Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27193 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27193 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6128/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ANCONA n. 737/2020 depositata il 21/7/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/9/2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
Il Tribunale di Fermo, con sentenza n. 849/2014, accogliendo domanda di RAGIONE_SOCIALE, condannava la convenuta, cliente attorea, RAGIONE_SOCIALE a corrisponderle la somma di euro 54.880,97 oltre oneri fiscali e interessi legali non pagati, per precedente fatturazione errata, dalla stessa attrice.
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, cui controparte resisteva, e che la Corte d’appello di Ancona rigettava con sentenza n. 737/2020.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, articolato in tre motivi, da cui si è difesa con controricorso la controparte, nelle more divenuta RAGIONE_SOCIALE Memoria è stata depositata da entrambe le parti.
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2702 c.c., 214, primo comma, 215, primo comma, n.2, 216, primo comma, c.p.c. e 2729, primo comma, c.c.
Si adduce che la società RAGIONE_SOCIALE, alla prima difesa successiva alla produzione del doc.2 di controparte – cioè nella comparsa di risposta -, aveva disconosciuto la sottoscrizione del proprio legale rappresentante NOME COGNOME presente in tale documento ‘Richiesta di Modifica Fornitura’, modulo 27 gennaio 2000 come risulta anche dalla sentenza impugnata, a pagina 2 -. Nonostante ciò, pur non avendo RAGIONE_SOCIALE chiesto la
verificazione – e quindi essendo divenuta inutilizzabile la scrittura -, il giudice d’appello l’ha utilizzata, fondandovi la motivazione, anche per applicare poi l’articolo 2729 c.c.
Con il secondo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 116, primo comma, c.p.c.
La Corte d’appello non avrebbe tenuto conto del disconoscimento del doc. 2 prodotto da RAGIONE_SOCIALE, cui si riferirebbero anche due testimoni per riconoscere le matricole dei riduttori.
Con il terzo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 115, secondo comma, c.p.c. sulla prova – negata alla ricorrente anche dal giudice d’appello – dei danni derivati dagli imprevisti ulteriori importi da pagare per fruire dell’elettricità, la natura imprevista impedendo appunto di assommare tali costi al prezzo finale del prodotto.
Il primo motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Nonostante il disconoscimento di quel che, significativamente, è ‘Richiesta’ ( de ll’utente, quindi ), e non un documento interno di RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima è pacifico che non ha chiesto la verificazione.
4.1 La corte territoriale si è trovata dinanzi la prima censura d’appello come denuncia di difetto di ‘prova del momento in cui avrebbe iniziato a decorrere l’errata fatturazione’, considerato che (lo riassume la corte territoriale, nelle pagine 2-3 RAGIONE_SOCIALE sentenza, conformemente, in sostanza, con quanto esposto nella premessa del ricorso, nelle pagine 7-8) vi era stato il disconoscimento non verificato e non sarebbero stati sussistenti altri dati probatori sufficienti, cioè le deposizioni dei testi portati da RAGIONE_SOCIALE, in cui si era ‘chiaramente affermato di non aver avuto cognizione diretta RAGIONE_SOCIALE data di modifica dei riduttori (e dunque RAGIONE_SOCIALE erogazione RAGIONE_SOCIALE nuova maggiore potenza) ma di aver
desunto la stessa dalla … documentazione storica in possesso dell’RAGIONE_SOCIALE, documentazione che … non poteva essere costituita se non proprio dal … modulo’ che ‘si presentava inutilizzabile perché disconosciuto nella sottoscrizione del RAGIONE_SOCIALE‘ (così la sentenza, a pagina 3).
Il giudice d’appello, per dimostrare la fondatezza RAGIONE_SOCIALE pretesa di RAGIONE_SOCIALE, si è avvalso effettivamente anche del ‘modulo’ disconosciuto, argomentando per dimostrare una limitata ampiezza dell’effetto RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione, ‘perché il modulo, descrivendo essenzialmente un intervento tecnico, integrava certamente un documento di provenienza unilaterale dell’RAGIONE_SOCIALE‘, unilateralità che non avrebbe potuto ‘comportare l’incertezza RAGIONE_SOCIALE data dello stesso (e del lavoro in esso descritto)’.
La corte territoriale giunge addirittura ad asserire che ‘la sottoscrizione proviene dal solo tecnico RAGIONE_SOCIALE, e … non sussiste ragione che lo stesso abbia apposto sul modulo una data falsa’; e ciò poco dopo avere affermato: ‘La sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE parte non serviva … a confermare la verità RAGIONE_SOCIALE data di esecuzione del lavoro, posto, tra l’altro, che nello stesso schema del modulo essa era precedente alla apposizione RAGIONE_SOCIALE data stessa’. E, ancora, il giudice d’appello dichiara che ‘il modulo, … siglato in data 28. 01. 2000 (cioè un giorno dopo: n.d.r.) anche dalla RAGIONE_SOCIALE Fermo, descrive … una operazione pienamente compatibile … con la preventiva sottoscrizione del contratto’.
Conclude, infine, la corte territoriale riconoscendo la sussistenza di ‘sufficienti elementi’ anche ai sensi dell’articolo 2729 c.c. ‘per attribuire al modulo, a prescindere da qualsiasi sottoscrizione del RAGIONE_SOCIALE, il valore di prova RAGIONE_SOCIALE effettuazione del lavoro tecnico … e RAGIONE_SOCIALE relativa data di esecuzione’ (richiama poi le dichiarazioni di due testi, peraltro non presenti alla installazione dei nuovi trasformatori).
4.2 Orbene, Cass. sez. 3, 6 febbraio 2012 n. 2220 (invocata dalla ricorrente) ha affermato il principio in base al quale la mancata proposizione dell’istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, alla dichiarazione di non volersi avvalere di tale scrittura come mezzo di prova, per cui il giudice non deve tenerne conto ( conforme è Cass. sez. 1, 20 gennaio 2017 n. 27506, pure citata nel ricorso ).
Vanno altresì rammentate su questa linea Cass. sez. 2, ord. 6 luglio 2018 n. 17902 – per cui la mancata richiesta di verificazione equivale, secondo presunzione legale, a una dichiarazione di non volersi avvalere RAGIONE_SOCIALE scrittura come mezzo di prova -e, da ultimo, Cass. sez. 2, ord. 8 febbraio 2024 n. 3602, che così è stata massimata: ‘In tema di disconoscimento RAGIONE_SOCIALE scrittura privata, la mancata proposizione dell’istanza di verificazione equivale, secondo una presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere RAGIONE_SOCIALE scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto – essendogli precluso l’accertamento dell’autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura stessa o ad argomenti logici – e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell’istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli’.
Questa chiara scelta ermeneutica è stata corroborata da S.U. 1 febbraio 2022 n. 3086: ‘La mancata proposizione dell’istanza di verificazione, al pari RAGIONE_SOCIALE successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini RAGIONE_SOCIALE formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito di maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo RAGIONE_SOCIALE
parte che lo disconosce, ma anche, segnatamente, RAGIONE_SOCIALE parte che lo ha prodotto’.
5. Il doc.2 di cui si tratta non è dunque utilizzabile, in nessun senso, per cui il primo motivo risulta fondato e va accolto nei suindicati termini, con assorbimento del 2° e del 3° motivo.
Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’ Appello di Ancona, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione:
P.Q.M.
La Corte accoglie il 1° motivo di ricorso, dichiara assorbiti il 2° e il 3° motivo. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 30 settembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME