Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 19847 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19847 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 491/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE> e Confederazione Generale Italiana del Lavoro del Trentina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avv. RAGIONE_SOCIALE anche in proprio, e dall’Avv. NOME COGNOME, presso il cui studio, sito in Roma, INDIRIZZO elettivamente domiciliati
-ricorrenti-
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Con pro tempore, e Avvocatura dello Stato, in persona dell’Avvocato General pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Sta presso i cui Uffici, siti in Roma, INDIRIZZO domicilian -controricorrenti-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento n. 43/2020 deposi 21/10/2020.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/0 dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
uditi gli Avvocati
GLYPH
RAGIONE_SOCIALE> e NOME COGNOME per i ricorrenti;
A.- L’oggetto del procedimento e i fatti rilevanti.
1. La Corte d’appello di Trento ha respinto il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE e dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro del Trentino, così confermando la sentenza di primo grado che aveva parimenti rigettato la domanda intesa ad accertare la discriminazione, individuale collettiva, per ragioni d’età, ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 216 del 2003, della direttiva n. 78/2000/CE e dell’art. 21 della Carta dei di fondamentali dell’Unione Europea, derivante dall’imposizione del limite d trentacinque anni per la partecipazione al concorso pubblico per procuratore dello Stato, limite stabilito dall’art. 7 del D.P.R. n. 161 del 2011 e riprodotto nei bandi di concorso indetti con decreto dell’Avvocato Generale dello Stat dellS febbraio 2018 e del 23 maggio 2018. La domanda originaria chiedeva anche l’accertamento dell’illiceità del provvedimento del 29 maggio 2018 d esclusione dell’Avv SA. dal concorso per ragioni di età, instando p vietare all’Avvocatura dello Stato di reiterare la condotta con l’adozione ogni altra misura idonea a prevenire ulteriori atti discriminatori rimuoverne gli effetti, oltre al risarcimento dei danni.
2. La Corte territoriale, disattese le censure di carattere processual ha condiviso nel merito la valutazione espressa dal Tribunale, reputando che la denunciata discriminazione basata sull’età per l’assunzione risul giustificata, secondo la normativa nazionale (artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. del 2003) di attuazione della direttiva europea (in particolare, consideran 25 e art. 6 della direttiva), in ragione della natura del servizio svo procuratore dello Stato, che postula una permanenza per determinati periodi nelle varie classi di stipendio e nella qualifica per acquisire la n ad avvocato dello Stato «anche per evidenti scopi formativi», richiamando i pareri del Dipartimento della Funzione Pubblica del 31 marzo 1999, del Consiglio di Stato del 7 marzo 2000 (relativo al D.P.C.M. 13 aprile 2000 del Consiglio di Stato 21 aprile 2011 (relativo al D.P.R. 11 luglio 20
Numero se7nale 3129,2025 abbassamento dell’età per il concorso da quaranta a trentacinclue anni e Numero eri raccoita gen f r ale 19847,2025 del Consiglio di Stato n. 1917 del 2016 sull’accesso alla carriera diplosnat 17,07,2025
I giudici d’appello hanno, quindi, ritenuto giustificata, ragionevole oggettiva, perseguita con mezzi appropriati e necessari, la diversità trattamento, considerata l’attività del procuratore dello Stato e ragionevolezza della formazione, insita nel fatto che l’accesso è consen ad un laureato privo di qualsivoglia ulteriore requisito di formazio professionale, e che il concorso è prodromico all’accesso alla carrier avvocato dello Stato e, quindi, ad una posizione per la quale va assicur adeguata professionalità nell’interesse della difesa dello Stato particolare, la formazione sarebbe insita nell’inserimento in una real strutturata, a diretto contatto e sotto la supervisione di un avvocato d Stato, consentendo il conseguimento di titoli per l’accesso alla profess di avvocato tramite concorso dopo due anni di formazione o tramite accesso diretto dopo tredici anni di permanenza nell’ufficio. In questo senso, il l di età sarebbe ragionevole alla luce delle esigenze dell’amministrazione avere personale altamente qualificato, con una formazione specifica d settore per la progressione di carriera nel corso degli anni all’int dell’Avvocatura, mentre l’eventuale avanzata età anagrafica d’ingresso avrebbe costituito elemento ostativo agli interessi dell’amministrazio dello Stato, che investirebbe risorse in personale utilizzabile in incompleto e per un arco temporale ristretto.
Inoltre, la proporzionalità del limite anagrafico in questione andav correlata alle diverse modalità di accesso alla carriera di avvocato d Stato, per la quale non sono invece previsti limiti di età, risultando ap a determinate categorie, siccome previste dall’art. 4 della legge n. 103 del 1979, cosicché il limite previsto per l’accesso alla qualifica di procur non era comunque preclusivo dell’accesso a quella di avvocato.
Infine, sono state reputate infondate anche le critiche relative a variazione dell’età di ingresso, considerato che nel D.P.R. del 2011 (che disposto l’abbassamento dell’età per il concorso da quaranta a trentacinque anni) si fa espresso riferimento anche alla natura del servizio richiest
procuratori e alle oggettive necessità dell’Avvocatura g u q r 9 dit r a3o non ro sezionale 3129,2025 ta fienerale 19847,2025 potendosi negare una certa discrezionalità all’a m ministrazkinebblinedi determinazione del limite di età, in base all’esperienza maturata att gli anni.
Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso difendendosi anche in proprio, e la Confederazione General Italiana del Lavoro del Trentino, articolando dieci motivi, cui resi Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Avvocatura dello Stat controricorso. RAGIONE_SOCIALE
Il rappresentante del Pubblico Ministero ha depositato memor scritta concludendo per raccoglimento del ricorso, conclusioni confer nella pubblica udienza.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.
A.1. – I motivi di ricorso per cassazione e la rilevanza della ques
Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione eio applicazione degli artt. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, 702-bis e 702-ter c.p.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello vio disciplina in materia di decadenza dall’allegazione di fatti e di pr processuali, GLYPH così GLYPH sopperendo GLYPH alle GLYPH carenti GLYPH giustificazioni GLYPH addotte dall’Avvocatura dello Stato, già in punto di deduzioni, oltre che di r istruttorie.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o f applicazione dell’art. 115, secondo comma, c.p.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., per errata applicazione del fatto notorio in giudizio antidiscrimina violazione del principio iura novit curia, nella parte in cui la Corte d’appello, nell’apprezzare la funzione svolta dal procuratore dello Stato, ha int riferimento alla comune conoscenza della comunità dei giuri configura bile qua le ‘fatto notorio’.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione eio applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché degli artt. 115, primo c.p.c., 28, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, 10 n. 1 della d
Numero seziontle 3129,2025 2000/78, 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea Numero dr raccolta gen9r r a . le . 19847,2025 360 n. 3 c.p.c., per violazione dell’onere probatorio in tema di insiggs;rt 17,07,2025 della discriminazione, con richiesta di avanzare domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE sugli oneri di allegazione e di prova del sogget discriminante, di rispetto del principio del contraddittorio e del potere giudice di intervenire autonomamente sui fatti giustificativi.
Con il quarto motivo di ricorso si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360 n. 5 c.p.c., costituito dal tertiurn comparationis del concorso a procuratore dello Stato, ovvero la carriera e funzioni de magistratura ordinaria e la relativa disciplina concorsuale.
Con il quinto motivo si denuncia la violazione e/o fals applicazione dell’art. 3, comma 6, della legge n. 127 del 1997, ex art. 360 n. 3 c.p.c., in ordine all’errata affermazione contenuta nella sente impugnata circa l’esistenza di un limite di età nell’accesso al concor procuratore dello Stato anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 127 1997 e fino al 2000.
Con il sesto motivo si deduce la violazione eio falsa applicazio dell’art. 6 della direttiva 2000/78 e dell’art. 3, commi 4-bis e 4-ter – , d.lgs. n. 216 del 2003, ex art. 360 n. 3 c.p.c., e l’errata applicazione del disciplina di giustificazione prevista per misure nazionali di politic lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale e comunque per politiche sociali ed economiche di interesse generale al limite massimo età incluso in norme di organizzazione specifiche ad un ente pubblico.
Con il settimo motivo si prospetta la violazione eio fal applicazione dell’art. 6 della direttiva 2000/78 e dell’art. 3, commi 4-bis e 4-Ler, d.lgs. n. 216 del 2003, ex art. 360 n. 3 c.p.c., e l’errata inclusion nella nozione di diritto nazionale di un D.P.C.M. recante regolamento d organizzazione di una pubblica amministrazione, che non costituisce fonte del diritto nazionale nella nozione unionale secondo la direttiva, conseguente disparità di trattamento fra ente privato e ente pubblico, co richiesta di avanzare domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE sul punto.
Num i er se.zictnale 3129,2025 13. Con l’ottavo motivo si torna a denunciare la vioJazione e o falsa Numero di rano ta generale 19847,2025 applicazione dell’art. 3, comma 3, del d.igs. n. 216 del 2003 ecideinarchz10491 comma 1, della direttiva 2000/78, ex art. 360 n. 3 c.p.c., con riferimento alla mancata prova della giustificazione della discriminazione, per carenz di idonei fatti giustificativi allegati dall’Avvocatura dello Stato.
14. Con il nono motivo si prospetta la violazione eio falsa applicazion degli artt. 3, commi 3, 4-bis e 4-ter, del d.lgs. n. 216 del 2003, 4, comma 1, e 6 n. 1, della direttiva 2000/78, ex art. 360 n. 3 c.p.c., sull’assenza di giustificazione per discriminazione diretta per età, con richiesta di ri pregiudiziale sul punto.
15. Infine, con il decimo motivo di ricorso si denuncia la violazio eio falsa applicazione dell’art. 9, n. 1, della direttiva 2000/78, dell’a par. 1, comma 2, TUE, e dell’art. 47, primo comma, della Carta dei dirit fondamentali UE, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dell’obbligo dell’It di assicurare un ricorso effettivo, anche rispetto alla tutela caute garantita dal diritto dell’Unione, in materia antidiscriminatoria. Si assu che, nella fase cautelare che ha preceduto il presente giudizio, gli od ricorrenti si sono trovati esposti ad una doppia declinatoria di giurisdizi in virtù, dapprima, di pronuncia del Tribunale Regionale di giustizi amministrativa di Trento, che aveva affermato la giurisdizione del giudic ordinario, e, poi, di decisione del giudice ordinario, adito anche in se reclamo, che aveva invece ravvisato la giurisdizione del giudi amministrativo GLYPH perché GLYPH raccoglimento GLYPH della GLYPH domanda GLYPH implicava l’annullamento di un bando di concorso per l’assunzione di dipendenti, escludendo la possibilità di sollevare regolamento di giurisdizio nell’ambito di procedimento di natura cautelare. ial#: 20766e 668c 10Ea 182 Corte di Cassazione – copia non ufficiale
16. Le censure sviluppate con il primo, il secondo ed il terzo motiv di ricorso, relativi alla violazione delle norme sul contraddittorio, disciplina delle allegazioni e delle prove in tema di discriminazioni, oltr sui poteri officiosi del giudice, sono infondate, secondo quanto già rite della Corte d’appello ed in conformità alle conclusioni rese sul punto Pubblico Ministero, posto che le allegazioni e giustificazioni addo
Da:
NOME Emesso Da TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Ser
F irmato
Numero s.ezior – ale 3129,2025 dall’Avvocatura dello Stato si fondano su disposizioni n.ormative ed a 19847/2025 Numero di raccolta genera e espressamente richiamati e prodotti in giudizio (pareri del ConsigliopekibStato e atti amministrativi), sicché non è configurabile alcuna violazione ovv indebita integrazione di allegazioni e prove da parte del giudice.
17. Per le medesime ragioni va pure disattesa la doglianza esposta nell’ottavo motivo, con il quale si torna a contestare il mancato rispetto oneri di allegazione e prova da parte dell’Avvocatura dello Stato in ordi alla giustificazione della denunciata discriminazione.
18. Va, poi, dichiarata inammissibile la censura svolta con Il quart motivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., pe configurabilità della ipotesi di cd. ‘doppia conforme’, che ricorre, ai dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., applicabile ratione temporis, non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali ogget della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiun argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta primo giudice (Cass. Sez. 6, 09/03/2022, n. 7724). In ogni cas inammissibilmente prospettato non già l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, bensì l’omessa valutazione di un argomento difensivo addotto per sostenere la configura bilità della dedo discriminazione (in tal senso, fra molte, Cass. Sez. 2, 06/02/2025, n. 2 20766e 668c 10Ea 182 Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Da:
19. Ancora, va dichiarato inammissibile il quinto motivo di ricorso, relativo all’asserita violazione della dell’art. 3, comma 6, della legge del 1997 da parte della Corte territoriale, perché avrebbe errato n dichiarare che vi sarebbe stata continuità organizzativa quanto al limite età, mentre nel vigore della citata legge e fino all’adozione del D.P.C.M 141 del 2000 non sussisteva alcun limite per l’accesso al concorso. invero, la censura, nei termini formulati, non è coerente con la ratio decidendi adottata dai giudici di merito, che, nel passaggio oggetto doglianza, hanno inteso unicamente riconoscere all’amministrazione la discrezionalità nell’individuazione del limite di età in base all’esperi NOME Emesso Da TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Ser ial#:
F irmato
Numero sezioore 3129,2025 maturata attraverso gli anni, in difetto, peraltro, di rileva Numero di raccolta genera e 19847,2025 questione, per assenza di deduzione circa l’effettivo svolgimr:Intzb 17,07,2025 concorso per procuratore dello Stato senza previsione di un limite di
20. Va, poi, esclusa la fondatezza del settimo motivo, non potend dubitare che l’ordinamento dell’Avvocatura di Stato, previsto da normative di grado primario e secondario, rientri nella nozione di nazionale suscettibile di legittimare disparità di trattamento in dell’età. Peraltro, l’art. 3, comma 6, della legge n. 127 del 1997 ( ampiamente infra, paragrafo 23), consente espressamente alle amministrazioni di introdurre con propri regolamenti limiti di età partecipazione ai concorsi, per la natura del servizio ovvero per og necessità dell’amministrazione, sicché la reintroduzione del limite concorso a procuratore dello Stato con il regolamento del 2000 si po diretta applicazione della citata normativa primaria. Né sussiston paventati dubbi di discriminazione con i datori di lavoro privati, con che la regola dell’assunzione tramite concorso è costituzional imposta, ai sensi dell’art. 97, solo per le amministrazioni pubbliche
21. Occorre, quindi, esaminare il sesto ed il nono motivo, incen sulla denunciata discriminazione per età nell’accesso al concor procuratore dello Stato, questione che, disattese le precedenti ce riservata ogni valutazione sul diverso profilo sollevato con il decimo m di valenza potenzialmente conseguenzia le, assume diretta rilevanza p decisione della presente controversia.
B.- Disposizioni rilevanti.
B.1. – Diritto nazionale.
Il Collegio reputa rilevanti ai fini della decisione della contr le seguenti disposizioni di diritto interno.
23. L’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, stabil che «La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle
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Numerq di raccolta enerale,19847/2025 amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettiv necssi Data pubb icaziane 17707/2025 dell’amministrazione.».
Tale disposizione necessita di essere interpretata in base a sopravvenuta direttiva 2000/78/CE ed alla relativa disciplina di attuazio nell’ordinamento italiano, di cui al paragrafo successivo.
24. Il decreto legislativo 9 luglio 2003 , n. 216, adottato in attua della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia occupazione e di condizioni di lavoro, stabilisce quanto segue, per quan di rilievo ai fini della presente ordinanza.
L’art. 3 individua l’ambito di applicazione, prevedendo, in particolare al comma 1 che «Il principio di parità di trattamento senza distinzione religione, di convinzioni personali, di handicap, di età, di nazionalità orientamento sessuale si applica a tutte le persone sia nel settore pubb che privato ed è suscettibile di tutela giurisdizionale secondo le f previste dall’articolo 4, con specifico riferimento alle seguenti are accesso all’occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione ».
Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «Nel rispetto de principi di proporzionalità e ragionevolezza e purché la finalità sia legitt nell’ambito del rapporto di lavoro o dell’esercizio dell’attività di impresa, costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell’articolo 2 quelle diffe di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione, a convinzioni personali, all’handicap, all’età, alla nazional all’orientamento sessuale di una persona, qualora, per la natura dell’attiv lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tr caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante fini dello svolgimento dell’attività medesima».
Il comma 4-bis dello stesso articolo fa espressamente «salve disposizioni che prevedono trattamenti differenziati in ragione dell’età lavoratori e in particolare quelle che disciplinano: c) la fissa un’età massima per l’assunzione, basata sulle condizioni di formazion
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Numero di raccplta generale 19847,2025 richieste per il lavoro in questione o sulla necessità di un l’A t ri 10a . Watag 17/137/2025 periodo di lavoro prima del pensionamento.».
Il successivo comma 4 -Ler sempre dell’art. 3 prevede espressamente che «Le disposizioni di cui al comma 4-bis sono fatte salve purché sia oggettivamente e ragionevolmente giustificate da finalità legittime, qu giustificati obiettivi della politica del lavoro, del mercato del lavoro formazione professionale, qualora i mezzi per il conseguimento di ta fina lità sia no appropriati e necessari.».
25. Per quanto attiene all’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato rilevano i seguenti testi normativi, riportati nei limiti di interesse. 25.1. Il R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 (Approvazione del testo unic delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giud dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato), affi all’Avvocatura dello Stato «La rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate a ordinamento autonomo» (art. 1, comma 1), stabilendo che «Gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti dell loro qualità» (art. 1, comma 2). L’art. 13 attribuisce espressamen all’Avvocatura dello Stato le seguenti funzioni: tutela legale dei diritti interessi dello Stato; consultazioni legali richieste dalle Amministrazion inoltre a consigliarle e dirigerle quando si tratti di promuovere, contes o abbandonare giudizi; esamina progetti di legge, di regolamenti, d capitolati redatti dalle Amministrazioni, qualora ne sia richiesta; predisp transazioni d’accordo con le Amministrazioni interessate; esprime parere sugli atti di transazione redatti dalle Amministrazioni; prepara contratt suggerisce provvedimenti intorno a reclami o questioni mossi amministrativamente che possano dar materia di litigio. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ai sensi dell’art. 34 «Tutti gli avvocati dello Stato sono colloc riposo al compimento del settantesimo anno di età».
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Nu.merip di raccol a e nerd.19847,2025 25.2. L’art. 1 della legge 3 aprile 1979, n. 103, il chia GLYPH at risce a c phdica « zione l l 7W/2025 avvocati e procuratori dello Stato si distinguono in: avvocato generale de Stato; avvocati dello Stato; procuratori dello Stato.».
L’art. 2 della medesima legge, relativo alla progressione di carrie del procuratore dello Stato, prevede che «Nella qualifica di procuratore del Stato sono istituite quattro classi di stipendio.
La prima classe è attribuita con la nomina a procuratore dello Stato dei vincitori del concorso pubblico.
La seconda classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e pre giudizio favorevole, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianit effettiva di due anni nella prima classe.
La terza classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e pr giudizio favorevole, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianit effettiva di tre anni nella seconda classe.
La quarta classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e pre giudizio favorevole, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianit effettiva di otto anni nella terza classe.
Il passaggio alla classe di stipendio superiore è disposto con decr dell’avvocato generale dello Stato ed ha effetti giuridici ed economici giorno del compimento dell’anzianità di cui ai commi precedenti.».
L’art. 3 della legge concerne, invece, la progressione di carri dell’avvocato dello Stato, e prevede che «Nella qualifica di avvocato de Stato sono istituite quattro classi di stipendio.
La prima classe è attribuita con la nomina ad avvocato dello Stato.
La seconda classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e pre giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità tre anni nella prima classe.
La terza classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e pr giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità cinque anni nella seconda classe.
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Numero di raccoltaneraje 19847,2025 e
La quarta classe è attribuita, secondo il turno di anzianita e O revio ilata pub licazione 17707/2025 giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità otto anni nella terza classe.
Il passaggio alla classe di stipendio superiore è disposto con decr dell’avvocato generale dello Stato ed ha effetti giuridici ed economici giorno del compimento dell’anzianità di cui ai commi precedenti.».
L’art. 4 della legge disciplina le modalità di nomina ad avvocato del Stato, qualifica «conferita a seguito di concorso per esame teorico e prati al quale possono partecipare:
i procuratori dello Stato con almeno due anni di effettivo servizio;
i magistrati dell’ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina a aggiunto giudiziario ed i magistrati della giustizia militare di qual equiparata;
i magistrati amministrativi;
gli avvocati iscritti all’albo da almeno un anno;
i dipendenti dello Stato appartenenti ai ruoli delle carriere direttive almeno cinque anni di effettivo servizio, i quali abbiano superato l’esame abilitazione all’esercizio della professione di procuratore legale;
i professori universitari di materie giuridiche di ruolo o stabilizzati assistenti universitari di materie giuridiche, appartenenti al ruolo esaurimento, che abbiano superato gli esami di abilitazione all’eserci della professione di procuratore legale;
i dipendenti di ruolo delle regioni, degli enti locali, degli enti pub carattere nazionale, assunti mediante pubblici concorsi e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva o professionale legal abbiano superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione procuratore legale.».
Accanto al reclutamento tramite concorso, l’art. 5 della legge preved una modalità di promozione interna, stabilendo, al comma 1, che «Per ogni tre posti che si rendono vacanti nella qualifica di avvocato dello Stato posto viene accantonato per essere conferito previo giudizio di promovibili e secondo l’ordine di merito, determinato dal consiglio di cui all’articol
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della presente legge, ai procuratori dello Stato i qua Niime r a o i racaltvg nerdle i 19847,2025 gala pi9bVicazior9e 17707/2025 provvedimento che indice lo scrutinio abbiano conseguito una anzianità di otto anni nella qualifica», mentre «Gli altri posti di avvocato dello Stato conferiti mediante concorso per esame, ai sensi dell’articolo 4 della prese legge» (comma 2), con la previsione residuale per cui «Qualora, alla dat di emanazione del provvedimento di cui al primo comma, il numero dei posti accantonati per il conferimento mediante giudizio di promovibilità risul superiore al numero dei procuratori aventi titolo a parteciparvi, i po eccedenti sono considerati disponibili per il conferimento mediante concors per esame» (comma 3).
Quanto alle funzioni ed al servizio affidato al procuratore dello Stat l’art. 8, comma 3, stabilisce che «I procuratori dello Stato poss assumere la rappresentanza in giudizio delle amministrazioni nei modi di cui al secondo comma dell’articolo 1 del testo unico approvato con reg decreto 30 ottobre 1933, n. 1611», vale a dire che «esercitano le l funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non han bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità».
L’art. 19 prevede, poi, che «Gli avvocati e procuratori dello Stat trattano gli affari contenziosi e consultivi loro assegnati » (com ma che «I procuratori dello Stato provvedono anche al servizio di procura per le cause trattate dagli avvocati e dagli altri procuratori dello S secondo le disposizioni dei dirigenti degli uffici, cui sono addetti.» (c 2).
25.3. Con riferimento al servizio di procura, l’art. 5 del R.D. 30 otto 1933, n. 1612 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del test unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato stabilisce che «Le funzioni di procura sono di regola esercitate procuratori dell’Avvocatura dello Stato» e che «L’incarico di sovraintendere e vigilare il servizio di procura è affidato in ogni ufficio ad un avvocato
Numerci sezionale 3129,2025 Stato designato al principio di ogni anno dall’Avvoca to generale, su Numero -do raccolta generale 19847,2025 proposta, per le Avvocature distrettua li, dei rispettivi capi». GLYPH Data pubblicazione 17,07,2025
25.4. Quanto, nello specifico, ai requisiti previsti per il conco procuratore dello Stato, l’art. 1 della legge 23 novembre 1966, n. 10 come modificato dal D.P.R. 11 luglio 2011, n. 161, prevede che «Posson presentare domanda di partecipazione al concorso per l’accesso alla qualifica di procuratore dello Stato, i cittadini italiani che hanno conseg la laurea specialistica in giurisprudenza oppure, secondo il previgen ordinamento degli studi, la laurea in giurisprudenza a seguito di cor universitario di durata legale non inferiore a quattro anni.».
25.5. Il limite d’età per l’accesso è stato reintrodotto dal D.P.C.M aprile 2000, n. 141 (Regolamento recante il limite di età per partecipazione al concorso per procuratore dello Stato), ai sensi dell’ar comma 6, della legge n. 127 del 1997 (v. supra paragrafo 23), con il seguente articolo unico: «Per l’ammissione al concorso per procuratore dell Stato, i candidati non debbono aver superato l’età di anni quaranta alla da di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazion delle domande di ammissione».
Nelle premesse, il D.P.C.M. richiama espressamente il testo unico delle leggi sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, approvato con R.D n. 1611 del 1993 (v. supra paragrafo 25.1.), che fissava originariamente il limite di trenta anni, nonché l’art. 1 della legge n. 1035 del 1966 (v. supra paragrafo 25.4.), e la legge n. 103 del 1979 (v. supra paragrafo 25.2.), con particolare riferimento agli artt. 4, 5 e 19, comma 2, pure sop riportati.
Sempre nelle premesse del D.P.C.M. si legge quanto segue: «Considerato che le esigenze connesse alla natura delle funzioni attribui dalla legge ai procuratori dello Stato, nonché la stessa articolazione sviluppo della loro carriera, che postulano una permanenza per determinati periodi nelle varie classi di stipendio e nella qualifica, anche per evi scopi formativi ed ai fini del conferimento della nomina ad avvocato del Stato, consigliano di reintrodurre una norma limitativa dell’accesso
umero sezionol? 3129,2025 concorso relativa all’età; Ritenuto in virtù delle sopracitate consid i erazioni Numero di raccolta genera e 19847,2025 dover provvedere, ai fini della partecipazione al concorso per pstograratere1mmo25 dello Stato, all’adozione del limite di età di anni quaranta; Udito il p del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti norma nell’adunanza del 21 febbraio 2000».
Con tale D.P.C.M. veniva, quindi, previsto il limite di quaranta ann per l’ammissione al concorso per procuratore dello Stato.
25.6. Successivamente, con l’art. 7 del D.P.R. 11 luglio 2011, n. (Regolamento recante modifiche ed integrazioni delle norme sullo svolgimento del concorso a procuratore dello Stato), il limite è s abbassato a trentacinque anni (modificando di conseguenza l’articolo 1 de D.P.C.M. n. 141 del 2000).
Nelle premesse del decreto si «considera l’esigenza di ottenere pe l’accesso alla qualifica di procuratore dello Stato, procedure concorsuali spedite ed effettivamente gestibili», ma vengono espressamente «Considerate, inoltre, la natura del servizio richiesto ai procuratori d Stato e le oggettive necessità dell’Avvocatura dello Stato».
B.2. – Diritto dell’Unione.
26. L’art. 10 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea dispone: «Nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e az l’Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità l’orientamento sessuale». ial#: 20766e 668c 10Ea 182
Il divieto di qualsiasi discriminazione fondata, segnatamente sull’età è stato recepito nell’ad 21 della Carta dei Diritti Fondamen dell’Unione Europea.
La Direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000, ha stabilito un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e d condizioni di lavoro, diretto a rendere effettivo negli Stati membri il princ della parità di trattamento (art. 1), inteso come assenza di quals
Da:
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F irmato
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discriminazione diretta o GLYPH indiretta basata GLYPH su uno GLYPH dei GLYPH u N rrie j ra lt a ti# GLYPH 1 . r . ,[ 51 1 e .1 19847,21:125 %gala p ub GLYPH icazione 17707/2025 discriminanti (art. 2.1.).
A tal fine si stabilisce che (art. 2.2.):
«a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di un qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in u situazione analoga;
sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano un determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particola tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che:
tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivam giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per conseguimento siano appropriati e necessari; ».
Il campo d’applicazione della direttiva è definito dall’art. 3, c esteso a «a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore pr compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene: a) a condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzi indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerar professionale, nonché alla promozione; ».
Nel considerando 23 si osserva che « In casi strettamente limitati un disparità di trattamento può essere giustificata quando una caratteristi collegata alla religione o alle convinzioni personali, a un handicap, all alle tendenze sessuale costituisce un requisito essenziale e determina per lo svolgimento dell’attività lavorativa, a condizione che la finalit legittima e il requisito sia proporzionato. Tali casi devono essere ind nelle informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione.».
In correlazione con tale considerazione, l’art. 4 della direttiva, in di requisiti per lo svolgimento dell’attività lavorativa, prevede che «F
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salvo l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stablire ch 17/07/2025 ata pu iicamone differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a u qualunque dei motivi di cui all’articolo 1 non costituisca discriminazio laddove, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenz determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché la final sia legittima e il requisito proporzionato.».
D’altro canto, la discriminazione basata sull’età è specialmen menzionata nel considerando 25, che, nel ribadire che «Il divieto discriminazione basata sull’età costituisce un elemento essenziale per perseguimento degli obiettivi definiti negli orientamenti in materia occupazione e la promozione della diversità nell’occupazione», ammette che «in talune circostanze, delle disparità di trattamento in funzione dell’ possono essere giustificate e richiedono pertanto disposizioni specifiche possono variare secondo la situazione degli Stati membri. è quind essenziale distinguere tra le disparità di trattamento che sono giustific in particolare, da obiettivi legittimi di politica dell’occupazione, mercat lavoro e formazione professionale, e le discriminazioni che devono esser vietate.».
L’art. 6 disciplina le specifiche ragioni giustificative delle dispar trattamento collegate all’età, nel senso che «Fatto salvo l’artico paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità d trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddov esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito d diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiet politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.
Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare: c) la fissazione di un’età massima per l’assunzione basata condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessit un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento.».
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B.3. -La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell1ú
29. In considerazione della competenza esclusiva della Corte di Giustizia ad interpretare il diritto dell’Unione, ci si limita a richiamare a passaggi di due recenti decisioni, ritenute pertinenti alla question esame.
30. In particolare, la Corte di Giustizia si è pronunciata (Corte Giustizia, 03/06/2021, EU:C:2021:430) sulla domanda pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato nell’ambito di una controversia relativa al fissazione del limite di cinquanta anni di età per la partecipazion concorso per esami a 500 posti di notaio, indetto con decreto del dirett generale del Ministero della Giustizia italiano del 21 aprile 2016.
Con tale decisione, la Corte di Giustizia ha preliminarmente risolto i senso positivo i quesiti in ordine alla riconducibilità della normativa d trattasi nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78 (punti 21-24 alla configura bilità di una disparità di trattamento fondata sull’età (punti 26), prima di verificare se tale discriminazione sia o meno giustificata luce dell’art. 6, paragrafo 1, di detta direttiva (punto 27).
In proposito, la medesima pronuncia ricorda che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità non solo nella scelta d perseguire uno scopo determinato fra altri in materia di politica sociale e occupazione, ma altresì nella definizione delle misure atte a realizza purché non si produca l’effetto di svuotare di contenuto l’attuazione principio di non discriminazione in ragione dell’età (punto 30 giurisprudenza ivi citata). A tale riguardo, si ricorda altresì che «non s dedurre dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 che la mancan di precisione, della normativa di cui trattasi, riguardo allo scopo perseg abbia la conseguenza di escludere automaticamente che essa possa essere giustificata ai sensi di detta disposizione. In mancanza di una precisione, è importante che altri elementi, attinenti al contesto gene della misura interessata, consentano di individuare l’obiettivo sottes quest’ultima ai fini dell’esercizio di un controllo giurisdizionale quanto sua legittimità e al carattere appropriato e necessario dei mezzi adottati
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Numero di raccolikanerale 19847,2025 realizzare tale obiettivo (v. sentenza del 21 luglio 2011, Fuchs e GLYPH -hier uata pub icaziong 17,07,2025 C-159/10 e C-160/10, EU:C:2011:508, e punto 39). Peraltro, l’invocazione simultanea di più obiettivi, legati gli uni agli altri o classificati pe d’importanza, non costituisce un ostacolo all’esistenza di una final legittima, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2 (sentenza del 2 aprile 2020, Comune di Gesturi, C-670/18, EU:C:2020:272, punto 33 e giurisprudenza ivi citata)» (punto 32).
Viene, inoltre, affermato che «la finalità consistente nell’instaur una ripartizione equilibrata delle fasce di età tra giovani lavorato lavoratori più anziani al fine di favorire l’occupazione e la promozione giovani, di ottimizzare la gestione del personale e, al tempo stess prevenire le eventuali controversie vertenti sull’idoneità del lavoratore esercitare la sua attività oltre una certa età, offrendo nel contempo servizio di qualità nel settore notarile, può costituire una finalità leg di politica del lavoro e del mercato del lavoro (v., in tal senso, senten 21 luglio 2011, Fuchs e 105hler, C-159/10 e C-160/10, EU:C:2011:508, punto 50)» (punto 38), seppure, nella specie, «la disposizione nazionale cui trattasi nel procedimento principale non appare perseguire tali obietti circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare» (punto 40).
In ogni caso, ove tale giudice concludesse che la citata disposizi persegue tali obiettivi, si precisa che «occorre inoltre, secondo i te stessi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, che i impiegati per il conseguimento di dette finalità siano “appropriat necessari”» (punto 41), nel senso che incombe al giudice del rinv verificare se la norma consenta di conseguire quegli stessi obiettivi se con ciò ledere in modo eccessivo gli interessi legittimi degli aspirant professione di notaio di età pari o superiore a cinquanta anni, i quali, effetto di tale norma, sono privati della possibilità di esercitar professione (punto 42), ricordando che «spetta alle autorità competent degli Stati membri trovare un giusto equilibrio tra i diversi interessi in (sentenza del 2 aprile 2020, Comune di Gesturi, C-670/18, EU:C:2020:272, punto 43 e giurisprudenza ivi citata)» (punto 43).
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31. Sul tema, la Corte si è pronunciata più di recente Corte di ilat pubblicazione 17707/2025 Giustizia, 17/10/2024, EU:C:2024:901) per ribadire la legittimit dell’obiettivo di garantire un notariato di qualità e, quindi, di garant buon funzionamento delle prerogative notarili (punto 28), così come dell’obiettivo – di interesse generale perché rientrante nella polit dell’occupazione – di garantire una struttura equilibrata di fasce d’età, a scopo di facilitare il ricambio generazionale nella professione di not (punto 29). Più in particolare, «la finalità consistente nell’instaurare struttura equilibrata di fasce di età fra i giovani notai e i notai più anz fine di favorire la nomina e la promozione dei giovani, di ottimizzare gestione di tali nomine e, al tempo stesso, di prevenire le event controversie vertenti sull’idoneità dei notai ad esercitare la loro attivit una certa età, offrendo nel contempo un servizio di qualità nel setto notarile, può costituire una finalità legittima di politica del lavoro mercato del lavoro [v., in tal senso, sentenza del 3 giugno 2021, Minist della Giustizia (Notai), C-914/19, EU:C:2021:430, punto 38 giurisprudenza ivi citata> (punto 31).
Quanto alla verifica se i mezzi apprestati siano «appropriati necessari», nella specie la normativa è stata considerata adeguata p conseguire tanto l’obiettivo consistente nel garantire la continu nell’esercizio della professione di notaio per un periodo sufficientemen lungo prima del pensionamento al fine di assicurare un’amministrazione giudiziaria efficace e indipendente, quanto quello diretto a garantire il b funzionamento delle prerogative notarili (punto 34).
Quanto, poi, al carattere «necessario» della misura, si ribadisce c spetta agli Stati membri trovare un giusto equilibrio tra i diversi interes gioco, tenendo presente che deve essere accordata un’attenzione particolare alla partecipazione dei lavoratori anziani alla vita professio e, in tal modo, alla vita economica, culturale e sociale, pur nel rispe altri interessi eventualmente contrastanti (punto 36).
C. – Posizione delle parti.
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32. I ricorrenti contestano, nel merito, la sussistenza di raaioni on Jata pubb icazione 17,07,2025 a giustificare la discriminazione per età. A loro avviso, non ricorrerebbe finalità di carattere generale, perché le giustificazioni addotte atten solo allo specifico contesto organizzativo dell’Avvocatura dello Stato, sarebbe apprezzabile la dedotta esigenza formativa, posto che i procuratore dello Stato svolge le proprie funzioni sin dal primo giorno servizio senza alcun percorso formativo, né potrebbe costituire finali idonea a legittimare la discriminazione la progressione di carrie culminante nella nomina ad avvocato. Inoltre, sarebbe comunque insussistente il requisito della proporziona lità, insufficientemente addott riferimento alla possibilità di accedere alla nomina ad avvocato dello St in virtù di concorso aperto all’esterno senza limiti di età, così come pri oggettiva giustificazione risulterebbe l’individuazione del limi trentacinque anni, sostanzialmente rimesso – nella prospettiva della Corte territoriale – alla discrezionalità dell’amministrazione su base esperienzia in quanto ritenuto maggiormente consono alla natura del servizio.
33. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Avvocatura dello Stato, richiamato il margine di discrezionalità rimesso agli Stati membri in materia deducono che la fissazione del limite di età per il concorso a procurat dello Stato sarebbe conforme alle previsione di cui all’art. 6 della dire 2000/78 per la necessità di garantire un’adeguata formazione ‘sul campo’ dei procuratori dello Stato, nella prospettiva fisiologica di passaggi ruolo di avvocato dello Stato, in modo da poter raggiungere la quarta class di stipendio del ruolo degli avvocati dello Stato prestandovi servizio, pr del pensionamento, per un tempo adeguato a mettere a frutto il livello d esperienza, affidabilità e competenze tecniche acquisite. Tali esige risponderebbero ad un interesse generale meritevole di tutela, vale a di quello della adeguata difesa dello Stato. La misura sarebbe, quind proporzionale allo scopo perseguito, considerato che chi fa ingresso trentacinque anni nei ruoli di procuratore dello Stato può aspirare raggiungere l’apice della carriera di avvocato (la quarte classe di stipend al più presto a cinquantanove anni (vale a dire dopo ventiquattro anni) F irmato Da: NOME Emesso Da TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Ser ial#: 20766e 668c 10Ea 182 21 di 30
Numero sgnale 3129,2025 il passaggio avviene per progressione senza concorso, con una prospe va Numero &anon- gene i rale 19847,2025 di permanenza in servizio (e quindi di capitalizzazione per l’a m m intigtrazierne 7A:17i3:125 dell’esperienza acquisita) al massimo di undici anni prima del collocament a riposo (che ai sensi dell’art. 34 del R.D. n. 1611 del 1933 avviene al di settanta anni). Sarebbe, dunque, corretto l’assunto della Cor territoriale, secondo cui l’eventuale avanzata età anagrafica d’ingre costituisce elemento ostativo agli interessi dell’amministrazione dello St che investirebbe risorse in personale utilizzabile in modo incompleto e p un arco temporale ristretto (p. 13 sentenza impugnata).
34. Infine, giova dare conto anche delle articolate conclusioni rappresentante del Pubblico Ministero, secondo cui, in base alla direttiva all’interpretazione resa dalla Corte di Giustizia UE, gli Stati membri posso stabilire che una differenza di trattamento non costituisca discriminazio laddove, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenz determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, come nel caso lavoratori che dovessero disporre di particolari capacità fisiche, in rag delle funzioni che richiedano a scopo di sicurezza l’uso della forza f (sentenze del 12 gennaio 2010, Wolf, C-229/08; del 13 novembre 2014, NOME COGNOME, C-416/13; del 15 novembre 2016, Sala berria Sorondo, C258/15). Ha, quind,i ritenuto che può essere difficilmente sostenuto che esigenze formative imposte dalle particolari funzioni possano esser soddisfatte soltanto attraverso l’introduzione della misura discriminator considerato che il predetto limite di età non è previsto per l’accesso posizione di avvocato dello Stato. Al contrario, la circostanza che l’acc per concorso alla qualifica di avvocato dello Stato sia consentit procuratori dello Stato con soli due anni di effettivo servizio oltre ch una serie di categorie per il cui accesso non è prevista alcuna misura di anagrafico confermerebbe la valenza discriminatoria del limite previsto per i soli procuratori dello Stato. Neppure è condiviso il riferimento progressione per classi stipendiali, essendo evidente che la previsione di classi non costituisce alcun indice o garanzia di avanzamento per gradi F irmato Da: NOME Emesso Da COGNOME QUALIFIED CA1 Ser ial#: 20766e 668c 10Ea 182 Corte di Cassazione – copia non ufficiale 22 di 30
N c rmero sezionale 3129,2025 responsabilità nelle funzioni, così come, del resto, lo sv 1 ,19rP.Poc,ii i rac i c099g r er nTar 219847f2025 attraverso il requisito dell’anzianità di servizio non ha impedito chedblirnite di età non fosse più applicabile nell’ordinamento alla magistratura ordinaria
D. Motivi che giustificano il rinvio pregiudiziale.
35. Pur avendo la Corte di Giustizia già pronunciato varie sentenze sulla interpretazione della direttiva 2000/78/CE, occorre constatare che questione della compatibilità della disciplina nazionale innanzi delineata il diritto dell’Unione viene sollevata in un giudizio pendente innanzi ad organo giurisdizionale contro le cui decisioni non può proporsi alcun impugnativa di diritto interno e la soluzione interpretativa della questi medesima non si pone con una evidenza tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio (cfr. Corte di Giustizia, 25/01/2024, EU:C:2024:77).
36. In via preliminare, il Collegio ritiene che il D.P.C.M. n. 141 2000, come modificato dal D.P.R. n. 161 del 2011, prevedendo che solo candidati di età che non abbiano superato l’età di trentacinque anni alla da di bando del concorso possano partecipare al concorso per l’accesso al ruol di procuratore dello Stato, rientra nell’ambito di applicazione della dirett in quanto incide sulle condizioni di assunzione in tale ambito lavorati prevedendo norme relative alle condizioni di assunzione ai sensi dell’art paragrafo 1, lett. a), della direttiva medesima.
La ricomprensione della questione in esame nella sfera di applicazione della direttiva emerge pure chiaramente dalle citate pronunce della Corte d Giustizia (in particolare Corte di Giustizia, 03/06/2021, EU:C:2021:43 punti 21-24, cit.).
37. Inoltre, l’applicazione dell’art. 1 del D.P.C.M. n. 141 del 20 come modificato dal D.P.R. n. 161 del 2011, ha come conseguenza che, per il solo fatto di aver superato i trentacinque anni di età, alcune persone trattate meno favorevolmente di altre che si trovano in situazioni analogh Tale disposizione comporta, quindi, una disparità di trattamento fondata sull’età, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 e dell’art. 2, parag lett. a), della direttiva 2000/78.
umero IzionAl? 3129,2025 38. Si pone, dunque, la necessità di verificare se tale GLYPH spar a M Numero di LIta g ieneraie1 19847,2025 trattamento sia o meno giustificata alla luce dell’art. 6, pa ragrafoala rpcbEddetta 17,07,2025 direttiva, quale specifico parametro di inquadramento della questione (i particolare Corte di Giustizia, 03/06/2021, EU:C:2021:430, punto 27, cit.
Il primo paragrafo di tale disposizione enuncia al primo comma che una disparità di trattamento in ragione dell’età non costitui discriminazione laddove sia oggettivamente e ragionevolmente giustificata, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, segnatamente giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavo formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale final siano appropriati e necessari.
L’art. 6, paragrafo 1, secondo comma, lett. c), della medesima direttiva 2000/78 precisa altresì che tali disparità di trattamento poss comprendere, in particolare, la fissazione di un’età massima pe l’assunzione basata sulla formazione richiesta per il lavoro in questione o necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento.
39. Come già sopra ricordato, gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità non solo nella scelta di perseguire u scopo determinato fra altri in materia di politica sociale e di occupazi ma altresì nella definizione delle misure atte a realizzarlo, purché no produca l’effetto di svuotare di contenuto l’attuazione del principio di discriminazione in ragione dell’età (Corte di Giustizia, 03/06/20 EU:C:2021:430, punto 30).
40. Tanto premesso, è pregiudiziale alla soluzione della controversia sottoposta all’attenzione di questa Corte la questione interpretativa diritto dell’Unione europea intesa a verificare se l’art. 1 del D.P.C.M. n. del 2000, come modificato dal D.P.R. n. 161 del 2011, che ha fissato il li di età per l’ammissione al concorso di procuratore dello Stato a trentacinq anni, risponda ad uno scopo determinato in materia di politica sociale e occupazione, così da trovare adeguata giustificazione ai sensi dell’ar paragrafo 1, della direttiva.
Sul punto, secondo quanto concordemente ritenuto dl.i N gm o die c zion A li 3129,2025 Nume ro i ragn i a generall 19847,2025 merito, che hanno respinto la domanda in base a quanto argtoraentate1mmo dall’Avvocatura dello Stato, la ragione giustificativa della previsione limite di età per l’ammissione al concorso di procuratore dello Stato è rinvenirsi nelle esigenze di formazione professionale che si evincono da funzioni svolte e dalle caratteristiche dello sviluppo della carr nell’Avvocatura dello Stato, soprattutto in vista del passaggio nei ruoli d avvocati dello Stato, secondo le disposizioni normative di rango primario secondario sopra riportate, espressamente richiamate nelle premesse del D.P.C.M. n. 141 del 2000.
E’ stata anche sottolineata l’assoluta peculiarità della complessi carriera nell’Avvocatura dello Stato (procuratore prima, avvocato poi), ch il legislatore nazionale ha conservato, a differenza, invece, di quan avvenuto nell’ordinamento dell’avvocatura del libero foro, nel quale è sta da tempo abrogata la distinzione tra procuratore ed avvocato. Tale tratt distintivo, nella prospettazione dell’Avvocatura dello Stato, varrebbe denotare lo speciale scopo formativo, dimostrato dai seguenti element ritraibili dalle norme ordinamentali già richiamate:
alla carriera di procuratore dello Stato si accede con il solo titolo di (la laurea specialistica in giurisprudenza), cosicché non è richiesta al esperienza professionale preg ressa (art. 1 della legge 1035 del 1966, co modificato dall’art. 6 D.P.R. n. 161 del 2011);
non è previsto alcun periodo di tirocinio formativo, non solo ai f dell’ammissione al concorso, ma nemmeno una volta superato il concorso, dal momento che i procuratori dello Stato vengono immessi nei ruoli e assumono da subito le funzioni della qualifica;
la formazione dei procuratori avviene sul campo, secondo quanto emerge dall’art. 5, comma 2, del R.D. n. 1612 del 1933, che affida ad un avvoca dello Stato l’incarico di sovraintendere e vigilare il servizio di pr (mentre non esiste analoga norma per gli avvocati dello Stato);
sussiste un’evidente correlazione tra la carriera di avvocato dello Sta quella di procuratore dello Stato, prodromica alla prima; alla qualifica
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Numero di raccolta e c g avvocato dello Stato possono accedere, previo concorso, i procura ator e o ilat p un icam on e 17707/2025 Stato che abbiano maturato due anni di effettivo servizio oppure – per l copertura dei soli posti accantonati – senza concorso, ma previo giudizio promovibilità e secondo l’ordine di merito, i procuratori dello Stato anzianità di otto anni nella qualifica, vale a dire che abbiano raggiunt quarta classe di stipendio;
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a sua volta la carriera di avvocato dello Stato si sviluppa attrav ulteriori quattro classi di stipendio, l’ultima delle quali si raggiunge minimo sedici anni di anzianità nel ruolo.
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41. Accanto alle esigenze di formazione professionale, si deduce altresì, che lo sviluppo complessivo della carriera di un procuratore de Stato che divenga avvocato dello Stato richiede minimo ventiquattro anni di servizio (e quindi di esperienza professionale) prima di raggiungere maggior grado di anzianità, se l’accesso avviene senza concorso, e minimo diciotto anni se l’accesso avviene con superamento del concorso. Pertanto ove non vi fosse un limite di età all’ingresso e si consentisse l’acces carriera di procuratore dello Stato anche ad età avanzata, si rischierebbe frustrare l’esigenza dell’amministrazione di non vedere “svuotate” le clas più elevate di avvocato dello Stato o di non veder garantito un perio adeguato di permanenza, nella quarta classe, di avvocati dello Stato c affidare, in ragione della loro esperienza, la trattazione degli affari leg complessi e di rilievo, che richiedono sicura esperienza e affidabili massima preparazione. 20766e 668c 10Ea 182 Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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Si richiamano, al riguardo, le attribuzioni dell’Avvocatura dello Stat che esercita il patrocinio organico ed esclusivo delle amministrazioni de Stato e delle altre amministrazioni e la difesa dinanzi a tutte le giurisdi nazionali, anche di ultima istanza, dinanzi alla Corte Costituzionale e dina alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e alla Corte Europea dei dirit dell’uomo (presso le quali l’Avvocato Generale è anche Agente del Governo), per corroborare la sussistenza di un interesse di caratte generale.
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A sostegno della legittimità degli scopi sottesi aria’ GLYPH ‘tata pubblicazione 17707/2025 questione, si citato i principi di diritto affermati dalla Corte di Giu (17/10/2024, EU:C:2024:901), sul rilievo che la norma in esame persegue l’obiettivo di: a) garantire la continuità nell’esercizio della profe nell’Avvocatura dello Stato nel suo complesso per un periodo sufficientemente lungo prima del pensionamento, al fine di assicurare una difesa al massimo grado di efficacia dello Stato in giudizio (punto 27) garantire, conseguentemente, una professione di qualità il più a lung possibile (punto 28), evitando che la complessiva carriera data dal binom procuratore/avvocato dello Stato sia sbilanciata verso la prima fa (dedicata alla formazione sul campo), lasciando pochi anni ai gradi pi elevati della “professione ormai formata” (e dunque alla raccolta dei frut maturi della formazione); c) garantire una struttura equilibrata di fas d’età allo scopo di facilitare il ricambio generazionale (punto 29), evit il rischio dello svuotamento delle classi di avvocato dello Stato più ele cui si può accedere solo al maturare di un elevato numero complessivo di anni di anzianità e quindi di esperienza professionale pregressa.
r r a t c r iltg.
42. La questione pregiudiziale involge anche la verifica circa carattere appropriato e necessario del mezzo per conseguire tali obiettiv
Per quanto riguarda il carattere appropriato del limite di età l’Avvocatura dello Stato torna a sottolineare che ad un procuratore dell Stato per raggiungere il livello apicale della carriera di avvocato dello occorrono, in base all’ordinamento, minimo ventiquattro anni di servizio ( quindi di esperienza professionale) se l’accesso avviene senza concorso minimo diciotto anni se l’accesso avviene con superamento del concorso. Considerato che il limite massimo di età pensionabile è fissato per legg settanta anni, il limite di età a trentacinque anni per la partecipazio concorso per procuratore dello Stato garantisce, di conseguenza, una permanenza dei procuratori dello Stato nei livelli apicali della carri nell’Avvocatura dello Stato di almeno undici anni. Pertanto, la misura di c si discute, viene invocata come appropriata in relazione agli obiett
Numero registro generale 491f2021
Numero sezionale 3129,2025
Corte diAlccoltve v i rale 19847,2025 perseguiti, analogamente a quanto affermato dalla bi ata GLYPH ga3r9 17707,2025 (17/10/2024, EU:C:2024:901, punto 34).
43. Quanto al carattere necessario della misura, l’Avvocatura dello Stato ne evidenzia la non eccedenza rispetto al conseguimento dell’obietti perseguito (Corte di giustizia, 17/10/2024, EU:C:2024:901, punto 36).
Nella specie, l’equilibrio tra contrapposti interessi sarebbe assicur dal fatto che l’accesso al concorso di avvocato dello Stato, a differenz quello di procuratore dello Stato, non prevede limiti di età, sicché n precluso l’accesso all’impiego in Avvocatura a lavoratori più anziani. questo modo, prevedendo il limite di età solo per l’accesso al concorso procuratore dello Stato, e non anche per l’accesso al concorso di avvoca dello Stato, l’ordinamento ha assicurato quel corretto bilanciamento tr l’interesse a garantire la permanenza nelle posizioni apicali per un congr periodo di tempo prima del pensionamento, da un lato, e l’interesse garantire l’accesso all’impiego anche a lavoratori più anziani, dall’altro.
44. è, pertanto, pregiudiziale alla soluzione della controvers sottoposta all’attenzione di questa Corte una questione di interpretazio del diritto dell’Unione europea – secondo cui una disparità di trattamento in ragione dell’età non costituisce discriminazione laddove sia oggettivament e ragionevolmente giustificata, nell’ambito del diritto nazionale, da finalità legittima, segnata mente da giustificati obiettivi di politica del di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari – onde verific se l’art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, con particolare riferi al secondo comma, lett. c), osti o meno ad una normativa interna come delineata al paragrafo B.1. della presente ordinanza.
E. La questione sottoposta alle Corte di Giustizia dell’Unione europea in via pregiudiziale.
45. Il Collegio, alla stregua delle esposte considerazioni, formula al Corte di Giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, seguente quesito:
Numero sezionale – se l’art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, che stabilisce un 3129,2025 Numero di raccoltsr generale 19847,2025 generale per la parità di trattamento in materia di occupazione, deve,;:sser interpetrato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, quale quell italiana di cui all’art. 1 del D.P.C.M. n. 141 del 2000, come modificato D.P.R. n. 161 del 2011 che viene qui in rilievo, ovvero se il limite di e l’ammissione al concorso di procuratore dello Stato a trentacinque anni stabilito dalla predetta normativa, sia oggettivamente giustificato da fina legittime e se i mezzi impiegati per il loro conseguimento siano appropri e necessari.
Il Collegio rimette, quindi, alla Corte di Giustizia dell’Unio europea la questione pregiudiziale sopra indicata e sospende il proces nelle more della pronuncia della Corte.
Ai sensi delle “Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudizial (C/2024/6008)”, par. 21 e 22, dispone l’anonimizzazione dell’ordinanza d rimessione in caso di diffusione.
Dispone altresì la trasmissione alla Cancelleria della Corte Giustizia di copia dell’originale della presente ordinanza, di copia fascicolo di causa, e di copia della presente ordinanza con i dati persone fisiche anonimizzati mediante l’indicazione delle sole iniziali nome e del cognome dei ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte, visto l’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europe e l’art. 295, c.p.c., chiede alla Corte di Giustizia dell’Unione euro pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla questione di interpretazione diritto UE indicata al paragrafo E della motivazione della presente ordinanza Dispone, nelle more della pronuncia della Corte di giustizia dell’Unio europea, la sospensione del presente giudizio.
Dispone che copia conforme all’originale della presente ordinanza, nonché copia del fascicolo di causa sia trasmessa alla Corte di Giustizia dell’Uni europea.
Numero registro generale 491f2021
Numero sezionale 3129,2025
Numero di raccolta generale.198-47,2025
Riserva alla sentenza definitiva ogni pronuncia in ordine a spese compens i ublialcazion e i ilata GLYPH 17/07/2025 professionali del presente giudizio.
Ordina, in caso di diffusione, l’anonimizzazione nei sensi di cu motivazione, e la trasmissione alla CGUE anche di copia conforme della presente ordinanza anonimizzata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.