Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28825 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28825 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22656/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
FALLIMENTO EDILCENTRO DI RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 959/2020 depositata il 15/05/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La venditrice RAGIONE_SOCIALE ottiene dal Tribunale di Siena nei confronti della compratrice RAGIONE_SOCIALE un decreto ingiuntivo del pagamento del prezzo di circa € 170.701 per la vendita di merce, in virtù di fatture, dell’estratto dei libri contabili e di documenti di trasporto sottoscritti dalla destinataria . L’opposizione al decreto ingiuntivo è rigettata in primo e in secondo grado.
Ricorre in cassazione la compratrice soccombente nei due gradi di merito con quattro motivi. La venditrice è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo (p. 30), fa valere ex art. 214 c.p.c. che la ricorrente ha disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce ai documenti di trasporto. Si lamenta la falsa applicazione dell’art. 214 c.p.c., poiché esso concerne il disconoscimento della propria sottoscrizione da parte di chi contro cui la scrittura è prodotta, mentre il documento di trasporto è stato formato da RAGIONE_SOCIALE e il trasporto effettuato da RAGIONE_SOCIALE
Il primo motivo è infondato.
Nella parte censurata, la sentenza afferma che la decisione del T ribunale si fonda non solo sulle fatture e sull’estratto autentico dei libri contabili, ma anche sui documenti di trasporto, tutti sottoscritti dal destinatario e come tali comprovanti la consegna della merce. Constata che le contestazioni sollevate dalla compratrice si appalesano generiche. Sostiene che la sua affermazione circa l’illeggibilità della sottoscrizione apposta sui documenti di trasporto non integra gli estremi del disconoscimento, poiché mancano i requisiti della specificità e della determinatezza. Infatti, l’illeggibilità della firma non è di per sé indice della sua contraffazione.
Le affermazioni della Corte di appello sono corrette. Il fatto che il documento sia stato predisposto dalla parte che lo produce non esclude l’applicazione dell’art. 214 c.p.c. se la parte allega che esso è stato sottoscritto dalla controparte (contro la quale esso è
prodotto) , per cui la censura non supera l’argomento che il rilievo di illeggibilità della firma non è di per sé indice della sua contraffazione, quindi la contestazione è generica.
2.- Il secondo, il terzo e il quarto motivo fanno valere invariabilmente ex art. 360 n. 5 c.p.c. l’omessa e/o l’erronea valutazione di fatti storici decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (prove testimoniali, contestazione delle fatture emesse, divergenza degli importi richiesti stragiudizialmente).
Il secondo, il terzo e il quarto motivo sono inammissibili.
Ci troviamo dinanzi ad una doppia pronuncia conforme in primo e secondo grado. In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 348 -ter co. 5 c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54 co. 2 d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), la parte ricorrente in cassazione, per evitare che il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. sia dichiarato inammissibile (cfr. art. 348-ter, co. 5 c.p.c., nel suo richiamo al comma precedente), deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. 7724/2022). Nel caso attuale, sulla base di quanto risulta dagli atti e dallo stesso ricorso, non risultano ragioni in fatto diverse fra la pronuncia di primo e quella di secondo grado.
– Il ricorso è rigettato, senza liquidazione di spese poiché la controparte è rimasta intimata.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo uni ficato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 02/10/2024.