Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3095 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso 32923/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata  presso  lo  studio  del  secondo  in  Roma,  INDIRIZZO
Pec:
-ricorrente –
contro
NOME, quale titolare ditta individuale RAGIONE_SOCIALE di NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del medesimo
Pec:
Civile Ord. Sez. 3   Num. 3095  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2024
avverso  la  sentenza  n.  1224/2019  della  CORTE  D’APPELLO  di BRESCIA, depositata il 30/07/2019; udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del
12/10/2023 dal Cons. NOME COGNOME;
Rilevato che
NOME sig. NOME , titolare dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE ha ingiunto ed ottenuto decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Mantova nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE per il richiesto pagamento della somma di € 376.000 ,00 a titolo di corrispettivo del noleggio di attrezzatura edile; proposta opposizione dall’ingiunta, deducendo l’inesistenza del contratto tra le parti nonché la falsità e il disconoscimento della scrittura privata versati in atti dall’intimante e la mancata sottoscrizione delle clausole vessatorie in essa contenute, entrambe le parti proposero querela di falso , l’una con riferimento al contratto di noleggio e l’altra con riferimento al contratto di appalto, in cui si dedotto essere stato trasfuso il contratto di noleggio;
il Tribunale di Mantova ha rigettato l’opposizione;
interposto gravame dalla società RAGIONE_SOCIALE e dallo RAGIONE_SOCIALE,  con  sentenza  pubblicata  in  data  30/7/2019  la  Corte d’Appello  di  Brescia  l’ ha  rigettato,  ritenendo  -per  quanto  ancora  di interesse-  inammissibili,  in  quanto  generiche,  le  querele  di  falso de quibus ;
avverso la sentenza del giudie dell’appello la società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e lo RAGIONE_SOCIALE propongono ora ricorso per cassazione, sulla base di unico motivo;
resiste  con  controricorso  la  NOMENOME  quale  titolare dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE di NOME ( già RAGIONE_SOCIALE );
il  ricorso è assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale sussistendo i presupposti di cui all’art. 380 -bis c.p.c.;
Considerato che
con unico motivo -violazione ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. con riferimento all’art. 216 c.p.c.i ricorrenti si dolgono che la decisione sia stata assunta sul presupposto del mancato disconoscimento sia del contratto di noleggio sia del contratto di appalto; lamentano che, atteso il mancato formale disconoscimento ex art. 214 c.p.c. del contratto costituente titolo della pretesa , il giudice dell’appello ne a bbia erroneamente l’inopponibilità e/o pacificità della documentazione versata in atti per provare il contratto;
lamentano  non  essersi  considerato  che  il  disconoscimento  è evincibile alla stregua del rigetto della richiesta di provvisoria esecuzione  del  decreto  opposto  ‘atteso  il  disconoscimento  della scrittura privata’ ;
il motivo è inammissibile per difetto del requisito di contenutoforma del ricorso a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che i ricorrenti non riproducono nel ricorso -per la parte strettamente d’interesse in questa sede – gli atti e i documenti posti a sostegno della mossa censura, e in particolare il contratto di noleggio e quello di appalto dai quali sarebbe asseritamente desumibile il disconoscimento dei suddetti atti, non ponendo pertanto questa Corte in condizioni di debitamente valutarla;
a  tale  stregua  le rationes  decidendi dell’impugnata  sentenza risultano invero non ( quantomeno idoneamente ) censurate;
le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al  pagamento,  in  solido,  delle  spese  del  giudizio  di  cassazione,  che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui ero 10.000,00 per onorari, oltre  a  spese  generali  ed  accessori  come  per  legge,  in  favore  della controricorrente.
A i sensi dell’art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della  ricorrente, dell’ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo  unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
Così  deciso  in  Roma,  nella  Camera  di  Consiglio  della  Terza