Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4570 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4570 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 26787-2020 proposto da
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
e
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura conferita in calce
R.G.N. 26787/2020
COGNOME.
Rep.
C.C. 11/11/2025
giurisdizione Opposizione contro il ruolo e gli avvisi di addebito. Disconoscimento ex artt. 214 c.p.c. e 2719 c.c.
al controricorso, dalle avvocate NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso la sede legale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
e
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE generale RAGIONE_SOCIALEo Stato e domiciliata presso i suoi uffici, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 248 del 2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI MILANO, depositata il 17 febbraio 2020 (R.G.N. 1150/2019).
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del l’ 11 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame RAGIONE_SOCIALEa signora NOME COGNOME e, pur con diversa motivazione, ha confermato la pronuncia del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa medesima sede , respingendo nel merito l’opposizione proposta contro l’estratto di ruolo e i connessi atti impositivi.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione la Corte territoriale, pur affermando l’interesse ad agire RAGIONE_SOCIALE‘appellante, argomenta che è generico il disconoscimento RAGIONE_SOCIALEe copie attestanti la notifica degli atti impositivi, notifica comprovata dalla documentazione acquisita al processo, idonea a suffragare la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa dedotta.
-La signora NOME COGNOME impugna per cassazione la sentenza d’appello, formulando tre motivi.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE replicano con distinti controricorsi.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 214, 215 e 216 cod. proc. civ. e lamenta che la Corte di merito abbia errato nel reputare irrilevante il tempestivo e specifico disconoscimento RAGIONE_SOCIALEe firme apposte sugli avvisi di ricevimento degli atti impositivi, atti impositivi prodotti soltanto in copia.
-Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 214, 215 e 216 cod. proc. civ. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio: la mancata proposizione di un’istanza di verificazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore, che neppure avrebbe prodotto gli originali per dimostrare il perfezionamento RAGIONE_SOCIALEa notifica.
-Con la terza doglianza (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente prospetta la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per carenza di motivazione, in relazione all’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e all’art. 111 Cost. : la pronuncia impugnata avrebbe esposto in maniera incongrua e contraddittoria le ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione, negando ogni rilievo a un disconoscimento puntuale e tempestivo, che avrebbe imposto alla controparte la produzione RAGIONE_SOCIALE‘originale.
-I motivi di ricorso, per la connessione che li avvince, possono essere scrutinati congiuntamente e si rivelano, nel loro complesso, inammissibili.
4.1. -Giova premettere che la Corte di merito, con statuizione in questa sede non censurata, ha ravvisato l’interesse ad agire RAGIONE_SOCIALE‘odierna ricorrente (pagine 5 e 6 RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello) e ha vagliato il merito RAGIONE_SOCIALEe contestazioni svolte.
4.2. -I giudici del gravame, con motivazione adeguata e intelligibile, rispettosa RAGIONE_SOCIALE‘obbligo prescritto dall’art. 111, sesto comma, Cost., hanno esaminato il disconoscimento effettuato dalla ricorrente riguardo alle copie dei documenti attestanti le notificazioni.
Nel ponderare le deduzioni formulate a supporto del disconoscimento e tutti i fatti rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione, la Corte di merito, richiamando princìpi di diritto oramai consolidati, evidenzia che il disconoscimento è radicalmente generico e non è corredato da elementi che avvalorino l’adombrata discrepanza tra la realtà rappresentata e la realtà effettiva (la richiamata pagina 6 RAGIONE_SOCIALEa pronuncia impugnata).
4.3. -Contro tali affermazioni, diffusamente richiamate anche dai controricorrenti e di per sé idonee a sorreggere la decisione, la parte ricorrente non indirizza critiche pertinenti e circostanziate, come anche l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE rileva nel controricorso (pagine 6 e 7).
Le doglianze, nel propugnare la specificità e la ritualità del disconoscimento, si sostanziano in una petizione di principio evidente e trascurano di confutare in modo persuasivo la valutazione di genericità.
Il ricorso contrappone in termini assertivi un più appagante inquadramento RAGIONE_SOCIALEa vicenda processuale, avulso dai puntuali dati di fatto che la Corte di merito ha valorizzato, in consonanza con il Tribunale, nel considerare tamquam non esset il disconoscimento e, in via dirimente, nel confermare la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa all’esito RAGIONE_SOCIALEa coerente ed esaustiva analisi degli elementi raccolti.
4.4. -È assorbito l’esame RAGIONE_SOCIALEe ulteriori eccezioni sollevate in rito dalle parti e, in particolare, dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (pagina 4 del controricorso).
-Le considerazioni illustrate inducono, dunque, a dichiarare inammissibile il ricorso.
6. -La parte ricorrente dev’essere condannata alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese, liquidate in dispositivo a favore dei controricorrenti, tutti chiamati a dispiegare in questa sede attività difensiva.
7. -In conseguenza RAGIONE_SOCIALEa declaratoria d’inammissibilità del ricorso, occorre dare atto dei presupposti RAGIONE_SOCIALE‘obbligo RAGIONE_SOCIALEa ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alle parti controricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge per ciascuno dei controricorrenti RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, per la controricorrente RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione civile del l’11 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME