Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12684 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12684 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16986/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la cancelleria della Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in INDIRIZZO;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
– intimata – per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Brescia n. 472/2019, depositata il 18 marzo 2019.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
–RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE chiedendo accertarsi la simulazione assoluta ex art. 1414 cod. civ. e la conseguente nullità e/o inefficacia del contratto preliminare di compravendita immobiliare tra loro concluso e disporsi, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., il trasferimento in suo favore degli immobili meglio indicati in atti, oltre al risarcimento dei danni e, in via subordinata, al pagamento del doppio della caparra confirmatoria versata ex art 1385 cod. civ.
Si costituivano le convenute chiedendo il rigetto delle domande; la RAGIONE_SOCIALE proponeva a sua volta domanda in via riconvenzionale.
Il tribunale rigettava le domande attoree e, in accoglimento delle domande della RAGIONE_SOCIALE, dichiarava risolto il contratto preliminare per inadempimento dell’attrice, con conseguente diritto della RAGIONE_SOCIALE di ritenere le somme versate da RAGIONE_SOCIALE pari ad € 232.000,00 , oltre al pagamento delle spese di lite, rigettando ogni altra domanda.
-Avverso la predetta sentenza, RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, reiterando le domande già promosse in primo grado.
Si costituivano le appellate chiedendo il rigetto dell’appello.
La Corte di appello di Brescia, con sentenza depositata il 18 marzo 2019, ha rigettato l’impugnazione.
–RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Si è costituita con controricorso la RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’ art. 380bis .1 cod. proc. civ.
La RAGIONE_SOCIALE ha depositato una memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Preliminarmente va respinta l’eccezione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2 cod. proc. civ. e dell’art. 9, comma 1 bis e comma 1 ter, e dell’art. 6 , primo comma, della legge n. 53 del 1994.
La pronuncia impugnata è stata depositata con attestazione di conformità da parte del difensore.
Parimenti infondata e l’eccezione di inammissibilità in relazione all’assenza nella procura speciale, giacché dalla procura alle liti in calce al ricorso si deduce il potere di rappresentare e difendere la parte in ogni fase e grado del giudizio, compreso il procedimento di ricorso davanti alla Corte di cassazione.
-Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione ed errata applicazione dell’art. 352 , secondo e terzo comma, cod. proc. civ. L’art . 352, secondo comma, cod. proc. civ. prevede che se l’appello è proposto alla corte di appello, ciascuna delle parti , nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinnanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell’art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente della corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. Il terzo comma dello stesso articolo precisa che ‘il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell’udienza di discussione da tenersi entro sessanta giorni: con lo stesso decreto designa il relatore.’ L’avvocato di parte ricorrente, nelle precisazioni delle conclusioni, chiedeva al collegio di poter discutere la causa oralmente. La stessa richiesta sarebbe stata ribadita nella comparsa conclusionale. Il collegio, invece, avrebbe deciso senza fissare l’udienza per la discussione.
2.1. -Il motivo è infondato.
Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, la richiesta di discussione orale deve essere non solo formulata in sede di precisazione delle conclusioni, ma altresì ribadita nel termine per il deposito delle memorie di replica ai sensi dell’art. 352, comma 2 (Cass., Sez. I, 24 gennaio 2023, n. 2067; Cass., Sez. Un., 25 novembre 2021, n. 36596).
Nel caso in esame, la richiesta della discussione orale, pur formulata in sede di conclusioni, non è stata riproposta alla scadenza del termine per il deposito della memoria di replica.
3. -Con il secondo motivo di ricorso si deduce l ‘ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.). La Corte di appello di Brescia non avrebbe tenuto conto dell’insieme degli elementi da cui desumere chi fosse inadempiente sul piano contrattuale. Sull ‘ essenzialità del termine per il rogito del preliminare, in particolare, si osserva che il termine stabilito per la stipulazione del definitivo non costituisce normalmente un termine essenziale, il cui mancato rispetto legittima la dichiarazione di scioglimento del contratto. Tale termine -si deduce in ricorso -può ritenersi essenziale, ai sensi dell’art. 1457 cod. civ., solo quando ciò risulti inequivocabilmente dalla volontà delle parti, all’esito dell’accertamento da parte del giudice di merito. Al riguardo, si argomenta che dalla non essenzialità del termine deriverebbe semplicemente la mancata risoluzione di diritto del contratto ex art. 1457 cod. civ. La corte di appello non avrebbe preso in considerazione la tesi difensiva, limitandosi a rigettare la doglianza senza alcuna motivazione.
Sotto altro profilo, si deduce la palese simulazione del contratto preliminare, sottoscritto tra la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, sulla base della sola osservazione delle tempistiche di stipula del preliminare e del definitivo e dal carattere singolare delle condizioni
di pagamento. Sul punto si evidenzia come la motivazione della corte di appello sia del tutto contraddittoria, allorquando si ammette che le condizioni siano anomale ma che tali anomalie, invece che provare la simulazione, confermino la veridicità del contratto.
3.1. -Il motivo è inammissibile.
La doglianza di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. sconta le preclusioni derivanti dalla doppia conforme previste dapprima dall’art. 348 -ter , ult. co., cod. proc. civ. e, adesso, dall’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ. , come introdotto dall’art. 3, comma 27, lett. a), d.lgs. n. 149 del 2022 (Cass., Sez. V, 25 agosto 2023, n. 25281).
Pertanto, il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 cod. proc. civ. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., Sez. III, 28 febbraio 2023, n. 5947; Cass., Sez. III, 20 settembre 2023, n. 26934).
Nel caso di specie la parte non ha dedotto nulla di tutto questo, essendosi limitata -in maniera inammissibile -a prospettare una diversa lettura delle risultanze istruttorie, così come valutate nel giudizio di merito.
-Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
-Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 7.200, di cui euro 7.000 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione