Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35290 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35290 Anno 2023
Presidente: GRAZIOSI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5405/2020 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (PEC: EMAIL);
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE ;
NON RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE ;
-intimate- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ANCONA n. 1067/2019 depositata il 26/06/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 ottobre 2023 dalla Consigliera NOME COGNOME;
C.C. 20 ottobre 2023
r.g.n. 5405/2020
Pres. C. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
Considerato che
1. Con atto di citazione notificato in data 18/10/2011, NOME COGNOME proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1274/2011, con cui il Tribunale di Macerata gli aveva ingiunto in qualità di garante della RAGIONE_SOCIALE, unitamente a COGNOME NOME e COGNOME NOME, nonché di fideiussore, in via solidale con i medesimi soggetti, della stessa RAGIONE_SOCIALE a “garanzia del portafoglio finanziario (legge Sabatini) concesso a RAGIONE_SOCIALE” di NOME, il pagamento alla ricorrente RAGIONE_SOCIALE – cessionaria pro soluto dei rapporti creditizi di cui era originariamente titolare la RAGIONE_SOCIALE, individuabili in blocco ex art. 58 Testo unico bancario – della somma di euro 300.000,00, oltre interessi e spese del procedimento, somma costituente l’importo nei limiti del quale la cessionaria aveva inteso agire a fronte di un presunto maggior credito, asseritamente ammontante a complessivi euro 700.000,00 proveniente dal contratto di mutuo e dalla apertura di credito del 29/05/2001; l’opponente eccepiva, anzitutto, la nullità del ricorso monitorio atteso che l’esposizione dei fatti posti a fondamento della presunta pretesa monitoria era assolutamente vaga, generica ed indeterminata; eccepiva inoltre il difetto di legittimazione attiva della NON RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, posto che dai documenti allegati in atti dalla parte opposta non era desumibile che proprio l’asserito credito vantato nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (presunta debitrice principale) rientrasse effettivamente nell ‘a ddotta cessione dei crediti ex art. 58 TUB; disconosceva le sottoscrizioni apposte al contratto di mutuo e alla pretesa fideiussione ex l. Sabatini, prospettata la nullità dei contratti ex art. 1815 co. 2 c.c. e del presunto contratto di fideiussione in relazione al disposto di cui all’art.1956 c.c.; concludeva, quindi, per la revoca e/o annullamento del d.i. opposto e perché, nel merito, venisse dichiarata l’insussistenza di pretesa ereditaria della RAGIONE_SOCIALE nei suoi confronti;
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r.g.n. 5405/2020
Pres. C. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE nel costituirsi in giudizio, la società opposta contestava l’atto di opposizione, concludendo per il rigetto; nelle more del giudizio interveniva poi ex art. 111 c.p.c. RAGIONE_SOCIALE, la quale asseriva di essersi resa cessionaria pro soluto ed in blocco in data 17/12/2013 dei crediti facenti capo alla RAGIONE_SOCIALE e si riportava a tutte le difese e conclusioni già spiegate da quest’ultima ;
con la sentenza n. 760 del 2014 il Tribunale di Macerata rigettava l’opposizione, affermando, per quanto qui ancora di interesse, che:
la cessione dei crediti da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE emergeva dalla sola lettura del doc. 4 (contratto di cessione dei crediti e dal relativo avviso di pubblicazione in G.U.);
il credito ingiunto, quantomeno nei limiti della somma di euro 300.000,00, era da considerarsi pienamente provato «non foss’altro alla stregua del contratto di mutuo del 9/10/2003 per euro 600.000,00 per l’ovvia ragione che, a fronte di un prestito effettuato, incombe sull’opponente la prova del fatto estintivo (…) talché, non essendo stata detta prova fornita (…), gli importi restitutori reclamati dalla parte opposta (euro 465.166,23 per capitale residuo; euro 240.505,77 per interessi convenzionali) sono certi, liquidi ed esigibili»;
il disconoscimento delle sottoscrizioni ad opera di NOME doveva ritenersi inammissibile e tardivo, ricollegando la dedotta tardività alla presunta genericità della relativa eccezione;
l ‘ eccezione ex art. 1815 co. 2 c.c. doveva intendersi generica nonché irrilevante, atteso che, «anche se avesse per ipotesi un qualche fondamento, la conseguenza massima ipotizzabile consisterebbe nella non debenza degli interessi, il che manterrebbe comunque il credito accertato ben al di sopra della misura richiesta dalla opposta considerando che la sola quota capitale ascenderebbe ad euro 465.166,23»;
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Pres. C. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
manifestamente infondata ed addirittura contraria a buona fede avrebbe dovuto considerarsi l’eccezione ex art. 1956 c.c., trattandosi di garanzia rilasciata contestualmente alla elargizione, all’interno dello stesso documento, o in pari data (in relazione all’affidamento del 29/05/2001) e, pertanto, non in relazione ad una obbligazione futura;
avverso la sentenza di prime cure, promuoveva appello NOME; si costituiva in grado di appello la sola RAGIONE_SOCIALE, che contestava il gravame, ribadendo la correttezza della decisione impugnata; la RAGIONE_SOCIALE rimaneva contumace; nelle more del giudizio di appello, si costituiva la RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice della appellata RAGIONE_SOCIALE;
il gravame veniva parzialmente accolto dalla Corte d’appello di Ancona che, revocato il decreto opposto, condannava NOME al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE della somma di euro 300.000,00, con interessi legali dalla domanda al saldo; confermava nel resto la impugnata sentenza; compensava integralmente tra le parti le spese del grado;
avverso la decisione della Corte d’appello , NOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi; nessuna delle parti intimate ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.;
il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte;
la parte ricorrente ha depositato memoria;
Ritenuto che
Con il ricorso, il ricorrente denuncia:
1.1. con il primo motivo, la Violazione e falsa applicazione dell’art. 58 TUB e art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 comma l n. 3. c.p.c. per avere, la Corte di Appello di Ancona, correlato la prova della inclusione del credito per cui è causa al mero effetto pubblicitario dell’avviso di
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RAGIONE_SOCIALE cessione dei crediti in blocco, e per non avere in concreto accertato se tale credito fosse dotato dei requisiti di cui al blocco dei crediti costituente, esso stesso, oggetto del contratto di cessione ex art. 58 TUB;
1.2. con il secondo motivo, la Violazione e falsa applicazione dell’art. 214 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. l n. 3 c.p.c. nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. per avere la Corte di Appello di Ancona ritenuto generico il disconoscimento delle sottoscrizioni per il solo fatto che esso fosse rivolto a tutti gli atti posti a fondamento del preteso credito e per non aver considerato il contraddittorio instaurato con la controparte in ordine alla eccezione di disconoscimento in merito alla quale quest’ultima aveva formulato istanza di verificazione e alla individuazione dei documenti contrattuali disconosciuti;
1.3. con il terzo motivo, l’ Error in procedendo in relazione al mancato accertamento della omessa allegazione attorea circa le modalità di calcolo del credito azionato, la relativa composizione ed i relativi criteri di imputazione (capitale e/o interessi) ; in ogni caso, nullità della sentenza in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. ; in particolare, denuncia la motivazione come contraddittoria e perplessa per contrasto irriducibile tra le affermazioni sulla mancata prova del credito nel suo ammontare complessivo e sulla relativa conferma, quanto a sorte capitale del contratto di mutuo, nei limiti di quanto ingiunto, e la statuizione di revoca del decreto ingiuntivo opposto, in considerazione della ” limitazione delle ragioni di credito rispetto a quelle poste a base della ingiunzione “;
1.4. con il quarto motivo di ricorso, la Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 , c.p.c. avendo la Corte di Appello di Ancona motivato per relationem , in relazione alle ulteriori censure del ricorrente, già parte appellante, in maniera acritica, senza dare conto delle ragioni di conferma della
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RAGIONE_SOCIALE pronuncia di primo grado e senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame in appello.
Per ragioni di ordine logico-giuridico , preliminare è l’esame del secondo motivo di ricorso che è fondato in ragione delle seguenti considerazioni:
il ricorrente lamenta che la Corte d’a ppello di Ancona ha ritenuto generico il disconoscimento delle sottoscrizioni di tutti gli atti posti a fondamento del preteso credito, ritenendolo irrilevante e quindi non giustificativo di disporre la verificazione;
ebbene, la Corte d’appello sul punto ha osservato che «il generico disconoscimento delle sottoscrizioni di tutti gli atti posti a fondamento del credito, già chiaramente censurato in sentenza, non implicava la necessità di una verificazione, visto, fra l’altro, che tra gli atti sottoscritti vi era anche l’attestazione di ricezione della raccomandata con la quale venne comunicata la cessione dei crediti e che gli atti relativi ai prestiti garantiti recavano anche le sottoscrizioni di altri coobbligati che fanno desumere, in difetto di prova contraria la corrispondenza fra soggetti sottoscrittori e parti menzionate nel contratto (Cass. n. 1537/2018)» e ha poi concluso: «Sulla base di tali evidenze se non possono dirsi pienamente provati, nel loro ammontare complessivo, i crediti asseritamente vantati, deve sicuramente ritenersi, in mancata di prova dell’avvenuto pagamento, che appare giustificato, quantomeno in sorte capitale (euro 465.166,23), il credito derivante dal contratto di mutuo, da ritenersi comprovato nei limiti di quanto ingiunto» (pag. 4 della sentenza impugnata);
invero, la Corte d’appello , sebbene abbia formalmente richiamato l’orientamento consolidato di questa Suprema Corte, secondo cui ‘ il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell’art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve, comunque, rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile con la conseguenza che colui il quale vuole negare
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RAGIONE_SOCIALE l’autenticità della propria sottoscrizione è tenuto a specificare, ove più siano i documenti prodotti, se siffatta negazione si riferisca a tutti o ad alcuni soltanto di essi (cfr., ad es., Cass. n. 24456/2011 e Cass. n. 12448/2012) ‘ (così, Cass. Sez. 2, 22/01/2018 n. 1537, punto 5 in motivazione), tuttavia, nella sostanza, non ha spiegato per quale motivo abbia ritenuto generica l’eccezione indirizzata dall’ opponente, odierno ricorrente, avente ad oggetto, debitamente, le sottoscrizioni di tutti gli atti posti a fondamento del credito portato dal decreto monitorio, cioè di tutti gli atti che risultavano prodotti dalla parte avversa (ovvero il contratto di mutuo dell’ottobre 2003 e la lettera fideiussoria del maggio 2001) e che, per quanto appena evidenziato, non poteva essere considerata generica e non implicante la necessità della verificazione;
in proposito, va quindi ritenuto sussistente il vizio dedotto dal l’odierno ricorrente, dovendosi dare applicazione -il che qui non è avvenuto all’art 214 c.p.c. con la prescritta verificazione; difatti, a fronte dell’eccezione di disconoscimento sollevata dall’opponente, parte opposta aveva correttamente formulato istanza di verificazione delle sottoscrizioni disconosciute, che, contrariamente a quanto asserito dal giudice d’appello, implicava la necessità della verificazione , a nulla rilevando quanto dalla stessa corte territoriale ulteriormente ritenuto, e cioè che, in difetto di prova contraria, la corrispondenza fra soggetti sottoscrittori e parti menzionate nel contratto fosse desumibile dalla circostanza per cui tra gli atti sottoscritti vi era anche l’attestazione di ricezione della raccomandata con la quale era stata comunicata la cessione dei crediti e che gli atti relativi ai prestiti garantiti recavano anche le sottoscrizioni di altri coobbligati;
in conclusione, il ricorso va accolto in relazione al secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, per cui la sentenza impugnata viene cassata e rinviata la causa alla Corte d’appello di Ancona, in diversa sezione e diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;
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Pres. C. COGNOME
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Per questi motivi
accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, della