Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10201 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10201 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9760/2022 R.G. proposto da : COGNOME avv. COGNOME che si difende in proprio ex art. 86
cod. proc. civ. ed è domiciliato al proprio indirizzo Pec.
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ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende.
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controricorrente – nonchè contro RAGIONE_SOCIALE
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intimato –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 1454/2021 depositata il 06/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024
dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. NOME COGNOME conveniva avanti al Tribunale di Salerno la società RAGIONE_SOCIALE chiedendone la condanna al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, lamentati a seguito della stipulazione di un contratto avente ad oggetto il trasferimento di due linee telefoniche su linea digitale multinumero, cd. ISDN, relative al suo studio legale, dal precedente operatore alla Wind, con l’espressa pattuizione della conservazione dei numeri telefonici preesistenti.
Lamentava, a fondamento della domanda risarcitoria: a) che dopo la stipulazione del contratto, a gennaio del 2003, si era avveduto che il primo numero telefonico risultava libero per chi chiamava, ma muto per il ricevente, mentre il secondo numero risultava inesistente; b) che, poiché Wind non trovava rimedio rispetti ai segnalati e suindicati disservizi, egli disdettava il contratto, chiedendo l’immediato ripristino delle linee telefoniche; c) che, tuttavia, soltanto a novembre 2003, dopo aver agito giudizialmente anche a mezzo di procedimento d’urgenza ex art. 700 cod. proc. civ.- egli otteneva il ripristino delle due linee presso il precedente operatore telefonico; d) che, peraltro, soltanto il primo numero risultava funzionante, mentre il secondo non era mai stato riattivato, il nominativo dello studio professionale dell’attore era stato definitivamente cancellato dall’elenco telefonico, e il numero in questione era stato successivamente assegnato ad altro utente.
Con sentenza n. 4088/2014 del 4 settembre 2014 il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda, e per l’effetto condannava la RAGIONE_SOCIALE al pagamento in
favore del Di NOME della somma già adeguata all’attualità e comprensiva di interessi compensativi- di euro 15.000,00, di cui euro 10.000,00 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 5.000,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre a interessi e spese processuali.
Avverso la suddetta sentenza del giudice di prime cure la RAGIONE_SOCIALE proponeva appello; si costituiva, resistendo al gravame, il COGNOME, spiegando altresì appello incidentale in ordine alla quantificazione dei danni, ritenuta incongrua nell’ammontare.
Con sentenza n. 1454/2021 del 6 ottobre 2021 la Corte d’Appello di Salerno, dichiarato assorbito l’appello incidentale, accoglieva l’appello principale e riformava integralmente la sentenza di prime cure.
Avverso tale sentenza il COGNOME propone ora ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denunzia ‘Violazione dell’art. 112 c.p.c. -Nullità della sentenza per ultra e/o extrapetizione (Art. 360 primo comma n. 4 c.p.c.)’.
Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che l’appellante Wind aveva proposto censure esclusivamente in tema di mancanza del nesso di causalità tra inadempimento e danno non patrimoniale, sicché erroneamente la corte d ‘a ppello -stante la mancanza di qualsivoglia impugnazione e pertanto pronunciando ultra petita partium sul punto- è nell’impugnata sentenza pervenuta ad affermare che il danno non patrimoniale derivante da disservizi alla linea telefonica fosse non risarcibile.
Con il secondo motivo il ricorrente denunzia ‘Violazione dell’art. 101 c.p.c. comma 2 -Nullità della sentenza per violazione del principio del contradditorio sulla questione rilevata d’ufficio (Art. 360 primo comma n. 4 c.p.c.)’.
Lamenta che la corte territoriale ha posto a fondamento della sua decisione la questione rilevata d’ufficio – della non risarcibilità nella specie del danno non patrimoniale per mancanza di violazione di un diritto fondamentale della persona- senza invero provocare al riguardo il contraddittorio tra le parti ai sensi e per gli effetti dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.
Con il terzo motivo il ricorrente denunzia ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2059 c.c., art. 32 Cost. (Art. 360 primo comma n. 3)’.
Lamenta che la corte territoriale ha erroneamente affermato che l’inadempimento di Wind non ha leso un suo diritto fondamentale della persona costituzionalmente garantito ex art. 32 Cost., al riguardo invero trascurando di considerare che all’esito dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio e dell’assunta prova testimoniale è rimasto nel giudizio di merito viceversa accertato che a causa dei disservizi telefonici ha sofferto di disturbo d’ansia.
Con il quarto motivo il ricorrente denunzia ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2059 c.c., art. 2 Cost., art. 4 Cost (Art. 360 primo comma n. 3)’.
Lamenta che la Corte d ‘ Appello di Salerno è incorsa nel vizio di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2059 cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 2 e 4 Cost., là dove ha erroneamente escluso che l’inadempimento di controparte abbia leso suoi diritti fondamentali costituzionalmente garantiti in ragione dei subiti danni non patrimoniali da lesione dell’immagine ; della reputazione professionale; della privacy.
Con il quinto motivo il ricorrente denunzia ‘Violazione e/o
falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226, 2056 e 2697 c.c. (Art. 360 primo comma n. 3)’.
Lamenta che la corte territoriale è incorsa nel vizio di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226 2056 e 2697 c.c. là dove ha negato il risarcimento del danno patrimoniale in difetto di rigorosa prova mediante la produzione di documentazione fiscale dimostrativa di una perdita di reddito.
Con il sesto motivo il ricorrente denunzia ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2059 c.c., 2697 c.c., art. 32 Cost. (Art. 360 primo comma n. 3)’.
Si duole che la corte di merito abbia negato il risarcimento del danno non patrimoniale, pur accertato dal consulente tecnico d’ufficio, erroneamente escludendo che l’inadempimento della Wind abbia leso un suo diritto fondamentale della persona costituzionalmente garantito.
Il quarto e quinto motivo, che debbo essere prioritariamente e congiuntamente esaminati, per ragioni di ordine logico e la loro stretta connessione, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.
Dalla lettura dell’impugnata sentenza si evince in prima battuta (v. pp. da 7 a 9) che la corte di merito: a) ha ritenuto non contestato che vi sia stato disservizio nell’uso delle linee telefoniche dell’allora attore, ora ricorrente, e che la compagnia telefonica non ha fornito alcuna prova di aver adottato gli opportuni provvedimenti al fine del contenimento dei danni; b) ha affermato che ‘trattandosi di utenza telefonica fissa di uno studio professionale, è fatto di comune esperienza che chi è intenzionato a recarsi dal professionista, voglia telefonargli e risultando libera la chiamata e non ricevendo alcuna risposta, dopo alcuni tentativi si convinca che il professionista in quel periodo non sia operativo e, quindi, decida di recarsi da altro professionista conseguendone per quest’ultimo un mancato
introito che è a tutti gli effetti un danno materiale’ (v. p. 10).
Tuttavia, nel prosieguo della motivazione (v. pp. 12, 13), la corte salernitana: a) nega il riconoscimento e la risarcibilità del danno non patrimoniale, sul rilievo della assenza di lesione di un diritto fondamentale della persona; b) afferma che ‘l’uso di un telefono ovviamente non è necessario alla sopravvivenza’ e riforma sul punto la sentenza di prime cure ‘per avere il Giudice a quo dimostrato di confondere il diritto a comunicare, che ha copertura costituzionale, con il diritto a comunicare con un solo e determinato telefono, che copertura costituzionale non ha’; c) osserva, richiamando, quale precedente arresto, Cass., 27/08/2020, n. 17894, che ‘il guasto al tele fono o alla linea telefonica, pertanto, quale che ne sia la durata, non costituisce violazione d’alcun diritto della persona costituzionalmente garantivo, ed il suo avversarsi non può legittimare alcuna pretesa al risarcimento dei danni non patrimoniali’.
7.1. Orbene, così argomentando, l’impugnata sentenza è incorsa in violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 cod. civ.
Nonostante la corretta premessa secondo cui il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale (v. Cass., Sez. Un., 26792/2008 e successive conformi, tra cui Cass., n. 33273/2023), l’impugnata sentenza ha omesso di effettivamente valutare se il pregiudizio non patrimoniale dedotto abbia superato quella soglia di sufficiente gravità individuata in via interpretativa dalla giurisprudenza e lo ha sbrigativamente qualificato in termini di lesione del ‘diritto a comunicare con un solo e determinato telefono’.
L’impugnata sentenza avrebbe invece dovuto considerare: a) che la linea telefonica oggetto di causa riguardava uno studio
professionale; b) che quindi nel caso di specie era rilevante non tanto l’impossibilità di usare il telefono in uscita, quanto, invece, il malfunzionamento della linea telefonica in entrata, nel senso che chi telefonava allo studio trovava la linea libera, che tuttavia, a causa del malfunzionamento, restava muta per lo studio professionale, il quale dunque non poteva né ricevere né riscontrare le telefonate dei potenziali clienti.
Questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che ‘ L’onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, la cui lesione fa sorgere in capo all’offeso il diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato’ (Cass., 02/12/2014, n. 25423; Cass., 15/06/2018, n. 15742); nel caso di specie, a causa di una anomalia riconducibile all’incontestato inadempimento di Wind, l’odierno ricorrente, titolare di uno studio, ha subito proprio la lesione della sua immagine e reputazione professionale, perché, rispetto al potenziale cliente che telefonava per la eventuale assistenza legale, e trovava la linea libera, è apparso, a causa del disservizio telefonico sull’utenza, come un soggetto sempre irreperibile o che aveva cessato l’attività senza disattivarne il numero, e dunque, in ultima analisi, come un soggetto inaffidabile sul piano professionale.
Nell’impugnata sentenza la corte di merito ha trascurato questi aspetti ed ha errato in jure nel negare rilevanza al pregiudizio non patrimoniale allegato dall’originario attore, ora ricorrente, dato che la lesione costituita da forzati impedimenti, causati dall’altrui inadempimento, al corretto svolgimento dell’attività professionale, va ragionevolmente collocata nell’ambito della soglia della risarcibilità del danno non patrimoniale come configurata dal diritto vivente, senza che possa indurre a conclusioni contrarie il richiamo a Cass.,
17894/2020, che non si riferisce ad una utenza telefonica di uno studio professionale, bensì ad una utenza privata.
7.2. Analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione al rigetto dell ‘appello incidentale con il quale l’odierno ricorrente si è doluto che il giudice di prime cure non abbia adeguatamente considerato né ‘l’incidenza negativa’ sulla clientela nella specie riverberatasi in ragione del mancato funzionamento della linea telefonica e della conseguente impossibilità per la medesima di <>; né l’incidenza negativa che tale evento ha determinato sulla sua <>; né il danno derivante dalla perdita definitiva del secondo numero telefonico, definitivamente assegnato ad altro utente, con cancellazione del nominativo dello studio professionale dall’elenco telefonico.
La corte territoriale ha infatti ritenuto che la prova dei danni patrimoniali fosse da fornirsi con la dimostrazione di ‘un decremento reddituale attraverso la produzione dei documenti fiscali di riferimento da cui sarebbe emerso il dedotto calo di reddito’ (v. p. 15) .
Orbene, siffatta motivazione è viziata là dove risulta dalla corte di merito non considerato che sia sotto il profilo della mancata utilizzazione della prima utenza telefonica, sia sotto il profilo della perdita definitiva della seconda ciò che rileva non è soltanto la possibilità di continuare ad essere contattati da clienti già acquisiti, ma anche il fatto di non poter essere contattati da nuova clientela, rispetto alla quale nessuna prova della perdita può essere pretesa se non in termini di possibilità e di perdita di chance suscettibile di valutazione equitativa (Cass., 9565/2022, non massimata; Cass., 14916/2018; Cass., 19497/2017).
Posto che, come questa Corte ha avuto più volte modo di porre in rilievo, la perdita di chance si sostanzia nel sacrificio
della possibilità di un risultato migliore (Cass., 28993/2019), secondo una doverosa valutazione ex ante , e siffatta definitiva perdita della possibilità di conseguire un vantaggio economico assume, in tutta evidenza, una maggiore pregnanza allorquando l’utenza telefonica afferisca ad un’attività professionale o commerciale.
Erra pertanto la corte di merito nel rigettare la domanda risarcitoria sul rilievo della mancata produzione di documentazione fiscale a dimostrazione del decremento reddituale, atteso che una tale mancanza può incidere sull’ammontare della liquidazione del risarcimento, ma non consente di escludere che un danno vi sia comunque stato, e che possa essere liquidato in via equitativa.
8. Alla fondatezza nei suindicati termini e limiti del quarto e del quinto motivo di ricorso, consegue -assorbiti gli altril’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto ed il quinto motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti il primo, il secondo, il terzo e il sesto motivo. Cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza