Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11197 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 11197 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 33621-2018 proposto da
SCAGLIONE CONCETTA, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, domiciliata ex lege presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso notificato, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, ESTER NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
-resistente con procura –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
C.C. 25/10/2023
giurisdizione Indennità di disoccupazione RAGIONE_SOCIALE e decadenza dall’azione.
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 289 del 2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI SALERNO, depositata il 29 maggio 2018 (R.G.N. 984/2016).
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso notificato il 19 novembre 2018 e affidato a due motivi, la signora NOME COGNOME impugna per cassazione la sentenza n. 289 del 2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Salerno , depositata il 29 maggio 2018, che ha respinto il gravame RAGIONE_SOCIALE‘odierna ricorrente .
La Corte territoriale, in particolare, ha confermato la pronuncia del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa medesima sede, che aveva dichiarato inammissibile, per sopravvenuta decadenza, la domanda di accertamento del rapporto di lavoro con l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per gli anni dal 2006 al 2011, e del connesso diritto di trattenere le prestazioni previdenziali ricevute.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato procura conferita in calce al ricorso notificato.
-È stata disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-Il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio (art. 380bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, i giudici d’appello argomentano che il disconoscimento RAGIONE_SOCIALEe giornate lavorative è stato pubblicato dal 15 dicembre 2013 al 30 dicembre 2013 con modalità telematiche, previste in via esclusiva dall’art. 38, comma 7, del de creto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111.
Tale disciplina si applica ai disconoscimenti successivi alla sua entrata in vigore, pur se riguardanti annualità pregresse, e non incorre in alcun vizio d’illegittimità costituzionale , in quanto si prefigge di «realizzare una maggiore economicità RAGIONE_SOCIALE‘azione amministrativa, nonché di deflazionare il contenzioso in materia previdenziale e di contenere la durata dei processi in materia previdenziale» (pagina 8 RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello), senza penalizzare gl’interessati.
Nel caso di specie, l’appellante ha presentato tempestivi ricorsi in sede amministrativa il 24 gennaio 2014, ma le decisioni non sono state notificate nei novanta giorni successivi e si è dunque formato, il 24 aprile 2014, il silenzio rigetto (art. 11 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375).
Da tale data, pertanto, decorre il termine di trenta giorni per presentare ricorso alla Commissione superiore e, dall’inutile scadenza del termine indicato e dalla conseguente definitività del provvedimento amministrativo, prende avvio il termine di centoventi giorni, sancito per l’instaurazione del giudizio (art. 22 del decreto -legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83).
Né tale termine può essere differito in considerazione dei ricorsi amministrativi tardivamente proposti, «quando già il silenzio-rigetto doveva ritenersi divenuto definitivo (per scadenza del termine di impugnabilità in sede amministrativa) in data 26.5.2014» (pagina 9 RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello).
Ne discende che è tardiva l’azione intrapresa soltanto il 13 novembre 2014, allorché il termine di decadenza era già decorso invano.
2. -Contro le statuizioni RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Salerno, la signora NOME COGNOME articola due motivi di ricorso.
2.1. -Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 38, commi 6 e 7, del d.l. n. 98 del 2011 e lamenta che la Corte di merito abbia interpretato in senso retroattivo la disciplina sopravvenuta, applicandola erroneamente anche alla cancellazione degli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni antecedenti al 31 dicembre 2010, in contrasto con il dato letterale, riferito alle sole giornate di occupazione successive alla data predetta.
2.2. -Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente prospetta la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 3 e 24 Cost. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEe preleggi e sostiene che la normativa, interpretata nel senso propugnato dai giudici d’appello, contrasterebbe con il principio d’irretroattività RAGIONE_SOCIALEa legge, «regola basilare di civiltà giuridica» (pagina 10 del ricorso per cassazione), e sarebbe lesiva dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza e RAGIONE_SOCIALE‘affidamento dei consociati nella coerenza e nella certezza RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento giuridico (art. 3 Cost.) . L’innovazione legislativa, drastica e repentina, pregiudicherebbe i diritti quesiti, cancellando «senza alcun avviso uno o più rapporti di lavoro effettuati anche decenni prima» (pagina 13 del ricorso), e comprometterebbe la tutela giurisdizionale dei diritti (art. 24 Cost.).
-Le censure, per la connessione che le unisce, possono essere esaminate congiuntamente e si rivelano infondate.
3.1. -Questa Corte ha affermato che la notificazione al lavoratore del disconoscimento RAGIONE_SOCIALEe giornate lavorative, mediante la pubblicazione telematica da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel proprio sito Internet, può avere ad oggetto anche giornate lavorative relative all ‘ iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti all ‘ entrata in vigore del l’art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011 (Cass., sez. lav., 28 dicembre 2022, n. 37974).
Ai principi enunciati da questa Corte, sulla base del dato testuale e RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione sistematica RAGIONE_SOCIALEa normativa, è conforme la sentenza impugnata, che non presta il fianco alle censure RAGIONE_SOCIALEa ricorrente.
3.2. -Né tale disciplina, nell’interpretazione così delineata, suscita dubbi di legittimità costituzionale che impongano, alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘art. 23, secondo comma, RAGIONE_SOCIALEa legge 11 marzo 1953, n. 87, d’interpellare sulle relative questioni il giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi.
La disciplina in esame dispone per l’avvenire e regola i disconoscimenti effettuati in data successiva alla sua entrata in vigore.
Non si può configurare un affidamento meritevole di tutela nell’immutabilità RAGIONE_SOCIALEa disciplina di legge o nell’intangibilità RAGIONE_SOCIALEe posizioni dei lavoratori, a fronte del potere RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di svolgere i necessari accertamenti sulla genuinità dei rapporti denunciati.
3.3. -Con la sentenza n. 45 del 2021, la Corte costituzionale ha respinto, in quanto infondate, le censure proposte dalla Corte d’appello di Reggio Calabria con riferimento alla normativa applicabile ratione temporis al caso di specie e quindi abrogata dall ‘art. 43, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha prescritto la «notifica ai lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità».
La sentenza n. 45 del 2021 ha esaminato la compatibilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011 con il diritto di difesa e, a tale riguardo, ha posto in risalto, per un verso, l’ampia discrezionalità che spetta al legislatore nella conformazione de gl’istituti processuali (punto 5.1. del Considerato in diritto ) e, per altro verso, l’idoneità RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione telematica a garantire la conoscibilità RAGIONE_SOCIALE‘atto erga omnes (punto 5.2. del Considerato in diritto ).
Inquadrata in queste coordinate, la disciplina in esame, preordinata ad « assicurare efficienza e speditezza RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione» (punto 6 del Considerato in diritto ), persegue una finalità legittima, senza travalicare i limiti RAGIONE_SOCIALEa proporzionalità, e non si pone di per sé in antitesi con il diritto di difesa, che costituisce il fulcro RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni RAGIONE_SOCIALE‘odierna ricorrente.
3.4. -Le innovazioni introdotte dal d.l. n. 98 del 2011 si raccordano pur sempre alla specialità del lavoro prestato nell’agricoltura, che si estrinseca nel «suo accentuato carattere stagionale», nella «esposizione a fenomeni metereologici», nella stessa particolarità RAGIONE_SOCIALEa sede in cui opera il singolo lavoratore e, infine, nel «correlato, non infrequente riscontro RAGIONE_SOCIALEa natura fittizia dei rapporti di lavoro dichiarati» (punto 4.1. del Considerato in diritto ).
In quest’ambito, l’imposizione di un termine di decadenza, non arbitrariamente ancorato a una più spedita ed efficace modalità telematica di pubblicazione, rinviene la sua giustificazione nella «obiettiva difficoltà di rilevamento RAGIONE_SOCIALEa effettività RAGIONE_SOCIALEa prestazione in un settore peculiare come quello agricolo, caratterizzato dall ‘ essere l ‘ attività lavorativa spesso discontinua e prestata in favore di una pluralità di diversi datori di lavoro nel corso RAGIONE_SOCIALE ‘ anno» (Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2005, punto 2.3. del Considerato in diritto ).
Da tale difficoltà sorge l’esigenza di « accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all ‘ iscrizione ed alle conseguenti prestazioni» e di porre rimedio alla «oggettiva difficoltà di accertamento dei fatti» (sentenza n. 192 del 2005, cit., il già richiamato punto 2.3. del Considerato in diritto ).
A quest’esigenza, particolarmente avvertita nello speciale ambito del lavoro agricolo, è funzionale anche la normativa di cui si discorre.
3.5. -Ne consegue che non possono trovare accoglimento le doglianze RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, che presuppongono la radicale
incostituzionalità RAGIONE_SOCIALEa normativa dettata dall’art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, secondo una prospettazione che il giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi ha mostrato di disattendere, con argomentazioni persuasive.
-In virtù dei rilievi svolti, il ricorso dev’essere, in ultima analisi, respinto.
-Non si devono regolare le spese del presente giudizio, in quanto l’RAGIONE_SOCIALE si è limitato a depositare procura in calce, senza svolgere sostanziale attività difensiva.
-L’integrale rigetto del ricorso, proposto dopo il 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti oggettivi del sorgere RAGIONE_SOCIALE‘obbligo RAGIONE_SOCIALEa ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove risulti in concreto dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione