Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19850 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 19850 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/07/2024
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO U.P. 04/07/2024
MUTUO
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO;
–
ricorrente – contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso (adesivo al ricorso principale), dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrente –
ricorrente incidentale –
e
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dall’AVV_NOTAIO
NOME e con indicazione del domicilio digitale all’indirizzo PEC:
;
-controricorrente nonché
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su separato foglio materialmente allegato al controricorso, dall’AVV_NOTAIO e con indicazione del domicilio digitale all’indirizzo PEC: ;
–
contro
ricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 1421/2020 (pubblicata il 29 dicembre 2020);
udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 4 luglio 2024 dal AVV_NOTAIO relatore NOME COGNOME;
udito il P.M., in persona del Sostituto proc. gen. NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e di quello adesivo, con le conseguenze di legge;
uditi gli AVV_NOTAIO, per il ricorrente, e NOME COGNOME (su delega), per la controricorrente COGNOME NOME.
RITENUTO IN FATTO
Con atto di citazione dell’ottobre 2009 COGNOME NOME conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Ancona, COGNOME NOME e COGNOME NOME, nella qualità di eredi di COGNOME NOME (suocera dello stesso attore, per essere coniugato con COGNOME NOME, sorella dei convenuti), deceduta il 21 novembre 2008, affinché gli stessi venissero condannati al pagamento pro quota della somma di euro 48.647,17, oltre interessi.
La suddetta domanda veniva basata dall’attore sul fatto che egli aveva mutuato alla citata suocera la somma di euro 15.000,00 in data 4 maggio 1985 e, successivamente, il 2 ottobre 1999, la stessa aveva ribadito per iscritto di volergli restituire l’importo prestatole o per contanti o decurtandolo dal prezzo di una vendita immobiliare a favore
di esso attore, che deduceva di aver versato mensilmente la somma di euro 400,00, in previsione della stipula del relativo atto.
Si costituiva in giudizio il convenuto COGNOME NOME, il quale eccepiva la prescrizione del diritto di credito assunto come vantato dall’attore e chiamava previa autorizzazione giudiziale -in causa la sorella COGNOME NOME (moglie dell’attore), nei cui confronti formulava domanda riconvenzionale per l’ottenimento della condanna al pagamento della somma di euro 25.478,55, corrispondente ad un terzo a lui spettante per una dichiarata rendita vitalizia conclusa verbalmente in occasione della donazione di un immobile a favore della madre.
L’COGNOME NOME si costituiva in giudizio eccependo l’inammissibilità della sua chiamata in giudizio e, in ogni caso, instava per il rigetto della pretesa avversa dedotta dal germano COGNOME NOME.
Resisteva in giudizio anche l’altra convenuta COGNOME NOME, la quale, nel costituirsi, contestava l’ascrivibilità esprimendo dei dubbi in proposito -delle due scritture, così come della sottoscrizione, del 4 maggio 1985 e del 2 ottobre 1999 prodotte in fotocopia dall’attore, alla COGNOME NOME, documenti che l’attore produceva successivamente in originale solo unitamente al deposito della comparsa conclusionale.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 2012/2014, rigettava sia la domanda principale attorea che quella riconvenzionale avanzata dal convenuto COGNOME NOME nei confronti di COGNOME NOME, regolando le conseguenti spese processuali.
Decidendo sull’appello principale formulato dal COGNOME NOME e nella costituzione di tutte le parti appellate, fra cui l’COGNOME NOME, che proponeva appello incidentale, la Corte di appello di Ancona, con sentenza n. 1421/2020, respingeva il gravame del COGNOME, accoglieva, per quanto di ragione, quello incidentale e, nel confermare per il resto la pronuncia impugnata, condannava l’appellante principale a rifondere ad COGNOME NOME e COGNOME NOME le spese di entrambi i gradi di giudizio; condannava, altresì, l’COGNOME NOME al
pagamento delle spese di ambedue i gradi di giudizio in favore di COGNOME NOME.
A sostegno dell’adottata pronuncia, la Corte marchigiana riteneva, anzitutto, corretta la decisione del giudice di primo grado sulla ritualità e tempestività della manifestazione di volontà dell’COGNOME NOME relativa alla non attribuibilità alla genitrice deceduta COGNOME NOME dei due documenti dedotti a fondamento della domanda del COGNOME, così considerando efficacemente e validamente disconosciute le relative scritture e la sottoscrizione alle stesse apposte ai sensi dell’art. 2719 c.c. in correlazione con l’art. 214, comma 2, c.p.c., senza che il COGNOME avesse provveduto a depositare tempestivamente gli inerenti originali (siccome prodotti solo in sede di deposito della comparsa conclusionale, perciò tardivamente), ai fini dell’eventuale introduzione del giudizio di verificazione.
La Corte di appello rilevava, altresì, l’infondatezza del motivo di gravame principale riguardante la richiesta di restituzione delle somme asseritamente date a titolo di mutuo alla COGNOME, non essendo stata fornita idonea prova della relativa dazione, non potendo essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di danaro, essendo il COGNOME onerato a dimostrare pienamente e per intero il fatto costitutivo della sua pretesa; oltretutto, nessuna valenza probatoria per dimostrare un valido contratto di mutuo poteva rivestire la causale unilateralmente indicata dallo stesso creditore e contestata.
La Corte anconetana rigettava anche l’appello incidentale autonomo nei riguardi di COGNOME NOME, condividendo quanto già ritenuto dal giudice di primo grado, poiché non risultava essere stato prodotto alcun atto contenente la costituzione di una rendita vitalizia, da provarsi necessariamente per iscritto, onde il difetto della relativa forma ad substantiam comportava una radicale inesistenza del negozio, non sanabile dalla conoscenza che aliunde potesse aversi del contenuto dell’accordo.
Infine, la Corte territoriale ravvisava la fondatezza dell’appello incidentale limitatamente alla mancata liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, poiché, in effetti, l’COGNOME NOME era risultato vittorioso nei confronti del COGNOME NOME, perciò tenuto alla rifusione delle stesse in quanto soccombente.
Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, il COGNOME NOME.
Si è costituita con controricorso ‘adesivo’ alle ragioni del ricorrente COGNOME NOME da valere formalmente come ‘ricorso incidentale’ (in quanto ricorso proposto successivamente a quello principale sul piano cronologico) – ed hanno resistito, con distinti controricorsi, gli altri due intimati COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Il P.M., in persona del Sost. Proc. gen. NOME COGNOME, i difensori del ricorrente e dei controricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno rispettivamente depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia -testualmente -violazione di legge per falsa interpretazione ed applicazione degli artt. 241 (recte: 214) e 215 c.p.c. nonché dell’art. 2719 c.c. nella parte in cui la sentenza impugnata omette l’individuazione quale atto di avvio della sequenza di oneri (a partire da quello di proposizione dell’istanza di verificazione) ripartiti tra le parti in ordine alla piena efficacia di prova della scrittura provata (recte: privata) -dell’atto di espresso disconoscimento della scrittura privata da parte degli eredi.
Nella sostanza, con tale motivo si lamentano le richiamate violazioni di legge per aver la Corte di appello erroneamente ritenuto che la controricorrente COGNOME NOME, quale erede di COGNOME NOME -apparente sottoscrittrice delle due scritture private (del 4 maggio 1985 e del 2 ottobre 1999) prodotte nel giudizio di primo grado dallo stesso COGNOME, le avesse ritualmente disconosciute all’atto della sua costituzione in giudizio nel rispetto dell’art. 214 c.p.c.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce -altrettanto testualmente -la violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1362 c.c. rilevante ex art. 360 n. 3 c.p.c. -in relazione all’interpretazione degli atti processuali redatti dalla parte odierna ricorrente e segnatamente dell’atto introduttivo d’appello e degli scritti difensivi susseguitisi con particolare riguardo alla comparsa conclusionale ed alle note in replica versati in atti dopo il trattenimento della causa in decisione, nella parte in cui la sentenza non coglie come oggetto di specifico gravame fosse la mancata contestazione da parte degli eredi della autenticità della scrittura sottoscritta.
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta – sempre testualmente la violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1362 c.c. – in relazione all’interpretazione degli atti processuali di primo grado redatti dalla parte odierna intimata e segnatamente della comparsa di costituzione e degli scritti difensivi susseguitisi, nella parte in cui la sentenza non coglie come sia mancata da parte degli eredi la specifica contestazione della autenticità della scrittura privata sottoscritta della ‘de cuius’.
In particolare, il COGNOME contesta che un rituale disconoscimento sia stato effettuato dall’COGNOME NOME (l’unica ad aver manifestato una dichiarazione in ipotesi concretante tale manifestazione di volontà), poiché la stessa, all’atto della costituzione in giudizio in primo grado, oltre a contestare, preliminarmente, la pretesa dell’odierno ricorrente, aveva sostenuto di ‘ nutrire forti dubbi circa l’autenticità sulle scritture private di cui sopra (…del 4 maggio 1985 e del 2 ottobre 1999) e circa la loro data, non assistita da alcun elemento di prova ‘, evidenziando la sussistenza di elementi concordanti che dimostravano l’inesistenza del debito vantato da ricorrente.
Quest’ultimo e aggiunge che l’equivocità dell’appena riportata dichiarazione era supportata anche dall’ulteriore difesa contenuta nella comparsa di risposta della stessa COGNOME NOME, sulla scorta della quale ‘ ben potrebbe essere, invece, che solo per la sua bontà
personale, unanimemente nota, la signora COGNOME abbia inconsapevolmente sottoscritto la dichiarazione propostale dal genero con l’unico scopo di mantenere la pace familiare e i delicati equilibri fra le famiglie dei rispettivi figli ‘.
Evidenzia, dunque, il ricorrente che la citata COGNOME NOME aveva, in sostanza, sostenuto che i suoi erano ‘dubbi’ e non certezze, tanto da ritenere possibile che i due documenti fossero stati redatti da parte della COGNOME per ‘mantenere la pace familiare’.
Pertanto, aggiunge il ricorrente, l’espressione ‘nutrire forti dubbi’ non può certo equivalere a disconoscere e ciò al di là delle disposizioni ritenute applicabili al caso di specie. Conclude, quindi, il COGNOME sostenendo che ‘ la sostanza non cambia : alcun disconoscimento è stato MAI effettuato ‘ (evidenziazione in neretto propriamente apportata in ricorso: v. pag. 33).
Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia – testualmente – la violazione – rilevante ex art. 360 n. 4 c.p.c. – dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. per omessa motivazione e comunque motivazione apparente con riguardo all’indagine circa (a) l’individuazione della valida e rituale dichiarazione dell’erede di disconoscimento della scrittura nonché (b) circa la verifica dei requisiti di ‘specificità’ ed ‘univocità’ della dichiarazione di disconoscimento della scrittura privata prodotta contro l’erede.
Con il quinto motivo, il ricorrente deduce – testualmente – la violazione di legge per falsa applicazione degli artt. 1813 e segg. cod. civ. nonché dell’art. 1988 c.c. con riguardo al mancato accoglimento della domanda di restituzione delle somme concesse a mutuo sulla base della apodittica affermazione di mancata prova del titolo della dazione, nel mentre l’esistenza della promessa esclude che vi fosse necessità di provare il rapporto fondamentale sottostante.
In via pregiudiziale va respinta l’eccezione – formulata nella memoria ex art. 378 c.p.c. da COGNOME NOME -di nullità della procura speciale rilasciata con il controricorso (con valenza di ricorso
incidentale) da COGNOME NOME agli stessi difensori rappresentanti il ricorrente principale COGNOME NOME (ai quali aveva conferito autonoma procura speciale), in virtù dell’insussistenza di una situazione concretante un conflitto di interessi, avendo il COGNOME e l’COGNOME NOME fatto valere in giudizio una convergente posizione sostanziale (tanto è vero che la seconda ha denominato il suo atto di costituzione nel presente giudizio come controricorso ‘adesivo’ alle ragioni del ricorrente principale, ancorché solo formalmente da qualificarsi ricorso incidentale).
In ordine logico -giuridico va affrontato prioritariamente il quarto motivo, siccome con esso risulta dedotto un vizio di omessa o, comunque, apparente motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla valutazione circa la ritualità o meno dell’attività di disconoscimento compiuta dall’COGNOME NOME.
Sul piano generale è risaputo che il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza si configura allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr., tra le tante, Cass. n. 9105/2017 e Cass. n. 13248/2020).
Orbene, sulla base di questo consolidato principio, il motivo in esame è manifestamente infondato, risultando inequivocamente che la sentenza di appello risponde certamente ai requisiti previsti dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., soddisfacendo il c.d. ‘minimo costituzionale’ per garantire la sufficienza della motivazione, contenendo l’illustrazione di un percorso logico-giuridico adeguato a giustificare la soluzione raggiunta con riferimento alla rilevata sussistenza di un disconoscimento (ovvero di una dichiarazione di ‘non conoscere’, come si esprime l’art. 214, comma 2, c.p.c.) ritualmente effettuato con riferimento alle due contestate scritture, ponendo compiutamente a base del convincimento espresso le condotte processuali adottate dalla
citata COGNOME NOME e l’esame del contenuto delle inerenti dichiarazioni, rimanendo ovviamente impregiudicata la valutazione sulla conformità a diritto di tali valutazioni, le cui contestazioni costituiscono propriamente oggetto dei primi tre motivi.
Questi ultimi motivi -esaminabili congiuntamente, in quanto all’evidenza connessi sono fondati per le ragioni che seguono.
Essi -come emerso univocamente – ruotano intorno alla questione sulla effettività, ritualità ed idoneità del contestato disconoscimento (considerato valido ed efficace con la sentenza impugnata) così come formulato da COGNOME NOME -convenuta in giudizio in primo grado, quale erede con riferimento alla (supposta) ‘non conoscenza’ delle due citate scritture private (poste a fondamento della sua domanda da parte del COGNOME) e alla apparente loro sottoscrizione da parte della COGNOME NOME, madre della stessa COGNOME NOME, nonché delle altre parti in causa COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Orbene, va, innanzitutto, osservato che non è controverso che la dichiarazione di asserito disconoscimento contestata dal ricorrente venne fatta dall’COGNOME NOME nella prima difesa utile successiva alla produzione delle due controverse scritture (perciò, tempestivamente); è altrettanto pacifica la circostanza che i due originali delle scritture medesime furono prodotte dall’attore COGNOME solo contemporaneamente ed unitamente al deposito della comparsa conclusionale.
A questo punto -nell’esaminare le violazioni denunciate con i motivi di cui trattasi -si tratta di verificare, in base al contenuto delle (tempestive) difese e dichiarazioni dell’COGNOME NOME (come riportate nei motivi stessi e richiamate nella sentenza impugnata) e tenuto conto della qualità di erede della medesima, se le stesse erano da considerarsi, come ha ritenuto la Corte di appello (in conformità al giudice di prime cure), idonee a concretare un rituale ed efficace disconoscimento (o, meglio, una idonea manifestazione di volontà di
non conoscenza) delle scritture private riconducibili apparentemente anche nella sottoscrizione alla COGNOME.
Il collegio ritiene di rispondere negativamente, ragion per cui colgono nel segno le censure prospettate con i motivi in esame.
Si osserva, al riguardo, come sia pacifico che il disconoscimento di scrittura privata, pur non richiedendo l’uso di formule sacramentali o speciali, deve avvenire in modo non equivoco e cioè mediante la contestazione dell’autenticità della scrittura nella sua interezza oppure limitatamente alla sua sottoscrizione; pertanto non può essere considerata sufficiente come dichiarazione di disconoscimento, ove effettuata dallo stesso soggetto cui la scrittura è attribuita, quella genericamente formulata, quale ad esempio “si contesta la documentazione prodotta” o simili, poiché soltanto colui che è erede o avente causa della persona cui la scrittura è attribuita può limitarsi a dichiarare “di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione” secondo la previsione del secondo ed ultimo comma dell’art. 214 c.p.c.
Tuttavia, anche gli eredi, ove non decidano di adottare quest’ultima formula propriamente prevista dal codice (considerata, in generale, sufficiente), sono tenuti a manifestare in proposito una volontà equipollente che sia, perciò, in ogni caso inequivoca e priva di contraddizioni od incertezze (v., ad es., Cass. n. 11504/1992), ovvero tale da far desumere con sicurezza la negazione dell’autenticità della scrittura e/o della relativa sottoscrizione (cfr. Cass. n. 1591/2002, Cass. n. 12448/2012 e Cass. n. 1537/2018).
Orbene, nella vicenda processuale che ci occupa non può reputarsi che l’allora convenuta (oggi controricorrente) COGNOME NOME – figlia ed erede della COGNOME NOME -nel fare la suddetta dichiarazione con cui aveva manifestato di ‘nutrire forti dubbi’ circa l’autenticità della firma della madre sulle scritture private (e con riferimento alla loro data) poste a fondamento della sua pretesa da parte del COGNOME NOME – avesse posto in essere un comportamento equivalente ad un
disconoscimento (ai sensi del citato art. 214, comma 2, c.p.c.), che oltre a non essere specifico come è imposto, in generale, alla parte nei cui confronti viene fatta valere la scrittura e ne intende disconoscere la sottoscrizione – fosse, cioè, tale da comportare una contestazione totale ed inequivoca dell’attribuibilità dei documenti alla COGNOME (come implicato dall’inequivoca interpretazione del tenore dello stesso comma 2 dell’art. 214 del codice di rito civile).
In altri termini, la dichiarazione difensiva contestativa (come formulata dall’COGNOME NOME nella fattispecie in oggetto) non avrebbe potuto considerarsi – in funzione dell’esigenza del soddisfacimento del requisito minimo necessario anche per l’erede -come una manifestazione di volontà, espressa in forma univoca ed in termini di certezza, di non attribuibilità delle scritture alla madre COGNOME NOME e deduttiva della falsità della (apparente) sottoscrizione dalla stessa appostavi.
Il collegio evidenzia che l’equivocità e contraddittorietà di tale formula – nel senso di non concretizzare un’attività di disconoscimento (ovvero di ‘non conoscenza’) valida ed efficace – è, peraltro, riscontrata dal contenuto ulteriore delle difese approntate dalla suddetta COGNOME NOME, in base alle quali la stessa non escluse che le scritture fossero state sottoscritte dalla COGNOME con lo scopo di pacificazione tra le famiglie dei rispettivi figli, in tal senso, quindi, non escludendo la circostanza dell’autenticità delle firme della stessa COGNOME.
Pertanto, ad avviso del collegio, ci si trova in presenza di una complessiva dichiarazione inidonea a configurare un rituale disconoscimento delle scritture private prodotte in copia fotostatica, ragion per cui la Corte di appello avrebbe dovuto ritenerle implicitamente riconosciute e valutarle in funzione delle argomentazioni di merito da adottare al fine della fondatezza o meno della pretesa del COGNOME (cfr., fra le tante, Cass. n. 23174/2006, Cass. n. 4476/2009 e Cass. n. 4053/2018).
Quindi, diviene irrilevante la circostanza che quest’ultimo abbia prodotto i documenti in originale tardivamente ovvero contestualmente al deposito della comparsa conclusione nel giudizio di primo grado (non essendo necessario, per avvalersi di tali scritture, procedere alla loro verificazione).
Deve, perciò, essere affermato il principio di diritto -al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio – secondo cui l’art. 2719 c.c., il quale esige che intervenga un espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione; tale effetto si produce anche quando uno o più eredi non dichiarino entro tali termini -in modo rituale, chiaro ed inequivoco – di non conoscerle (come è venuto a verificarsi nel caso di specie, in cui un erede si è limitato a dichiarare di ‘nutrire forti dubbi’ sull’autenticità delle contestate scritture private anche se prodotte solo in fotocopia e di non escludere la possibilità che le stesse fossero state composte e firmate dall’apparente sottoscrittrice per uno scopo di pacificazione familiare).
L’accoglimento dei primi tre motivi comporta l’assorbimento del quinto.
In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, previo rigetto del quarto motivo, vanno accolti i primi tre, con derivante assorbimento del quinto.
Da tanto consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con il rinvio della causa alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, che, oltre ad uniformarsi al principio
di diritto in precedenza enunciato, provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso, rigetta il quarto e dichiara assorbito il quinto.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della