Corte d’appello ha accertato che la somma oggetto del decreto ingiuntivo trova il suo titolo nel consuntivo e nel preventivo che sono stati approvati dall’assemblea il 16 settembre 2013. Con tale delibera l’assemblea, con il voto favorevole del ricorrente, aveva approvato l’uno e l’altro nonchè i relativi riparti di spesa.
Tale delibera -si badi bene – non è stata impugnata da COGNOME che, d’altro canto, non aveva neppure titolo per impugnarla, non essendo né assente né dissenziente.
Conseguentemente, la validità di quella delibera (sotto il profilo di una eventuale annullabilità, non ravvisandosi profili di nullità) non poteva essere oggetto di sindacato in sede di opposizione a decreto ingiuntivo: infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d’ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, sia l’annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest’ultima sia dedotta in via d’azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione, ai sensi dell’art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto (cfr. in tal senso Cass., sez. un., n. 9839/2021).
Ad avviso del ricorrente, egli non aveva né interesse né titolo per impugnare la delibera del 16 settembre 2013, in quanto il punto in discussione non sarebbe la legittimità di tale delibera, ma la
sopravvenienza di un fatto nuovo, ossia il suo distacco dal riscaldamento centralizzato e la conseguente doverosa revisione delle quote preventivate. Il ragionamento del ricorrente non può essere seguito. Il distacco non costituiva un fatto nuovo in quanto, come risulta da affermazione dello stesso ricorrente, tale distacco era avvenuto nel giugno del 2013 (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata che, a pag. 6 precisa che il completamento di esso venne accertato comunque il 30.8.2013), cosicché era fatto già noto alla data della delibera del 16.9.2013. Il dato rilevante era la data del distacco, ma non quella di comunicazione all’amministratore, rimessa alla libera scelta dell’interessato .
L’approvazione della delibera posta alla base del decreto ingiuntivo e la sua conseguente vincolatività per il ricorrente che aveva espresso voto favorevole comportano il rigetto delle censure poste ad oggetto del secondo e del terzo motivo di ricorso, che attengono alla prova che dal distacco siano o meno derivati notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa, e che però, sulla scorta del citato principio affermato dalle sezioni unite, non potevano trovare ingresso nel presente giudizio.
II. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 2.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 6 maggio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME