Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25741 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25741 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2797/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME -) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 2370/2021 depositata il 23/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 07/07/2014, l’RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 758/2014 emesso dal Tribunale di Benevento in data 12/05/2014 e depositato il 20/05/2014, reso in favore della RAGIONE_SOCIALE per l’importo di €. 41.814,69, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per il noleggio di materiali ed attrezzature effettuato nell’anno 2013.
A sostegno dell’opposizione l’RAGIONE_SOCIALE contestava la consegna di tutte le attrezzature indicate nel ricorso monitorio ed i criteri utilizzati dalla società RAGIONE_SOCIALE per la determinazione della somma richiesta in pagamento; infine, assumeva di aver pagato il corrispettivo effettivamente dovuto, pari a € 25.000,00. Su tali premesse, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto della pretesa creditoria. Si costituiva in giudizio parte opposta deducendo l’effettiva e completa esecuzione delle prestazioni indicate nell’ordine nr. 23 del 13/2/2013, sottoscritto da entrambe le parti.
Deduceva, altresì, che la somma di € 25.000,00 era stata corrisposta per il pagamento di altri canoni relativi al noleggio ed in parte anche per titoli diversi rispetto a quelli azionati.
Il Tribunale di Benevento, con sentenza del 25/01/2019, rigettava l’opposizione confermando il decreto ingiuntivo suddetto, e condannava parte opponente alla refusione delle spese di lite. Avverso detta sentenza proponeva appello RAGIONE_SOCIALE deducendo che: in violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., il Tribunale aveva rigettato l’opposizione nonostante la RAGIONE_SOCIALE non avesse fornito la prova di essere creditrice delle somme ingiunte, ed in violazione degli artt. 214 ss. c.p.c.
Il primo giudice aveva fondato il proprio convincimento sulla scorta della documentazione disconosciuta dalla RAGIONE_SOCIALE ed inutilizzabile in mancanza di verificazione. In violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., il Tribunale non avrebbe correttamente interpretato la commissione n. 23 del 13.02.2013, attribuendole un diverso significato rispetto alla comune volontà delle parti.
Si costituiva la RAGIONE_SOCIALE, deducendo l’infondatezza dei motivi di appello e chiedendo il rigetto dello stesso, con vittoria delle spese di giudizio.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 23.6.2021 accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, revocava il decreto ingiuntivo n. 758/2014 emesso dal Tribunale di Benevento in data 20/05/2014, e per l’effetto condannava la RAGIONE_SOCIALE alla restituzione in favore della RAGIONE_SOCIALE della somma di € 68.716,25, oltre gli interessi legali dal 23/05/2019 al soddisfo, con condanna dell’appellata alla rifusione delle spese sostenute dall’appellante.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380bis. 1 c.p.c.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2967, 2710 c.c., 115 co. 2, 116, 214, 216 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere non assolto l’onere della prova incombente su RAGIONE_SOCIALE in punto di consegna dei beni noleggiati in ragione del mancato espletamento del procedimento di verificazione dei relativi documenti di trasporto (ex adverso disconosciuti nella sottoscrizione riguardante il destinatario), atteso che tali documenti mantenevano comunque valenza probatoria per lo meno indiziaria.
In particolare, non era possibile associare ad un nominativo le sottoscrizioni apposte dal destinatario in calce ai documenti di trasporto, per cui una eventuale consulenza grafologica sarebbe stata inutile, giacché RAGIONE_SOCIALE (la consegna era stata eseguita da vettori terzi) non avrebbe potuto conoscere chi fra le maestranze o gli impiegati di RAGIONE_SOCIALE avesse apposto la propria sottoscrizione sui moduli. Né sarebbe pensabile che proprio il legale rappresentante avesse apposto la propria sigla sul modulo di ricezione del materiale.
Sarebbe censurabile, poi, la stessa argomentazione relativa ai documenti di trasporto inversi, cioè quelli relativi alla resa del materiale noleggiato, atteso che – oltre quanto già sopra precisato in ordine alla loro valenza indiziaria -tali documenti erano di provenienza di RAGIONE_SOCIALE (completi di intestazione e timbro sociale), per modo che non sarebbe stato sufficiente per la società committente limitarsi a disconoscere la propria sottoscrizione, atteso che controparte avrebbe invece dovuto provare la non genuinità materiale e/o ideologica dei documenti.
Inoltre, tali documenti risulterebbero a ‘formazione progressiva’, con la partecipazione anche dei terzi vettori, circostanza che esclude la possibilità di applicare l’art. 214 c.p.c.
Pertanto, il documento di trasporto, ancorché privo della sottoscrizione del ricevente, siglato dal solo vettore, costituisce scrittura proveniente dal terzo, la quale può assumere significato indiziario che, corroborato da altri elementi probatori, può condurre all’assolvimento degli oneri imposti dall’art. 2697 c.c. ed in tal senso avrebbe potuto essere valorizzato dalla Corte.
Infine, la Corte non avrebbe considerato il valore probatorio dei documenti di trasporto contrari, cioè quelli con i quali la merce è stata restituita da RAGIONE_SOCIALE ad RAGIONE_SOCIALE, prodotti da quest’ultima con la memoria ex art. 183/2 c.p.c. Si tratta di documenti emessi da RAGIONE_SOCIALE, che avrebbe formato un elenco dei
beni in restituzione intestandosi quale mittente ed apponendo sui medesimi il proprio timbro. Per paralizzare l’efficacia probatoria di tali documenti non sarebbe stato sufficiente disconoscere la sottoscrizione (in questo caso del mittente e non del destinatario), ma controparte avrebbe dovuto provare la falsità del documento.
Il motivo è inammissibile.
Queste le ragioni.
A stare all’intestazione, con il motivo si deduce la violazione della regola sull’onere della prova e la violazione delle norme processuali indicate.
La sua struttura si articola, in primo luogo, dall’inizio fino al punto 1.2.2. con quelli che la stessa ricorrente chiama ‘paletti fattuali’: senonché tali ‘paletti’ risultano arbitrari nella parte in cui si allude ai documenti di traporto ed a quelli di restituzione, posto che la stessa ricorrente li dice disconosciuti quanto alla loro sottoscrizione dalla controparte.
Sicché, i ‘paletti’ appaiono riferibili solo a ciò che detti documenti, che vengono localizzati in questa sede di legittimità, rappresentano, mentre – in ragione del disconoscimento i pretesi ‘paletti’ fattuali non concernono certamente l’efficacia proba toria dei documenti.
In definitiva, parte ricorrente intende attribuire a quei paletti un valore indiziario che, unitamente ad altri elementi probatori, avrebbe potuto legittimare una ricostruzione alternativa e più favorevole della vicenda processuale.
Parte ricorrente, nella specie, pur denunciando, formalmente, ipotetiche violazioni di legge che vizierebbero la sentenza di secondo grado, (perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova inammissibile valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così strutturando il giudizio di cassazione in un nuovo, non consentito, terzo grado di
merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata – quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.
In particolare, si prospetta una nuova e più favorevole valutazione del materiale probatorio soprattutto laddove si sostiene che il documento di trasporto, ancorché privo della sottoscrizione del ricevente, siglato dal solo vettore, costituisce scrittura proveniente dal terzo, la quale può assumere significato indiziario che, corroborato da altri elementi probatori, potrebbe condurre all’assolvimento degli oneri imposti dall’art. 2697 c.c. ed in tal senso avrebbe potuto essere valorizzato dalla Corte territoriale.
La successiva argomentazione della ricorrente è contenuta nelle due affermazioni di cui al punto 1.3.1., le quali non si riferiscono espressamente od anche solo implicitamente alla violazione ovvero alla falsa applicazione delle norme di cui all’intestazio ne del motivo. Tale deduzione consiste nella postulazione apodittica dell’assunto secondo cui, nonostante il disconoscimento delle sottoscrizioni da parte della convenuta, i documenti di trasporto relativi alla consegna del marzo-maggio 2013 non avrebbero dovuto riconoscersi come inutilizzabili a fini probatori, nonostante il disconoscimento delle sottoscrizioni.
Ciò in quanto, secondo la ricorrente, non sarebbe stato possibile associare ad un nome preciso anche appartenente alle maestranze della resistente le illeggibili sottoscrizioni apposte da essa come destinataria, sia perché -in ragione si dice della ‘impossibile’ verificazione della identità dei soggetti sottoscrittori della casella
dedicata al destinatario’, ‘i documenti di trasporto mantenevano comunque una loro valenza probatoria’, in quanto ‘elaborati anche con la partecipazione di terzi rispetto alle parti in causa, cioè i vari vettori incaricati della consegna presso il cantiere ‘ della resistente.
Sulla base di tale ultimo rilievo si assume che ‘invero, tali documenti risultano a formazione progressiva, con la partecipazione dei terzi vettori, circostanza che esclude la possibilità di applicare ciecamente l’art. 214 c.p.c.’ e, quindi, si crede di so rreggerlo evocando il principio di diritto di cui a Cass. n. 23155 del 2014, ma senza spiegare come e perché si attaglierebbe alla vicenda.
Dopo di che, tirando le fila di quanto preannunciato si lamenta che a torto la Corte territoriale avrebbe opinato che, in ragione del disconoscimento delle sottoscrizioni come destinataria, i documenti di trasporto non potessero essere <>.
Rileva questa Corte che, a parte che il passo motivazionale evocato concerne l’esclusione della valenza probatoria circa la consegna, si omette di dire se e dove la prospettazione qui svolta sarebbe stata articolata nel giudizio di merito e, comunque, l’as sunto si risolve in una sollecitazione rivolta a questa Corte a procedere alla valutazione della quaestio facti come rivela l’appello al ‘valore indiziario’.
Il riferimento all’art. 2697 c.c. che si fa al riguardo, integra questo e non la deduzione della violazione o falsa applicazione di tale norma, che è deducibile con i criteri indicati a suo tempo, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, da Cass., Sez. Un., n.16598 del 2016, ribaditi, ex multis , da Cass. n. 13395 del 2018, n. 26769 del 2018, n. 26739 del 2024 c.c.
Del tutto assertoria è la falsa applicazione degli artt. 214 e 216 c.p.c., dato che non è dato comprendere come il preteso rifiuto della valutazione indiziaria riguardi l’applicazione di quelle norme.
Per spiegare la deduzione del paradigma dell’art. 115 c.p.c, l’illustrazione assume che sarebbe fatto notorio che la sottoscrizione dei documenti in un grande cantiere viene eseguita da maestranze spesso diverse ‘rendendo del tutto ultronea e finanche diab olica una procedura di verificazione’. A tale assunto non segue alcuna argomentazione in iure e, dunque, il Collegio deve ritenerla irrilevante, senza che sia necessario spiegarne l’incomprensibilità, posto che la norma dell’art. 216 c.p.c. ricollega l’ist anza di verificazione, come fa manifesto il tenore dell’art. 214 c.p.c, al disconoscimento della propria sottoscrizione da parte di colui contro il quale la scrittura è prodotta e non esige l’identificazione preventiva del soggetto cui in apparenza la sottoscrizione sia riferibile.
Errore materiale è il riferimento alla affermazione che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe ‘eseguito’ prestazioni diverse da quelle per le quali aveva assunto di avere già corrisposto il corrispettivo.
Incomprensibile è poi l’assunto sub 1.3.2. circa i documenti di pretesa restituzione della merce: si assume apoditticamente che essi sarebbero stati formati dalla resistente, ignorando il valore del disconoscimento.
Peraltro, se si passa alla lettura della sentenza, si evidenzia che parte ricorrente rinunciò a fare assumere le prove testimoniali dopo l’espletamento di una prova testimoniale in primo grado, con un solo teste, che la Corte territoriale ha registrato avere avuto esito insoddisfacente per la ricorrente, sicché la postulazione del valore indiziario qui rivendicato nei termini prima riferiti risulta ancora più ingiustificata, al di là della rilevata estraneità ai dedotti vizi in iure .
Con il secondo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 co 1 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere non assolto l’onere della prova incombente su RAGIONE_SOCIALE, in ordine alla consegna del materiale oggetto del contratto di noleggio, anche in
ragione del fatto che la consegna di tale materiale era stata espressamente dedotta nel ricorso monitorio ed alcuna specifica contestazione o confutazione era stata operata al riguardo da RAGIONE_SOCIALE nella prima difesa utile, cioè nel corpo dell’atto di c itazione in opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n. 21227/2019, Cass. n. 21075/2016).
In particolare, la Corte d’appello avrebbe violato il disposto dell’art. 115 co. 1 c.p.c., non tenendo conto del fatto che RAGIONE_SOCIALE non aveva specificamente contestato la circostanza della consegna dei materiali noleggiati e ciò a prescindere dalla prova documentale relative alle singole consegne.
Il motivo è inammissibile perché, nell’evidenziare la pretesa mancata contestazione parte ricorrente individua il preteso fatto rimasto incontestato in modo inidoneo, attesa la genericità dell’espressione del ricorso monitorio riportata a pag. 21 del ricorso, posto che sono generici sia il fatto del ritiro, sia quello della consegna.
Inoltre, ferma l’assorbenza di tale rilievo, se per assurdo fosse superabile, la ricorrente pretende di attribuire valore di non contestazione alla parte dell’atto di opposizione riprodotta nella stessa pagina, ignorando il valore dell’espressione ‘le pres tazioni effettivamente rese’, che non sottende affatto la pretesa non contestazione della consegna di tutto quanto indicato nei due ordini di fornitura.
Peraltro, l’assunto del motivo non considera che la corte territoriale, a pag. 2 della sentenza impugnata, nel riferire il contenuto dell’opposizione al decreto ingiuntivo, rileva che la resistente ‘contestava la consegna di tutte le attrezzature indicate nel ricorso monitorio’, sicché il motivo potrebbe presentare anche un inammissibile profilo revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c.
Infine, e comunque la censura non tiene conto del valore del disconoscimento specifico della sottoscrizione dei documenti comprovanti la consegna, che produce il medesimo effetto della
contestazione del dato fattuale della consegna, poiché una attività presuppone l’altra.
In particolare, RAGIONE_SOCIALE, come rilevato dalla Corte territoriale, ha in primo grado tempestivamente disconosciuto, alla prima udienza fissata dal Tribunale per la comparizione delle parti il 07.01.2015, i documenti di trasporto (DDT) allegati ai nn. da 4 a 10 della comparsa di costituzione avversa, la cui sottoscrizione è stata formalmente disconosciuta ex artt. 214 e ss. c.p.c., rilevando che i documenti non erano stati sottoscritti dal legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE Sig. COGNOME NOME o da un suo incaricato o preposto.
Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 115, 116, 132 co. n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 o 4 c.p.c. e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 3 60 n. 5 c.p.c.
La Corte territoriale, in punto di assolvimento o meno dell’onore della prova in capo ad RAGIONE_SOCIALE, avrebbe erroneamente valutato gli elementi probatori idonei al raggiungimento della prova sul punto della consegna dei beni stessi, motivando in maniera illogica e incongrua, atteso che, al cospetto della prova documentale del contratto inter partes (rappresentato dall’ordine n. 23 del 13/02/2013), ha omesso di esaminare il fatto storico decisivo della natura di acconto (e non di saldo) dei pagamenti ex adverso opposti. Inoltre, non avrebbe congruamente valutato la portata probatoria la restituzione dei beni noleggiati (evento implicante, giocoforza, la previa consegna degli stessi), circostanza quest’ultima provata dai documenti di trasporto con i quali RAGIONE_SOCIALE ha proceduto al reso e rispetto ai quali la generica contestazione in ordine alla propria sottoscrizione sollevata dalla controparte deve ritenersi irrilevante. Ciò in quanto mancherebbe la prova della falsità dei documenti in parola, i quali -recando intestazione e timbro della società committente -risulterebbero, fino a prova contraria, provenire da quella società.
Ricorrerebbero quattro elementi probatori idonei a dimostrare positivamente la consegna del materiale oggetto di noleggio (tardivamente) contestata da controparte.
Il primo è rappresentato dal fatto storico della riconsegna da parte di RAGIONE_SOCIALE dei beni oggetto di noleggio. Il secondo sarebbe evincibile dai due pagamenti con i quali RAGIONE_SOCIALE eccepisce di aver eseguito il saldo prestazioni ricevute e non precisate. Il terzo elemento probatorio sarebbe rappresentato dai documenti di trasporto del materiale consegnato ad RAGIONE_SOCIALE in restituzione. Il quarto dato, infine, risiederebbe nelle fatture e negli estratti notarili del libro Iva vendite di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, elementi che, secondo il disposto dell’art. 2710 c.c., possono far prova tra imprenditori, vieppiù nel caso di specie, in cui a tali scritture si aggiungono tutti gli ulteriori e più rilevanti elementi sopra passati in rassegna.
Il motivo è inammissibile perché pur formalmente riferito ad una violazione di legge, si risolve, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito. Parte ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c. mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie astratta applicabile alla vicenda processuale, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto irricevibili, volta che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito.
La Corte territoriale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente sostenibili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere in alcun modo tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale, ovvero vincolato a confutare qualsiasi deduzione difensiva.
La richiesta di rivalutare il materiale probatorio, indicando i quattro elementi che consentirebbero di pervenire ad una soluzione più appagante per il ricorrente, postula un apprezzamento di fatto ed una valutazione del materiale probatorio riservati in via esclusiva al giudice di merito.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore della controricorrente in € 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, oltre esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario che ne ha fatto rituale richiesta.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione in data 13 maggio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME