Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5337 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 5337  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7271/2021 R.G. proposto da : COGNOME,  domiciliato ex lege in  ROMA,  INDIRIZZO  presso  la  CANCELLERIA  della  CORTE  di  CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME  NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente  domiciliato  in  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)  che  lo  rappresenta  e  difende  unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE),  COGNOME  NOME  (CODICE_FISCALE)
avverso SENTENZA  di CORTE  D’APPELLO CALTANISSETTA  n. 417/2020 depositata il 02/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 2.10.2020 la Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del 14.3.2019 del tribunale della stessa sede, che aveva rigettato la domanda di accertamento della irripetibilità delle indennità di disoccupazione agricola a seguito della cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli della lavoratrice in epigrafe (motivata dal fatto che il datore non poteva considerarsi agricolo) e condannato il datore a pagare all’Inps contributi nella gestione ordinaria dei lavoratori subordinati.
In particolare, la Corte ha rilevato che il capo da ultimo richiamato contenente condanna al pagamento dei contributi all’RAGIONE_SOCIALE nella gestione ordinaria non era stato impugnato e che il datore non era stato convenuto in appello, sicché era maturato il giudicato circa l’obbligo di pagamento dei contributi nella gestione lavoratori subordinati; ha ritenuto, quindi, la domanda di disoccupazione tardiva per decadenza dei 120 giorni avverso la cancellazione che ne era il presupposto.
Avverso  questa  sentenza  ricorre  il  lavoratore  per  un  motivo,  cui resiste l’Istituto con controricorso.
Il  Collegio,  all’esito  della  camera  di  consiglio,  si  è  riservato  il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il motivo di ricorso lamenta violazione dell’articolo 22 decreto -legge n.  7  del  1970,  per  avere  la  Corte  territoriale  trascurato  che  era richiesto dalla parte l’accertamento della natura agricola del datore, con conseguente inapplicabilità del termine decadenziale.
Il motivo è inammissibile, in quanto  compete al giudice di merito il potere  di  interpretare  la  domanda  (tra  le  tante,  Cass.,  Sez.  2, Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018) e nel caso la Corte ha ritenuto che la domanda proposta non può che presupporre una impugnazione  tempestiva  della  cancellazione  dagli  elenchi,  nella specie non proposta, tantomeno  nel rispetto del termine di decadenza. Ne deriva il rigetto del ricorso.
Spese irripetibili ex art. 152 att. c.p.c.
Sussistono  i  presupposti  per  il  raddoppio  del  contributo  unificato, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese irripetibili.
Ai  sensi  dell’art.  13,  comma  1  quater,  del  DPR  n.115/02  dà  atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte  del  ricorrente,  dell’ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2025.