Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36293 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36293 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 01278/2023 R.G., proposto da
NOME COGNOME e NOME COGNOME ; rappresentati e difesi dagli Avvocati NOME COGNOME ( ) e NOME COGNOME ( ), in virtù di procura in calce al ricorso per cassazione;
-ricorrenti- nei confronti di
NOME COGNOME ;
-intimata- per la cassazione della sentenza n. 388/2022 della CORTE d ‘ APPELLO di TRIESTE, pubblicata il 21 ottobre 2022, notificata il 26 ottobre 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
C.C. 22.11.2023
NNUMERO_DOCUMENTO
Pres. COGNOME
Est. COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza 21 ottobre 2022, n. 388, la Corte d ‘ appello di Trieste ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la decisione con cui il Tribunale di Pordenone li aveva condannati a rilasciare, in favore di NOME COGNOME, l’immobile sito in Aviano, alla INDIRIZZO, da loro detenuto.
La Corte territoriale ha integralmente confermato la decisione del Tribunale, il quale, sul rilievo dell’avvenuto disconoscimento, da parte della sig.ra COGNOME, della sottoscrizione, ad essa asseritamente riferita, apposta al contratto preliminare di vendita del predetto immobile, prodotto in copia dai sig.ri COGNOME, aveva escluso che questi ultimi avessero dato la prova della predetta stipulazione a fronte dell’incontroversa circostanza che il bene era stato da loro detenuto sulla base di un pregresso rapporto di comodato d’ uso gratuito, cessato in seguito alla richiesta restitutoria della comodante; ed aveva pertanto accolto la domanda principale di rilascio, proposta dalla sig.ra COGNOME, rigettando tutte le altre domande formulate dalle parti, tra cui quella riconvenzionale dei sig.ri COGNOME, avente ad oggetto l’ottenimento di sentenza ex art.2932 cod. civ..
La Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi:
Icon la memoria difensiva depositata per resistere alla domanda riconvenzionale proposta da NOME e NOME COGNOME (nell ‘ ambito del rito locatizio prescelto), NOME COGNOME aveva, dapprima, disconosciuto come propria la sottoscrizione apposta al contratto preliminare e, quindi, proposto querela di falso avverso il documento depositato dalle controparti; la querela di falso era stata dichiarata inammissibile dal Tribunale ma era rimasto efficace il
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disconoscimento della sottoscrizione apposta alla scrittura privata, il quale aveva onerato le controparti, ove esse avessero comunque voluto avvalersi della scrittura disconosciuta a fini di prova, di formulare l’istanza di verificazione; istanza che i sig.ri COGNOME non avevano proposto, sicché la loro domanda era restata sfornita di prova;
IIla statuizione del primo giudice di inammissibilità della querela di falso, per mancata produzione del documento in originale, doveva ritenersi corretta; in proposito, al rilievo degli appellanti secondo cui l’appellata non aveva contestato la conformità all’ originale della fotocopia del documento, ex art.2719 cod. civ., doveva replicarsi che la richiamata norma codicistica consente anche il solo disconoscimento dell’autografia della sottoscrizione, senza necessità di contestare anche la conformità della fotocopia all’originale; del resto, la contestazione della non autenticità della sottoscrizione attribuitale era l’unica in concreto effettuata dalla sig.ra COGNOME, la quale non era anche in grado di contestare motivatamente la conformità della fotocopia all’originale, avendo dichiarato di non aver mai visto il documento prima che fosse prodotto in giudizio ; inoltre, l’ onere di depositare l’originale del documento , in funzione dell’ammissibilità del giudizio di falso, incombeva, non sulla parte che aveva proposto la querela, bensì su quella che intendeva avvalersene a fini di prova; nella fattispecie, peraltro, i sig.ri COGNOME non avevano assolto né questo onere né quello, ad esso collegato, di offrire, ex art.94 disp. att. cod. proc. civ., la prova che il documento originale fosse attualmente nel possesso dell ‘ al tra parte o di un terzo, al fine di suscitare l’emissione dell’ordine giudiziale di esibizione dello stesso.
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Pres. COGNOME
Est. COGNOME
Avverso la sentenza della Corte triestina propongono ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME, sulla base di due motivi. Non svolge difese l’intimata NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.
Non sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il p rimo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n.3 cod. proc. civ., « violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 214 e 221 e ss cpc e 2719 c.c. anche in relazione all’art.112 cpc ».
La sentenza impugnata è censurata per avere rilevato che, con la memoria difensiva depositata per resistere alla domanda riconvenzionale, NOME COGNOME aveva dapprima disconosciuto la sottoscrizione e quindi proposto querela di falso; e per avere tratto da tale rilievo l’ implicazione che, in difetto di espletamento della querela di falso, era comunque rimasto il disconoscimento della sottoscrizione, da cui era conseguito, in capo ad NOME e NOME COGNOME, l’onere di chiedere la verificazione della scrittura, il mancato assolvimento del quale aveva privato di efficacia probatoria il documento da loro depositato.
In contrario, i ricorrenti, dopo aver trascritto uno stralcio della citata memoria difensiva, deducono anzitutto che con essa la sig.ra COGNOME aveva spiegato avverso il documento da loro prodotto soltanto la querela di falso, senza procedere altresì al disconoscimento della sottoscrizione.
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Pres. COGNOME
Est. COGNOME
Sostengono, in secondo luogo, che querela di falso, disconoscimento e contestazione di conformità all’originale sono strumenti ontologicamente e funzionalmente diversi, sicché la proposizione alternativa delle tre domande deve avvenire in modo espresso , non potendo condividersi il principio implicitamente enunciato dalla Corte territoriale, secondo cui « ogni querela di falso esperita perché si nega di aver sottoscritto un documento vale anche come disconoscimento ex art.214 cpc ».
Soggiungono che la Corte d’appello, avendo erroneamente interpretato la querela di falso proposta dalla sig.ra COGNOME anche come disconoscimento ex art.214 cod. proc. civ., avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, andando oltre i limiti della domanda proposta.
Concludono che, pertanto, una volta dichiarata l’inammissibilità della querela di falso, in mancanza di disconoscimento espresso ex art.214 cod. proc. civ., o di una espressa contestazione di conformità all’originale, il giudice del merito avrebbe dovuto riconoscere piena efficacia probatoria alla copia del contratto preliminare da loro depositata.
1.1. Il motivo è manifestamente infondato.
1.1.a. Se, da un lato, va condiviso il rilievo che, in tema di accertamento della verità di un documento, tra il giudizio di verificazione della scrittura privata e il giudizio di falso sussiste disomogeneità strutturale e funzionale (in quanto il primo ha per oggetto esclusivamente l’autenticità di una scrittura privata o della sottoscrizione ad essa apposta, mentre il secondo può investire anche l’atto pubblico o la scrittura privata riconosciuta o non riconosciuta o autenticata e può avere ad oggetto anche la genuinità della
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dichiarazione in essi contenuta ), dall’altro lato, va però precisato che mentre il secondo giudizio inizia con la proposizione della querela (proposta in via principale o in corso di causa: art.221 cod. proc. civ.), il primo (anche esso proponibile tanto in via incidentale che principale: art.216 cod. proc. civ.) inizia, non con il disconoscimento della scrittura (o della sottoscrizione) da parte di colui contro cui è prodotta, bensì con l’istanza di verificazione di cui è onerat a, a seguito del predetto disconoscimento, la parte che intende valersene.
Pertanto, il disconoscimento della scrittura non è una domanda alternativa alla querela di falso, ma un atto giuridico processuale della parte contro cui è prodotta la scrittura, che onera dell’istanza di verificazione la parte che intende avvalersene.
1.1.b. Solo se l’istanza di verificazione è effettivamente proposta, si pone il problema di come vanno regolati, sul piano processuale, i rapporti tra l’uno e l’altro giudizio, do vendosi, al riguardo, ritenere che la proposizione dell’istanza di verificazione di una scrittura privata, in seguito al suo disconoscimento, preclude la proponibilità della successiva querela di falso solo se il giudizio di verificazione sia culminato nell’accertamento dell’autenticità della sottoscrizione con sentenza passata in giudicato e solo se la querela di falso che si intende proporre (in via principale o incidentale) sia diretta a mettere nuovamente in discussione proprio e soltanto quella autenticità, mentre invece nessuna preclusione opera nella contraria ipotesi in cui sull’accertamento dell’autenticità della sottoscrizione non si sia ancora formato il giudicato (nel qual caso il giudizio di falso potrà riguardare anche la sola autenticità della sottoscrizione) ovvero, pur essendo passato in giudicato l’accertamento dell’autenticità della sottoscrizione operato nel giudizio di verificazione, la querela di falso sia tuttavia
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diretta (anche od esclusivamente) a far valere la falsità ideologica del documento (Cass. 29/01/2021, n. 2152).
1.1.c. Nel caso di specie , tuttavia, è incontroverso che l’istanza di verificazione non era stata proposta dai sig.ri COGNOME, sicché non si pone il problema di regolare i rapporti tra il giudizio di verificazione e il giudizio di falso, ma il diverso problema di chiarire se -come ritenuto dalla Corte di merito -essi erano effettivamente onerati di proporre la predetta istanza di verificazione (in quanto la sig.ra COGNOME avesse espressamente disconosciuto la sottoscrizione apposta al documento da loro depositato), oppure se, al contrario -come dedotto dai ricorrenti -, in mancanza di tale espresso riconoscimento, il predetto onere non sussistesse.
Al riguardo, dallo stralcio della memoria difensiva trascritto in ricorso, risulta che, con esso atto, NOME COGNOME, prima di ‘ promuovere ‘ querela di falso, aveva anche esplicitamente dichiarato di ‘ disconoscere ‘ la sottoscrizione apposta al contratto preliminare.
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, la Corte d ‘appello non ha erroneamente interpretato la querela di falso proposta dalla sig.ra COGNOME anche come disconoscimento ex art.214 cod. proc. civ., ma ha correttamente rilevato che essa aveva e spressamente -e quindi validamente ed efficacemente (Cass. 19/07/2012, n. 12448; Cass. 17/06/2021, n. 17313) -effettuato il disconoscimento della sottoscrizione, prima di proporre la querela di falso.
Tale efficace disconoscimento aveva ingenerato, in capo ai sig.ri COGNOME, ove avessero comunque voluto avvalersi del documento ai fini di prova, l’o nere di proporre l’istanza di verificazione della scrittura disconosciuta, ai sensi dell’art.216 cod. proc. civ., sicché, in mancanza dell’assoluzione di detto onere, altrettanto correttamente il giudice del
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merito ha ritenuto che il documento fosse stato privato di ogni inferenza probatoria in funzione della dimostrazione dei fatti posti a fondamento della domanda riconvenzionale (Cass., Sez. Un., 01/02/2022, n. 3086).
Il primo motivo di ricorso, dunque, deve essere rigettato.
Con il secondo motivo viene denunciata, sempre ai sensi dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ., « violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt.221 e ss cpc ».
La sentenza impugnata è censurata per avere affermato -sull’ erroneo presupposto che l’ ammissibilità della querela sarebbe subordinata a lla produzione dell’originale del documento impugnato di falso -che l’onere di tale produzione incomba sulla parte che intende avvalersene a fini di prova, anziché sulla parte che propone la querela medesima.
2.1. Il motivo, pur muovendo da corrette premesse in iure , si palesa tuttavia inammissibile per difetto di interesse.
2.1.a. Certamente ha errato la Corte territoriale nel ritenere corretta la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile la querela di falso proposta dalla sig.ra COGNOME per mancata produzione dell’originale del documento da lei impugnato.
Questa Corte, infatti, non solo ha statuito che la produzione dell’originale della scrittura non costituisce requisito di ammissibilità dell’istanza di verificazione della scrittura privata, ai sensi degli artt. 216 e 217 cod. proc. cv., poiché la parte che su di essa fondi la propria pretesa è abilitata a dimostrare l’esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento con i mezzi ordinari di prova (da ultimo, v. Cass. 07/08/2023, n. 23959); ma ha anche affermato che la
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produzione soltanto in copia del documento non incide sull’ammissibilità della querela di falso proposta contro la copia medesima, se non vi è stato il previo disconoscimento della sua conformità all’originale, dal momento che l’efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all ‘ originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso (Cass. 28/03/2023, n. 8718; v. anche Cass. 13/12/2018, n. 32219).
Pertanto, la necessità di produrre l’originale in funzione dell’ammissibilità della querela di falso resta unicamente nell’ipotesi in cui la parte contro cui sia stata depositata la copia del documento ne abbia contestato la conformità all’originale , ai sensi dell’art. 2719 cod. civ. ( ex aliis , Cass. 30/09/2011, n. 19987).
Nel caso di specie, la stessa Corte territoriale ha rilevato che la sig.ra COGNOME, pur avendo disconosciuto , ai sensi dell’art.214 cod. proc. civ., la sottoscrizione apposta al contratto preliminare, non aveva invece contestato la conformità della copia del documento depositata all’originale, non essendo in grado di muovere u na simile contestazione ad un documento che aveva affermato di non aver mai visto prima che fosse prodotto in giudizio.
D ‘ altra parte, il principio, reiteratamente ribadito da questa Corte, secondo cui l’art. 2719 cod. civ., che esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche, si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell’autenticità di scrittura o di sottoscrizione ( ex aliis , Cass. 25/02/2009, n. 4476; Cass. 16/01/2018, n. 882), concerne il quomodo e il quando del disconoscimento (il quale deve essere effettuato in modo specifico ed inequivoco e deve avvenire alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione del
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documento in fotocopia), ma non incide sulla diversità strutturale e funzionale dei due istituti, l’uno diretto a negare la propria scrittura o la propria sottoscrizione, l’altro volto a disconoscere la conformità della copia depositata all’originale del documento.
2.1.b. Ciò posto, deve tuttavia escludersi che sussista l’interesse dei sig.ri COGNOME a censurare l’ illegittima statuizione di inammissibilità della querela di falso proposta dalla sig.ra COGNOME.
Invero, la parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata è legittimata sia a disconoscerla, così facendo carico alla controparte di chiederne la verificazione addossandosi il relativo onere probatorio, sia a proporre querela di falso al fine di contestare la genuinità del documento stesso.
In difetto di limitazioni di legge, infatti, non può negarsi a detta parte di optare per uno strumento per essa più gravoso ma rivolto al conseguimento di un risultato più ampio e definitivo, ovverosia quello della completa rimozione del valore del documento con effetti erga omnes e non nei soli riguardi della controparte.
È, però, evidente che, ove la parte venga privata della facoltà di proporre l’impugnativa di falso attraverso una illegittima statuizione di inammissibilità della querela, la legittimazione a dolersi di tale statuizione resta circoscritta alla stessa parte che l’ha proposta, non potendo essa essere censurata dalla controparte, la quale, lungi dall’avere interesse a rimuovere definitivamente dal mo ndo giuridico il documento impugnato di falso, ha il contrario interesse ad avvalersi di esso a fini di prova.
Nella fattispecie, NOME e NOME COGNOME, ove avessero voluto evitare che il documento fosse privato di inferenza probatoria, per effetto del disconoscimento della sottoscrizione ad esso
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apposta operato da NOME COGNOME, avrebbero dovuto assolvere l’ onere di chiederne la verificazione.
Non avendo assolto questo onere, non sono legittimati a dolersi della mancata ammissione della querela di falso proposta dalla stessa sig.ra COGNOME: da un lato, infatti, sul piano sostanziale , tale procedimento tutela l’interesse ( nella fattispecie coincidente con quello della sig.ra COGNOME e non con quello dei sig.ri COGNOME) ad eliminare dal commercio giuridico i documenti falsi con efficacia erga omnes , sicché esso non può essere invece utilizzato in funzione del contrario interesse al recupero dell’efficacia probatoria di un documento che l’ha perduta, nell’ambito di uno specifico giudizio, per effetto del disconoscimento operato dalla stessa parte che ha proposto la querela.
Dall’altro lato, sul piano processuale , per l’applicazione coordinata dei principi dell’interesse ad agire ( sub specie di interesse ad impugnare) e della soccombenza, la statuizione di inammissibilità della querela di falso può essere impugnata solo dalla parte che l’ ha proposta e non dalla controparte, la quale, essendo portatrice di un interesse sostanziale contrario a quello che ha per oggetto la declaratoria di falsità del documento, non ha neppure l’intesse a gravare la pronuncia di reiezione, in rito o in merito, della relativa impugnativa.
In definitiva, il ricorso proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME deve essere rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, stante l’ indefensio dell’intimata NOME COGNOME.
Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art.13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei
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ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione