Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10316 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10316 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 2326-2019 proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE E DEL SOCIO COGNOME NOME, in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso d all’AVV_NOTAIO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 2111/2018 della CORTE DI APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/09/2018;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME;
udito il P.G., nella persona del dott. NOME COGNOME;
Con atto di citazione ritualmente notificato COGNOME NOME e COGNOME evocavano in giudizio la società RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) innanzi il Tribunale di Lucca, invocando l’emissione di sentenza costitutiva, ex art. 2932 c.c., in relazione al contratto preliminare intercorso tra la società convenuta e COGNOME NOME in data 16.12.2005, avente ad oggetto 6 villette a schiera da costruire, una delle quali già nel possesso di COGNOME, indicata dal NOME come promissaria acquirente della stessa.
Nella resistenza della società convenuta, la quale disconosceva la sottoscrizione apposta in calce al contratto preliminare, il Tribunale, con sentenza n.781/2012, rigettava la domanda.
Con la sentenza impugnata, n. 2111/2018, la Corte di Appello di Firenze rigettava il gravame interposto dagli originari attori avverso la decisione di prima istanza, confermandola.
Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione NOME e COGNOME NOME, affidandosi a cinque motivi.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del socio accomandatario COGNOME NOME, spiegando a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi e resistito da controricorso dei ricorrenti principali.
In prossimità dell’udienza ambo le parti hanno depositato memoria ed il P.G. ha depositato note scritte.
Sono comparsi all’udienza pubblica il P.G., che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, rigettati o assorbiti gli altri, e per l’assorbimento del ricorso incidentale; l’AVV_NOTAIO per il ricorrente principale, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale; l’AVV_NOTAIO per il ricorrente incidentale, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale.
Con il primo motivo, la parte ricorrente principale lamenta la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda ex art. 2932 c.c. formulata dalla COGNOME.
Con il secondo motivo, si duole invece della nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 132, 287, 288 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe omesso di fornire qualsivoglia motivazione in relazione al rigetto della domanda proposta dalla COGNOME, diversa e autonoma rispetto a quella del Mei.
Con il terzo motivo, denunzia altresì la violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 214, 215, 216, 281 sexies e 293 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto tempestivo il disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce al contratto
preliminare di cui è causa, che era stato formulato dalla società costruttrice soltanto in occasione della sua tardiva costituzione, avvenuta in data 9.12.2011, successivamente alla celebrazione della prima udienza di discussione della causa di primo grado.
Con il quarto motivo, formulato in subordine rispetto al terzo motivo, i ricorrenti principali lamentano invece la violazione degli artt. 115, 116, 214, 215 e 216 c.p.c., nonché la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe comunque dovuto considerare che l’istanza di verificazione era stata proposta dagli odierni ricorrenti in forma implicita, avendo essi insistito nel far valere i diritti nascenti dal contratto preliminare oggetto di causa.
Ed infine, con il quinto ed ultimo motivo, denunziano la violazione degli artt. 115, 116 e 216 c.p.c., nonché la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché comunque la Corte di Appello avrebbe errato nel non aver considerato tempestiva l’istanza di verificazione riproposta dagli odierni ricorrenti in seconda istanza.
La parte ricorrente incidentale, invece, lamenta, con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di condanna degli attori alla refusione, in favore della società convenuta, delle spese di primo grado.
Mentre, con il secondo motivo, si duole dell’omessa motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe omesso di considerare che la difesa della società costruttrice aveva prodotto, in secondo grado, due distinte note spese, relative ciascuna ad un grado del giudizio di merito, ed avrebbe
comunque liquidato le spese in importo esiguo, senza fornire alcuna motivazione al riguardo.
Il Collegio osserva che i motivi terzo, quarto e quinto del ricorso principale impongono la verifica, da un lato, della tempestività del disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce al contratto preliminare del 16.12.2005 oggetto di causa, operato dalla difesa del RAGIONE_SOCIALE con la costituzione in giudizio, avvenuta dopo lo svolgimento della prima udienza fissata per la discussione della causa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., e dall’altro lato della proposizione dell’istanza di verificazione ad opera degli odierni ricorrenti principali.
A tal fine, occorre acquisire il fascicolo di ufficio, allo stato mancante, comprensivo di quello di primo grado e dei relativi verbali, onde poter verificare l’effettiva scansione processuale del giudizio di primo grado.
Il ricorso va di conseguenza rinviato a nuovo ruolo onde consentire la predetta acquisizione.
PQM
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone, a cura della Cancelleria, l’acquisizione del fascicolo di ufficio, comprensivo di quello di primo grado e dei verbali del giudizio svoltosi innanzi il Tribunale di Lucca.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda