Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16933 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 16933 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/06/2025
SENTENZA
sul ricorso 20050/2024 proposto da:
COGNOME NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE;
– controricorrente –
OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO- DISPENSA DAL SERVIZIO
avverso la sentenza n. 235/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di VENEZIA, pubblicata in data 13.3.2024 R.G.N. 971/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/2025 dal AVV_NOTAIO; udito il P .M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’estinzione del giudizio;
udito l’AVV_NOTAIO per delega RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Venezia ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME, assunta in ruolo in data 1.9.2015 quale docente di scuola primaria, avverso la sentenza del Tribunale di Treviso che aveva respinto l’impugnativa dalla medesima proposta avverso il provvedimento di dispensa dal servizio n. 107 del 24.7.2017 emesso dal Dirigente Scolastico (a seguito del decreto n. 104 del 7.7.2017, di mancato superamento del secondo periodo di prova) e le domande di reintegrazione nel posto di lavoro e di risarcimento del danno, nonché la domanda proposta in via subordinata e volta alla riconvocazione del RAGIONE_SOCIALE.
La Corte territoriale ha rilevato che le doglianze proposte dalla COGNOME erano volte a criticare l’esercizio del potere di valutazione discrezionale del risultato del periodo di prova, mentre era incontestata l’adeguatezza RAGIONE_SOCIALEe modalità di espletamento del periodo di prova e non era stata prospettata la sussistenza di un motivo illecito o estraneo alle finalità RAGIONE_SOCIALE‘esperimento.
Ha comunque evidenziato che la valutazione di inidoneità aveva tenuto conto di una serie di indici oggettivi e non era pertanto priva di giustificazione e che la valutazione RAGIONE_SOCIALE‘ispettrice, non era stata limitata all’osservazione RAGIONE_SOCIALEe attività didattiche inerenti la materia di geografia, ma aveva riguardato anche le ore di compresenza con insegnanti di altre materie e le ore dedicate alle attività alternative all’insegnamento RAGIONE_SOCIALEa religione cattolica ed aveva complessivamente
esaminato il metodo scolastico RAGIONE_SOCIALEa docente in un periodo temporale congruo (da gennaio ad aprile 2017 in 6 differenti giornate scolastiche).
Ha inoltre rilevato la completezza RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria su cui si era basato il provvedimento di dispensa ed ha ritenuto che la doglianza relativa all’erronea composizione del comitato di valutazione fosse inidonea a fondare un giudizio di illegittimità del provvedimento di dispensa dal servizio RAGIONE_SOCIALEa COGNOME.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La Procura AVV_NOTAIO ha depositato requisitoria, chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1.Il primo motivo, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia violazione degli artt. 2, 3 e 14 del D.M. n. 850/2017.
Deduce che l’Ispettrice chiamata dal Dirigente Scolastico in data 10.4.2017 aveva espressamente diviso in due parti il periodo di prova (il primo dal 17.1.2017 al 10.4.2017 ed il secondo dal 18.4.2017 al 30.6.2017) ed aveva valutato solo quattro mesi su nove.
Sostiene che la relazione redatta dalla medesima in data 10.4.2017 aveva carattere provvisorio, in quanto conteneva istruzioni ed indicazioni specifiche per il superamento RAGIONE_SOCIALEe difficoltà riscontrate nel corso RAGIONE_SOCIALEe 5 ispezioni nel periodo di prova residuo.
Evidenzia che la relazione del 4.5.2017 era stata redatta prima RAGIONE_SOCIALEa fine del periodo in valutazione, riportava presunte dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEe tutors ed era stata contraddetta dalla relazione RAGIONE_SOCIALEe tutors del 20.6.2017.
Il secondo motivo, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, comma 4, d.lgs. n. 297/1994, come novellato dall’art. 1, comma 129, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 107/2015.
Evidenzia che la Maestra di Scuola d’Infanzia nell’ambito del RAGIONE_SOCIALE valutazione del servizio dei docenti aveva avuto un ruolo primario nell’esame
finale RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, in quanto l’aveva interrogata in geografia, materia abolita dalla riforma Gelmini, e non insegnata nella Scuola Materna.
Deduce che l’accorpamento di singoli Istituti scolastici in un Istituto Comprensivo non ha comportato la modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, comma 4, d.lgs. n. 297/1994.
Sostiene che il Dirigente Scolastico è tenuto ad attingere i componenti del RAGIONE_SOCIALE per la valutazione del servizio dei docenti e le tutors dal medesimo Istituto in cui la docente ha svolto la prova.
La terza critica, proposta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ.
Lamenta la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione ed eccesso di potere.
Contesta il carattere unanime del parere del RAGIONE_SOCIALE.
Evidenzia che la relazione RAGIONE_SOCIALEe tutors non era stata letta né attentamente valutata, che le tutors non avevano firmato il verbale del RAGIONE_SOCIALE né smentito il loro parere.
Il quarto motivo, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360 n. 5 cod. proc. civ., denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del D.M. n. 850/2017.
Sostiene che la COGNOME è stata esaminata solo riguardo all’insegnamento RAGIONE_SOCIALEa geografia, lamentando che la relazione RAGIONE_SOCIALE‘ispettrice non aveva riguardato le attività alternative e di potenziamento svolte, né gli ulteriori criteri previsti dall’art. 4 del D.M. e gli elementi valutati dalle tutors.
Aggiunge che nulla era stato contestato alla COGNOME in ordine al corretto possesso ed esercizio RAGIONE_SOCIALEe competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti, né in ordine al corretto possesso ed esercizio RAGIONE_SOCIALEe competenze relazionali, organizzative e gestionali, all’osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente, nonché alla partecipazione alle attività formative e al raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previste.
La quinta censura, proposta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 cod. proc. civ.
Lamenta la mancata compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
La ricorrente, tramite il difensore, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio.
L a rinuncia è rituale, in quanto è intervenuta prima RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.) ed è stata sottoscritta dalla parte personalmente.
L a rinuncia al ricorso per cassazione vale a far ritenere cessato l’interesse alla decisione sul ricorso (v. Cass. n. 32009/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Le spese del giudizio di cassazione vanno integralmente compensate, in ragione RAGIONE_SOCIALEa complessità RAGIONE_SOCIALEe questioni trattate.
La natura RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, di inammissibilità sopravvenuta e non di rigetto o inammissibilità o improponibilità del ricorso (v. Cass. n. 266/2019; Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 19560/2015), esclude l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 co. 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, relativo all’obbligo, per il ricorren te non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione .
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa tra le parti spese relative al giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione, il 6 maggio 2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME