SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BARI N. 1734 2025 – N. R.G. 00001086 2023 DEPOSITO MINUTA 01 12 2025 PUBBLICAZIONE 01 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D’APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d’Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d’appello, iscritta al n.r.g. NUMERO_DOCUMENTO
TRA
L’
(P.I. ), in persona del legale P.
rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliato in Bitritto, alla INDIRIZZO, giusta mandato in atti
– APPELLANTE –
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in al INDIRIZZO, giusta mandato in atti C.F.
– APPELLATO –
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto notificato in data 30/01/2020, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, l’ al fine di ottenere il riconoscimento del diritto a distaccare dall’impianto di riscaldamento centralizzato quello della propria unità abitativa, con esonero delle relative spese di manutenzione.
Deduceva l’attuale appellato che il suo diritto era sancito dalla deliberazione condominiale del 16/06/2017 (verbale n. 74), con cui si era stabilito che l’esonero dal pagamento del consumo del gas fosse accordato a tutti coloro che avessero notificato all’amministrazione la documentazione attestante l’autorizzazione pubblica alla realizzazione di un impianto autonomo, con asseverazione tecnica.
Precisava, altresì, che, nonostante egli avesse adempiuto a quanto stabilito dal deliberato, l’assemblea dell’ , con propria deliberazione in data 27/02/2019, negava tale diritto, approvando il rendiconto delle somme che il avrebbe dovuto versare per consumo di gas nel periodo 2018/2019.
Sempre secondo quanto dedotto in atti, l’attuale appellato avrebbe corrisposto le somme richieste, al fine di evitare contenziosi, ribadendo, tuttavia, la propria intenzione di distaccarsi dall’impianto centralizzato.
A tale precipuo scopo egli aveva avanzato apposita richiesta che, tuttavia, era rimasta senza alcun riscontro.
Per tali ragioni, egli aveva avviato il presente giudizio, chiedendo al Tribunale l’accertamento del proprio diritto al distacco dall’impianto centralizzato intercondominiale con restituzione, altresì, delle somme pagate.
Si costituiva in giudizio l’ che, pregiudizialmente, eccepiva l’inammissibilità della domanda, sostenendo che l’attore avrebbe dovuto preliminarmente impugnare la delibera del 12/07/2019, con cui erano stati dichiarati illegittimi tutti i distacchi.
Nel merito, il convenuto contestava il diritto alla restituzione delle somme versate, sostenendo che il avrebbe dovuto impugnare il bilancio che aveva approvato tali esborsi e la relativa ripartizione tra i condòmini.
In via subordinata, l’ente convenuto eccepiva, in ogni caso, che il avrebbe avuto diritto,
unicamente, alla riduzione delle spese relative al costo del consumo del gas, ma, giammai, avrebbe potuto essere esonerato dal partecipare alle spese di manutenzione dell’impianto centralizzato.
La controversia veniva istruita mediante C.T.U. e, rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, il Tribunale di Bari, con la sentenza appellata, accoglieva la domanda, statuendo che il aveva legittimamente esercitato il proprio diritto al distacco dall’impianto centralizzato.
In conseguenza, egli era tenuto, unicamente, a pagare le spese di manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento centralizzato fino al 18/03/2017, con esonero dal pagamento delle spese di esercizio per il periodo successivo.
Con atto notificato il 07/03/2025, l’ proponeva appello avverso la richiamata sentenza, per la sua integrale riforma, in accoglimento delle conclusioni così come esposte in detto atto di gravame.
Si costituva che chiedeva il rigetto dell’appello.
All’udienza del 26.02.205, la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi di legge, previo deposito di note autorizzate delle parti costituite
Con il primo motivo di gravame l’ eccepisce che la motivazione adottata dal Tribunale sarebbe apparente e contraddittoria e che il primo giudice non avrebbe valutato affatto le prove documentali.
Più specificamente, l’appellante si duole che il Tribunale non avrebbe dichiarato cessata la materia del contendere a seguito della approvazione, da parte dell’assemblea dei condomini, del deliberato in data 07/11/2021, con cui era stato stabilito, in corso del processo di primo grado ed in recepimento di quanto stabilito dalla C.T.U., di ridurre del 57,30%, la spesa dovuta da ciascun condomino distaccato per i consumi di gas metano, con decorrenza dal 2022 e senza alcun effetto retroattivo.
Sempre secondo quanto allegato in appello, il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare nulla ed inefficace la deliberazione del 07/11/2021, in quanto la stessa, non essendo stata mai impugnata dal , era divenuta vincolante ed il giudice avrebbe dovuto limitarsi a prenderne atto, anziché dichiararne l’invalidità incorrendo nel vizio di ultrapetizione della domanda.
L’assunto dell’appellante non è condivisibile.
Va, preliminarmente, evidenziato che il Tribunale di Bari, con operazione ermeneutica di interpretazione della domanda e delle conclusioni delle parti, ha accertato che l’ non ha
chiesto il rigetto della domanda di distacco dell’impianto privato del da quello centralizzato; di talché va confermato l’accoglimento della relativa domanda rispetto alla quale deve, altresì, essere registrata la soccombenza virtuale dell’attuale appellante.
Il fatto che, in corso di causa, il abbia adottato deliberazioni che, in qualche modo, hanno inciso sull’oggetto del giudizio, non può determinare affatto l’obbligo dell’altra parte di impugnarle, ove tali delibere si pongano, come nel caso che ci occupa, in contrasto con la domanda principale.
E, quindi, se il ha chiesto in giudizio l’accertamento del proprio diritto al distacco dall’impianto centralizzato del gas, le deliberazioni successive con le quali l’RAGIONE_SOCIALE ha deciso di riconoscere, in parte, il diritto dell’attore e di stabilire nuove regole, non possono ritenersi idonee a far cessare la materia del contendere.
Quest’ultima, invero, avrebbe potuto essere pronunciata solo nel caso in cui il deliberato postumo avesse corretto i vizi oppure avesse accolto le istanze che avevano indotto la parte ad impugnare la delibera precedente.
Ma così non è stato in quanto la deliberazione del 07/11/2021, nella parte in cui ha inteso stabilire una nuova regola (la riduzione del 57,30% della spesa dovuta da ciascun condomino distaccato per i consumi di gas metano, con decorrenza dal 2022 e senza alcun effetto retroattivo), non ha eliminato il precipuo oggetto del contendere, che resta l’accertamento del diritto del al distacco del proprio impianto del gas e all’esonero dalle spese di manutenzione straordinaria.
Tale accertamento, invero, elimina alla radice qualsivoglia titolo che legittimi l’ente di gestione ad impedire al singolo condomino di distaccarsi dall’impianto centralizzato e, per converso, all’ente di gestione di regolarne le modalità e, dunque, di modificarle di volta in volta.
Non può, pertanto, condividersi affatto la tesi dell’appellante secondo la quale il avrebbe avuto l’onere processuale di impugnare le deliberazioni postume che hanno inciso sull’oggetto del giudizio poiché le stesse, prevedendo parziali modificazioni alle originarie determinazioni condominiali impugnate ( id est le modalità del distacco), cadono dinanzi all’accertamento del Tribunale che ha riconosciuto il buon diritto dell’attuale appellato a distaccarsi e a non essere tenuto al pagamento di oneri, a far data dal formale distacco.
Né, per altro verso, può ritenersi ammissibile che il adotti, in corso di causa, deliberazioni al precipuo scopo di paralizzarne la domanda, con conseguente obbligo del condomino di attivarsi
giudiziariamente.
Ed invero, tutte le delibere postume all’avvio del presente processo, poiché hanno regolamentato la contribuzione alle spese, hanno quale presupposto il rigetto della domanda di distacco o, in ogni caso, l’accoglimento parziale della stessa.
Sta di fatto che il Tribunale di Bari ha stabilito l’obbligo del di corrispondere le spese di manutenzione straordinaria dell’impianto fino alla data della formale comunicazione di distacco dall’impianto centralizzato.
Ne consegue, con tutta evidenza, che correttamente il Tribunale ha ritenuto che: ‘ le eventuali delibere successive che tali spese ripartivano, implicitamente impugnate con l’introduzione del presente giudizio, erano evidentemente invalide in quanto assunte ‘contra legem’ ed in violazione dei diritti individuali del singolo condomino ‘.
Le considerazioni che precedono portano a ritenere inammissibili le questioni sollevate con il secondo motivo di gravame, relativo alla richiesta di condanna del alle spese per ‘consumi involontari’, con il quale l’ ha dato ingresso, nel presente giudizio, a domande nuove, mai formalizzate in primo grado, in spregio ai canoni dell’art. 345 c.p.c.
La delibera del 07/11/2021, che, a dire dell’appellante, avrebbe recepito le indicazioni del C.T.U., non può avere alcuna efficacia poiché, come correttamente statuito dal primo giudice, esula dal presente giudizio.
La delibera, invero, nella parte in cui stabilisce criteri per l’addebito di costi ‘involontari’ non ha trovato ingresso nel contraddittorio di primo grado e, dunque, non rilevano ai fini della decisione.
Né è pertinente il fatto che con essa l’ abbia recepito le risultanze della C.T.U., poiché l’elaborato peritale fornisce chiarimenti di natura tecnica, non determina l’oggetto del contendere la cui definizione, evidentemente, è rimessa alle parti in causa.
Il tutto non senza ribadire, in linea con quanto statuito dal Tribunale di Bari con la decisione appellata, che la domanda del contiene la contestazione dei propri obblighi di contribuzione alle spese dell’impianto centralizzato.
Tutte le delibere postume, che hanno regolamentato in maniera diversa tale obbligo di contribuzione, cadono dinanzi all’accertamento del buon diritto dell’appellato e non possono, per tali ragioni, avere alcuna rilevanza giuridica.
Le considerazioni precedenti portano a ritenere infondato anche il terzo motivo di gravame, con cui l’ si duole che ‘ la decisione del Giudice di primo grado risulta del tutto erronea e gravemente contraddittoria ed illogica. Infatti non si comprende cosa significhi l’affermazione che la domanda subordinata appare fondata (??!!), poiché una domanda o è certamente fondata oppure no, ma non può certo semplicemente apparire (??). Inoltre, anche nel caso di specie, sussiste un evidente vizio di ultra petizione, poiché il Tribunale ha addirittura ritenuto implicitamente (??) impugnate le delibere di assemblea che avevano approvato i bilanci consuntivi e avevano dichiarato illegittimi tutti i distacchi non autorizzati, nonostante l’attore non abbia mai impugnato le predette delibere, né le stesse siano mai state oggetto del petitum dell’odierno giudizio, neppure in via incidentale. Anche in tal caso, appare davvero incomprensibile il concetto di impugnazione implicita (????!!!!) categoria del tutto estranea al nostro ordinamento processuale !!’
Il motivo è infondato.
L’uso del verbo ‘apparire’ è stato utilizzato dal Tribunale correttamente, dal momento che esso sta a significare che la domanda ‘si presenta’, si manifesta’, ‘emerge’, ‘si mostra’ fondata.
Nessun dubbio lessicale, dunque, sull’uso del verbo in questione.
Quanto all’uso della locuzione ‘ implicitamente impugnate ‘, riferito alle delibere postume, si è già detto: il primo giudice ha ritenuto, peraltro in maniera condivisibile, che la domanda di accertamento del diritto al distacco e di esonero dall’onere di pagamento degli oneri per manutenzione straordinaria ricomprendesse ogni questione relativa alle percentuali successivamente fissate dall’assemblea dei condomini.
In altri e più precisi termini, accertare il diritto al distacco definitivo dall’impianto centralizzato e l’esonero dalle spese di manutenzione rende giuridicamente incompatibili, in maniera assoluta, eventuali deliberazioni postume che stabiliscano quote percentuali di contribuzione ai costi manutentivi.
In questo senso è da intendersi la locuzione ‘implicitamente impugnate’.
Per gli stessi motivi, l’eccezione dell’RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto il rigetto della domanda di restituzione degli esborsi sostenuti dal dopo il distacco, è platealmente inammissibile in quanto basata su un fatto nuovo (l’adozione della deliberazione del 07/11/2021), della cui irrilevanza giuridica si è già ampiamente detto.
Con il quarto, ed ultimo motivo di appello, l’ si duole del fatto che il Tribunale abbia accolto la domanda di distacco del , senza considerare che il C.T.U. aveva calcolato i costi del distacco a carico di ciascun condomino.
Anche tale motivo è infondato.
Diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, infatti, il giudice di prime cure ha ampiamente motivato in ordine alla legittimità della richiesta di distacco del , evidenziando, anche sulla scorta delle risultanze della C.T.U., che non vi erano oneri eccessivi a carico dei singoli condomini.
Più specificatamente, si legge nella motivazione della sentenza appellata che: ‘ Nel caso che ci occupa la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal legislatore è stata eseguita dal C.T.U. ing. che nel proprio elaborato del 19.09.2021, confermato dalle conseguenti sintetiche valutazioni delle osservazioni delle parti, così, inequivocabilmente, concludeva: ‘… dall’avvenuto distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato da parte dell’Ing. non derivano notevoli squilibri di funzionamento né apprezzabili aggravi di spesa per gli altri condomini; l’appartamento dell’Ing. non gode di nessun beneficio dai c.d. consumi involontari, in quanto tali consumi sono dovuti’ ( non al suo distacco ma ) ‘ad inevitabili perdite di energia connesse al funzionamento dell’impianto… ‘.
L’appellante, a ben vedere, coglie elementi parziali della C.T.U., completamente decontestualizzati dall’insieme, al fine di portare acqua al suo mulino, omettendo di valutare le conclusioni, sopra riprodotte, che rappresentano, evidentemente, il compendio dell’intera disamina scientifica della fattispecie oggetto dei quesiti.
Per tutte le motivazioni innanzi esposte, l’interposto appello va rigettato ed l’ va condannato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che sono liquidate come da separato dispositivo, sulla base dei parametri medi dello scaglione di valore (eccezion fatta per la trattazione che è liquidata ai valori minimi) e tenendo conto del valore della controversia, della natura della stessa e della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M .
La Corte d’Appello di Bari, III Sezione civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dall’ in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei confronti di , per la riforma della sentenza n. 2414/2023, resa dal Tribunale di
Bari in data 16.06.2023, così provvede:
Rigetta l’appello.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore di
, delle spese
del presente grado che si liquidano in complessivi € 4.888,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge.
Sussistono i presupposti affinché l’appellante versi all’Erario un importo pari a quello versato del contributo unificato versato per la proposizione del presente gravame.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 09/04/2025
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il Consigliere ausiliario relatore
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME