Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27193 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 27193  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6128/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente  domiciliata    in  INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
 contro
RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente  domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME  NOME  (CODICE_FISCALE)  che  la  rappresenta  e difende
avverso  SENTENZA  di  CORTE  D’APPELLO  ANCONA  n.  737/2020 depositata il 21/7/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/9/2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
Il  Tribunale  di  Fermo,  con  sentenza  n.  849/2014,  accogliendo domanda di RAGIONE_SOCIALE, condannava la convenuta, cliente attorea, RAGIONE_SOCIALE a corrisponderle  la  somma  di  euro  54.880,97  oltre  oneri  fiscali  e interessi legali non pagati, per precedente fatturazione errata, dalla stessa attrice.
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, cui controparte resisteva, e che la Corte d’appello di Ancona  rigettava con sentenza n. 737/2020.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, articolato in tre motivi, da cui si è difesa con controricorso la controparte, nelle more divenuta RAGIONE_SOCIALE  Memoria  è  stata  depositata  da entrambe le parti.
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3  c.p.c.,  violazione  e  falsa  applicazione  degli  articoli  2702  c.c., 214, primo comma, 215, primo comma, n.2, 216, primo comma, c.p.c. e 2729, primo comma, c.c.
Si  adduce  che  la  società  RAGIONE_SOCIALE,  alla  prima  difesa successiva  alla  produzione  del  doc.2  di  controparte  –  cioè  nella comparsa  di  risposta  -,  aveva  disconosciuto  la  sottoscrizione  del proprio  legale  rappresentante  NOME  COGNOME  presente  in  tale documento ‘Richiesta di Modifica Fornitura’, modulo 27 gennaio 2000 come risulta anche dalla sentenza impugnata, a pagina 2 -. Nonostante  ciò,  pur  non  avendo  RAGIONE_SOCIALE  chiesto  la
verificazione – e quindi essendo divenuta inutilizzabile la scrittura -, il giudice d’appello l’ha utilizzata, fondandovi la motivazione, anche per applicare poi l’articolo 2729 c.c.
 Con  il  secondo  motivo  si  denuncia,  ex  articolo  360,  primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 116, primo comma, c.p.c.
La Corte d’appello non avrebbe tenuto conto del disconoscimento del  doc.  2  prodotto  da  RAGIONE_SOCIALE,  cui  si  riferirebbero anche due testimoni per riconoscere le matricole dei riduttori.
Con il terzo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 115, secondo comma, c.p.c. sulla prova – negata alla ricorrente anche dal giudice d’appello –  dei  danni  derivati  dagli  imprevisti  ulteriori  importi  da pagare  per  fruire  dell’elettricità,  la  natura  imprevista  impedendo appunto di assommare tali costi al prezzo finale del prodotto.
 Il  primo  motivo  è  fondato  e  va  accolto  nei  termini  di  seguito indicati.
Nonostante  il  disconoscimento  di  quel  che,  significativamente,  è ‘Richiesta’ (  de ll’utente,  quindi ),  e  non  un  documento interno di RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima è pacifico che non ha chiesto la verificazione.
4.1 La corte territoriale si è trovata dinanzi la prima censura d’appello come denuncia di difetto di ‘prova del momento in cui avrebbe iniziato a decorrere l’errata fatturazione’, considerato che (lo riassume la corte territoriale, nelle pagine 2-3 RAGIONE_SOCIALE sentenza, conformemente, in sostanza, con quanto esposto nella premessa del ricorso, nelle pagine 7-8) vi era stato il disconoscimento non verificato e non sarebbero stati sussistenti altri dati probatori sufficienti, cioè le deposizioni dei testi portati da RAGIONE_SOCIALE, in cui si era ‘chiaramente affermato di non aver avuto cognizione diretta RAGIONE_SOCIALE data di modifica dei riduttori (e dunque RAGIONE_SOCIALE erogazione RAGIONE_SOCIALE nuova maggiore potenza) ma di aver
desunto  la  stessa  dalla  …  documentazione  storica  in  possesso dell’RAGIONE_SOCIALE,  documentazione  che  …  non  poteva  essere  costituita  se non proprio dal … modulo’ che ‘si presentava inutilizzabile perché disconosciuto nella sottoscrizione del RAGIONE_SOCIALE‘ (così la sentenza, a pagina 3).
Il giudice d’appello, per dimostrare la fondatezza RAGIONE_SOCIALE pretesa di RAGIONE_SOCIALE, si è avvalso effettivamente anche del ‘modulo’ disconosciuto, argomentando per dimostrare una limitata ampiezza dell’effetto RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione, ‘perché il modulo, descrivendo essenzialmente un intervento tecnico, integrava certamente un documento di provenienza unilaterale dell’RAGIONE_SOCIALE‘, unilateralità che non avrebbe potuto ‘comportare l’incertezza RAGIONE_SOCIALE data dello stesso (e del lavoro in esso descritto)’.
La corte territoriale giunge addirittura ad asserire che ‘la sottoscrizione proviene dal solo tecnico RAGIONE_SOCIALE, e … non sussiste ragione che lo stesso abbia apposto sul modulo una data falsa’; e ciò poco dopo avere affermato: ‘La sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE parte non serviva … a confermare la verità RAGIONE_SOCIALE data di esecuzione del lavoro, posto, tra l’altro, che nello stesso schema del modulo essa era precedente alla apposizione RAGIONE_SOCIALE data stessa’. E, ancora, il giudice d’appello dichiara che ‘il modulo, … siglato in data 28. 01. 2000 (cioè un giorno dopo: n.d.r.) anche dalla RAGIONE_SOCIALE Fermo, descrive … una operazione pienamente compatibile … con la preventiva sottoscrizione del contratto’.
Conclude, infine, la corte territoriale riconoscendo la sussistenza di ‘sufficienti  elementi’  anche  ai  sensi  dell’articolo  2729  c.c.  ‘per attribuire  al  modulo,  a  prescindere  da  qualsiasi  sottoscrizione  del RAGIONE_SOCIALE,  il  valore  di  prova  RAGIONE_SOCIALE  effettuazione  del  lavoro tecnico  …  e  RAGIONE_SOCIALE  relativa  data  di  esecuzione’  (richiama  poi  le dichiarazioni di due testi, peraltro non presenti alla installazione dei nuovi trasformatori).
4.2 Orbene, Cass. sez. 3, 6 febbraio 2012 n. 2220 (invocata dalla ricorrente)  ha  affermato  il  principio  in  base  al  quale  la  mancata proposizione  dell’istanza  di  verificazione  di  una  scrittura  privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, alla dichiarazione di non volersi avvalere di tale scrittura come mezzo di prova, per cui il giudice non deve tenerne conto ( conforme è Cass. sez. 1, 20 gennaio 2017 n. 27506, pure citata nel ricorso ).
Vanno altresì rammentate su questa linea Cass. sez. 2, ord. 6 luglio 2018 n. 17902 – per cui la mancata richiesta di verificazione equivale, secondo presunzione legale, a una dichiarazione di non volersi avvalere RAGIONE_SOCIALE scrittura come mezzo di prova -e, da ultimo, Cass. sez. 2, ord. 8 febbraio 2024 n. 3602, che così è stata massimata: ‘In tema di disconoscimento RAGIONE_SOCIALE scrittura privata, la mancata proposizione dell’istanza di verificazione equivale, secondo una presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere RAGIONE_SOCIALE scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto – essendogli precluso l’accertamento dell’autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura stessa o ad argomenti logici – e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell’istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli’.
Questa chiara scelta ermeneutica è stata corroborata da S.U. 1 febbraio 2022 n. 3086: ‘La mancata proposizione dell’istanza di verificazione, al pari RAGIONE_SOCIALE successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini RAGIONE_SOCIALE formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito di maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo RAGIONE_SOCIALE
parte che lo disconosce, ma anche, segnatamente, RAGIONE_SOCIALE parte che lo ha prodotto’.
5.  Il  doc.2  di  cui  si  tratta  non  è  dunque  utilizzabile,  in  nessun senso,  per  cui  il  primo  motivo  risulta  fondato  e  va  accolto  nei suindicati termini, con assorbimento del 2° e del 3° motivo.
Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’ Appello di Ancona, che in diversa composizione  procederà  a  nuovo  esame,  facendo  del  suindicato disatteso principio applicazione.
Il  giudice  del  rinvio  provvederà  anche  in  ordine  alle  spese  del giudizio di cassazione:
P.Q.M.
La Corte accoglie il 1° motivo di ricorso, dichiara assorbiti il 2° e il 3° motivo. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per  le  spese  del  giudizio  di cassazione,  alla  Corte  d’Appello  di Ancona, in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 30 settembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME