Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33822 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33822 Anno 2025
Presidente: CONDELLO NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1316/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME elett.te domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO PEC: ;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, in persona di COGNOME NOME in qualità di amministratore di sostegno nominato dal Tribunale di Ancona (doc. 001 decreto di nomina AdS), rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME P.E.C. domicilio digitale:
;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ANCONA n. 1461/2023 depositata il 30/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con decreto ingiuntivo n. 257/2014, il Giudice di pace di Fabriano ingiungeva ad NOME COGNOME il pagamento, in favore di NOME COGNOME, della somma di euro 5.073,80, sulla base di una scrittura privata di riconoscimento di debito sottoscritta il 2 ottobre 2011.
La COGNOME proponeva opposizione, deducendo l’insussistenza del credito e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dell’opposto alla restituzione di somme che questi avrebbe indebitamente prelevato dal conto corrente a lei intestato, in qualità di mandatario, per complessivi euro 21.394,28, oltre accessori.
Con sentenza non definitiva n. 133/2015, il Giudice di pace dichiarava la propria incompetenza per valore in relazione alle domande riconvenzionali e disponeva la rimessione delle stesse al Tribunale di Ancona, innanzi al quale il giudizio veniva riassunto da NOME COGNOME.
Nel corso del giudizio, l’attrice confermava le domande di restituzione e di risarcimento per indebiti prelievi, mentre il convenuto, costituendosi, contestava integralmente le pretese e proponeva, a sua volta, domanda riconvenzionale ( reconventio reconventionis ) per il pagamento di euro 20.000,00 a titolo di compenso per l’attività svolta quale procuratore generale della mandante nell’ambito dello scioglimento della comunione ereditaria familiare.
Con sentenza n. 1742/2019, il Tribunale di Ancona accoglieva parzialmente la domanda principale, condannando COGNOME a corrispondere alla COGNOME la somma di euro 4.832,28 oltre interessi, e rigettava per il resto le contrapposte pretese, compensando integralmente le spese di lite.
Avverso detta decisione proponeva appello NOME AVV_NOTAIO, deducendo, da un lato, l’erroneità della limitazione della condanna restitutoria, e dall’altro, l’illegittimità del riconoscimento in favore del COGNOME di un compenso per l’attività di mandatario.
L’appellato resisteva al gravame, chiedendo la conferma della decisione e spiegando appello incidentale per ottenere il rigetto integrale della domanda restitutoria e la condanna dell’appellante alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado.
2.1. Con sentenza n. 1461 del 10 ottobre 2023, la Corte d’Appello di Ancona accoglieva l’appello principale, riformando integralmente la decisione di primo grado e condannando NOME COGNOME a restituire in favore di NOME COGNOME la somma complessiva di euro 18.332,73 oltre interessi legali, nonché al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
La Corte territoriale riteneva che il mandatario non avesse fornito prova della destinazione delle somme prelevate dal conto corrente della mandante, reputando limitato l’esonero dall’obbligo di rendiconto alle sole operazioni di prelievo e deposito, e confermando, altresì, la sussistenza dell’obbligo restitutorio per le somme non giustificate.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre NOME COGNOME, affidandosi a quattro motivi.
Resiste con controricorso COGNOME NOME, in qualità di amministratore di sostegno di NOME COGNOME. Ha depositato memoria.
È stata formulata proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., cui è seguita istanza di decisione.
Il ricorso è stato quindi chiamato all’odierna adunanza, ai sensi dell’art. 380bis .1 c.p.c., in esito alla quale il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1. Preliminarmente, deve darsi atto che l’odierno ricorrente ha depositato il file .eml comprovante la notificazione della sentenza impugnata, per cui il ricorso è procedibile.
4.2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1709 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)
Lamenta l’erronea applicazione dei criteri di determinazione del compenso del mandatario. La Corte d’appello avrebbe ridotto in modo arbitrario il compenso da € 10.000,00 a € 1.500,00, senza tener conto del valore del compendio ereditario (stimato in circa € 700.000,00), della natura e complessità dell’attività svolta, della responsabilità gestoria assunta e del risultato utile conseguito dalla mandante. Si lamenta che la liquidazione sia stata effettuata in modo del tutto discrezionale, in violazione dei criteri di proporzionalità e congruità dettati dall’art. 1709 c.c. e dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10057/2018).
4.2.1. Il motivo è infondato.
La Corte d’appello ha applicato correttamente l’art. 1709 c.c., determinando il compenso del mandatario in via equitativa sulla base di criteri oggettivi, coerenti con il principio secondo cui, in assenza di pattuizione e di tariffe professionali, il compenso va stabilito tenendo conto della natura, quantità, qualità e utilità della prestazione (Cass. n. 27042/2024; Cass. n. 10057/2018).
La doglianza del ricorrente si risolve in una diversa valutazione del merito e del valore dell’attività svolta, non consentita in sede di legittimità, essendo la valutazione della congruità del compenso espressione di un
apprezzamento discrezionale di fatto del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale apparente, qui non ravvisabile (Cass. n. 29404/2017; Cass. n. 19011/2017; Cass. n. 22368/2019).
4.3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1362 e 1713 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
Censura l’erronea interpretazione della dichiarazione unilaterale del 2 ottobre 2011, con la quale la RAGIONE_SOCIALE aveva conferito al COGNOME mandato per operare sul proprio conto corrente ‘senza obbligo di rendiconto’. La Corte d’appello avrebbe illegittimamente distinto tra ‘contabilizzazione’ e ‘destinazione’ delle somme, imponendo al mandatario un obbligo di rendiconto che la mandante aveva espressamente escluso. Si deduce quindi violazione dei criteri ermeneutici ex art. 1362 c.c. e dell’art. 1713 c.c., che consente la dispensa preventiva dall’obbligo di rendiconto.
4.3.1. Il motivo è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che la dispensa preventiva dall’obbligo di rendiconto non libera il mandatario da ogni responsabilità connessa alla gestione dell’incarico.
Tale clausola non estingue l’obbligo sostanziale del mandatario di eseguire l’incarico con la diligenza del buon padre di famiglia, né lo esonera dal dovere di rimettere al mandante tutto ciò che abbia ricevuto a causa del mandato (Cass., sez. 3, ord. 05/02/2025, n. 2810; Cass., 15/02/1995 n. 1600; Cass., 27/04/1982 n. 2634).
La dispensa, infatti, non incide sul piano della responsabilità per inadempimento, ma opera esclusivamente sul piano processuale e probatorio, lasciando intatto l’obbligo sostanziale di trasferire al mandante i fondi o i beni ricevuti.
In altri termini, l’obbligo di rendiconto va tenuto distinto dall’obbligo di restituzione, poiché la dispensa preventiva produce effetti soltanto sul primo, senza intaccare il secondo.
L’effetto giuridico primario e più significativo della dispensa dal rendiconto consiste in una inversione dell’onere della prova.
Nel rapporto di mandato ordinario, è il mandatario che, mediante la presentazione del conto, deve dimostrare la conformità del proprio operato alle istruzioni ricevute e la corretta destinazione delle somme, mediante la prova dell’entità e della causale degli esborsi e degli incassi e di tutti gli elementi di fatto dai quali sia possibile accertare le modalità di svolgimento dell’incarico, anche in relazione ai fini da perseguire ed ai risultati raggiunti’, nonché ‘valutare se la sua condotta sia stata adeguata al criterio di buona amministrazione’ dettato dall’art. 1710 cod. civ. (così Cass., sez. 3, 27/04/1982 n. 2634, seguita da Cass., sez. 1, 12/07/1990 n. 7213, Cass., sez. 3, 9/02/2004 n. 2428, Cass., sez. 1, 21/04/2004 n. 7592, Cass., sez. 1, 10/12/2009 n. 25904, Cass., sez. 3, 14/11/2012 n. 19991; Cass., sez. 3, 17/04/2024 n. 10479).
Quando invece le parti abbiano convenuto la dispensa dal rendiconto, tale onere probatorio si sposta: non è più il mandatario a dover provare la regolarità della gestione, ma il mandante a dover dimostrare gli specifici inadempimenti, le distrazioni di somme o, più in generale, la cattiva esecuzione dell’incarico.
L’inversione dell’onere probatorio a carico del mandante, tuttavia, non consente contestazioni generiche.
È necessario che il mandante, il quale intenda far valere la responsabilità del mandatario dispensato dal rendiconto, formuli accuse precise e circostanziate, indicando le singole operazioni contestate e le ragioni di illegittimità della gestione.
Nondimeno, prima che tale onere sorga in capo al mandante, spetta al mandatario fornire al proprio committente le informazioni e i documenti essenziali relativi all’attività svolta, così da dimostrare di avere agito secondo buona fede e diligenza.
Solo una volta che ‘l’informazione doverosa sia stata resa’, l’onere di contestazione si sposta sul mandante (Cass., sez. 1, ord. 06/07/2021, n. 19186).
A quel punto, il mandante deve impugnare l’operato del mandatario ‘con riferimento specifico alle singole partite’ oggetto di contestazione, fornendo prova della fondatezza delle proprie doglianze e dimostrando non solo l’esistenza delle operazioni (l’ an ), ma anche le modalità infedeli o inadeguate della loro esecuzione (il quomodo ) (Cass., sez. 1, sent. 10/12/2009, n. 25904).
La facoltà delle parti di pattuire la dispensa dal rendiconto incontra, peraltro, un limite espresso dalla legge.
L’art. 1713, secondo comma, c.c. dispone che la dispensa preventiva non ha effetto nei casi in cui il mandatario sia chiamato a rispondere per dolo o colpa grave.
Pertanto, qualora il mandante riesca a dimostrare che il mandatario ha agito con l’intento di danneggiarlo (dolo) o con una negligenza macroscopica e inescusabile (colpa grave), la clausola di dispensa diviene inefficace e si ripristina il regime probatorio ordinario: l’onere di rendere il conto e di provare la corretta destinazione dei fondi torna interamente a gravare sul mandatario.
In conclusione, la giurisprudenza di questa Corte chiarisce che la dispensa preventiva dall’obbligo di rendiconto ex art. 1713 c.c. non costituisce una clausola di esonero dalla responsabilità sostanziale del mandatario.
Il suo effetto è esclusivamente processuale e consiste in una inversione dell’onere della prova: non è più il mandatario a dover provare la correttezza della gestione, ma il mandante a dover dimostrare specifiche inadempienze o distrazioni.
Tale onere, tuttavia, sorge solo dopo che il mandatario abbia adempiuto all’obbligo di fornire le informazioni minime sulla propria attività.
Infine, la dispensa perde efficacia quando risulti accertato che il mandatario ha agito con dolo o colpa grave, con conseguente ripristino del regime probatorio ordinario.
4.3.2. Nel caso di specie, la Corte d’appello di Ancona ha correttamente interpretato la dichiarazione del 2 ottobre 2011 alla luce dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., valorizzando la causa concreta del negozio e la ratio fiduciaria del rapporto di mandato.
Ha ritenuto che la clausola ‘senza obbligo di rendiconto’ dovesse essere interpretata come dispensa limitata alla mera contabilizzazione dei movimenti, ma non all’obbligo sostanziale di riferire sull’impiego delle somme prelevate.
Ha inoltre accertato in fatto -con valutazione insindacabile in sede di legittimità -che il mandatario non aveva fornito alcuna prova della destinazione delle somme prelevate dal conto corrente della mandante, per un importo complessivo di euro 18.332,73, né aveva dimostrato che tali somme fossero state utilizzate nell’interesse della stessa.
Trattandosi di un apprezzamento di merito sorretto da motivazione congrua, logica e non contraddittoria, esso non è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge, risolvendosi le doglianze del ricorrente in una diversa interpretazione della clausola negoziale e del materiale probatorio, inammissibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La Corte d’appello ha quindi fatto corretta applicazione dei principi di diritto in materia di dispensa dal rendiconto, interpretando la clausola in coerenza con la funzione causale del mandato e con i canoni di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto.
4.4. Con il terzo motivo lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi degli artt. 132, n. 4, e 112 c.p.c.; art. 111, sesto comma, Cost.; art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.)
Si denuncia la carenza di motivazione in ordine alla ricostruzione del rapporto e alla destinazione delle somme prelevate, essendo la decisione fondata su argomentazioni apodittiche e contraddittorie, prive di specifico riferimento alle prove acquisite. La Corte avrebbe trascurato che i prelievi contestati riguardavano il solo reddito da pensione della mandante, destinato alle sue esigenze quotidiane.
4.4.1. Il motivo è infondato.
Non ricorre, nella specie, il vizio di motivazione apparente, configurabile solo quando la sentenza contenga argomentazioni meramente assertive o inconciliabili con la decisione adottata, tali da non consentire la comprensione della ratio decidendi (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass., Sez. 3, n. 22232/2016).
La sentenza impugnata espone invece in modo chiaro e coerente le ragioni del decisum , individuando i presupposti di fatto (mancata prova della destinazione delle somme prelevate) e i corrispondenti riferimenti normativi (artt. 1713 e 1176 c.c.) che sorreggono la decisione.
La Corte d’appello ha fondato il proprio giudizio su un accertamento in fatto, logicamente motivato, circa la mancata dimostrazione della destinazione delle somme prelevate, non potendo reputarsi sufficiente il mero richiamo al reddito da pensione della mandante, rimasto privo di riscontri oggettivi.
La Corte d’appello di Ancona ha esaminato puntualmente la documentazione bancaria e le dichiarazioni rese dalle parti, rilevando che: il mandatario aveva effettuato numerosi prelievi in contanti e trasferimenti verso conti di terzi, senza fornire giustificazioni idonee in ordine alla destinazione delle somme; la dichiarazione del 2 ottobre 2011, pur dispensandolo dall’obbligo di rendiconto, non lo esonerava dal dimostrare che le operazioni fossero state eseguite nell’interesse della mandante; la tesi difensiva, secondo cui i prelievi sarebbero serviti per le spese quotidiane della mandante, era rimasta priva di riscontro documentale o
testimoniale. Su tali basi la Corte territoriale ha ritenuto accertata l’appropriazione di somme per complessivi euro 18.332,73, condannando il mandatario alla restituzione di tale importo.
L’argomentazione, lungi dall’essere apparente, è dunque pienamente idonea a rendere intellegibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice del merito.
Inoltre, il ricorrente non deduce alcuna anomalia motivazionale rilevante ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., né indica specifici passaggi della sentenza che rivelerebbero una mancanza o contraddittorietà logica del ragionamento decisorio.
Le doglianze si risolvono pertanto in una diversa ricostruzione dei fatti di causa e nella richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio, inammissibile in sede di legittimità (Cass., Sez. 1, n. 24155/2017).
4.5. Con il quarto motivo lamenta la violazione dell’art. 92 c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)
Denuncia l’erronea applicazione dei criteri di soccombenza, avendo la Corte d’appello posto integralmente le spese a carico del COGNOME, nonostante la reciproca soccombenza, riconosciuta implicitamente nella stessa sentenza con la compensazione giudiziale tra dare e avere.
4.5.1. Il motivo è infondato.
La condanna alle spese di lite trova fondamento nel principio di soccombenza sancito dall’art. 91 c.p.c., secondo il quale le spese vanno poste a carico della parte che risulti totalmente o prevalentemente soccombente.
Nel caso di specie, la Corte d’appello, dopo avere accolto integralmente l’appello principale proposto da NOME COGNOME e rigettato quello incidentale di NOME COGNOME, ha logicamente ritenuto che la soccombenza gravasse interamente sul ricorrente, ponendo a suo carico le spese di entrambi i gradi di merito.
Non ricorrevano, d’altra parte, i presupposti per una compensazione parziale o totale delle spese ai sensi dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., come novellato, che la giurisprudenza di questa Corte ammette solo in presenza di reciproca soccombenza effettiva o di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate (Cass., Sez. Un., n. 32061/2022; Cass. n. 13827/2024).
Nel caso concreto, nessuna di tali ipotesi è ravvisabile: non vi è stata reciproca soccombenza, poiché l’appello principale è stato accolto in toto e quello incidentale rigettato; la Corte territoriale ha espressamente escluso l’esistenza di ragioni per derogare al principio di soccombenza integrale; la presunta ‘compensazione tra dare e avere’ invocata dal ricorrente non trova alcun riscontro nella motivazione della sentenza impugnata, la quale ha invece quantificato in modo autonomo e netto la somma dovuta dal mandatario alla mandante.
Ne consegue che la decisione della Corte territoriale si conforma pienamente ai principi affermati da questa Corte.
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza.
Invece, le spese relative alla condanna, ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., non sono dovute.
Nel caso di specie, infatti, l’ordinanza si è discostata dalla motivazione contenuta nella proposta di definizione anticipata di improcedibilità, sicché non ricorrono i presupposti per l’applicazione delle sanzioni processuali previste dall’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., le quali postulano una condotta processuale connotata da evidente abusività o temerarietà, da valutarsi in coerenza con l’esito e con la ratio della decisione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida: in complessivi Euro 3.500, di
cui Euro 3.300 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 , della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione in data 10 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME CONDELLO