Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28904 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 28904 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 01/11/2025
SENTENZA
sul ricorso 4294/2025 proposto da:
a a
-ricorrente-
contro
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 425/2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Venezia, pubblicata in data 22.08.2024, N.R.G. 54/2024;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 01/10/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato NOME COGNOME per delega avvocato AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Venezia ha riformato la sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa città, che aveva accertato l’illegittimità del provvedimento con cui era stato stabilito il mancato superamento RAGIONE_SOCIALE‘anno di formazione e di prova da parte di NOME COGNOME ed aveva condannato il RAGIONE_SOCIALE a consentire alla medesima la ripetizione RAGIONE_SOCIALE‘anno di prova e a risarcirle il danno, in misura pari alle retribuzioni medio tempore perdute, fino alla riammissione in servizio.
NOME COGNOME, assunta in ruolo in data 1.9.2020 , nell’anno scolastico 2020/2021 aveva prestato servizio quale docente di diritto ed economia a tempo indeterminato presso l’RAGIONE_SOCIALE grado ‘RAGIONE_SOCIALE di Mirano; il periodo di prova al quale era stata sottoposta nel predetto anno, ai sensi degli artt. 115 ss. RAGIONE_SOCIALEa legge n. 107/2015 era stato valutato negativamente all’unanimità dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE previsto dal D.M. n. 850/2015 e dal Dirigente Scolastico RAGIONE_SOCIALE‘Istituto.
Nel successivo anno scolastico 2021/2022 la COGNOME aveva ripetuto l’anno di prova presso il medesimo RAGIONE_SOCIALE; anche il RAGIONE_SOCIALE periodo di prova era stato valutato negativamente all’unanimità dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE previsto dal D.M. n. 850/2015 e dagli Ispettori incaricati di effettuare gli accertamenti tecnici previsti dall’art. 14, comma 3, del D.M. n. 850 /2015.
NOME COGNOME era stata dunque dispensata dal servizio con d.d. 30.8.2022 n. 1468/2022.
La Corte territoriale ha ritenuto che la dispensa dal servizio per esito negativo RAGIONE_SOCIALEa prova abbia carattere discrezionale, e non disciplinare, e ne ha escluso la sindacabilità nel merito; ha pertanto evidenziato che il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova, quanto ai principi generali, non si discosta da quello RAGIONE_SOCIALE‘impiego privato, con la conseguenza che è onere del dipendente dimostrare l’inadeguatezza RAGIONE_SOCIALEa prova o il carattere discriminatorio o ritorsivo del recesso, onere non assolto nella fattispecie.
Ha escluso la perentorietà del termine previsto dall’art. 13, quinto comma, del D.M. n. 850/2015 ed ha ritenuto che il comitato di RAGIONE_SOCIALE potesse validamente deliberare anche in composizione ridotta; ha comunque evidenziato che dagli eventuali vizi del procedimento all’esito del quale il RAGIONE_SOCIALE di valutazione rende il suo parere (obbligatorio ma non vincolante) non deriva l’illegittimità del recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova.
Il giudice di appello ha analizzato le risultanze processuali ed ha osservato che tutta la documentazione prodotta orientava verso un giudizio di inadeguatezza RAGIONE_SOCIALEa COGNOME allo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa funzione docente.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE ha depositato requisitoria con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, commi 117 e 118 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 107/2015, RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, RAGIONE_SOCIALE comma, del D.M. n. 850/2015, RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 297 /1994, come modificato dall’art. 1, comma 129, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 107/2015 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1375 cod. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente affermato che dal mancato rispetto del termine di cinque giorni previsto dall’art. 13 comma 2 D.M. 850/15 non poteva derivare un vizio procedurale , tale da determinare l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto finale adottato .
Deduce che il D.M. n. 850/2015 rientra nel novero RAGIONE_SOCIALEe fonti del diritto in forza RAGIONE_SOCIALEe disposizioni contenute n ell’art. 1, commi 117 e 118 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 107/2015, le quali hanno demandato la disciplina RAGIONE_SOCIALEa procedura per la valutazione del docente nell’anno di prova ad un atto normativo di carattere RAGIONE_SOCIALE.
Sostiene che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è un organo collegiale perfetto che delibera con la partecipazione necessaria di tutti i componenti; evidenzia che il
mancato rispetto del termine di cinque giorni previsto dall’art. 13, comma 2, del D.M. n. 850/2015 verificatosi in relazione ad uno dei componenti ha leso le sostanziali prerogative RAGIONE_SOCIALEa ricorrente ed ha inficiato la correttezza del processo decisionale.
Lamenta il mancato differimento del colloquio finale RAGIONE_SOCIALEa docente in prova, ai fini del rispetto del termine minimo di cinque giorni, quale spatium deliberandi , la cui violazione comporta l’illegittimità e l’inefficacia del provvedimento finale.
Il motivo è infondato, avendo la sentenza impugnata correttamente ritenuto che dall’eventuale violazione degli adempimenti formali del D.M. n. 850/2015, peraltro esclusa, non potesse derivare come conseguenza automatica l’illegittimità del provvedimento di dispensa.
Questa Corte ha chiarito che l’art. 1, comma 118, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 107/2015 non ha conferito al Ministro competente la legittimazione alla produzione di norme giuridiche secondarie sulle modalità di espletamento RAGIONE_SOCIALEa prova, ma ha inteso attribuire all’amministrazione ce ntrale un potere di direttiva, che limita l’autonomia RAGIONE_SOCIALEe singole amministrazioni scolastiche, al fine di garantire la necessaria uniformità in una materia che, da un lato, rientra fra quelle rimaste riservate al RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘art. 15, lett. b) del d.P.R. n. 275/1999, e dall’altro, quanto ai tempi ed ai modi RAGIONE_SOCIALE‘esperimento e RAGIONE_SOCIALEa formazione, coinvolge direttamente i singoli dirigenti scolastici.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 400/1988, con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro «quando la legge espressamente conferisca tale potere» ed in tal caso il decreto deve recare la denominazione «regolamento», deve essere adottato previo parere del Consiglio di Stato, deve essere sottoposto al visto ed alla registrazione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti ed infine deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Si è dunque rilevato che tali condizioni non ricorrono nella fattispecie (il d.m. non reca l a dizione ‘regolamento’, non è stato sottoposto al parere del Consiglio di Stato, non è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale), sicché, esclusa la natura normativa, del decreto non può essere denunciata la violazione ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. e valgono i medesimi principi affermati in relazione alla violazione RAGIONE_SOCIALEe circolari e RAGIONE_SOCIALEe direttive che, come si è detto, non contengono norme di
diritto e sono riconducibili alla categoria degli atti unilaterali negoziali o amministrativi con la conseguenza che la loro interpretazione costituisce un apprezzamento di fatto, istituzionalmente riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per violazione RAGIONE_SOCIALEe regole di ermeneutica contrattuale (Cass. n. 18723/2016; Cass. n. 8296/2006; Cass. n. 4942/2004 e Cass. n. 1114/2002).
Con il RAGIONE_SOCIALE motivo il ricorso denuncia nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione degli artt. 115, 116, 421, 437, 244 e 253 cod. proc. civ., nonché degli artt. 2 e 24 Cost. e degli artt. 2721, 2722, 2723 cod. civ, nonché per violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di moti vazione ex art. 132 n. 4 cod. proc. civ.; motivazione apparente.
Addebita alla sentenza impugnata di avere stabilito l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa prova testimoniale in modo atomistico, senza una valutazione collegata alle altre risultanze istruttorie, ed in particolare alla documentazione prodotta dalla COGNOME.
Sostiene che la specificità e la rilevanza dei capitoli di prova testimoniale, ai fini RAGIONE_SOCIALEa dimostrazione RAGIONE_SOCIALE‘intento discriminatorio e del positivo superamento RAGIONE_SOCIALE‘anno di prova, avrebbe dovuto essere condotta non solo alla stregua RAGIONE_SOCIALEa formulazione letterale, ma in relazione agli atti di causa e alle deduzioni RAGIONE_SOCIALEe parti, oltre che RAGIONE_SOCIALEa facoltà del giudice prevista dall’art. 253 cod. pr oc. civ.
Lamenta l’apparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione relativa all’inammissibilità dei capitoli di prova.
Aggiunge che la contrarietà RAGIONE_SOCIALEa prova testimoniale a documenti non rientra tra i limiti previsti dagli artt. 2721, 2722 e 2723 cod. civ. per l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa prova testimoniale.
4. Il motivo è inammissibile.
La censura, nel lamentare il mancato apprezzamento degli atti di causa, RAGIONE_SOCIALEe deduzioni RAGIONE_SOCIALEe parti e RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ammissione RAGIONE_SOCIALEa prova testimoniale da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale e nel denunciare l’a pparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in ordine alla mancata ammissione dei capitoli RAGIONE_SOCIALEa prova testimoniale articolata dalla COGNOME, non coglie il decisum .
La Corte territoriale ha infatti dato specifica contezza RAGIONE_SOCIALEe ragioni per le quali ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale, ritenendo dirimente la
convergenza RAGIONE_SOCIALEe relazioni RAGIONE_SOCIALEe due diverse Tutor, dei due diversi ispettori scolastici e del RAGIONE_SOCIALE e ha dato atto RAGIONE_SOCIALEe specifiche ragioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa valutazione di inidoneità.
Ha rilevato il mancato rispetto, da parte RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, RAGIONE_SOCIALEe scadenze assegnate dalla Tutor e previste dal Patto per lo sviluppo professionale sottoscritto con la Dirigente scolastica per l’a.s. 2021/2022 , nonché il mancato miglioramento RAGIONE_SOCIALEe competenze professionali in relazione a quanto rilevato nel primo anno scolastico. Ha in particolare evidenziato che erano complessivamente rimaste RAGIONE_SOCIALEe criticità, anche gravi, nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEe competenze professionali nell’ambito culturale, relazionale, didattico, metodologico, valutativo e legate ai doveri d’ufficio, alcune RAGIONE_SOCIALEe quali , già riscontrate nel corso del primo anno scolastico, erano rimaste immutate nel RAGIONE_SOCIALE, in relazione alla valutazione degli studenti, ai ritardi nella registrazione nel registro di classe, ai tempi medi di valutazione orale troppo ristretti (2 minuti), alla mancata partecipazione al piano di formazione ‘la gestione di una classe difficile’, nonché carenze nelle competenze disciplinari, specialmente nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘economia e del linguaggio tecnico.
A fronte di tali statuizioni, il motivo sostiene apoditticamente che i capitoli di prova avrebbero consentito alla COGNOME di dimostrare la natura discriminatoria del recesso e il positivo superamento RAGIONE_SOCIALE‘anno di prova, senza tuttavia argomentare sulla decisività dei medesimi capitoli; la censura non deduce infatti l’insussistenza RAGIONE_SOCIALEe ragioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa valutazione di inidoneità né prospetta elementi volti ad infirmare le circostanze ritenute dirimenti dalla sentenza impugnata.
5. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con la precisazione che la condanna al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese vive a favore di un’Amministrazione RAGIONE_SOCIALEo Stato deve essere limitato al rimborso di quelle prenotate a debito (v. per tutte Cass. n. 22014/2018).
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, RAGIONE_SOCIALE‘obbligo, per parte ricorrente, di versare
l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4000,00 per competenze professionali, oltre spese prenotate a debito;
dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo per parte ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione, il 1° ottobre 2025.
AVV_NOTAIO estensore Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME