Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14011 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Data pubblicazione: 26/05/2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14011 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto:
Banca
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Relatore
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud.17/04/2025 CC
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19266 R.G. anno 2022 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME presso cui è domiciliato, e dall’avvocato NOME COGNOME
ricorrente
contro
Intesa Sanpaolo s.p.a. , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME
COGNOME;
contro
ricorrente
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ;
intimate avverso la sentenza n. 4271/2022 emessa dalla Corte di appello di Roma il 21 giugno 2022;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME
Numero registro generale 19266/2022
Numero sezionale 1678/2025
Numero di raccolta generale 14011/2025
Data pubblicazione 26/05/2025
FATTI DI CAUSA
1. ─ NOME COGNOME ha agito in giudizio nei confronti di RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE, poi incorporata in Intesa Sanpaolo s.p.a., e Crif s.p.a. per sentire accertare che esso attore non aveva stipulato i due contratti di finanziamento in regione del cui inadempimento era stato iscritto presso l’anagrafica di Crif e per sentire condannate le controparti al risarcimento dei danni nella misura di euro 50.000,00.
RAGIONE_SOCIALE si è costituita in giudizio e ha proposto domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell’attore al rimborso della residua somma ad essa dovuta in forza del contratto di finanziamento: somma pari a euro 8.288,22. La stessa ha inoltre chiesto e ottenuto di chiamare in causa, in manleva, la società RAGIONE_SOCIALE, venditrice dell’autoveicolo il cui acquisto era stato oggetto di finanziamento.
Quest’ultima società si è pure costituita in giudizio.
Il Tribunale di Roma ha rigettato le domande attrici.
Con sentenza pubblicata il 21 giugno 2022, la Corte di appello di Roma ha rigettato il gravame proposto da COGNOME avverso la sentenza di primo grado.
Lo stesso COGNOME ricorre per cassazione facendo valere un unico motivo di impugnazione cui resiste con controricorso Intesa Sanpaolo.
E’ stata formulata , da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380bis c.p.c.. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa e ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-La proposta ha il tenore che segue:
«on un unico motivo di ricorso NOME COGNOME ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Roma, pubblicata il 21 giugno 2022, vertente sul disconoscimento della sottoscrizione apposta su alcuni contratti di garanzia personale prestata a fronte di
Numero registro generale 19266/2022
Numero sezionale 1678/2025
Numero di raccolta generale 14011/2025
Data pubblicazione 26/05/2025
finanziamenti;
«il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 195, comma 3, 156, 157 e 175 c.p.c., oltre che la nullità della sentenza a norma dell’art. 132, n. 4, c.p.c.;
«il ricorso è resistito con controricorso da Intesa Sanpaolo; «il motivo di ricorso è complessivamente infondato;
«anzitutto il ricorrente non si confronta con le considerazioni svolte dalla Corte di appello, la quale non ha basato la decisione sulle sole evidenze della consulenza tecnica grafica, ma ha rilevato, in sintesi, essere non plausibile che COGNOME ignorasse l’esistenza del finanziamento concesso per l’acquisto di un veicolo da parte della società di cui era amministratore (visto che aveva tra l’altro richiesto alla società finanziatrice di «fare cancellare il suo nominativo» una volta cessato dalla carica);
«in secondo luogo, quanto dedotto con riguardo alle osservazioni critiche formulate dall’odierno istante alla consulenza tecnica a seguito dell’espletamento dell’incarico peritale si espone a più rilievi;
«la censura è carente di autosufficienza: la parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate (cfr. Cass. 13 luglio 2021, n. 19989; Cass. 17 luglio 2014, n. 16368; cfr. pure: Cass. 3 agosto 2017, n. 19427 e Cass. 3 giugno 2016, n. 11482);
«in secondo luogo, non è pertinente l’evocazione di Cass. Sez. U.
21 febbraio 2022, n. 5624, in quanto la Corte di appello non ha affatto ritenuto che i rilievi critici formulati in una perizia di parte prodotta dall’odierno ricorrente non potessero avere ingresso nel giudizio, in quanto tardivi: ha invece condiviso, sul punto, il giudizio del Tribunale, secondo cui le censure all’operato del c.t.u. non recavano alcuna «denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza grafologica o dai protocolli praticati per la comparazione e la verifica delle scritture»;
« con riguardo ai richiamati rilievi critici – e astraendo dalla questione, peraltro assorbente, della mancanza di autosufficienza – la sentenza impugnata non evidenzia alcun deficit motivazionale;
«deve considerarsi che in linea di principio, la perizia stragiudiziale, ancorché asseverata con giuramento dal suo autore, raccolto dal cancelliere, costituisce pur sempre una mera allegazione difensiva, onde il giudice del merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in essa contenute quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse (Cass. 11 febbraio 2002, n. 1902)».
Il Collegio reputa condivisibili tali argomentazioni e la memoria di parte ricorrente non contiene deduzioni che valgano a superarle.
Il ricorso è pertanto respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Tr ovano applicazione le statuizioni di cui all’art.96, comma 3 e comma 4, c.p.c. , giusta l’art. 380 -bis , comma 3, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori
di legge; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dell’ulteriore somma di euro 5.000,00 in favore della controricorrente; condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 2.5 00,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 17 aprile 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME