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Dispensa dall’imputazione: revoca solo se espressa

In un caso di divisione ereditaria, la Corte di Cassazione ha stabilito che una donazione con dispensa dall’imputazione a favore di un figlio non viene revocata da un successivo testamento che assegna l’intera quota disponibile a un’altra figlia. La Corte ha chiarito che la dispensa dall’imputazione, pur essendo un atto di ultima volontà e quindi revocabile, richiede una revoca espressa. L’attribuzione della disponibile non è di per sé un atto incompatibile che ne causa l’annullamento automatico, a meno che non vi sia un’impossibilità materiale di coesistenza tra le due disposizioni.

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Pubblicato il 30 ottobre 2025 in Diritto Civile, Diritto di Famiglia, Giurisprudenza Civile

Dispensa dall’imputazione: la Revoca Deve Essere Espressa, non Basta un Testamento Posteriore

Una recente sentenza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale in materia di successioni e donazioni: la validità e la revocabilità della dispensa dall’imputazione. Questo strumento permette a un genitore di avvantaggiare un figlio con una donazione, senza che questa vada a diminuire la sua quota di eredità legittima. La Corte ha chiarito con precisione le condizioni per cui tale dispensa possa essere revocata, stabilendo che un successivo testamento non è sufficiente se manca una volontà espressa in tal senso.

I Fatti del Caso: Donazione con Dispensa e Testamenti Successivi

Il caso nasce dalla divisione dell’eredità di due genitori. Anni prima della loro morte, i genitori avevano donato a uno dei figli, Umberto, un’area edificabile (lastrico solare), specificando nell’atto di donazione che questa era da considerarsi sulla quota disponibile e con espressa dispensa dall’imputazione. Successivamente, entrambi i genitori avevano redatto testamenti pubblici con i quali lasciavano l’intera quota disponibile del loro patrimonio all’altra figlia, Rosa.

Alla morte dei genitori, è sorta una controversia tra i fratelli sulla corretta divisione dei beni. La questione centrale era se i testamenti successivi, in favore della figlia, avessero implicitamente revocato la dispensa dall’imputazione precedentemente concessa al figlio con l’atto di donazione.

La Decisione della Corte d’Appello

La Corte d’Appello aveva ritenuto che i testamenti successivi, pur non revocando espressamente la dispensa, fossero incompatibili con essa. Di conseguenza, aveva concluso che l’intera quota disponibile dovesse essere attribuita alla figlia Rosa, annullando di fatto il beneficio concesso al figlio Umberto. Secondo i giudici di secondo grado, la volontà testamentaria posteriore di assegnare la disponibile a un altro erede prevaleva sulla disposizione contenuta nell’atto di donazione.

L’Analisi della Cassazione sulla Dispensa dall’imputazione

La Corte di Cassazione ha ribaltato questa decisione, accogliendo il ricorso del figlio. I giudici supremi hanno svolto un’analisi approfondita sulla natura giuridica della dispensa dall’imputazione. Hanno chiarito che, sebbene contenuta in un atto inter vivos come la donazione, la dispensa è a tutti gli effetti un negozio mortis causa, ovvero una disposizione di ultima volontà. Questo perché i suoi effetti si producono solo al momento dell’apertura della successione.

Essendo un atto di ultima volontà, la dispensa è sempre revocabile dal donante. Tuttavia, la sua revoca deve seguire regole precise e non può essere presunta.

Le Motivazioni

La Corte ha fondato la sua decisione su due pilastri fondamentali.

In primo luogo, ha stabilito che la revoca della dispensa dall’imputazione deve essere espressa, così come espressa deve essere la sua concessione, ai sensi dell’art. 564 del codice civile. Una volontà così importante non può essere desunta implicitamente o per vie traverse. I testamenti successivi dei genitori non menzionavano in alcun modo la precedente donazione né la relativa dispensa, limitandosi ad attribuire la quota disponibile alla figlia. Questa omissione non equivale a una revoca.

In secondo luogo, la Corte ha escluso l’applicazione dell’art. 682 del codice civile, che prevede la revoca tacita per incompatibilità tra un testamento precedente e uno successivo. L’incompatibilità, hanno spiegato i giudici, deve essere oggettiva e materiale, tale da rendere impossibile l’esecuzione di entrambe le disposizioni. Nel caso di specie, non vi era alcuna incompatibilità. L’attribuzione della disponibile alla figlia poteva perfettamente coesistere con la precedente donazione al figlio. Quest’ultima, infatti, non assorbiva l’intera disponibile, ma si limitava a ridurne l’ammontare. La figlia avrebbe quindi ereditato la quota disponibile residua, al netto del valore della donazione fatta al fratello.

Le Conclusioni

La sentenza enuncia un principio di diritto di grande importanza pratica: la disposizione con cui il donante esegue una donazione con dispensa dall’imputazione costituisce un negozio di ultima volontà, revocabile. Tuttavia, la successiva revoca, così come la dispensa stessa, deve essere espressa. L’attribuzione per testamento della quota disponibile a un altro erede non comporta l’annullamento della precedente dispensa se le disposizioni sono di fatto compatibili, ovvero se il valore della donazione è inferiore a quello della disponibile. Questa pronuncia rafforza la certezza dei rapporti giuridici e sottolinea la necessità di una manifestazione di volontà chiara ed inequivocabile nella pianificazione successoria.

Una donazione con dispensa dall’imputazione può essere revocata?
Sì. La Corte di Cassazione chiarisce che la dispensa dall’imputazione, pur se contenuta in un atto di donazione, ha la natura di un atto di ultima volontà. Come tale, è sempre revocabile dal suo autore fino all’ultimo momento della sua vita.

Un testamento che assegna la quota disponibile a un erede revoca automaticamente una precedente dispensa dall’imputazione fatta a un altro erede?
No. La revoca non è automatica. Secondo la sentenza, un testamento posteriore che non menziona espressamente la precedente dispensa non la revoca, a meno che non vi sia una incompatibilità materiale e oggettiva tra le due disposizioni, tale da rendere impossibile la loro coesistenza.

Cosa si intende per ‘incompatibilità materiale’ tra testamento e dispensa?
Si ha incompatibilità materiale quando è di fatto impossibile eseguire entrambe le volontà del defunto. Ad esempio, ciò accadrebbe se il valore della donazione con dispensa fosse superiore all’intera quota disponibile del patrimonio. In tal caso, non ci sarebbe più nulla da lasciare all’erede testamentario. Se invece il valore della donazione è inferiore, le due disposizioni possono coesistere.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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