Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 19847 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19847 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 491/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO S.A. anche in proprio, e dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio, sito in Roma, INDIRIZZO elettivamente domiciliati
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del Con pro tempore, e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE pro tempore, rappresentate e difese dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici, siti in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, domicilian -controricorrenti-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Trento n. 43/2020 deposi 21/10/2020.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 17/0 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
uditi gli Avvocati
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, per i ricorrenti;
A.- L’oggetto del procedimento e i fatti rilevanti.
1. La Corte d’appello di Trento ha respinto il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE, così confermando la sentenza di primo grado che aveva parimenti rigettato la domanda intesa ad accertare la discriminazione, individuale collettiva, per ragioni d’età, ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 216 del 2003, RAGIONE_SOCIALE direttiva n. 78/2000/CE e dell’art. 21 RAGIONE_SOCIALE Carta dei di fondamentali dell’Unione Europea, derivante dall’imposizione del limite d trentacinque anni per la partecipazione al concorso pubblico per procuratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, limite stabilito dall’art. 7 del D.P.R. n. 161 del 2011 e riprodotto nei bandi di concorso indetti con decreto dell’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Stat dellS febbraio 2018 e del 23 maggio 2018. La domanda originaria chiedeva anche l’accertamento dell’illiceità del provvedimento del 29 maggio 2018 d esclusione dell’Avv AVV_NOTAIO dal concorso per ragioni di età, instando p vietare all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di reiterare la condotta con l’adozione ogni altra misura idonea a prevenire ulteriori atti discriminatori rimuoverne gli effetti, oltre al risarcimento dei danni.
2. La Corte territoriale, disattese le censure di carattere processual ha condiviso nel merito la valutazione espressa dal Tribunale, reputando che la denunciata discriminazione basata sull’età per l’assunzione risul giustificata, secondo la normativa nazionale (artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. del 2003) di attuazione RAGIONE_SOCIALE direttiva europea (in particolare, consideran 25 e art. 6 RAGIONE_SOCIALE direttiva), in ragione RAGIONE_SOCIALE natura del servizio svo procuratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che postula una permanenza per determinati periodi nelle varie classi di stipendio e nella qualifica per acquisire la n ad avvocato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE «anche per evidenti scopi formativi», richiamando i pareri del RAGIONE_SOCIALE Pubblica del 31 marzo 1999, del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del 7 marzo 2000 (relativo al D.P.C.M. 13 aprile 2000 del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE 21 aprile 2011 (relativo al D.P.R. 11 luglio 20
Numero se7nale 3129,2025 abbassamento dell’età per il concorso da quaranta a trentacinclue anni e Numero eri raccoita gen f r ale 19847,2025 del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE n. 1917 del 2016 sull’accesso alla carriera diplosnat 17,07,2025
I giudici d’appello hanno, quindi, ritenuto giustificata, ragionevole oggettiva, perseguita con mezzi appropriati e necessari, la diversità trattamento, considerata l’attività del procuratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e ragionevolezza RAGIONE_SOCIALE formazione, insita nel fatto che l’accesso è consen ad un laureato privo di qualsivoglia ulteriore requisito di formazio professionale, e che il concorso è prodromico all’accesso alla carrier avvocato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, quindi, ad una posizione per la quale va assicur adeguata professionalità nell’interesse RAGIONE_SOCIALE difesa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE particolare, la formazione sarebbe insita nell’inserimento in una real strutturata, a diretto contatto e sotto la supervisione di un avvocato d RAGIONE_SOCIALE, consentendo il conseguimento di titoli per l’accesso alla profess di avvocato tramite concorso dopo due anni di formazione o tramite accesso diretto dopo tredici anni di permanenza nell’ufficio. In questo senso, il l di età sarebbe ragionevole alla luce delle esigenze dell’amministrazione avere personale altamente qualificato, con una formazione specifica d settore per la progressione di carriera nel corso degli anni all’int dell’RAGIONE_SOCIALE, mentre l’eventuale avanzata età anagrafica d’ingresso avrebbe costituito elemento ostativo agli interessi dell’amministrazio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che investirebbe risorse in personale utilizzabile in incompleto e per un arco temporale ristretto.
Inoltre, la proporzionalità del limite anagrafico in questione andav correlata alle diverse modalità di accesso alla carriera di avvocato d RAGIONE_SOCIALE, per la quale non sono invece previsti limiti di età, risultando ap a determinate categorie, siccome previste dall’art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 103 del 1979, cosicché il limite previsto per l’accesso alla qualifica di procur non era comunque preclusivo dell’accesso a quella di avvocato.
Infine, sono state reputate infondate anche le critiche relative a variazione dell’età di ingresso, considerato che nel D.P.R. del 2011 (che disposto l’abbassamento dell’età per il concorso da quaranta a trentacinque anni) si fa espresso riferimento anche alla natura del servizio richiest
procuratori e alle oggettive necessità dell’RAGIONE_SOCIALE g u q r 9 dit r a3o non ro sezionale 3129,2025 ta fienerale 19847,2025 potendosi negare una certa discrezionalità all’a m ministrazkinebblinedi determinazione del limite di età, in base all’esperienza maturata att gli anni.
Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso difendendosi anche in proprio, e la RAGIONE_SOCIALE, articolando dieci motivi, cui resi RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Stat controricorso. SRAGIONE_SOCIALEARAGIONE_SOCIALE
Il rappresentante del Pubblico Ministero ha depositato memor scritta concludendo per raccoglimento del ricorso, conclusioni confer nella pubblica udienza.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.
A.1. – I motivi di ricorso per cassazione e la rilevanza RAGIONE_SOCIALE ques
Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione eio applicazione degli artt. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, 702-bis e 702-ter c.p.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello vio disciplina in materia di decadenza dall’allegazione di fatti e di pr processuali, RAGIONE_SOCIALE così RAGIONE_SOCIALE sopperendo RAGIONE_SOCIALE alle RAGIONE_SOCIALE carenti RAGIONE_SOCIALE giustificazioni RAGIONE_SOCIALE addotte dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, già in punto di deduzioni, oltre che di r istruttorie.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o f applicazione dell’art. 115, secondo comma, c.p.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., per errata applicazione del fatto notorio in giudizio antidiscrimina violazione del principio iura novit curia, nella parte in cui la Corte d’appello, nell’apprezzare la funzione svolta dal procuratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha int riferimento alla comune conoscenza RAGIONE_SOCIALE comunità dei giuri configura bile qua le ‘fatto notorio’.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione eio applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché degli artt. 115, primo c.p.c., 28, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, 10 n. 1 RAGIONE_SOCIALE d
Numero seziontle 3129,2025 2000/78, 47 RAGIONE_SOCIALE Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea Numero dr raccolta gen9r r a . le . 19847,2025 360 n. 3 c.p.c., per violazione dell’onere probatorio in tema di insiggs;rt 17,07,2025 RAGIONE_SOCIALE discriminazione, con richiesta di avanzare domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE sugli oneri di allegazione e di prova del sogget discriminante, di rispetto del principio del contraddittorio e del potere giudice di intervenire autonomamente sui fatti giustificativi.
Con il quarto motivo di ricorso si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360 n. 5 c.p.c., costituito dal tertiurn comparationis del concorso a procuratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ovvero la carriera e funzioni de magistratura ordinaria e la relativa disciplina concorsuale.
Con il quinto motivo si denuncia la violazione e/o fals applicazione dell’art. 3, comma 6, RAGIONE_SOCIALE legge n. 127 del 1997, ex art. 360 n. 3 c.p.c., in ordine all’errata affermazione contenuta nella sente impugnata circa l’esistenza di un limite di età nell’accesso al concor procuratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE anche dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge n. 127 1997 e fino al 2000.
Con il sesto motivo si deduce la violazione eio falsa applicazio dell’art. 6 RAGIONE_SOCIALE direttiva 2000/78 e dell’art. 3, commi 4-bis e 4-ter – , d.lgs. n. 216 del 2003, ex art. 360 n. 3 c.p.c., e l’errata applicazione del disciplina di giustificazione prevista per misure nazionali di politic lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale e comunque per politiche sociali ed economiche di interesse generale al limite massimo età incluso in norme di organizzazione specifiche ad un ente pubblico.
Con il settimo motivo si prospetta la violazione eio fal applicazione dell’art. 6 RAGIONE_SOCIALE direttiva 2000/78 e dell’art. 3, commi 4-bis e 4-Ler, d.lgs. n. 216 del 2003, ex art. 360 n. 3 c.p.c., e l’errata inclusion nella nozione di diritto nazionale di un D.P.C.M. recante regolamento d organizzazione di una pubblica amministrazione, che non costituisce fonte del diritto nazionale nella nozione unionale secondo la direttiva, conseguente disparità di trattamento fra ente privato e ente pubblico, co richiesta di avanzare domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE sul punto.
Num i er se.zictnale 3129,2025 13. Con l’ottavo motivo si torna a denunciare la vioJazione e o falsa Numero di rano ta generale 19847,2025 applicazione dell’art. 3, comma 3, del d.igs. n. 216 del 2003 ecideinarchz10491 comma 1, RAGIONE_SOCIALE direttiva 2000/78, ex art. 360 n. 3 c.p.c., con riferimento alla mancata prova RAGIONE_SOCIALE giustificazione RAGIONE_SOCIALE discriminazione, per carenz di idonei fatti giustificativi allegati dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
14. Con il nono motivo si prospetta la violazione eio falsa applicazion degli artt. 3, commi 3, 4-bis e 4-ter, del d.lgs. n. 216 del 2003, 4, comma 1, e 6 n. 1, RAGIONE_SOCIALE direttiva 2000/78, ex art. 360 n. 3 c.p.c., sull’assenza di giustificazione per discriminazione diretta per età, con richiesta di ri pregiudiziale sul punto.
15. Infine, con il decimo motivo di ricorso si denuncia la violazio eio falsa applicazione dell’art. 9, n. 1, RAGIONE_SOCIALE direttiva 2000/78, dell’a par. 1, comma 2, TUE, e dell’art. 47, primo comma, RAGIONE_SOCIALE Carta dei dirit fondamentali UE, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dell’obbligo dell’It di assicurare un ricorso effettivo, anche rispetto alla tutela caute garantita dal diritto dell’Unione, in materia antidiscriminatoria. Si assu che, nella fase cautelare che ha preceduto il presente giudizio, gli od ricorrenti si sono trovati esposti ad una doppia declinatoria di giurisdizi in virtù, dapprima, di pronuncia del Tribunale Regionale di giustizi amministrativa di Trento, che aveva affermato la giurisdizione del giudic ordinario, e, poi, di decisione del giudice ordinario, adito anche in se reclamo, che aveva invece ravvisato la giurisdizione del giudi amministrativo RAGIONE_SOCIALE perché RAGIONE_SOCIALE raccoglimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE domanda RAGIONE_SOCIALE implicava l’annullamento di un bando di concorso per l’assunzione di dipendenti, escludendo la possibilità di sollevare regolamento di giurisdizio nell’ambito di procedimento di natura cautelare. ial#: 20766e 668c 10Ea 182 Corte di Cassazione – copia non ufficiale
16. Le censure sviluppate con il primo, il secondo ed il terzo motiv di ricorso, relativi alla violazione delle norme sul contraddittorio, disciplina delle allegazioni e delle prove in tema di discriminazioni, oltr sui poteri officiosi del giudice, sono infondate, secondo quanto già rite RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello ed in conformità alle conclusioni rese sul punto Pubblico Ministero, posto che le allegazioni e giustificazioni addo
Da:
NOME NOME TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Ser
F irmato
Numero s.ezior – ale 3129,2025 dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si fondano su disposizioni n.ormative ed a 19847/2025 Numero di raccolta genera e espressamente richiamati e prodotti in giudizio (pareri del RAGIONE_SOCIALEpekibRAGIONE_SOCIALE e atti amministrativi), sicché non è configurabile alcuna violazione ovv indebita integrazione di allegazioni e prove da parte del giudice.
17. Per le medesime ragioni va pure disattesa la doglianza esposta nell’ottavo motivo, con il quale si torna a contestare il mancato rispetto oneri di allegazione e prova da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in ordi alla giustificazione RAGIONE_SOCIALE denunciata discriminazione.
18. Va, poi, dichiarata inammissibile la censura svolta con Il quart motivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., pe configurabilità RAGIONE_SOCIALE ipotesi di cd. ‘doppia conforme’, che ricorre, ai dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., applicabile ratione temporis, non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali ogget RAGIONE_SOCIALE causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiun argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta primo giudice (Cass. Sez. 6, 09/03/2022, n. 7724). In ogni cas inammissibilmente prospettato non già l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, bensì l’omessa valutazione di un argomento difensivo addotto per sostenere la configura bilità RAGIONE_SOCIALE dedo discriminazione (in tal senso, fra molte, Cass. Sez. 2, 06/02/2025, n. 2 20766e 668c 10Ea 182 Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Da:
19. Ancora, va dichiarato inammissibile il quinto motivo di ricorso, relativo all’asserita violazione RAGIONE_SOCIALE dell’art. 3, comma 6, RAGIONE_SOCIALE legge del 1997 da parte RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale, perché avrebbe errato n dichiarare che vi sarebbe stata continuità organizzativa quanto al limite età, mentre nel vigore RAGIONE_SOCIALE citata legge e fino all’adozione del D.P.C.M 141 del 2000 non sussisteva alcun limite per l’accesso al concorso. invero, la censura, nei termini formulati, non è coerente con la ratio decidendi adottata dai giudici di merito, che, nel passaggio oggetto doglianza, hanno inteso unicamente riconoscere all’amministrazione la discrezionalità nell’individuazione del limite di età in base all’esperi NOME NOME Da TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Ser ial#:
F irmato
Numero sezioore 3129,2025 maturata attraverso gli anni, in difetto, peraltro, di rileva Numero di raccolta genera e 19847,2025 questione, per assenza di deduzione circa l’effettivo svolgimr:Intzb 17,07,2025 concorso per procuratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE senza previsione di un limite di
20. Va, poi, esclusa la fondatezza del settimo motivo, non potend dubitare che l’ordinamento dell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, previsto da normative di grado primario e secondario, rientri nella nozione di nazionale suscettibile di legittimare disparità di trattamento in dell’età. Peraltro, l’art. 3, comma 6, RAGIONE_SOCIALE legge n. 127 del 1997 ( ampiamente infra, paragrafo 23), consente espressamente alle amministrazioni di introdurre con propri regolamenti limiti di età partecipazione ai concorsi, per la natura del servizio ovvero per og necessità dell’amministrazione, sicché la reintroduzione del limite concorso a procuratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con il regolamento del 2000 si po diretta applicazione RAGIONE_SOCIALE citata normativa primaria. Né sussiston paventati dubbi di discriminazione con i datori di lavoro privati, con che la regola dell’assunzione tramite concorso è costituzional imposta, ai sensi dell’art. 97, solo per le amministrazioni pubbliche
21. Occorre, quindi, esaminare il sesto ed il nono motivo, incen sulla denunciata discriminazione per età nell’accesso al concor procuratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, questione che, disattese le precedenti ce riservata ogni valutazione sul diverso profilo sollevato con il decimo m di valenza potenzialmente conseguenzia le, assume diretta rilevanza p decisione RAGIONE_SOCIALE presente controversia.
