Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13189 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 13189 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13715/2023 r.g., proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
ricorrente
contro
COGNOME NOME, Lista NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME Indira Venecia, elett. dom.ti in INDIRIZZO Roma, rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME.
contro
ricorrenti
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 602/2023 pubblicata in data 14/02/2023, n.r.g. 870/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18/03/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.- Gli odierni controricorrenti adivano il Tribunale di Viterbo per chiedere l’accertamento, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE -datrice di lavoro e titolare della
OGGETTO:
CCNL – clausola di durata – clausola di ultrattività interpretazione -conseguenze -disdetta prima della scadenza certa nell’an incerta nel quando
residenza sanitaria assistenziale (RSA) denominata “RAGIONE_SOCIALE” dell’inapplicabilità del CCNL sottoscritto in data 22/03/2012 tra AIOP e FISMIC Confsal, Si-CEL, FSE FIALS, UGL, nonché dell’ulteriore accordo integrativo sull’inquadramento del personale sottoscritto in data 11/06/2012, ciò in quanto tali accordi non erano stati firmati dal sindacato UIL FPL al quale essi erano iscritti. Rivendicavano l’applicazione del precedente CCNL del 23/11/2004, che espressamente prevedeva la propria vigenza sino alla stipulazione di un nuovo contratto, circostanza non verificatasi nella specie.
2.- Il Tribunale di Viterbo rigettava la domanda. Tale pronuncia veniva confermata dalla Corte di appello di Roma con sentenza n. 710/2018.
3.- Questa Corte, con sentenza n. 3671/2021, accoglieva il quarto motivo del ricorso per cassazione proposto dai lavoratori (con cui si denunciava la violazione dell’art. 4, co. 2, CCNL 23/11/2004 con riguardo alla dichiarazione di sopravvenuta perdita di efficacia del CCNL del 2004, in quanto la clausola di ultravigenza contenuta nel secondo comma del predetto articolo prevedeva come termine finale del contratto soltanto la stipula di un nuovo contratto tra le parti) e quindi cassava con rinvio la sentenza d’appello.
4.- In sede di rinvio, con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva le domande originarie dei lavoratori e per l’effetto dichiarava che il CCNL del 22/03/2012 sottoscritto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE FSE, FIALS, UGL e l’accordo integrativo sull’inquadramento del personale dell’11/06/2012 non era applicabile agli originari ricorrenti, dichiarava il diritto di questi ultimi all’orario settimanale di 36 ore e a 30 giorni di ferie retribuite per ciascun anno, nonché alle indennità di cui all’art. 61 CCNL sottoscritto fra AIOP e CGIL FP, CISL FP, UIL FP e altri nel 2005, condannava RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle predette indennità nonché al compenso per lavoro supplementare in relazione alle ore di lavoro prestate in eccesso rispetto al limite delle 36 ore settimanali, ovvero in relazione ai giorni di ferie non goduti rispetto ai 30 giorni annui.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava che, alla luce del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione -secondo cui la scadenza del contratto collettivo è
quella fissata dalle parti, le quali ben possono prevedere anche una clausola di ultrattività, che, seppure indeterminata nel ‘ quando ‘, è determinata nell’ ‘ an ‘ con riguardo alla stipulazione del nuovo CCNL, come previsto dall’art. 4, co. 2, CCNL invocato dai lavoratori -e in mancanza della documentazione della società circa la disdetta del CCNL AIOP, ARIS e FDG personale non medico inviata alle oo.ss. firmatarie e della successiva sottoscrizione del nuovo CCNL, le domande dei lavoratori devono essere accolte.
5.- Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
6.- COGNOME NOME e gli altri indicati in epigrafe hanno resistito con controricorso.
7.- La società ricorrente ha depositato memoria.
8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 383, 394, nonché 112 e 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di pronunziarsi sulla questione relativa alla disdetta unilaterale avvenuta prima del verificarsi del termine finale, questione che la Corte di legittimità aveva espressamente demandato al giudice di rinvio, e per avere omesso di considerare che, in fatto, la sussistenza di quella disdetta era circostanza da ritenersi pacifica perché ormai non più controversa.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Gli accertamenti di fatto presupposti dalla sentenza rescindente di questa Corte (Cass. n. 3671/2021) non possono più essere rimessi in discussione. In particolare in quella pronunzia questa Corte (al par. 14.) ha evidenziato che ‘ L’accoglimento del quarto motivo ha carattere assorbente di ogni altra questione, poiché gli ulteriori profili postulano la validità della disdetta unilaterale avvenuta prima del verificarsi del termine finale, questione che spetterà al giudice di rinvio riesaminare alla stregua dei principi sopra indicati ‘ .
Dunque, alla stregua di quel passaggio motivazionale, deve ritenersi che effettivamente la sussistenza, in fatto, della disdetta, da parte di RAGIONE_SOCIALE, di
quel CCNL, intervenuta prima della scadenza del suo termine di durata, non sia controversa nel suo avveramento sul piano storico e debba essere considerato un fatto (e un dato) pacifico. In tal senso è stata appunto presupposta nella sentenza rescindente, nel punto sopra richiamato.
Ne consegue che i giudici di rinvio non potevano omettere di pronunziarsi sulla validità di quella disdetta adducendo la mancanza di documentazione. La questione che dovevano risolvere, infatti, non atteneva all’esistenza della disdetta, bensì alla sua validità e dunque alla sua efficacia, in quanto intimata in epoca anteriore alla scadenza del termine del CCNL, termine che questa Corte -nella pronunzia rescindente -aveva qualificato come di durata e dunque di efficacia del CCNL oggetto di causa, la cui applicazione è rivendicata dai lavoratori (odierni controricorrenti). E proprio in tal senso era stato formulato il ‘mandato’ conferito da questa Corte ai giudici di merito.
Va dunque ribadito che il giudice del rinvio non può rimettere in discussione profili che hanno costituito il presupposto logico-giuridico della sentenza di legittimità, formando oggetto di giudicato implicito ed interno, poiché il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità (Cass. ord. n. 7656/2011).
Peraltro, il fatto che fosse intervenuta disdetta di quel CCNL mediante comunicazione del 29/06/2012 era stato dato per pacifico già dalla Corte d’Appello n ella prima sentenza n. 760/2018, come ricordato anche nella sentenza rescindente di questa Corte (v. p. 3: ‘ Tale sentenza veniva confermata dalla Corte di appello di Roma, con sentenza n. 710/2018, sulla base dei seguenti argomenti: a) è pacifico …; b) parimenti pacifico è che, a decorrere dal 1°.7.2012, a seguito di espressa comunicazione in tal senso effettuata dalla società il 29.6.2012, quest’ultima ha applicato ai propri dipendenti il CCNL per il personale dipendente delle RSA e delle altre strutture residenziali e socio assistenziali associate RAGIONE_SOCIALE, sottoscritto in data 22.3.2012 dalla suddetta associazione datoriale con altre sigle sindacali, ma non dalla UIL FPL (contratto al quale detta sigla sindacale, unitamente ai lavoratori ricorrenti, avevano dichiarato di non aderire) … ‘).
2.- La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio per la decisione sia della predetta questione, sia delle altre questioni oggetto dei tre motivi d ell’originario ricorso per cassazione che erano stati dichiarati assorbiti, alla
luce delle specifiche deduzioni e prove già formulate dalle parti e non esaminate dalla sentenza rescindente perché ritenute assorbite
Il giudice di rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, in relazione al motivo accolto,