Disconoscimento Tardivo della Firma: Chi Può Sollevare l’Eccezione?
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un aspetto cruciale del processo civile: il disconoscimento tardivo di una scrittura privata. Quando una parte contesta la propria firma su un documento oltre i termini di legge, chi può far valere questa tardività? La risposta della Suprema Corte è netta: solo la parte che ha prodotto il documento, e non il giudice di sua iniziativa. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti di Causa
Un appaltatore citava in giudizio la società committente per ottenere il saldo del corrispettivo dovuto per lavori di ristrutturazione, pari a 160.000 euro. Il Tribunale rigettava la domanda, basando la sua decisione su una dichiarazione prodotta dalla committente. In tale documento, la cui firma era stata attribuita all’appaltatore da una perizia grafologica, quest’ultimo rinunciava all’incarico e a ogni ulteriore pretesa economica.
In appello, la Corte confermava la decisione di primo grado, ma ne cambiava radicalmente le motivazioni. Invece di fondarsi sull’esito della perizia, i giudici d’appello ritenevano decisiva la tardività con cui l’appaltatore aveva disconosciuto la propria firma sulla dichiarazione di rinuncia. In pratica, la sua contestazione era arrivata troppo tardi.
I Motivi del Ricorso e la Questione del Disconoscimento Tardivo
L’appaltatore si rivolgeva quindi alla Corte di Cassazione, sollevando due motivi di ricorso. Il punto centrale della sua difesa era che la Corte d’Appello aveva commesso un errore di ultrapetizione. Aveva, cioè, rilevato d’ufficio l’eccezione di disconoscimento tardivo, un’obiezione che, secondo la difesa, poteva essere sollevata unicamente dalla controparte (la committente), la quale non l’aveva fatto.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbito il secondo. I giudici hanno chiarito che la Corte d’Appello ha errato nel mutare la ratio decidendi della sentenza di primo grado, basandola sulla tardività del disconoscimento.
Il principio di diritto affermato è fondamentale: l’eccezione di tardività del disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi degli artt. 214 e 215 del Codice di Procedura Civile, non è rilevabile d’ufficio dal giudice. Essa è nella piena disponibilità della parte che ha prodotto il documento in giudizio. Questa parte è l’unica ad avere un interesse concreto a valutare l’utilità di un accertamento sulla provenienza della firma. Se la parte che ha prodotto il documento non solleva l’eccezione di tardività, si presume che abbia implicitamente rinunciato a farla valere, accettando di sottoporre il documento a verifica.
Nel caso specifico, la società committente non aveva mai eccepito la tardività del disconoscimento da parte dell’appaltatore. Pertanto, la Corte d’Appello non avrebbe potuto rilevarla autonomamente, ma avrebbe dovuto procedere all’esame del merito della contestazione, basandosi sugli elementi di prova disponibili, come la perizia grafologica.
Le Conclusioni: Principio di Diritto e Implicazioni Pratiche
La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, per una nuova valutazione. Questa decisione riafferma un principio di garanzia processuale: il giudice non può sostituirsi alle parti nell’esercizio di poteri che la legge riserva esclusivamente a loro.
L’implicazione pratica è chiara: la parte che produce in giudizio un documento con una firma contestata deve essere diligente. Se la controparte disconosce la firma oltre i termini, è onere della parte che ha prodotto il documento sollevare tempestivamente l’eccezione di tardività. In assenza di tale eccezione, il processo di verifica dell’autenticità della scrittura deve proseguire, come se il disconoscimento fosse stato tempestivo.
Può un giudice dichiarare di sua iniziativa che il disconoscimento di una firma è avvenuto in ritardo?
No. Secondo l’ordinanza, l’eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata è rimessa alla disponibilità della parte che ha prodotto il documento e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Chi ha l’interesse a sollevare l’eccezione di disconoscimento tardivo?
Solo la parte che ha prodotto il documento in giudizio ha l’interesse a eccepire la tardività del disconoscimento, in quanto è l’unica che può valutare l’utilità di un accertamento sulla sua autenticità.
Cosa succede se la parte interessata non solleva l’eccezione di tardività?
Se la parte non eccepisce la tardività, si considera che abbia implicitamente rinunciato a farla valere. Di conseguenza, il giudice deve procedere con la verifica dell’autenticità della firma, anche se il disconoscimento è stato proposto oltre i termini di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3214 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3214 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2024
Ordinanza
sul ricorso n. 34013/2019 proposto da:
NOME , difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
–ricorrente–
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, difesa da ll’ AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
–controricorrente–
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata- avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 1510/2019 del 4/04/2019.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
L’appaltatore NOME COGNOME conveniva dinanzi al Tribunale di Milano la committente RAGIONE_SOCIALE per la condanna al pagamento di € 160.000 a saldo del corrispettivo del contratto di appalto per la trasformazione in laboratorio di un’area di mq 240 e la realizzazione di 5 appartamenti. Il giudizio di primo grado si concludeva nel 2017 con il rigetto della domanda dell’attore e con la condanna di questi al pagamento di € 20.140
in accoglimento della riconvenzionale risarcitoria per vizi, difetti e mancata esecuzione di alcune delle opere. Motivo portante del rigetto era una dichiarazione del 16/2/2006 la cui provenienza dall’attore veniva confermata da una perizia grafologica – con la quale egli rinunciava all’incarico, dichiarando di non essere in grado di portare a termine i lavori e riconoscendo che, con l’erogazione dell’ultimo pagamento ivi indicato, nulla aveva a pretendere per le opere eseguite. La Corte di appello ha confermato integralmente il dispositivo, ma ha appoggiato il rigetto della domanda dell’attore sulla tardività del disconoscimento della scrittura del febbraio 2006 e non sugli esiti della perizia grafologica a lui sfavorevoli.
Ricorre in cassazione l’appaltatore attore con due motivi, illustrati da memoria. Resiste la RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Ragioni della decisione
- -Con il primo motivo (p. 8) l’appaltatore denuncia ex art. 112 c.p.c. per ultrapetizione che la Corte di appello abbia rilevato d’ufficio l’eccezione di tardività del disconoscimento della sottoscrizione apparentemente da lui apposta sul contratto di appalto del novembre 2004 e sulla rinuncia a proseguire i lavori del febbraio 2006.
Il secondo motivo (p. 11) denuncia la violazione degli artt. 112, 214 e 215 c.p.c. per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sul primo motivo di appello con cui l’appaltatore lamentava che la perizia grafologica fosse stata disposta su documenti prodotti in copia anziché in originale.
- -La sentenza impugnata argomenta che il primo motivo di appello (sostanzialmente corrispondente al secondo motivo di ricorso) muove dall’erroneo presupposto che il disconoscimento delle sottoscrizioni sia stato tempestivo. In realtà la sottoscrizione del contratto di appalto è stata disconosciuta solo nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., mentre della scrittura del febbraio 2006 dapprima è stato negato solamente il carattere confessorio quanto alla rinuncia al corrispettivo di cui è causa, mentre la sottoscrizione è stata disconosciuta solo successivamente, con una memoria
integrativa. Trattandosi di disconoscimento tardivo, correttamente il Tribunale ha posto i documenti a fondamento della propria decisione. Resta così superata anche l’ulteriore censura fondata sull’inattendibilità della consulenza grafologica in quanto condotta su copie. Fin qui la motivazione della Corte di appello.
-Il primo motivo è accolto, il secondo è assorbito.
Nel confermare il dispositivo della pronuncia di primo grado, la Corte di appello ne ha mutato la ratio decidendi, che in primo grado era stata appoggiata a ll’esito della perizia grafologica , appoggiandola alla tardività del disconoscimento della sottoscrizione da parte dell’appaltatore attore. Senonché la tardività risulta essere stata illegittimamente rilevata d’ufficio, nonostante la rinuncia implicita della committente convenuta (che in effetti nel controricorso non obietta di avere lei eccepito la tardività del disconoscimento). Infatti, l’eccezione di tardività ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c. del disconoscimento della scrittura privata è rimessa alla disponibilità della parte che ha prodotto il documento ed è l’unica ad avere interesse a valutare l’utilità di un accertamento positivo della provenienza (cfr. Cass. 9690/2023, 23636/2019).
È accolto il primo motivo di ricorso, è assorbito il secondo motivo, è cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed è rinviata la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma il 18/01/2024.