Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3214 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2   Num. 3214  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2024
Ordinanza
sul ricorso n. 34013/2019 proposto da:
NOME , difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, difesa da ll’ AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata- avverso  la  sentenza  della  Corte  di  appello  di  Milano  n.  1510/2019  del 4/04/2019.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
L’appaltatore NOME COGNOME conveniva dinanzi al Tribunale di Milano la committente RAGIONE_SOCIALE per la condanna al pagamento di € 160.000 a saldo del corrispettivo del contratto di appalto per la trasformazione in laboratorio di un’area di mq 240 e la realizzazione di 5 appartamenti. Il giudizio di primo grado si concludeva nel 2017 con il rigetto della domanda dell’attore e con la condanna di questi al pagamento di € 20.140
in accoglimento della riconvenzionale risarcitoria per vizi, difetti e mancata esecuzione di alcune delle opere. Motivo portante del rigetto era una dichiarazione del 16/2/2006 la cui provenienza dall’attore veniva confermata da una perizia grafologica – con la quale egli rinunciava all’incarico, dichiarando di non essere in grado di portare a termine i lavori e riconoscendo che, con l’erogazione dell’ultimo pagamento ivi indicato, nulla aveva a pretendere per le opere eseguite. La Corte di appello ha confermato integralmente il dispositivo, ma ha appoggiato il rigetto della domanda dell’attore sulla tardività del disconoscimento della scrittura del febbraio 2006 e non sugli esiti della perizia grafologica a lui sfavorevoli.
Ricorre in cassazione l’appaltatore attore con due motivi, illustrati da memoria. Resiste la RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Ragioni della decisione
1. -Con il primo motivo (p. 8) l’appaltatore denuncia ex art. 112 c.p.c. per ultrapetizione che la Corte di appello abbia rilevato d’ufficio l’eccezione di tardività del disconoscimento della sottoscrizione apparentemente da lui apposta sul contratto di appalto del novembre 2004 e sulla rinuncia a proseguire i lavori del febbraio 2006.
Il secondo motivo (p. 11) denuncia la violazione degli artt. 112, 214 e 215 c.p.c. per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sul primo motivo di appello con cui l’appaltatore lamentava che la perizia grafologica fosse stata disposta su documenti prodotti in copia anziché in originale.
2. -La sentenza impugnata argomenta che il primo motivo di appello (sostanzialmente corrispondente al secondo motivo di ricorso) muove dall’erroneo presupposto che il disconoscimento delle sottoscrizioni sia stato tempestivo. In realtà la sottoscrizione del contratto di appalto è stata disconosciuta solo nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., mentre della scrittura del febbraio 2006 dapprima è stato negato solamente il carattere confessorio quanto alla rinuncia al corrispettivo di cui è causa, mentre la sottoscrizione è stata disconosciuta solo successivamente, con una memoria
integrativa. Trattandosi di disconoscimento tardivo, correttamente il Tribunale ha posto i documenti a fondamento della propria decisione. Resta così superata anche l’ulteriore censura fondata sull’inattendibilità della consulenza grafologica in quanto condotta su copie. Fin qui la motivazione della Corte di appello.
-Il primo motivo è accolto, il secondo è assorbito.
Nel confermare il dispositivo della pronuncia di primo grado, la Corte di appello ne ha mutato la ratio decidendi, che in primo grado era stata appoggiata a ll’esito della perizia grafologica , appoggiandola alla tardività del disconoscimento della sottoscrizione da parte dell’appaltatore attore. Senonché la tardività risulta essere stata illegittimamente rilevata d’ufficio, nonostante la rinuncia implicita della committente convenuta (che in effetti nel controricorso non obietta di avere lei eccepito la tardività del disconoscimento). Infatti, l’eccezione di tardività ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c. del disconoscimento della scrittura privata è rimessa alla disponibilità della parte che ha prodotto il documento ed è l’unica ad avere interesse a valutare l’utilità di un accertamento positivo della provenienza (cfr. Cass. 9690/2023, 23636/2019).
È accolto il primo motivo di ricorso, è assorbito il secondo motivo, è cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed è rinviata la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma il 18/01/2024.