Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8190 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8190 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20587/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA al v.INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende, domiciliazione telematica in atti
– ricorrente –
contro
COMUNE DI COGNOME, in persona del Sindaco in carica, domiciliato per legge in ROMA, alla INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica in atti
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO di ROMA n. 3619/2022 depositata il 26/05/2022.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 19/03/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE ottenne dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo per il concerto di un gruppo musicale fatto svolgere nel e in favore del Comune di Pontecagnano Faiano, il 27/07/2012, sulla base di telefax asseritamente firmato dal sindaco del Comune.
L ‘ ente pubblico territoriale propose opposizione e questa, nel contraddittorio con la società opposta, venne decisa dal Tribunale con sentenza n. 16642 del 2016, recante revoca del monitorio e condanna del Comune al pagamento di una somma maggiore di quella originaria portata dal decreto e, precisamente, € 10.520, 00 maggiore di quella ingiunta, di € 9.680 ,00 oltre compensi per € 840,00.
Il Comune di Pontecagnano Faiano propose impugnazione e la Corte d ‘ appello di Roma, nel ricostituito contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 3619 del 26/05/2022, ha accolto l ‘ appello e revocato il decreto ingiuntivo.
Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi e illustrato da memoria, la RAGIONE_SOCIALE
Risponde con controricorso il Comune.
Il Collegio si è riservato la decisione nei sessanta giorni dalla adunanza camerale fissata per la discussione del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile, in quanto la RAGIONE_SOCIALE a fronte di una prima notifica nulla si è prontamente attivata per la ripresa del procedimento notificatorio (Cass n. 5663 del 9/03/2018 Rv. 648293 – 01), cosicché la notifica del ricorso, a differenza da quanto prospettato dal Comune controricorrente, è tempestiva, in
quanto essa è stata effettuata il 22/07/2022 a fronte della notifica della sentenza compiutasi il 27/05/2022.
Il ricorso può, pertanto, essere scrutinato.
I motivi di ricorso sono i seguenti.
I) motivo ai sensi dell ‘ art 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione della norma di diritto in relazione all ‘ art. 113 c.p.c. e all ‘ art. 342 n. 1 e 2 c.p.c., anche in relazione all ‘ art. 329, c. 2, c.p.c., per omessa dichiarazione di inammissibilità dell ‘ appello per mancata indicazione delle parti della sentenza di primo grado che il Comune intendeva censurare e per non avere la Corte d ‘ appello tenuto conto dell ‘ avere l ‘ ente pubblico impugnato i soli capi di sentenza concernenti la nullità e la revoca del monitorio;
II) motivo ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione della norma di diritto in relazione all ‘ art. 113 c.p.c. e all ‘ art. 342 c.p.c., nullità della sentenza o del procedimento per errore in procedendo e errore in iudicando , abnormità del provvedimento per non avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile l ‘ appello e non avere tenuto conto dell ‘ avere la sentenza del Tribunale sostituito integralmente il provvedimento monitorio;
III) motivo ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione della norma di diritto in relazione all ‘ art. 91 c.p.c., la società contesta la condanna al pagamento delle spese di lite, che avrebbero dovuto gravare sull ‘ ente pubblico e, in ogni caso, per non avere la Corte d ‘ appello proceduto alla loro compensazione;
IV) motivo ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione della norma di diritto in relazione agli art. 2712 cc. 215 c. 2 cpc, art. 1375 e 1175 c.c., per avere la Corte d ‘ appello omesso di valutare l ‘ illegittimità del disconoscimento della sottoscrizione della riproduzione informatica, ossia del telefax del 5/07/2012, e comunque il disconoscimento della stessa in quanto
non formalizzato in modo chiaro, circostanziato ed esplicito, in quanto privo di elementi che ne attestassero la mancata corrispondenza all ‘ effettiva espressione della volontà dell ‘ instaurazione del rapporto e quindi avrebbe dovuto riconoscere l ‘ implicito riconoscimento del documento a prescindere dal disconoscimento della firma.
Il primo e il secondo motivo possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi, poiché recano censure relative alla mancata dichiarazione di inammissibilità dell ‘ impugnazione di merito.
Essi sono infondati. La Corte d ‘ appello ha pronunciato su quanto devolutole e ha affermato che il telefax non poteva essere considerato prova adeguata del credito, in quanto esso era stato disconosciuto dall ‘ organo preposto all ‘ espressione della volontà dell ‘ ente pubblico, non essendo, in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte, necessario il disconoscimento da parte della stessa persona fisica che rappresenta l ‘ ente (Cass. del 19/07/2004 Rv. 576110 – 01). Infatti, il disconoscimento della scrittura privata e, correlativamente, l ‘ eventuale riconoscimento tacito ai sensi dell ‘ art. 215 c.p.c. presuppongono che il documento prodotto contro una parte provenga dalla stessa, ovvero da un soggetto che la rappresenti, in quanto munito di procura, ovvero, trattandosi di persona giuridica (nel caso di specie, una società, ma potendosi ritenere la conclusione valida anche per un ente pubblico), in ragione del rapporto organico in base al quale può impegnare la responsabilità dell ‘ ente, senza che -quanto al disconoscimento -allo stesso debba prestare adesione o conferma il soggetto persona fisica che nello stesso si immedesima quale suo organo.
Giova, peraltro, rilevare che la sentenza della Corte territoriale, afferma, senza che il punto sia sottoposto a idonea censura, che la stessa RAGIONE_SOCIALE non aveva chiesto la verificazione del telefax.
Il terzo motivo è inammissibile quanto alla pretesa di illegittimità della condanna alle spese in conseguenza dell’auspicato diverso esito della lite (risolvendosi, per questa parte, in un autentico ‘non motivo’), ma infondato quanto alla pretesa compensazione delle spese di lite, poiché la decisione su questa è discrezionale e deve essere espressamente e specificamente motivata, con individuazione dei presupposti da parte del giudice. Questi, con riferimento alla data di instaurazione della controversia, risalente al primo semestre dell ‘ anno 2014, dovrebbero concretizzarsi in gravi ed eccezionali ragioni da indicare espressamente nel provvedimento, e, inoltre, nella specie non possono ritenersi integrate le diverse ragioni che, secondo l ‘ orientamento della Corte Costituzionale (sentenza n. 77 del 7/03/2018), legittimano la compensazione delle spese di lite oltre il testo letterale dell ‘ art. 92, secondo comma, codice di rito civile, mentre la regola della soccombenza risulta essere stata correttamente applicata, posto che le spese sono state poste a carico della opponente, in quanto integralmente soccombente e l ‘ art. 91 c.p.c. può dirsi violato soltanto nel caso in cui le spese di lite siano poste integralmente a carico della parte integralmente vittoriosa, il che non è dato riscontrare.
Il quarto motivo è infondato, poiché, in presenza del disconoscimento del documento su cui si sarebbe potuta fondare una pretesa creditoria, qualunque obbligazione di un ente pubblico non può mai provarsi per presunzioni od altri elementi, occorrendo per l ‘ impegno di spesa sempre la forma scritta (tra innumerevoli: Cass. n. 5480 del 29/02/2024 Rv. 670225 – 01) ed è inconferente, a fronte di una totale mancanza di adeguata prova della prestazione e del credito, il richiamo ai principi di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., che, nella specie, dovrebbero avere un ‘ efficacia di supplenza della prova sia della prestazione che dello stesso contratto. Le norme sulla contabilità della P.A. comportano, invero, la nullità del contratto concluso nella loro inosservanza, né
risulta sia mai stata esperita azione di indebito arricchimento da parte della RAGIONE_SOCIALE nei limiti in cui essa sia effettivamente esperibile nei confronti della P.A. (ogni questione sul punto essendo stata rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 1284 del 2025).
Il ricorso è, pertanto, infondato e deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza della RAGIONE_SOCIALE e valutata l ‘ attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.
La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di