Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34368 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34368 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11245/2021 R.G. proposto da :
COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la RAGIONE_SOCIALE della CORTE di CASSAZIONE
Pec:
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato prof. NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME ed e lettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in ROMA INDIRIZZO Pec:
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ANCONA n. 1096/2020 depositata il 22/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME
Rilevato che:
la società RAGIONE_SOCIALE (di seguito COGNOME RAGIONE_SOCIALE), operante nel settore della Meccanica di precisione con macchinari all’avanguardia e sofisticate apparecchiature gestite da schede elettroniche, avendo subìto numerosi e frequenti black out ovvero interruzioni di fornitura di energia elettrica da cui erano derivati danni importanti ai macchinari e l’arresto dell’attività aziendale, avendo ottenuto da RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE) all’esito di appositi reclami, il rifiuto di ogni addebito per essere dette interruzioni rientranti nello standard del servizio, agì con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. chiedendo al Tribunale di Urbino la nomina di un consulente tecnico che, effettuato ogni opportuno accesso, verifica e sopralluogo, accertasse il nesso causale tra i disservizi e i danni, le cause delle interruzioni, il costo dei disagi e i possibili rimedi, compreso il costo dell’acquisto e dell’ installazione di un gruppo elettrogeno di continuità.
Il procedimento si concluse con il deposito di una perizia che quantificò i danni patìti dalla COGNOME in € 316.000,00.
Alla luce delle risultanze della perizia, la COGNOME depositò un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. affinché il Tribunale, acquisita la consulenza svolta, accertasse e dichiarasse la responsabilità contrattuale di Enel Distribuzione per le numerose interruzioni di corrente, imposte per anni senza preavviso, e la condannasse al risarcimento dei danni e
all’installazione di un gruppo di continuità. Enel si costituì in giudizio chiedendo il rigetto delle domande per essere le interruzioni degli eventi ineludibili.
Il Tribunale di Urbino, con sentenza del 18/7/2016, rigettò la domanda e la Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 1096 del 22/10/2020, ha rigettato il gravame basandosi, prevalentemente, su una perizia di parte Enel secondo la quale, in base alla normativa tecnica di riferimento, i buchi di corrente sono eventi ineludibili che possono variare da qualche decina a parecchie centinaia di casi all’anno e che, nel caso di specie, rientravano nello ‘standard’ indicat o dalla normativa tecnica e dunque nella normale tollerabilità, senza dar luogo ad alcun inadempimento contrattuale.
Avverso la sentenza la società RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Considerato che:
con il primo motivo violazione ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., dell’art. 115 c.p.c., per errore di percezione nell’esame della CTU e motivazione illogica e/o apparente- la ricorrente lamenta che la corte territoriale si è immotivatamente discostata dalle conclusioni del CTU, ritenendo che gli sbalzi di tensione rientrassero negli standard, quando, invece, secondo il CTU, le norme tecniche di settore richiedevano che le variazioni dell ‘ alimentazione non superassero il 10% dell’ordinario livello di tensione, e cioè posizionassero il limite della normale tollerabilità in una misura ben inferiore al numero di cadute di tensione o buchi che avevano interessato la società RAGIONE_SOCIALE. Ne consegue, secondo la ricorrente, la manifesta incompatibilità della sentenza con le risultanze istruttorie ed il palese errore di percezione,
in cui è caduta la corte del merito, censurabile per violazione dell’art. 115 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, n. 4 c.p.c., sul contenuto oggettivo di un fatto che ha formato oggetto di discussione tra le parti.
Con il secondo motivo deduce violazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., per aver omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla consulenza tecnica d’ufficio e per essersi la corte discostata dalle conclusioni del CTU senza motivare sulle ragioni per le quali ha ritenuto, piuttosto, attendibili le osservazioni del CTP di parte convenuta. Ciò in aperto contrasto con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, pur non avendo le valutazioni del CTU una efficacia vincolante per il giudice, egli può disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica ancorata alle risultanze processuali. La corte ha, secondo la ricorrente, omesso di valutare un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ovvero il fatto che i buchi di tensione, riconosciuti dalla stessa Enel, erano ben superiori ai limiti previsti per legge ed avevano determinato danni alla produzione e ai macchinari.
Con il terzo motivo violazione ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. dell’art. 132 n. 4 c.p.c. per non aver sufficientemente motivato le ragioni per cui il giudice ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU, ritenendo attendibili le osservazioni del CTP di parte convenuta.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati.
La corte territoriale si è immotivatamente discostata dalle conclusioni della CTU, le quali avevano accertato che l’entità delle variazioni di tensione subìte dalla ricorrente si poneva ben oltre la soglia della normalità e della misura standard. Il fatto che dette
tensioni fossero state ritenute ineludibili non aveva escluso che il CTU le ritenesse inammissibili e foriere di importanti danni patrimoniali, sicché la sentenza che ha omesso di valutare, elementi oggettivi costituenti oggetto di discussione tra le parti, è incorsa in palese violazione dell’art. 115 c.p.c.
La corte di merito si è altresì discostata dal consolidato orientamento di questa Corte secondo cui le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u. (Cass., L, n. 18410 del 1/8/2013).
Trattandosi, peraltro, di consulenza percipiente, volta cioè a provare i fatti, va segnalata anche la non conformità della pronuncia con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui ‘il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU ‘ (Cass., 3, n. 200 dell’11/1/2021; Cass., 3, n. 36638 del 25/11/2021).
In definitiva la sentenza ha una motivazione meramente apparente perché si limita a richiamare uno degli argomenti della CTU (i buchi di tensione sono eventi ineludibili che possono variare da qualche decina a parecchie centinaia di casi all’anno) accollan do al
danneggiato l’onere di fornirsi di un meccanismo di salvaguardia idoneo a garantire la continuità del servizio, senza considerare che lo stesso CTU ha ritenuto detti eventi ancorché fisiologici ‘in ammissibili ‘ e comunque forieri di danni da porre a carico dell’Enel.
Conclusivamente il ricorso va accolto per quanto di ragione, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia , anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione