Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 15535 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 15535 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19118/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che li rappresenta e difende -ricorrenti-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti-
nonchè
COGNOME NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n. 2485/2018 depositata il 12/12/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2025 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME, NOME, NOME e NOME, NOME, NOME, NOME , NOME e NOME in qualità di eredi legittimi di COGNOME NOME, deceduta il 9/01/2009, evocarono in giudizio, dinanzi al Tribunale di Marsala, NOME, NOME e NOME per sentire dichiarare la nullità del testamento olografo, apparentemente firmato dalla defunta, in quanto totalmente apocrifo per imitazione e, per l’effetto, chiesero procedersi all’apertura della successione legittima.
Il Tribunale di Marsala, nel contraddittorio con i convenuti, accolse la domanda, dichiarò la nullità del testamento e dispose l’apertura della successione legittima di NOME COGNOME.
La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 12.12.2018, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda, ritenendo che il testamento olografo di NOME COGNOME fosse autentico e, per l’effetto, dichiarò aperta la successione testamentaria di NOME COGNOME secondo le disposizioni testamentarie.
Per quel che rileva in questa sede, la corte territoriale dispose la rinnovazione della CTU, utilizzando come scritture di comparazione le pagine di un diario asseritamente sottoscritte dalla de cuius che
il Tribunale aveva ritenuto non utilizzabili per difetto di autenticità -ritenendo che detti documenti non fossero stati disconosciuti, ai sensi dell’art. 214 c.p.c.
NOME, NOME e NOME COGNOME, in qualità di eredi di NOME, NOME e NOME COGNOME, NOME, NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello affidato a due motivi.
NOME e NOME COGNOME e NOME hanno resistito con controricorso.
Fissata l’adunanza in camera di consiglio i controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve essere, in primo luogo, esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per erronea vocatio in ius di NOME, fondata sul rilievo che, trattandosi di persona deceduta, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata nei confronti degli eredi.
L’eccezione è infondata.
In assenza di dichiarazione dell’evento interruttivo, opera il principio di ultrattività del mandato ed è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso il procuratore costituito, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. da parte del notificante (Cass. Sez. U., n. 15295/2014, in termini, ex multis , Cass. nn. 5855/2015, 11072/2018, 20964/2018, 8037/2021, 11193/2022, 15674/2023).
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 214 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. perché la corte territoriale, avrebbe ammesso, quali scritture di comparazione per la CTU grafologica le pagine del diario della de cuius , documenti di cui non era certa la provenienza che sarebbero stati espressamente
disconosciuti, erroneamente affermando che non vi era stato il disconoscimento; viceversa, dai verbali di causa del giudizio di primo grado emergerebbe la manifestazione del dissenso all’acquisizione di detta documentazione e, conseguentemente, si sarebbero prodotti gli effetti del disconoscimento.
Con il secondo motivo di ricorso, si denunzia la violazione dell’art. 217 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto sussistente un accordo tra le parti in causa per l’utilizzo delle pagine del diario , asseritamente attribuite alla de cuius come scritture di comparazione, laddove vi sarebbe stata un’esplicita contestazione all’utilizzo di detta documentazione.
I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati ma la motivazione deve essere corretta, ai sensi dell’art.384 c.p.c.
Nel procedimento di falso, l’idoneità di una scrittura privata alla funzione di comparazione richiede non già il dato negativo della mancanza di un formale disconoscimento, nei tempi e nei modi di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., bensì quello positivo del riconoscimento, espresso o tacito per non essere, cioè, mai stata contestata la provenienza della scrittura.
Dovendo fungere da fonte di prova della verità di altro documento, infatti, è indispensabile che sia certa la provenienza della scrittura di colui al quale quel documento si intende attribuire (Cass., n. 13078/16; n. 129/01).
Al riguardo, va rilevato che il disconoscimento di scrittura privata, ai sensi dell’art 214 cod. proc. civ., pur non richiedendo l’impiego di formule solenni e sacramentali, postula che la parte, contro la quale la scrittura sia prodotta in giudizio, sollevi un’impugnazione inequivoca e determinata, da cui sia possibile desumere con certezza la volontà di negare l’autenticità della scrittura o della sua sottoscrizione. Il convincimento del giudice del merito, sull’idoneità o meno, al fine indicato, di una determinata deduzione difensiva,
risolvendosi in una valutazione di fatto, non è censurabile in sede di legittimità, ove fondato su motivazione adeguata e corretta (Cass., n. 292/78; n. 12448/12).
Nel caso di specie, la contestazione, da parte degli attori, dell’autenticità delle scritture prodotte dai convenuti risultava dai verbali di causa, e, segnatamente dai verbali del 19.6.2012, del 22.5.2012 e del 19.6.2012.
Conseguentemente, il CTU non avrebbe potuto utilizzare le pagine del diario asseritamente attribuite alla de cuius come scritture di comparazione, perché non erano di provenienza certa ed erano state espressamente contestate in giudizio.
Tuttavia, una volta espletata la CTU, le contestazioni ed i profili di nullità della CTU avrebbero dovuto essere tempestivamente dedotti nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione (Sez. U., n. 3086 del 1 febbraio 2022; Sez. 3, n. 15747 del 15 giugno 2018; Sez. 3, n. 2251 del 31 gennaio 2013), mentre, nel caso di specie, non risulta né dalla sentenza, né dal ricorso che le risultanze della CTU siano state contestate sotto il profilo dell’utilizzo di scritture di comparazione non aventi provenienza certa.
Ne consegue la sanatoria di detta nullità, avente la natura di nullità relativa.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in € 5 .000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda