Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 305 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 305 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29521/2022 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore ; rappresentata e difesa dall ‘ Avv. NOME COGNOME in virtù di procura in calce al ricorso;
-ricorrente-
nei confronti di
Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER) ; domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso gli Uffici del l’Avvocatura Generale dello Stato, da cui è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza n. 860/2022 del TRIBUNALE di PADOVA in grado d’appello , depositata il 2 maggio 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
la RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Padova, Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) per la Provincia di Padova, proponendo opposizione al fermo amministrativo della sua autovettura e a numerose cartelle esattoriali, della cui esistenza aveva appreso mediante estratto di ruolo rilasciatogli, su sua richiesta, presso gli sportelli della convenuta;
espose che le pretese sottese ad alcune cartelle erano prescritte; che non vi era prova della notificazione delle cartelle, del fermo e del suo preavviso; che difettava, oltre la prova della notifica, anche quella del contenuto della notifica stessa (al riguardo, disconobbe la conformità della copia degli avvisi di ricevimento all’originale e la sottoscrizione apposta su di essi); e che il fermo era nullo per mancata notifica del preavviso;
si costituì l’Agenzia convenuta, la quale eccepì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario in ordine alle cartelle relative a tasse automobilistiche; sollevò la medesima eccezione di ‘giurisdizione’ ( recte : di mutamento di rito) anche con riguardo alle cartelle relative ai contributi assistenziali e previdenziali, invocando la devoluzione delle relative controversie al giudice del lavoro; nel merito, chiese il rigetto dell’opposizione ;
il Giudice di pace, con sentenza n.113 del 2020, dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulle opposizioni relative alle cartelle concernenti il mancato pagamento del bollo automobilistico in favore del giudice tributario; identica statuizione emise, per quelle concernenti i contributi previdenziali e assistenziali, in favore del giudice del lavoro; rigettò, nel merito, l’oppos izione;
la sentenza è stata integralmente confermata dal Tribunale di Padova, il quale, dato atto della mancata impugnazione della statuizione emessa sull’eccezione di giurisdizione , nel merito, con sentenza 2 maggio 2022, n. 860, ha deciso sulla base dei seguenti rilievi:
Iil disconoscimento della conformità delle copie agli originali degli avvisi di ricevimento era generico e quindi, tamquam non esset , non essendovi, peraltro,
ragioni per dubitare della detta conformità, in assenza di elementi di contraffazione o di difformità;
IIil disconoscimento della sottoscrizione apposta sugli avvisi di ricevimento, costituenti atti pubblici, era inammissibile perché l ‘ autenticità della stessa avrebbe potuto essere contestata solo mediante querela di falso, nella specie non proposta;
IIIla prova della notificazione di tutte le cartelle, nonché del provvedimento di fermo amministrativo, era stata raggiunta con la produzione degli avvisi di ricevimento per le notificazioni eseguite a mezzo posta ordinaria e risultava dalla stessa modalità di notificazione per quelle effettuate a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC); quanto al preavviso di fermo, esso risultava notificato mediante raccomandata del 17 marzo 2015;
IVl ‘ invalidità e la carenza di prova delle notificazioni eseguite via PEC erano state dedotte solo in appello e, pertanto, integravano contestazioni nuove, come tali inammissibili;
Vl’ eccezione di difetto di conoscenza delle cartelle esattoriali da parte dell’opponente -appellante era infondata, stante la prova dell’ avvenuta regolare notifica sia delle cartelle che del preavviso di fermo;
VIl’eccezione di prescrizione, concernente talune cartelle notificate nel 2014, era pure infondata, stante la prova di un atto interruttivo costituito da una intimazione di pagamento proveniente dall’Agenzia appellata in data 4 settembre 2015; quest’ultima aveva poi documentato quattro richieste di rateizzazione formulate dalla RAGIONE_SOCIALE tra il 2014 e il 2018, idonee a interrompere la prescrizione per volontà incompatibile con quella di avvalersene;
VIIanche l’ eccezione di nullità del fermo per mancata notifica era nulla, stante la prova della notifica medesima;
per la cassazione della sentenza del Tribunale patavino ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE sulla base di sette motivi;
ha risposto con controricorso Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER), la quale, oltre a resistere nel merito ai motivi del ricorso, ha eccepito, preliminarmente, l’inammissibilità dello stesso per tardività, nonché, più in generale, la sopravvenuta inammissibilità dell’opposizione, per avere ad oggetto
un estratto di ruolo, in violazione del disposto di cui al comma 4bis del l’art.12, del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dal decreto-legge n. 146 del 2021, art.3bis ;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380 -bis .1 cod. proc. civ.;
il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte; la sola ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
va, in primo luogo rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del termine di cui all’art.327 cod. proc. civ., sollevata dall’Agenzia controricorrente, sul presupposto che, nella fattispecie, essendo stata proposta un’opposizione esecutiva, non troverebbe applicazione l’istituto della sospensione dei termini processuali per il periodo feriale;
in contrario, deve peraltro osservarsi che il giudice del merito ha qualificato la domanda proposta, non già in termini di opposizione esecutiva, bensì in termini di azione di accertamento negativo del credito; viene, dunque, in considerazione un ordinario giudizio di cognizione, il quale è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali ( ex aliis , Cass. 30/09/2022, n. 28509);
poiché la sentenza impugnata è stata depositata il 2 maggio 2022 e non risulta che sia stata notificata, mentre il ricorso è stato notificato il 2 dicembre successivo, il termine di cui all’art.327 cod. proc. civ., tenuto conto della sospensione per il periodo feriale, è stato debitamente rispettato;
del pari infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso fondata sul presupposto della non impugnabilità dell’estratto di ruolo, essendo sufficiente evidenziare, al riguardo, che, nel caso di specie, pur essendo stata posta, originariamente, anche la questione della validità dell’estratto di ruolo, l ‘ opposizione aveva ad oggetto il provvedimento di fermo amministrativo e le cartelle esattoriali ad esso sottese;
3.1. con il primo motivo (« Ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell’art. 2702 cod. civ. e degli artt. 214, 215 e 216 del cod. proc. civ. in relazione al tempestivo disconoscimento sull’autenticità
delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti di notifica »), la società ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di considerare il disconoscimento, da essa operato ai sensi degli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., della autenticità delle sottoscrizioni in calce agli avvisi di ricevimento, che avrebbe onerato la controparte di proporre istanza di verificazione delle scritture, ex art.216 cod. proc. civ. , pena l’impossibilità di avvalersi dell e stesse;
il motivo è manifestamente infondato, poiché il giudice del merito ha preso espressamente in considerazione sia il disconoscimento della conformità delle fotocopie all’originale sia quello operato dall’oppone nte sulle sottoscrizioni in calce agli avvisi di ricevimento , ma ha ritenuto ‘generico’ il primo (come tale, inidoneo a produrre i propri effetti: ex aliis , Cass. 20/12/2021, n. 40750) e ‘i nammissibile ‘ il secondo, venendo in considerazione sottoscrizioni apposte su atti pubblici, la cui autenticità avrebbe potuto essere contestata solo mediante la proposizione di querela di falso;
3.2. con il secondo motivo (« Ex art. 360, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ. per omessa pronuncia in relazione al disconoscimento ex artt. 214, 215, 216 cod. proc. civ. sull’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti di notifica prodotti in fotocopia dall’Ente e al mancato procedimento di verificazione ad istanza dell’Ente »), la società ricorrente censura la sentenza impugnata per avere attribuito valore ai predetti documenti, pur essendo gli stessi stati da essa disconosciuti e pur non essendo stata formulata dalla controparte istanza di verificazione ai sensi dell’art.216 cod. proc. civ .;
il motivo è manifestamente inammissibile per estraneità alla ratio decidendi : il Tribunale, infatti, non ha attribuito valore ad un documento disconosciuto ma, ben al contrario, ha ritenuto che il disconoscimento fosse inammissibile -e comunque irrilevante -poiché l’autenticità delle scritture, apposte su atti pubblici, avrebbe dovuto essere contestata mediante querela di falso;
3.3. con il terzo motivo (« Ex art. 360, comma 1 n. 4 cod. proc. civ. violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sull’eccezione di inesistenza/nullità in relazione alle notifiche delle cartelle di pagamento (sub 1 e 2) e dell’avviso di intimazione (sub 13) effettua te, tramite messo notificatore, in caso di cd irreperibilità relativa. Inesistenza/nullità per mancata produzione
degli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative »), la società ricorrente sostiene che il giudice del merito avrebbe omesso di pronunciarsi sull’ eccezione di inesistenza/nullità delle notifiche di due cartelle esattoriali e dell’avviso di intimazione, effettuate tramite messo notificatore a persona diversa dal destinatario, per mancata prova dell’invio e del ricevimento della raccomandata informativa;
il motivo, prima ancora che essere infondato (dal momento che non è ravvisabile alcuna omessa pronuncia in relazione alla generale statuizione del Tribunale secondo cui la prova della notificazione di tutte le cartelle notificate a mezzo posta ordinaria, era stata fornita dall’ Agenzia appellata mediante la produzione dei relativi avvisi di ricevimento, mentre il preavviso di fermo risultava notificato mediante raccomandata del 17 marzo 2015) è inammissibile, avuto riguardo alla circostanza, dedotta dalla controricorrente ma non controversa tra le parti, secondo cui le notifiche delle specifiche cartelle esattoriali considerate nel motivo in esame erano state effettuate mediante consegna del plico ad un familiare convivente con informativa al destinatario mediante raccomandata, del cui invio la stessa ricorrente aveva dato indiretta dimostrazione, mediante riproduzione della distinta di postalizzazione di accettazione della stessa;
3.4. con il quarto motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ., « Violazione e falsa applicazione della legge n. 53/1994 ex art. 3 -bis, dell’art. 26, comma 2, del DPR n. 602/1973, dell’art. 57 bis del d. lgs n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale, ‘CAD’) e art. 2697 cod. civ. in relazione alle notifiche effe ttuate via PEC dall’ADER »;
3.5. il quarto motivo, per ragioni di connessione, va esaminato congiuntamente al quinto, con cui viene denunciata « Inesistenza delle notifiche Ex art 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. per violazione dell’art. 112 cod. proc . civ. per nullità della sentenza in relazione alla inesistenza delle notifiche effettuate via PEC dall’ADER da indirizzi non inseriti nei pubblici elenchi IPA. Inesistenza delle notifiche »;
entrambi i motivi sono inammissibili;
il Tribunale, sulla premessa che le contestazioni relative all ‘invalidità e alla carenza di prova delle notificazioni eseguite via PEC erano state dedotte per la prima volta in grado d’ appello, le ha ritenute tardive e, pertanto, inammissibili;
a fronte del giudizio di in ammissibilità dell’eccezione per la sua novità, reso dal giudice d’appello, la società ricorrente non spiega in quale atto ed in quali termini avrebbe introdotto nel giudizio di primo grado il tema della ‘inidoneità telematica’ dell e notifiche a mezzo PEC;
3.6. con il sesto motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., « V iolazione e falsa applicazione dell’art. 2944 cod. civ. in relazione al fatto che le domande di rateazione non risultano atti idonei a riconoscere il debito e non comportano l’effettiva conoscenza delle cartelle di pagamento »;
il sesto motivo, per ragioni di connessione, va esaminato congiuntamente al settimo con cui viene denunciata , ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. « violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione in relazione alla pretesa fiscale »;
entrambi i motivi restano assorbiti dalla reiezione dei precedenti e dal conseguente giudicato interno sulla validità delle notifiche;
in ordine alla specifica doglianza con cui la società ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso l’eccezione di prescrizione delle cartelle notificate nel 2014 attribuendo valenza interruttiva alle quattro richieste di rateizzazione del pagamento presentate dalla debitrice tra il 2014 e il 2018, è agevole, poi, osservare, anzitutto, che il giudizio di interruzione della prescrizione è stato tratto, oltre che dalla presentazione delle dette richieste di rateizzazione, anche dall’atto di intimazione di pagamento posto in essere dall’Agenzia creditrice in data 4 settembre 2015; in secondo luogo, che la richiesta di rateizzazione, pur non potendo costituire acquiescenza da parte del contribuente, può essere nondimeno apprezzata (ed in tal senso ha operato il giudice d’ appello, con apprezzamento di merito insindacabile) quale riconoscimento del debito che comporta l’interruzione del decorso del termine di prescrizione, ponendosi, inoltre, in maniera incompatibile con l’allegazione del contribuente di non avere ricevuto notifica delle cartelle (Cass. 18 giugno 2018, n. 16098, non mass.);
in definitiva, il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE deve essere rigettato;
le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo;
la ricorrente soccombente va anche condannata al pagamento, in favore della controricorrente, di una somma che si stima equo determinare in misura pari a ll’ importo dei compensi calcolati sulle spese processuali (oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo), ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ.; la proposizione di un mezzo di gravame in parte manifestamente inammissibile e in parte manifestamente infondato, in presenza di doglianze del tutto pretestuose, per lo più formulate senza tener conto delle rationes decidendi della sentenza impugnata, costituisce indice di mala fede o colpa grave e si traduce in una condotta processuale contraria ai canoni di correttezza, nonché idonea a determinare un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdiz ionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose;
t ale condotta, integrando gli estremi dell”abuso del processo’ ( sub specie di abuso del mezzo di impugnazione), si presta, dunque, nella fattispecie, ad essere sanzionata con la condanna della parte ricorrente soccombente al pagamento, in favore della controparte resistente vittoriosa, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, co d. proc. civ. (Cass. 04/08/2021, n. 22208; Cass. 21/09/2022, n. 27568; Cass. 05/12/2022, n. 35593);
avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art.13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle eventuali spese prenotate a debito;
condanna altresì la società ricorrente a pagare alla controricorrente la somma equitativamente determinata di Euro 5.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ.;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in