Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4847 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 4847 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
Oggetto
Disconoscimento
lavoro agricolo
Elenchi trimestrali di variazione
Art. 38, co.
7,DL nr. 98 del
2011
ORDINANZA
sul ricorso 493-2021 proposto da: NOME, domiciliata in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
R.G.N. 493/2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/10/2023
CC
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 127/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 05/06/2020 R.G.N. 951/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
la Corte d’appello di Salerno confermava la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta dall’odiern a ricorrente volta all ‘accertamento di rapport i di lavoro agricolo, negli anni 2007 e 2008, per intervenuta decadenza RAGIONE_SOCIALEa domanda giudiziale;
r iteneva la Corte che l’appellante fosse decadut a dall’azione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 22 D.L. nr.7 del 1970, non avendo impugnato, entro il termine di decadenza ivi previsto, l’elenco nominativo trimestrale contenente il disconoscimento, pubblicato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sul proprio sito internet ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.38, co.7, d.l. nr. 98 del 2011 e in tal modo notificato alla lavoratrice;
in particolare, la Corte territoriale, ricostruita l’evoluzione del quadro normativo in tema di compilazione degli elenchi dei lavoratori agricoli, osservava come il precedente sistema di pubblicazione degli elenchi e RAGIONE_SOCIALEe conseguenti notifiche fosse stato sostituito con altro completamente telematizzato e relativo anche ai
disconoscimenti che, come nella specie, riguardavano giornate di occupazioni riferibili ad anni precedenti al 2011;
avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la parte indicata in epigrafe, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa decisione in Camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., è dedotta la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 , commi 6 e 7, RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 111 del 2011 ( recte RAGIONE_SOCIALE‘art. 38, commi 6 e 7, del D.L. nr. 98 del 2011 conv. con legge nr. 111 del 2011) per avere la Corte di appello reso un’interpretazione retroattiva RAGIONE_SOCIALEa norma in esame ritenendo la stessa riferibile anche alle cancellazioni degli elenchi agricoli per le giornate di lavoro relative ad anni antecedenti al 2011;
con il secondo motivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., è dedotta la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 3, 24 Cost., artt. 11, co.1, Preleggi. Parte ricorrente deduce che l’interpretazione fornita dalla Corte di appello viola il principio di irretroattività sancito all’art. 11 disp. gen. con pregiudizio di diritti quesiti ed è quindi illegittima, irragionevole e incostituzionale;
i due motivi vanno trattati congiuntamente. Essi pongono la questione, già affrontata da questa Corte, RAGIONE_SOCIALE‘ambito applicativo del sistema di notifica dei disconoscimenti introdotto dall’art. 38, comma 7, d.l. nr. 98 del 2011 e RAGIONE_SOCIALEa legittimità, sul piano costituzionale, di una
interpretazione che riferisca detta disciplina anche alle giornate di occupazione antecedenti al 31 dicembre 2010;
9. i motivi sono infondati. Deve richiamarsi e confermarsi l’orientamento (Cass. nr. 37974 del 2022; Cass. nn. 1292, 1294, 2124, 2126 del 2023 e, nelle more RAGIONE_SOCIALEa presente decisione, Cass. nr. 33835 del 2023) in base al quale «la notificazione al lavoratore del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel proprio sito internet, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nel testo antecedente alla modifica apportata dall’art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, conv. dalla l. n. 120 del 2020, può avere ad oggetto anche giornate lavorative relative all’iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma»;
10. rinviando al supporto argomentativo degli arresti indicati, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. cod.proc.civ., è qui solo il caso di ribadire che l’ interpretazione suggerita da parte ricorrente, oltre a non essere sorretta da elementi testuali, è pure in conflitto -come chiarito nei precedenti di legittimità sopra citati- con la mutata natura degli elenchi trimestrali e la soppressione di quelli precedenti a far data dalla entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa nuova legge (6.7.2011);
11. né è a dire che, in tal modo, sia stato violato il principio di irretroattività, in base al quale la nuova legge non può essere applicata ai rapporti giuridici esauriti prima RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore: è sufficiente, al riguardo, rilevare che, se è vero che i disconoscimenti incidono sul rapporto assicurativo, il comma 7 RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 del d.l. n. 98/2011 è norma che regola soltanto la forma RAGIONE_SOCIALE‘atto di disconoscimento, determinandone le modalità di comunicazione, e non può che riguardare tutti gli elenchi successivi alla sua entrata in
vigore, ancorché recanti disconoscimenti relativi a periodi anteriori; la fonte del potere di disconoscimento era ed è ancora da ricercare nella più ampia potestà pubblica di cui l’ente previdenziale è titolare in ordine alla verifica dei presupposti per l’erogazione RAGIONE_SOCIALEe provvidenze per i lavoratori agricoli, ossia negli artt. 15, comma 3°, d.l. nr. 7 del 1970, e 9, comma 1, d.lgs. nr. 375 del 1993; e relativamente ad essa, l’art. 38, comma 7, d.l. n. 98/2011, nulla ha disposto;
12. deve, altresì, aggiungersi che Corte Cost. nr. 45 del 2021 ha ritenuto che il sistema RAGIONE_SOCIALEa notificazione dei disconoscimenti mediante pubblicazione nel sito RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE costituisce forma di pubblicità idonea ad integrare gli estremi RAGIONE_SOCIALEa conoscenza erga omnes RAGIONE_SOCIALE‘atto e a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione, avendo il legislatore contemperato la necessità di assicurare efficienza e speditezza RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione con la garanzia di un’adeguata conoscibilità del provve dimento impugnabile da parte del lavoratore interessato, assicurando tempi ragionevoli per poter acquisirne la conoscenza tramite la visione del sito istituzionale. Nella specie, il profilo concernente la ragionevolezza del periodo temporale di pubblicazione, pure denunciato, è, tuttavia, genericamente argomentato;
13. in definitiva, gli elementi offerti da parte ricorrente non inducono questa Corte a rimeditare la propria giurisprudenza; si tratta di argomenti che, esplicitamente o anche solo implicitamente, sono stati già affrontati in senso non favorevole alla tesi del l’istante ; il ricorso va, dunque, respinto, con le spese che si compensano, in ragione dei recenti interventi chiarificatori. La domanda originaria di mero accertamento del diritto all’iscrizione negli elenchi agricoli esula, infatti, dal perimetro di applicazione RAGIONE_SOCIALEa regola
RAGIONE_SOCIALE‘esonero, ex art.152 disp.att.cod.proc.civ. (Cass. nr. 16676 del 2020 e successive conformi);
14. sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di una somma pari all’importo del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 25