Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26244 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26244 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 897/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché
REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO DI ROMA n. 6902/2021 depositata il 20/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto azione giudiziaria, deducendo che le è stato ingiustamente revocato un finanziamento comunitario già concesso (prima che ne avvenisse l’erogazione), perché, a consuntivo, essa società ha rendicontato una spesa complessiva finale pari ad € 845.0051,14, inferiore ad € 1.000.000,00, che costituiva l’importo minimo di costo richiesto per l’ammissibilità dei progetti relativi al programma ‘Valore Aggiunto Lazio’. La società ha dedotto che si tratta di un provvedimento abnorme, poiché, sebbene abbia realizzato a perfetta regola d’arte il progetto per il quale era stata ritenuta meritevole di contributo (la circostanza è pacifica) e lo abbia oltretutto fatto riducendo i tempi inizialmente previsti (quindi ottimizzando i costi e le risorse), è stata sanzionata proprio per la sua efficienza e per aver contenuto le spese.
Il Tribunale ha accolto integralmente la domanda, condannando la società RAGIONE_SOCIALE al versamento dell’importo di € 742.771,31.
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello, che la Corte romana ha accolto, ritenendo che il progetto fosse difforme da quello ammesso e la sua modificazione non fosse stata preventivamente autorizzata.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società RAGIONE_SOCIALE affidandosi a cinque motivi. La società RAGIONE_SOCIALE e la Regione Lazio si sono costituite con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo del ricorso si lamenta la nullità della sentenza (art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.) e violazione delle norme di diritto (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.) con riferimento alla violazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. e alla mancata fissazione dell’udienza di discussione dinanzi alla Corte d’appello ex art. 352, comma 2 c.p.c., ritualmente richiesta dall’odierna esponente – violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 40 Cost. e dell’art. 6 della CEDU. La società ricorrente deduce che all’udienza di precisazione delle conclusioni del 9 aprile 2021 il suo difensore ha formulato istanza di discussione orale della causa dinanzi al Collegio ai sensi dell’art. 352, comma 2 c.p.c. (doc. 22). La Corte d’Appello ha quindi concesso nella misura minima i termini ex art. 190 c.p.c. (20 giorni per le conclusionali e 20 giorni per le repliche) e trattenuto la causa in decisione. Tuttavia, sebbene la suddetta istanza sia stata ritualmente riproposta in sede di memoria conclusionale di replica (doc. 23), l’udienza di discussione non è mai stata fissata e la Corte d’appello ha deciso la controversia. Deduce che la discussione orale le avrebbe consentito di precisare meglio che non vi era alcuna difformità tra il progetto approvato e quello realizzato, se non con riferimento al costo leggermente inferiore, mentre il progetto era stato realizzato così come esattamente approvato.
2. -Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (i.e. artt. 10 e 14 -18 Avviso Pubblico, Deliberazione della Giunta Regionale Lazio 5 dicembre 2012, n. 580, Decisione della Commissione Europea n. C2007 4584, Regolamenti CE n. 1083/2006 e n. 1828/2006, artt. 1362 e ss. c.c. e art. 1 L. 241/1990), relativamente alla declaratoria di legittimità della revoca del contributo a motivo della minor spesa a consuntivo sostenuta dalla beneficiaria. La ricorrente osserva che l’assunto secondo cui una spesa inferiore al preventivo comporterebbe una difformità del progetto realizzato è, innanzi tutto, chia-
ramente illogico: essendo impossibile conoscere in anticipo l’esatto importo che si andrà a spendere, la non coincidenza tra budget ammesso a preventivo e budget sostenuto a consuntivo non costituisce una difformità del progetto realizzato rispetto a quello approvato, bensì un elemento fisiologico della fase esecutiva.
-Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio. La parte deduce che la Corte ha omesso di valutare il fatto storico costituito dall’avvenuta completa realizzazione di parte del progetto tecnologico per il quale era stata ammessa la domanda di contributo. Si duole che la Corte d’appello si sia limitata ad affermare che tale valutazione sarebbe stata irrilevante. Invece l’art. 18 comma 2 dell’avviso di gara prevede appunto quale causa di revoca che il progetto realizzato sia difforme da quello ammesso e la sua modificazione non sia stata preventivamente autorizzata.
-Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. l’omesso esame di fatto decisivo. La società ricorrente deduce di avere riproposto in sede d’appello ex art. 346 c.p.c. le domande rimaste assorbite dalla sentenza di primo grado, e in particolare la questione che la revoca è stata disposta come se si trattasse di un provvedimento vincolato, mentre invece era un provvedimento discrezionale, e su questo punto il giudice d’appello non si è pronunciato.
-Con il quinto motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.) con riferimento all’art. 15, comma 6 dell’Avviso Pubblico, all’art. 1 L. 241/1990 e all’art. 97 Cost., relativamente al rigetto della domanda subordinata di riduzione del contributo in proporzione alla minor spesa sostenuta.
-Il primo motivo del ricorso è fondato ed assorbente.
6.1. -La società oggi ricorrente aveva proposto, nel giudizio di appello, la richiesta di discussione orale in sede di precisazione conclusioni (doc. 22) e l’ha poi la reiterata in sede di memoria di replica. La richiesta è stata quindi ritualmente e correttamente propost,a e ciononostante l’udienza di discussione orale, come è pacifico tra le parti, non è stata fissata. E’ infondata la obiezione di irritualità della istanza: l’orientamento espresso dalla sentenza di questa Corte (Cass. n. 4638/2017), citato da controparte a sostegno della tesi difensiva, secondo la quale la parte avrebbe dovuto proporre una separata istanza al presidente, è stato superato con successiva decisione (Cass. n. 23514 del 02/09/2024) secondo la quale nelle impugnazioni dinanzi alla Corte d’appello, la riproposizione della richiesta di discussione orale della causa, di cui all’art. 352, comma 2, c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 3, comma 26, lett. l, del d.lgs. n. 149 del 2022), già formulata in sede di precisazione delle conclusioni, non esige il deposito di un’apposita e autonoma istanza diretta al presidente della Corte stessa, ma può essere contenuta nella memoria di replica depositata nel termine all’uopo prescritto.
6.2. -Il Collegio condivide quest’ultimo orientamento, perché scevro da inutili formalismi e più aderente al testo normativo, atteso che l’art. 352 c.p.c. non parla di istanza separata, ma precisa solo che essa deve essere riproposta alla scadenza del termine per le memorie di replica; quindi l’istanza può essere inserita nella memoria di replica, in quanto atto idoneo a manifestare la scelta difensiva, fermo restando che non basta chiedere la discussione orale in sede di precisazione delle conclusioni, e quindi se la richiesta non viene ribadita all’interno della memoria di replica occorrerà fare un’istanza apposita (v. Cass. n. 29494 del 15/11/2024).
Né può ritenersi equivalente alla udienza di discussione orale l’udienza di precisazione conclusioni, sia pure essa tenuta in pre-
senza, dal momento che si tratta, nella previsione normativa, di due ipotesi distinte; la discussione orale è una prerogativa della difesa che si aggiunge, a discrezione e richiesta del difensore, alla (necessaria) scansione processuale della precisazione delle conclusioni e dopo di essa, nonché dopo le memorie conclusive.
7. -Quanto al resto, il Collegio intende dare continuità al principio già affermato da questa Corte e specificamente da questa Sezione, secondo il quale nel giudizio di appello la mancata fissazione dell’udienza di discussione orale della causa, nonostante la rituale richiesta di una delle parti, comporta, di per sé, la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione, poiché l’impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con pienezza le loro difese finali, anche nelle forme orali, all’esito dell’esame delle memorie di replica, costituisce di per sé un vulnus al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa (Cass. n. 4277 del 18/02/2025; Cass. n. 2067 del 24/01/2023).
Questo orientamento si fa preferire, rispetto all’opposto orientamento secondo il quale dovrebbe enunciarsi il pregiudizio in concreto subìto, poiché la discussione della causa costituisce l’ in sé dell’esercizio del diritto di difesa, ed il negarla significa impedire all’avvocato la possibilità di svolgere con pienezza il proprio mandato (Cass. n. 19229 del 12/07/2024; Cass. n. 2067 del 24/01/ 2023). Esso è inoltre coerente con l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 36596 del 2021), le quali, in tema di nullità della sentenza pronunciata prima della scadenza dei termini per le memorie di replica o delle comparse conclusionali, caso affine a quello in esame, ha affermato che la parte la quale intenda far valere la suddetta nullità «… non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia».
Ne consegue, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Così deciso in Roma, il 09/07/2025. Il Presidente NOME COGNOME