B.- Disposizioni rilevanti.
B.1. – Diritto nazionale.
Il Collegio reputa rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione RAGIONE_SOCIALE contr le seguenti disposizioni di diritto interno.
23. L’art. 3, comma 6, RAGIONE_SOCIALE legge 15 maggio 1997, n. 127, stabil che «La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle
Numero registro generale CODICE_FISCALE
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Numerq di raccolta enerale,19847/2025 amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettiv necssi Data pubb icaziane 17707/2025 dell’amministrazione.».
Tale disposizione necessita di essere interpretata in base a sopravvenuta direttiva 2000/78/CE ed alla relativa disciplina di attuazio nell’ordinamento italiano, di cui al paragrafo successivo.
24. Il decreto legislativo 9 luglio 2003 , n. 216, adottato in attua RAGIONE_SOCIALE direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia occupazione e di condizioni di lavoro, stabilisce quanto segue, per quan di rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALE presente ordinanza.
L’art. 3 individua l’ambito di applicazione, prevedendo, in particolare al comma 1 che «Il principio di parità di trattamento senza distinzione religione, di convinzioni personali, di handicap, di età, di nazionalità orientamento sessuale si applica a tutte le persone sia nel settore pubb che privato ed è suscettibile di tutela giurisdizionale secondo le f previste dall’articolo 4, con specifico riferimento alle seguenti are accesso all’occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione […]».
Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «Nel rispetto de principi di proporzionalità e ragionevolezza e purché la finalità sia legitt nell’ambito del rapporto di lavoro o dell’esercizio dell’attività di impresa, costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell’articolo 2 quelle diffe di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione, a convinzioni personali, all’handicap, all’età, alla nazional all’orientamento sessuale di una persona, qualora, per la natura dell’attiv lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tr caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante fini RAGIONE_SOCIALE svolgimento dell’attività medesima».
Il comma 4-bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo fa espressamente «salve disposizioni che prevedono trattamenti differenziati in ragione dell’età lavoratori e in particolare quelle che disciplinano: […] c) la fissa un’età massima per l’assunzione, basata sulle condizioni di formazion
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Numero di raccplta generale 19847,2025 richieste per il lavoro in questione o sulla necessità di un l’A t ri 10a . Watag _ 17/137/2025 periodo di lavoro prima del pensionamento.».
Il successivo comma 4 -Ler sempre dell’art. 3 prevede espressamente che «Le disposizioni di cui al comma 4-bis sono fatte salve purché sia oggettivamente e ragionevolmente giustificate da finalità legittime, qu giustificati obiettivi RAGIONE_SOCIALE politica del lavoro, del mercato del lavoro formazione professionale, qualora i mezzi per il conseguimento di ta fina lità sia no appropriati e necessari.».
25. Per quanto attiene all’ordinamento dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rilevano i seguenti testi normativi, riportati nei limiti di interesse. 25.1. Il R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 (Approvazione del testo unic delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giud RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e sull’ordinamento dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), affi all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE «La rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza giudizio delle Amministrazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, anche se organizzate a ordinamento autonomo» (art. 1, comma 1), stabilendo che «Gli avvocati RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti dell loro qualità» (art. 1, comma 2). L’art. 13 attribuisce espressamen all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le seguenti funzioni: tutela legale dei diritti interessi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; consultazioni legali richieste dalle Amministrazion inoltre a consigliarle e dirigerle quando si tratti di promuovere, contes o abbandonare giudizi; esamina progetti di legge, di regolamenti, d capitolati redatti dalle Amministrazioni, qualora ne sia richiesta; predisp transazioni d’accordo con le Amministrazioni interessate; esprime parere sugli atti di transazione redatti dalle Amministrazioni; prepara contratt suggerisce provvedimenti intorno a reclami o questioni mossi amministrativamente che possano dar materia di litigio. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ai sensi dell’art. 34 «Tutti gli avvocati RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono colloc riposo al compimento del settantesimo anno di età».
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Nu.merip di raccol a e nerd.19847,2025 25.2. L’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge 3 aprile 1979, n. 103, il chia COGNOME at risce a c phdica « zione l l 7W/2025 avvocati e procuratori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si distinguono in: avvocato generale de RAGIONE_SOCIALE; avvocati RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; procuratori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.».
L’art. 2 RAGIONE_SOCIALE medesima legge, relativo alla progressione di carrie del procuratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, prevede che «Nella qualifica di procuratore del RAGIONE_SOCIALE sono istituite quattro classi di stipendio.
La prima classe è attribuita con la nomina a procuratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei vincitori del concorso pubblico.
La seconda classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e pre giudizio favorevole, ai procuratori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che abbiano una anzianit effettiva di due anni nella prima classe.
La terza classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e pr giudizio favorevole, ai procuratori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che abbiano una anzianit effettiva di tre anni nella seconda classe.
La quarta classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e pre giudizio favorevole, ai procuratori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che abbiano una anzianit effettiva di otto anni nella terza classe.
Il passaggio alla classe di stipendio superiore è disposto con decr dell’avvocato generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed ha effetti giuridici ed economici giorno del compimento dell’anzianità di cui ai commi precedenti.».
L’art. 3 RAGIONE_SOCIALE legge concerne, invece, la progressione di carri dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e prevede che «Nella qualifica di avvocato de RAGIONE_SOCIALE sono istituite quattro classi di stipendio.
La prima classe è attribuita con la nomina ad avvocato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La seconda classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e pre giudizio favorevole, agli avvocati RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che abbiano una anzianità tre anni nella prima classe.
La terza classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e pr giudizio favorevole, agli avvocati RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che abbiano una anzianità cinque anni nella seconda classe.
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Numero di raccoltaneraje 19847,2025 e
La quarta classe è attribuita, secondo il turno di anzianita e O revio ilata pub licazione 17707/2025 giudizio favorevole, agli avvocati RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che abbiano una anzianità otto anni nella terza classe.
Il passaggio alla classe di stipendio superiore è disposto con decr dell’avvocato generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed ha effetti giuridici ed economici giorno del compimento dell’anzianità di cui ai commi precedenti.».
L’art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge disciplina le modalità di nomina ad avvocato del RAGIONE_SOCIALE, qualifica «conferita a seguito di concorso per esame teorico e prati al quale possono partecipare:
i procuratori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con almeno due anni di effettivo servizio;
i magistrati dell’ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina a aggiunto giudiziario ed i magistrati RAGIONE_SOCIALE giustizia militare di qual equiparata;
i magistrati amministrativi;
gli avvocati iscritti all’albo da almeno un anno;
i dipendenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE appartenenti ai ruoli delle carriere direttive almeno cinque anni di effettivo servizio, i quali abbiano superato l’esame abilitazione all’esercizio RAGIONE_SOCIALE professione di procuratore legale;
i professori universitari di materie giuridiche di ruolo o stabilizzati assistenti universitari di materie giuridiche, appartenenti al ruolo esaurimento, che abbiano superato gli esami di abilitazione all’eserci RAGIONE_SOCIALE professione di procuratore legale;
i dipendenti di ruolo delle regioni, degli enti locali, degli enti pub carattere nazionale, assunti mediante pubblici concorsi e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva o professionale legal abbiano superato l’esame di abilitazione all’esercizio RAGIONE_SOCIALE professione procuratore legale.».
Accanto al reclutamento tramite concorso, l’art. 5 RAGIONE_SOCIALE legge preved una modalità di promozione interna, stabilendo, al comma 1, che «Per ogni tre posti che si rendono vacanti nella qualifica di avvocato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE posto viene accantonato per essere conferito previo giudizio di promovibili e secondo l’ordine di merito, determinato dal consiglio di cui all’articol
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RAGIONE_SOCIALE presente legge, ai procuratori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE i qua Niime r a o i racaltvg nerdle i 19847,2025 gala pi9bVicazior9e 17707/2025 provvedimento che indice lo scrutinio abbiano conseguito una anzianità di otto anni nella qualifica», mentre «Gli altri posti di avvocato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE conferiti mediante concorso per esame, ai sensi dell’articolo 4 RAGIONE_SOCIALE prese legge» (comma 2), con la previsione residuale per cui «Qualora, alla dat di emanazione del provvedimento di cui al primo comma, il numero dei posti accantonati per il conferimento mediante giudizio di promovibilità risul superiore al numero dei procuratori aventi titolo a parteciparvi, i po eccedenti sono considerati disponibili per il conferimento mediante concors per esame» (comma 3).
Quanto alle funzioni ed al servizio affidato al procuratore RAGIONE_SOCIALE Stat l’art. 8, comma 3, stabilisce che «I procuratori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE poss assumere la rappresentanza in giudizio delle amministrazioni nei modi di cui al secondo comma dell’articolo 1 del testo unico approvato con reg decreto 30 ottobre 1933, n. 1611», vale a dire che «esercitano le l funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non han bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti RAGIONE_SOCIALE loro qualità».
L’art. 19 prevede, poi, che «Gli avvocati e procuratori RAGIONE_SOCIALE Stat trattano gli affari contenziosi e consultivi loro assegnati […]» (com ma che «I procuratori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provvedono anche al servizio di procura per le cause trattate dagli avvocati e dagli altri procuratori RAGIONE_SOCIALE S secondo le disposizioni dei dirigenti degli uffici, cui sono addetti.» (c 2).
25.3. Con riferimento al servizio di procura, l’art. 5 del R.D. 30 otto 1933, n. 1612 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del test unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa giudizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e sull’ordinamento dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE stabilisce che «Le funzioni di procura sono di regola esercitate procuratori dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» e che «L’incarico di sovraintendere e vigilare il servizio di procura è affidato in ogni ufficio ad un avvocato
Numerci sezionale 3129,2025 RAGIONE_SOCIALE designato al principio di ogni anno dall’Avvoca to generale, su Numero -do raccolta generale 19847,2025 proposta, per le Avvocature distrettua li, dei rispettivi capi». RAGIONE_SOCIALE Data pubblicazione 17,07,2025
25.4. Quanto, nello specifico, ai requisiti previsti per il conco procuratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge 23 novembre 1966, n. 10 come modificato dal D.P.R. 11 luglio 2011, n. 161, prevede che «Posson presentare domanda di partecipazione al concorso per l’accesso alla qualifica di procuratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, i cittadini italiani che hanno conseg la laurea specialistica in giurisprudenza oppure, secondo il previgen ordinamento degli studi, la laurea in giurisprudenza a seguito di cor universitario di durata legale non inferiore a quattro anni.».
25.5. Il limite d’età per l’accesso è stato reintrodotto dal D.P.C.M aprile 2000, n. 141 (Regolamento recante il limite di età per partecipazione al concorso per procuratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), ai sensi dell’ar comma 6, RAGIONE_SOCIALE legge n. 127 del 1997 (v. supra paragrafo 23), con il seguente articolo unico: «Per l’ammissione al concorso per procuratore dell RAGIONE_SOCIALE, i candidati non debbono aver superato l’età di anni quaranta alla da di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazion delle domande di ammissione».
Nelle premesse, il D.P.C.M. richiama espressamente il testo unico delle leggi sull’ordinamento dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, approvato con R.D n. 1611 del 1993 (v. supra paragrafo 25.1.), che fissava originariamente il limite di trenta anni, nonché l’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge n. 1035 del 1966 (v. supra paragrafo 25.4.), e la legge n. 103 del 1979 (v. supra paragrafo 25.2.), con particolare riferimento agli artt. 4, 5 e 19, comma 2, pure sop riportati.
Sempre nelle premesse del D.P.C.M. si legge quanto segue: «Considerato che le esigenze connesse alla natura delle funzioni attribui dalla legge ai procuratori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nonché la stessa articolazione sviluppo RAGIONE_SOCIALE loro carriera, che postulano una permanenza per determinati periodi nelle varie classi di stipendio e nella qualifica, anche per evi scopi formativi ed ai fini del conferimento RAGIONE_SOCIALE nomina ad avvocato del RAGIONE_SOCIALE, consigliano di reintrodurre una norma limitativa dell’accesso
umero sezionol? 3129,2025 concorso relativa all’età; Ritenuto in virtù delle sopracitate consid i erazioni Numero di raccolta genera e 19847,2025 dover provvedere, ai fini RAGIONE_SOCIALE partecipazione al concorso per pstograratere1mmo25 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, all’adozione del limite di età di anni quaranta; Udito il p del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE espresso dalla sezione consultiva per gli atti norma nell’adunanza del 21 febbraio 2000».
Con tale D.P.C.M. veniva, quindi, previsto il limite di quaranta ann per l’ammissione al concorso per procuratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
25.6. Successivamente, con l’art. 7 del D.P.R. 11 luglio 2011, n. (Regolamento recante modifiche ed integrazioni delle norme sullo svolgimento del concorso a procuratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), il limite è s abbassato a trentacinque anni (modificando di conseguenza l’articolo 1 de D.P.C.M. n. 141 del 2000).
Nelle premesse del decreto si «considera l’esigenza di ottenere pe l’accesso alla qualifica di procuratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, procedure concorsuali spedite ed effettivamente gestibili», ma vengono espressamente «Considerate, inoltre, la natura del servizio richiesto ai procuratori d RAGIONE_SOCIALE e le oggettive necessità dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE».
B.2. – Diritto dell’Unione.
26. L’art. 10 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea dispone: «Nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e az l’Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità l’orientamento sessuale». ial#: 20766e 668c 10Ea 182
Il divieto di qualsiasi discriminazione fondata, segnatamente sull’età è stato recepito nell’ad 21 RAGIONE_SOCIALE Carta dei Diritti Fondamen dell’Unione Europea.
La Direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000, ha stabilito un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e d condizioni di lavoro, diretto a rendere effettivo negli Stati membri il princ RAGIONE_SOCIALE parità di trattamento (art. 1), inteso come assenza di quals
Da:
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F irmato
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discriminazione diretta o RAGIONE_SOCIALE indiretta basata RAGIONE_SOCIALE su uno RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE u N rrie j ra lt a ti# RAGIONE_SOCIALE 1 . r . ,[ 51 1 e .1 19847,21:125 %gala p ub RAGIONE_SOCIALE icazione 17707/2025 discriminanti (art. 2.1.).
A tal fine si stabilisce che (art. 2.2.):
«a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di un qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in u situazione analoga;
sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano un determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particola tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che:
tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivam giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per conseguimento siano appropriati e necessari; […]».
Il campo d’applicazione RAGIONE_SOCIALE direttiva è definito dall’art. 3, c esteso a «a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore pr compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene: a) a condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzi indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli RAGIONE_SOCIALE gerar professionale, nonché alla promozione; […]».
Nel considerando 23 si osserva che « In casi strettamente limitati un disparità di trattamento può essere giustificata quando una caratteristi collegata alla religione o alle convinzioni personali, a un handicap, all alle tendenze sessuale costituisce un requisito essenziale e determina per lo svolgimento dell’attività lavorativa, a condizione che la finalit legittima e il requisito sia proporzionato. Tali casi devono essere ind nelle informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione.».
In correlazione con tale considerazione, l’art. 4 RAGIONE_SOCIALE direttiva, in di requisiti per lo svolgimento dell’attività lavorativa, prevede che «F
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salvo l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stablire ch 17/07/2025 ata pu iicamone differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a u qualunque dei motivi di cui all’articolo 1 non costituisca discriminazio laddove, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenz determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché la final sia legittima e il requisito proporzionato.».
D’altro canto, la discriminazione basata sull’età è specialmen menzionata nel considerando 25, che, nel ribadire che «Il divieto discriminazione basata sull’età costituisce un elemento essenziale per perseguimento degli obiettivi definiti negli orientamenti in materia occupazione e la promozione RAGIONE_SOCIALE diversità nell’occupazione», ammette che «in talune circostanze, delle disparità di trattamento in funzione dell’ possono essere giustificate e richiedono pertanto disposizioni specifiche possono variare secondo la situazione degli Stati membri. è quind essenziale distinguere tra le disparità di trattamento che sono giustific in particolare, da obiettivi legittimi di politica dell’occupazione, mercat lavoro e formazione professionale, e le discriminazioni che devono esser vietate.».
L’art. 6 disciplina le specifiche ragioni giustificative delle dispar trattamento collegate all’età, nel senso che «Fatto salvo l’artico paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità d trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddov esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito d diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiet politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.
Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare: […] c) la fissazione di un’età massima per l’assunzione basata condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessit un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento.».
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B.3. -La giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia dell1ú
29. In considerazione RAGIONE_SOCIALE competenza esclusiva RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia ad interpretare il diritto dell’Unione, ci si limita a richiamare a passaggi di due recenti decisioni, ritenute pertinenti alla question esame.
30. In particolare, la Corte di Giustizia si è pronunciata (Corte Giustizia, 03/06/2021, EU:C:2021:430) sulla domanda pregiudiziale proposta dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nell’ambito di una controversia relativa al fissazione del limite di cinquanta anni di età per la partecipazion concorso per esami a 500 posti di notaio, indetto con decreto del dirett generale del Ministero RAGIONE_SOCIALE Giustizia italiano del 21 aprile 2016.
Con tale decisione, la Corte di Giustizia ha preliminarmente risolto i senso positivo i quesiti in ordine alla riconducibilità RAGIONE_SOCIALE normativa d trattasi nell’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE direttiva 2000/78 (punti 21-24 alla configura bilità di una disparità di trattamento fondata sull’età (punti 26), prima di verificare se tale discriminazione sia o meno giustificata luce dell’art. 6, paragrafo 1, di detta direttiva (punto 27).
In proposito, la medesima pronuncia ricorda che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità non solo nella scelta d perseguire uno scopo determinato fra altri in materia di politica sociale e occupazione, ma altresì nella definizione delle misure atte a realizza purché non si produca l’effetto di svuotare di contenuto l’attuazione principio di non discriminazione in ragione dell’età (punto 30 giurisprudenza ivi citata). A tale riguardo, si ricorda altresì che «non s dedurre dall’articolo 6, paragrafo 1, RAGIONE_SOCIALE direttiva 2000/78 che la mancan di precisione, RAGIONE_SOCIALE normativa di cui trattasi, riguardo allo scopo perseg abbia la conseguenza di escludere automaticamente che essa possa essere giustificata ai sensi di detta disposizione. In mancanza di una precisione, è importante che altri elementi, attinenti al contesto gene RAGIONE_SOCIALE misura interessata, consentano di individuare l’obiettivo sottes quest’ultima ai fini dell’esercizio di un controllo giurisdizionale quanto sua legittimità e al carattere appropriato e necessario dei mezzi adottati
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Numero di raccolikanerale 19847,2025 realizzare tale obiettivo (v. sentenza del 21 luglio 2011, COGNOME e RAGIONE_SOCIALE -hier uata pub icaziong 17,07,2025 C-159/10 e C-160/10, EU:C:2011:508, e punto 39). Peraltro, l’invocazione simultanea di più obiettivi, legati gli uni agli altri o classificati pe d’importanza, non costituisce un ostacolo all’esistenza di una final legittima, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, RAGIONE_SOCIALE direttiva 2 (sentenza del 2 aprile 2020, Comune di RAGIONE_SOCIALE, C-670/18, EU:C:2020:272, punto 33 e giurisprudenza ivi citata)» (punto 32).
Viene, inoltre, affermato che «la finalità consistente nell’instaur una ripartizione equilibrata delle fasce di età tra giovani lavorato lavoratori più anziani al fine di favorire l’occupazione e la promozione giovani, di ottimizzare la gestione del personale e, al tempo stess prevenire le eventuali controversie vertenti sull’idoneità del lavoratore esercitare la sua attività oltre una certa età, offrendo nel contempo servizio di qualità nel settore notarile, può costituire una finalità leg di politica del lavoro e del mercato del lavoro (v., in tal senso, senten 21 luglio 2011, COGNOME e 105hler, C-159/10 e C-160/10, EU:C:2011:508, punto 50)» (punto 38), seppure, nella specie, «la disposizione nazionale cui trattasi nel procedimento principale non appare perseguire tali obietti circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare» (punto 40).
In ogni caso, ove tale giudice concludesse che la citata disposizi persegue tali obiettivi, si precisa che «occorre inoltre, secondo i te stessi dell’articolo 6, paragrafo 1, RAGIONE_SOCIALE direttiva 2000/78, che i impiegati per il conseguimento di dette finalità siano “appropriat necessari”» (punto 41), nel senso che incombe al giudice del rinv verificare se la norma consenta di conseguire quegli stessi obiettivi se con ciò ledere in modo eccessivo gli interessi legittimi degli aspirant professione di notaio di età pari o superiore a cinquanta anni, i quali, effetto di tale norma, sono privati RAGIONE_SOCIALE possibilità di esercitar professione (punto 42), ricordando che «spetta alle autorità competent degli Stati membri trovare un giusto equilibrio tra i diversi interessi in (sentenza del 2 aprile 2020, Comune RAGIONE_SOCIALE, C-670/18, EU:C:2020:272, punto 43 e giurisprudenza ivi citata)» (punto 43).
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31. Sul tema, la Corte si è pronunciata più di recente Corte di ilat pubblicazione 17707/2025 Giustizia, 17/10/2024, EU:C:2024:901) per ribadire la legittimit dell’obiettivo di garantire un notariato di qualità e, quindi, di garant buon funzionamento delle prerogative notarili (punto 28), così come dell’obiettivo – di interesse generale perché rientrante nella polit dell’occupazione – di garantire una struttura equilibrata di fasce d’età, a scopo di facilitare il ricambio generazionale nella professione di not (punto 29). Più in particolare, «la finalità consistente nell’instaurare struttura equilibrata di fasce di età fra i giovani notai e i notai più anz fine di favorire la nomina e la promozione dei giovani, di ottimizzare gestione di tali nomine e, al tempo stesso, di prevenire le event controversie vertenti sull’idoneità dei notai ad esercitare la loro attivit una certa età, offrendo nel contempo un servizio di qualità nel setto notarile, può costituire una finalità legittima di politica del lavoro mercato del lavoro [v., in tal senso, sentenza del 3 giugno 2021, Minist RAGIONE_SOCIALE Giustizia (Notai), C-914/19, EU:C:2021:430, punto 38 giurisprudenza ivi citata> (punto 31).
Quanto alla verifica se i mezzi apprestati siano «appropriati necessari», nella specie la normativa è stata considerata adeguata p conseguire tanto l’obiettivo consistente nel garantire la continu nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE professione di notaio per un periodo sufficientemen lungo prima del pensionamento al fine di assicurare un’amministrazione giudiziaria efficace e indipendente, quanto quello diretto a garantire il b funzionamento delle prerogative notarili (punto 34).
Quanto, poi, al carattere «necessario» RAGIONE_SOCIALE misura, si ribadisce c spetta agli Stati membri trovare un giusto equilibrio tra i diversi interes gioco, tenendo presente che deve essere accordata un’attenzione particolare alla partecipazione dei lavoratori anziani alla vita professio e, in tal modo, alla vita economica, culturale e sociale, pur nel rispe altri interessi eventualmente contrastanti (punto 36).
C. – Posizione delle parti.
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32. I ricorrenti contestano, nel merito, la sussistenza di raaioni on Jata pubb icazione 17,07,2025 a giustificare la discriminazione per età. A loro avviso, non ricorrerebbe finalità di carattere generale, perché le giustificazioni addotte atten solo allo specifico contesto organizzativo dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sarebbe apprezzabile la dedotta esigenza formativa, posto che i procuratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE svolge le proprie funzioni sin dal primo giorno servizio senza alcun percorso formativo, né potrebbe costituire finali idonea a legittimare la discriminazione la progressione di carrie culminante nella nomina ad avvocato. Inoltre, sarebbe comunque insussistente il requisito RAGIONE_SOCIALE proporziona lità, insufficientemente addott riferimento alla possibilità di accedere alla nomina ad avvocato RAGIONE_SOCIALE St in virtù di concorso aperto all’esterno senza limiti di età, così come pri oggettiva giustificazione risulterebbe l’individuazione del limi trentacinque anni, sostanzialmente rimesso – nella prospettiva RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale – alla discrezionalità dell’amministrazione su base esperienzia in quanto ritenuto maggiormente consono alla natura del servizio.
33. La RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, richiamato il margine di discrezionalità rimesso agli Stati membri in materia deducono che la fissazione del limite di età per il concorso a procurat RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sarebbe conforme alle previsione di cui all’art. 6 RAGIONE_SOCIALE dire 2000/78 per la necessità di garantire un’adeguata formazione ‘sul campo’ dei procuratori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nella prospettiva fisiologica di passaggi ruolo di avvocato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in modo da poter raggiungere la quarta class di stipendio del ruolo degli avvocati RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prestandovi servizio, pr del pensionamento, per un tempo adeguato a mettere a frutto il livello d esperienza, affidabilità e competenze tecniche acquisite. Tali esige risponderebbero ad un interesse generale meritevole di tutela, vale a di quello RAGIONE_SOCIALE adeguata difesa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. La misura sarebbe, quind proporzionale allo scopo perseguito, considerato che chi fa ingresso trentacinque anni nei ruoli di procuratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE può aspirare raggiungere l’apice RAGIONE_SOCIALE carriera di avvocato (la quarte classe di stipend al più presto a cinquantanove anni (vale a dire dopo ventiquattro anni) F irmato Da: NOME NOME NOME TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Ser ial#: 20766e 668c 10Ea 182 21 di 30
Numero sgnale 3129,2025 il passaggio avviene per progressione senza concorso, con una prospe va Numero &anon- gene i rale 19847,2025 di permanenza in servizio (e quindi di capitalizzazione per l’a m m intigtrazierne 7A:17i3:125 dell’esperienza acquisita) al massimo di undici anni prima del collocament a riposo (che ai sensi dell’art. 34 del R.D. n. 1611 del 1933 avviene al di settanta anni). Sarebbe, dunque, corretto l’assunto RAGIONE_SOCIALE Cor territoriale, secondo cui l’eventuale avanzata età anagrafica d’ingre costituisce elemento ostativo agli interessi dell’amministrazione RAGIONE_SOCIALE St che investirebbe risorse in personale utilizzabile in modo incompleto e p un arco temporale ristretto (p. 13 sentenza impugnata).
34. Infine, giova dare conto anche delle articolate conclusioni rappresentante del Pubblico Ministero, secondo cui, in base alla direttiva all’interpretazione resa dalla Corte di Giustizia UE, gli Stati membri posso stabilire che una differenza di trattamento non costituisca discriminazio laddove, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenz determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, come nel caso lavoratori che dovessero disporre di particolari capacità fisiche, in rag delle funzioni che richiedano a scopo di sicurezza l’uso RAGIONE_SOCIALE forza f (sentenze del 12 gennaio 2010, COGNOME, C-229/08; del 13 novembre 2014, COGNOME, C-416/13; del 15 novembre 2016, Sala berria Sorondo, C258/15). Ha, quind,i ritenuto che può essere difficilmente sostenuto che esigenze formative imposte dalle particolari funzioni possano esser soddisfatte soltanto attraverso l’introduzione RAGIONE_SOCIALE misura discriminator considerato che il predetto limite di età non è previsto per l’accesso posizione di avvocato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Al contrario, la circostanza che l’acc per concorso alla qualifica di avvocato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sia consentit procuratori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con soli due anni di effettivo servizio oltre ch una serie di categorie per il cui accesso non è prevista alcuna misura di anagrafico confermerebbe la valenza discriminatoria del limite previsto per i soli procuratori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Neppure è condiviso il riferimento progressione per classi stipendiali, essendo evidente che la previsione di classi non costituisce alcun indice o garanzia di avanzamento per gradi F irmato Da: NOME NOME NOME TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Ser ial#: CODICE_FISCALE 182 Corte di Cassazione – copia non ufficiale 22 di 30
N c rmero sezionale 3129,2025 responsabilità nelle funzioni, così come, del resto, lo sv 1 ,19rP.Poc,ii i rac i c099g r er nTar 219847f2025 attraverso il requisito dell’anzianità di servizio non ha impedito chedblirnite di età non fosse più applicabile nell’ordinamento alla magistratura ordinaria
D. Motivi che giustificano il rinvio pregiudiziale.
35. Pur avendo la Corte di Giustizia già pronunciato varie sentenze sulla interpretazione RAGIONE_SOCIALE direttiva 2000/78/CE, occorre constatare che questione RAGIONE_SOCIALE compatibilità RAGIONE_SOCIALE disciplina nazionale innanzi delineata il diritto dell’Unione viene sollevata in un giudizio pendente innanzi ad organo giurisdizionale contro le cui decisioni non può proporsi alcun impugnativa di diritto interno e la soluzione interpretativa RAGIONE_SOCIALE questi medesima non si pone con una evidenza tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio (cfr. Corte di Giustizia, 25/01/2024, EU:C:2024:77).
36. In via preliminare, il Collegio ritiene che il D.P.C.M. n. 141 2000, come modificato dal D.P.R. n. 161 del 2011, prevedendo che solo candidati di età che non abbiano superato l’età di trentacinque anni alla da di bando del concorso possano partecipare al concorso per l’accesso al ruol di procuratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rientra nell’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE dirett in quanto incide sulle condizioni di assunzione in tale ambito lavorati prevedendo norme relative alle condizioni di assunzione ai sensi dell’art paragrafo 1, lett. a), RAGIONE_SOCIALE direttiva medesima.
La ricomprensione RAGIONE_SOCIALE questione in esame nella sfera di applicazione RAGIONE_SOCIALE direttiva emerge pure chiaramente dalle citate pronunce RAGIONE_SOCIALE Corte d Giustizia (in particolare Corte di Giustizia, 03/06/2021, EU:C:2021:43 punti 21-24, cit.).
37. Inoltre, l’applicazione dell’art. 1 del D.P.C.M. n. 141 del 20 come modificato dal D.P.R. n. 161 del 2011, ha come conseguenza che, per il solo fatto di aver superato i trentacinque anni di età, alcune persone trattate meno favorevolmente di altre che si trovano in situazioni analogh Tale disposizione comporta, quindi, una disparità di trattamento fondata sull’età, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 e dell’art. 2, parag lett. a), RAGIONE_SOCIALE direttiva 2000/78.
umero IzionAl? 3129,2025 38. Si pone, dunque, la necessità di verificare se tale RAGIONE_SOCIALE spar a M Numero di LIta g ieneraie1 19847,2025 trattamento sia o meno giustificata alla luce dell’art. 6, pa ragrafoala rpcbEddetta 17,07,2025 direttiva, quale specifico parametro di inquadramento RAGIONE_SOCIALE questione (i particolare Corte di Giustizia, 03/06/2021, EU:C:2021:430, punto 27, cit.
Il primo paragrafo di tale disposizione enuncia al primo comma che una disparità di trattamento in ragione dell’età non costitui discriminazione laddove sia oggettivamente e ragionevolmente giustificata, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, segnatamente giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavo formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale final siano appropriati e necessari.
L’art. 6, paragrafo 1, secondo comma, lett. c), RAGIONE_SOCIALE medesima direttiva 2000/78 precisa altresì che tali disparità di trattamento poss comprendere, in particolare, la fissazione di un’età massima pe l’assunzione basata sulla formazione richiesta per il lavoro in questione o necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento.
39. Come già sopra ricordato, gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità non solo nella scelta di perseguire u scopo determinato fra altri in materia di politica sociale e di occupazi ma altresì nella definizione delle misure atte a realizzarlo, purché no produca l’effetto di svuotare di contenuto l’attuazione del principio di discriminazione in ragione dell’età (Corte di Giustizia, 03/06/20 EU:C:2021:430, punto 30).
40. Tanto premesso, è pregiudiziale alla soluzione RAGIONE_SOCIALE controversia sottoposta all’attenzione di questa Corte la questione interpretativa diritto dell’Unione europea intesa a verificare se l’art. 1 del D.P.C.M. n. del 2000, come modificato dal D.P.R. n. 161 del 2011, che ha fissato il li di età per l’ammissione al concorso di procuratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a trentacinq anni, risponda ad uno scopo determinato in materia di politica sociale e occupazione, così da trovare adeguata giustificazione ai sensi dell’ar paragrafo 1, RAGIONE_SOCIALE direttiva.
Sul punto, secondo quanto concordemente ritenuto dl.i N gm o die c zion A li 3129,2025 Nume ro i ragn i a generall 19847,2025 merito, che hanno respinto la domanda in base a quanto argtoraentate1mmo dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la ragione giustificativa RAGIONE_SOCIALE previsione limite di età per l’ammissione al concorso di procuratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è rinvenirsi nelle esigenze di formazione professionale che si evincono da funzioni svolte e dalle caratteristiche RAGIONE_SOCIALE sviluppo RAGIONE_SOCIALE carr nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, soprattutto in vista del passaggio nei ruoli d avvocati RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, secondo le disposizioni normative di rango primario secondario sopra riportate, espressamente richiamate nelle premesse del D.P.C.M. n. 141 del 2000.
E’ stata anche sottolineata l’assoluta peculiarità RAGIONE_SOCIALE complessi carriera nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (procuratore prima, avvocato poi), ch il legislatore nazionale ha conservato, a differenza, invece, di quan avvenuto nell’ordinamento dell’avvocatura del RAGIONE_SOCIALE foro, nel quale è sta da tempo abrogata la distinzione tra procuratore ed avvocato. Tale tratt distintivo, nella prospettazione dell’RAGIONE_SOCIALE, varrebbe denotare lo speciale scopo formativo, dimostrato dai seguenti element ritraibili dalle norme ordinamentali già richiamate:
alla carriera di procuratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si accede con il solo titolo di (la laurea specialistica in giurisprudenza), cosicché non è richiesta al esperienza professionale preg ressa (art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge 1035 del 1966, co modificato dall’art. 6 D.P.R. n. 161 del 2011);
non è previsto alcun periodo di tirocinio formativo, non solo ai f dell’ammissione al concorso, ma nemmeno una volta superato il concorso, dal momento che i procuratori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE vengono immessi nei ruoli e assumono da subito le funzioni RAGIONE_SOCIALE qualifica;
la formazione dei procuratori avviene sul campo, secondo quanto emerge dall’art. 5, comma 2, del R.D. n. 1612 del 1933, che affida ad un avvoca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’incarico di sovraintendere e vigilare il servizio di pr (mentre non esiste analoga norma per gli avvocati RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE);
sussiste un’evidente correlazione tra la carriera di avvocato RAGIONE_SOCIALE Sta quella di procuratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, prodromica alla prima; alla qualifica
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Numero di raccolta e c g avvocato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE possono accedere, previo concorso, i procura ator e o ilat p un icam on e NUMERO_DOCUMENTO RAGIONE_SOCIALE che abbiano maturato due anni di effettivo servizio oppure – per l copertura dei soli posti accantonati – senza concorso, ma previo giudizio promovibilità e secondo l’ordine di merito, i procuratori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE anzianità di otto anni nella qualifica, vale a dire che abbiano raggiunt quarta classe di stipendio;
ierfie 19847,2025
a sua volta la carriera di avvocato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si sviluppa attrav ulteriori quattro classi di stipendio, l’ultima delle quali si raggiunge minimo sedici anni di anzianità nel ruolo.
ial#:
41. Accanto alle esigenze di formazione professionale, si deduce altresì, che lo sviluppo complessivo RAGIONE_SOCIALE carriera di un procuratore de RAGIONE_SOCIALE che divenga avvocato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE richiede minimo ventiquattro anni di servizio (e quindi di esperienza professionale) prima di raggiungere maggior grado di anzianità, se l’accesso avviene senza concorso, e minimo diciotto anni se l’accesso avviene con superamento del concorso. Pertanto ove non vi fosse un limite di età all’ingresso e si consentisse l’acces carriera di procuratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE anche ad età avanzata, si rischierebbe frustrare l’esigenza dell’amministrazione di non vedere “svuotate” le clas più elevate di avvocato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o di non veder garantito un perio adeguato di permanenza, nella quarta classe, di avvocati RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE c affidare, in ragione RAGIONE_SOCIALE loro esperienza, la trattazione degli affari leg complessi e di rilievo, che richiedono sicura esperienza e affidabili massima preparazione. P_IVA 668c 10Ea 182 Corte di Cassazione – copia non ufficiale
NOME NOME TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Ser
Si richiamano, al riguardo, le attribuzioni dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Stat che esercita il patrocinio organico ed esclusivo delle amministrazioni de RAGIONE_SOCIALE e delle altre amministrazioni e la difesa dinanzi a tutte le giurisdi nazionali, anche di ultima istanza, dinanzi alla Corte Costituzionale e dina alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e alla Corte Europea dei dirit dell’uomo (presso le quali l’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE è anche Agente del Governo), per corroborare la sussistenza di un interesse di caratte generale.
Da:
F irmato
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ivràeraiW 9847,2025
A sostegno RAGIONE_SOCIALE legittimità degli scopi sottesi aria’ RAGIONE_SOCIALE ‘tata pubblicazione 17707/2025 questione, si citato i principi di diritto affermati dalla Corte di Giu (17/10/2024, EU:C:2024:901), sul rilievo che la norma in esame persegue l’obiettivo di: a) garantire la continuità nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE profe nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel suo complesso per un periodo sufficientemente lungo prima del pensionamento, al fine di assicurare una difesa al massimo grado di efficacia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in giudizio (punto 27) garantire, conseguentemente, una professione di qualità il più a lung possibile (punto 28), evitando che la complessiva carriera data dal binom procuratore/avvocato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sia sbilanciata verso la prima fa (dedicata alla formazione sul campo), lasciando pochi anni ai gradi pi elevati RAGIONE_SOCIALE “professione ormai formata” (e dunque alla raccolta dei frut maturi RAGIONE_SOCIALE formazione); c) garantire una struttura equilibrata di fas d’età allo scopo di facilitare il ricambio generazionale (punto 29), evit il rischio RAGIONE_SOCIALE svuotamento delle classi di avvocato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE più ele cui si può accedere solo al maturare di un elevato numero complessivo di anni di anzianità e quindi di esperienza professionale pregressa.
r r a t c r iltg.
42. La questione pregiudiziale involge anche la verifica circa carattere appropriato e necessario del mezzo per conseguire tali obiettiv
Per quanto riguarda il carattere appropriato del limite di età l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE torna a sottolineare che ad un procuratore dell RAGIONE_SOCIALE per raggiungere il livello apicale RAGIONE_SOCIALE carriera di avvocato RAGIONE_SOCIALE occorrono, in base all’ordinamento, minimo ventiquattro anni di servizio ( quindi di esperienza professionale) se l’accesso avviene senza concorso minimo diciotto anni se l’accesso avviene con superamento del concorso. Considerato che il limite massimo di età pensionabile è fissato per legg settanta anni, il limite di età a trentacinque anni per la partecipazio concorso per procuratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE garantisce, di conseguenza, una permanenza dei procuratori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei livelli apicali RAGIONE_SOCIALE carri nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di almeno undici anni. Pertanto, la misura di c si discute, viene invocata come appropriata in relazione agli obiett
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Corte diAlccoltve v i rale 19847,2025 perseguiti, analogamente a quanto affermato dalla bi ata RAGIONE_SOCIALE ga3r9 17707,2025 (17/10/2024, EU:C:2024:901, punto 34).
43. Quanto al carattere necessario RAGIONE_SOCIALE misura, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ne evidenzia la non eccedenza rispetto al conseguimento dell’obietti perseguito (Corte di giustizia, 17/10/2024, EU:C:2024:901, punto 36).
Nella specie, l’equilibrio tra contrapposti interessi sarebbe assicur dal fatto che l’accesso al concorso di avvocato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a differenz quello di procuratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non prevede limiti di età, sicché n precluso l’accesso all’impiego in RAGIONE_SOCIALE a lavoratori più anziani. questo modo, prevedendo il limite di età solo per l’accesso al concorso procuratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e non anche per l’accesso al concorso di avvoca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’ordinamento ha assicurato quel corretto bilanciamento tr l’interesse a garantire la permanenza nelle posizioni apicali per un congr periodo di tempo prima del pensionamento, da un lato, e l’interesse garantire l’accesso all’impiego anche a lavoratori più anziani, dall’altro.
44. è, pertanto, pregiudiziale alla soluzione RAGIONE_SOCIALE controvers sottoposta all’attenzione di questa Corte una questione di interpretazio del diritto dell’Unione europea – secondo cui una disparità di trattamento in ragione dell’età non costituisce discriminazione laddove sia oggettivament e ragionevolmente giustificata, nell’ambito del diritto nazionale, da finalità legittima, segnata mente da giustificati obiettivi di politica del di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari – onde verific se l’art. 6, paragrafo 1, RAGIONE_SOCIALE direttiva 2000/78, con particolare riferi al secondo comma, lett. c), osti o meno ad una normativa interna come delineata al paragrafo B.1. RAGIONE_SOCIALE presente ordinanza.
NOME La questione sottoposta alle Corte di Giustizia dell’Unione europea in via pregiudiziale.
45. Il Collegio, alla stregua delle esposte considerazioni, formula al Corte di Giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, seguente quesito:
Numero sezionale – se l’art. 6, paragrafo 1, RAGIONE_SOCIALE direttiva 2000/78, che stabilisce un 3129,2025 Numero di raccoltsr generale 19847,2025 generale per la parità di trattamento in materia di occupazione, deve,;:sser interpetrato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, quale quell italiana di cui all’art. 1 del D.P.C.M. n. 141 del 2000, come modificato D.P.R. n. 161 del 2011 che viene qui in rilievo, ovvero se il limite di e l’ammissione al concorso di procuratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a trentacinque anni stabilito dalla predetta normativa, sia oggettivamente giustificato da fina legittime e se i mezzi impiegati per il loro conseguimento siano appropri e necessari.
Il Collegio rimette, quindi, alla Corte di Giustizia dell’Unio europea la questione pregiudiziale sopra indicata e sospende il proces nelle more RAGIONE_SOCIALE pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte.
Ai sensi delle “Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudizial (C/2024/6008)”, par. 21 e 22, dispone l’anonimizzazione dell’ordinanza d rimessione in caso di diffusione.
Dispone altresì la trasmissione alla Cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte Giustizia di copia dell’originale RAGIONE_SOCIALE presente ordinanza, di copia fascicolo di causa, e di copia RAGIONE_SOCIALE presente ordinanza con i dati persone fisiche anonimizzati mediante l’indicazione delle sole iniziali nome e del cognome dei ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte, visto l’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europe e l’art. 295, c.p.c., chiede alla Corte di Giustizia dell’Unione euro pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla questione di interpretazione diritto UE indicata al paragrafo E RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE presente ordinanza Dispone, nelle more RAGIONE_SOCIALE pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia dell’Unio europea, la sospensione del presente giudizio.
Dispone che copia conforme all’originale RAGIONE_SOCIALE presente ordinanza, nonché copia del fascicolo di causa sia trasmessa alla Corte di Giustizia dell’Uni europea.
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Numero di raccolta generale.198-47,2025
Riserva alla sentenza definitiva ogni pronuncia in ordine a spese _e compens i ublialcazion e i ilata RAGIONE_SOCIALE 17/07/2025 professionali del presente giudizio.
Ordina, in caso di diffusione, l’anonimizzazione nei sensi di cu motivazione, e la trasmissione alla CGUE anche di copia conforme RAGIONE_SOCIALE presente ordinanza anonimizzata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.