Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31781 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31781 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10816/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
COMUNE DI VENEZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME (CODICE_FISCALE, NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE VENEZIA n. 1483/2020, pubblicata il 13/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
PREMESSO CHE
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1483/2020 emanata dal Tribunale di Venezia, con cui è stata annullata la sentenza di primo grado del Giudice di pace di Venezia, rigettando l’opposizione della ricorrente contro le ordinanze-ingiunzioni adottate nei suoi confronti dal Comune di Venezia, con la conferma dei provvedimenti sanzionatori.
Ha resistito con controricorso il Comune di Venezia.
Memoria è stata depositata dalla ricorrente.
Memoria è stata depositata pure dal controricorrente Ente territoriale, con cui ha comunicato di avere annullato in autotutela quattro ordinanze-ingiunzioni e depositato i relativi provvedimenti, motivando l’annullamento in ragione del fatto che dopo l’instaurazione del presente di giudizio sono ‘intervenute significative pronunzie della Corte di cassazione che hanno stabilito che la determina dirigenziale n. 310 del 2006 è illegittima per eccesso di potere, nella parte in cui introduce limitazione all’accesso alla zona a traffico limitato lagunare per i natanti titolati da altri comuni, in vista della tutela di un interesse (riduzione del moto ondoso) non direttamente correlato alla materia del servizio pubblico di trasporto non di linea’ e ha chiesto, di conseguenza, di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse del primo e del secondo motivo del ricorso di Venice Noleggi in relazione alle ordinanze-ingiunzioni annullate dallo stesso Comune; ha insistito, invece, per il rigetto del ricorso in relazione alle restanti ordinanzeingiunzioni.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in due motivi.
a) Con il primo motivo si lamenta ‘violazione degli artt. 3, 16, 41, 97, 117 comma 2, lett. e) ed m) della Costituzione; violazione delle disposizioni disciplinanti la libera circolazione delle persone, delle persone, dei servizi, dei capitali e della concorrenza del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; violazione degli artt. 1, 2, 3, 8 della legge n. 287/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e degli artt. 5 e 2 del Trattato dell’Unione europea; illegittimità e falsa applicazione dell’art. 5 dell’ordinanza n. 310/2006 del Comune di Venezia, anche sotto il profilo della disparità di trattamento tra parimenti titolati’ .
In proposito si deduce che la violazione delle disposizioni invocate rende illegittimi e dunque l’ inapplicabilità sia del regolamento comunale, sia della deliberazione della giunta comunale n. 65 del 2011 , oltre che dell’ ordinanza n. 310 del 2006.
Con il secondo motivo si lamenta ‘illegittimità e falsa applicazione dell’art. 5 dell’ordinanza n. 310/2006 del Comune di Venezia sotto altro profilo; eccesso di potere per disparità di trattamento sotto altro profilo; violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra richiesto e pronunciato’ .
Si sostiene al riguardo che, se si ritenesse legittima la richiamata ordinanza del Comune di Venezia, sarebbe illegittima la mancata applicazione della stessa agli esercenti noleggio con conducente (NCC) in forza di autorizzazioni rilasciate da Comuni diversi da quello di Venezia rispetto a quanti titolati da quest’ultimo.
2. I motivi sono fondati.
Questa Corte ha infatti affermato in numerose pronunzie che ‘sono viziate le disposizioni (come la determina dirigenziale n. 310 del 2006) che, nel regolare la materia degli autoservizi pubblici non di linea (attuati dagli operatori NCC), prevedono una disciplina differenziata, in relazione alla circolazione nella zona a traffico limitato istituita nel centro storico della città, a seconda che si tratti
di operatori autorizzati dal Comune di Venezia o di operatori autorizzati da altri Comuni della c.d. gronda lagunare; infatti, esclusivamente a questi ultimi, a differenza dei primi, è fatto divieto, totale o temporaneo, di ingresso nelle acque della zona a traffico limitato cittadina; la determina dirigenziale n. 310 del 2006 è illegittima per eccesso di potere nella parte in cui il Comune di Venezia, anziché statuire sulle modalità di svolgimento del servizio NCC, introduce limitazioni all’accesso alla zona a traffico limitato per i natanti titolati da altri comuni in vista della tutela di un distinto e autonomo interesse, non direttamente correlato alla materia del servizio pubblico di trasporto non di linea, quale l’esigenza di ridurre il moto ondoso nella città, in funzione della salvaguardia dell’assetto ambientale e della tutela del patrimonio artistico e monumentale della laguna di Venezia’ (così Cass. n. 29725/2023, v. pure Cass. n. 32272/2023 e Cass. n. 32061/2023). 3. In memoria il Comune di Venezia ha sostenuto che il principio sopra richiamato vale unicamente per quattro delle ordinanzeingiunzioni (n. 11731/2012, n. 13750/2012, n. 13945/2012 e n. 13951/2012) oggetto del processo. Esse sono state annullate in autotutela dal Comune e in relazione alle stesse va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Il Comune insiste per il rigetto del ricorso in relazione alle restanti cinque ordinanze-ingiunzioni (n. 13457/2012, n. 13773/2012, n. 13817/2012, n. 14056/2012 e n. 14083/2012).
Rispetto a tali ordinanze-ingiunzioni il ricorso va, però, accolto in base al richiamato principio di diritto (al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio), con conseguente relativa cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa, limitatamente al contenzioso riconducibile alle ultime indicate ordinanze-ingiunzioni, al Tribunale di Venezia, in persona di altro magistrato.
Il Comune, in memoria, evidenzia come, a suo avviso, con le cinque ordinanze siano stati sanzionati comportamenti vietati
anche ai titolari di servizi di noleggio con conducente autorizzati dal Comune di Venezia. Il Tribunale di Venezia nella sentenza impugnata ha rilevato come l’ordinanza dirigenziale n. 310/2006 preveda una diversa regolamentazione dei transiti per gli NCC autorizzati dai Comuni diversi dal Comune di Venezia esclusivamente per il tratto del INDIRIZZO compreso tra il INDIRIZZO e il INDIRIZZO, escludendo che tale ordinanza sia attuativa di alcuna discriminazione, rispondendo la previsione alla necessaria e prioritaria esigenza finalizzata a salvaguardare l’ambiente della città lagunare e il suo fragile equilibrio idraulico.
Il Tribunale si è, quindi, unicamente occupato del profilo attinente alla differenziazione tra gli NCC autorizzati dal Comune di Venezia e gli NCC autorizzati dai Comuni diversi, assorbendo ogni altra questione.
L’appell ante Comune di Venezia, dopo aver descritto le nove ordinanze-ingiunzioni con le correlate distinte violazioni, aveva censurato la sentenza di primo grado ‘laddove ha annullato le ordinanze-ingiunzioni che sanzionano condotte vietate anche agli NCC Gran turismo autorizzati dal Comune di Venezia’ e tale censura non è stata esaminata dal Tribunale in quanto assorbita dalla decisione di rigetto dell’opposizione e di conferma di tutte le ordinanze-ingiunzioni.
Tale questione dovrà, pertanto, essere affrontata dal giudice di rinvio, il quale provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle ordinanze-ingiunzioni n. 11731/2012, n. 13750/2012, n. 13945/2012 e n. 13951/2012 e accoglie il ricorso in relazione alle restanti ordinanze-ingiunzioni oggetto del giudizio; cassa in relazione a quest’ultima pronuncia la sentenza impugnata e rinvia
la causa sull’inerente oggetto , anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Venezia, in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione