Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 24607 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 24607 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/09/2024
Sentenza
sul ricorso n. 35339/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, domiciliata a Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME; -controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3042/2019 de ll’ 8/7/2019.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME;
Ascoltate le osservazioni del AVV_NOTAIO Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Ascoltat o l’AVV_NOTAIO per la ricorrente (su delega).
Fatti di causa
Nel 1973 muore NOME COGNOME. Gli eredi legittimi (i figli NOME, NOME, NOME e NOME) diventano così proprietari pro quota di un compendio immobiliare. Nel 2007, con scrittura privata, i tre di loro cedono le quote
alla RAGIONE_SOCIALE del fratello NOME, che in veste di amministratore le liquida in € 145.567 ciascuna. Poi, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE stipulano un preliminare di vendita (ove il primo è il promissario acquirente) avente ad oggetto un’unità in costruzione all’interno dell’immobile. NOME COGNOME corrisponde alla RAGIONE_SOCIALE € 145.567 come corrispettivo. Nel 2013 il promissario acquirente, con l’amministratrice di sostegno, la sorella NOME, conviene dinanzi al Tribunale di Como la promittente venditrice per la dichiarazione di nullità del preliminare, facendo valere la contrarietà a norme imperative ex art. 1418 c.c. (allega la propria incapacità), nonché la mancanza di forma scritta ex art. 1350 c.c. e, in via subordinata, la risoluzione per inadempimento (allega la mancata consegna del bene). In primo grado le domande sono rigettate, in appello è accolta la domanda di risoluzione con condanna alla restituzione del prezzo.
Ricorre in cassazione la venditrice convenuta con nove motivi. Resiste l’attore acquirente con controricorso. Il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha depositato requisitoria scritta per il rigetto.
Ragioni della decisione
1. -Con il primo motivo (p. 17) la promittente venditrice denuncia l’inammissibilità dell’appello (principale), poiché esso è privo di censure avverso il ragionamento del giudice di primo grado, non indica specificamente le parti impugnate, reitera semplicemente le argomentazioni fatte valere in primo grado e così non oss erva l’onere di specificità dei motivi. Si deduce violazione degli artt. 342 e 348-bis c.p.c.
Il secondo motivo (p. 20) denuncia la nullità dell’atto di citazione, poiché è carente di causa petendi e di petitum. Si deduce violazione dell’art. 164 co. 4 c.p.c.
Il terzo motivo (p. 25) muove dall’affermazione d’inesistenza del contratto preliminare e denuncia che sia stata accolta l’istanza di verificazione della scrittura privata, prodotta solo in fotocopia, contenente il contratto preliminare, a seguito della qu ale il c.t.u. ha accertato l’autenticità della
firma del legale rappresentante della venditrice ricorrente. Si deduce violazione degli artt. 2702, 2729, 2722, 2725 c.c. e 214 e 216 c.p.c.
Il quarto motivo (p. 29) denuncia l’ammissione della prova testimoniale circa l’esistenza del contratto preliminare, nonostante l’assenza di prova dello smarrimento incolpevole del documento. Si deduce violazione degli artt. 2724 e 2697 c.c.
Il quinto motivo (p. 31) denuncia l’inattendibilità di una testimonianza de relato, che avrebbe dovuto essere suffragata da altri elementi oggettivi e concordanti. Si deduce violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c.
Il sesto motivo (p. 33) denuncia la violazione dei limiti della c.t.u., poiché contiene considerazioni estranee rispetto alla risposta al quesito ed esorbitanti la competenza del perito (in particolare, si attacca il giudizio sulla genuinità del documento). Si deduce violazione degli artt. 62 e 191 c.p.c.
Il settimo motivo (p. 34) denuncia la carenza dei poteri negoziali dell’amministratore della società venditrice riservati all’assemblea. Si deduce violazione dell’art. 2475 -bis co. 2 c.c. in quanto tale limitazione erroneamente non è stata considerata opponibile al terzo.
L’ottavo motivo (p. 37) denuncia la violazione del giudicato, poiché la statuizione del Tribunale della inidoneità probatoria della quietanza non è stata impugnata. Infatti, l’acquirente si è limitato a reiterare le richieste già avanzate in primo grado, cosicché si è formato implicitamente un giudicato su tale punto. Si deduc e violazione dell’art. 2909 c.c., nonché degli artt. 324, 329 e 342 c.p.c.
Il nono motivo (p. 38) denuncia l’inidoneità probatoria della quietanza, poiché essa è contenuta in una scrittura privata disconosciuta e rilasciata da un soggetto privo di potere. Si deduce violazione degli artt. 1199, 1453 e 2697 c.c., nonché dell’art. 1 16 c.p.c.
2. – Il primo motivo è rigettato. Da un accesso agli atti (all. A11), risulta che l’atto di appello (p. 9 ss.) contiene gli elementi essenziali per consentire
un esame del merito, con una critica puntuale della decisione del Tribunale, come del resto è constatato dalla Corte di appello, p. 7 s.
Il secondo motivo è parimenti rigettato. Da un accesso agli atti risulta che nell’atto di citazione sono individuati con grado sufficiente di determinazione l’oggetto della domanda e le ragioni che ne costituiscono il fondamento, come del resto è constatato dalla Corte di appello, p. 8.
– Il terzo e il quarto motivo sono fondati nei termini che seguono.
Una cosa è il disconoscimento della conformità della fotocopia all’originale; altra cosa è il disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce ad una scrittura (sebbene in entrambi il disconoscimento della parte contro cui sono prodotte debba essere espresso ex art. 2719 c.c.). Se il disconoscimento è circoscritto alla conformità della copia all’originale , allora si dischiude la possibilità di dimostrare la conformità attraverso strumenti diversi dalla produzione dell’originale. Se il disconoscimento ha ad oggetto (anche) la sottoscrizione, allora non vi è altro strumento che la verificazione sull’original e, salvo che la parte interessata dimostri di aver perduto quest’ultimo senza colpa, nel qual caso è ammessa ex art. 2724 c.c. la prova per testimoni o per presunzioni.
Tale distinzione è stata affermata più volte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 16998/2015), anche dalla stessa Cass. 13425/2014 invocata dalla Corte di appello, sol che la pronuncia venga letta con attenzione (nel suo testo a p. 5) e applicata correttamente al caso attuale, ove la convenuta contesta l’esistenza stessa del contratto preliminare (ciò implica logicamente la contestazione della sottoscrizione, implicazione del resto espressamente formulata dalla convenuta). Pertanto, la possibilità di provare l’esistenza del contratto e l’autenticità della sottoscrizione per mezzi diversi dalla produzione dell’originale e dalla verificazione si dischiude solo dopo la prova ad opera della parte interessata che l’originale è andato perduto senza sua colpa.
In questi termini, il terzo e il quarto motivo sono accolti.
Ciò determina l’assorbimento dei restanti motivi.
4. -Sono accolti il terzo e il quarto motivo, rigettati il primo e il secondo, assorbiti i restanti motivi, è cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, è rinviata la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo e il quarto motivo, rigetta il primo e il secondo motivo, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4/7/2024.