Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 184 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 184 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 25139-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME
– intimato –
avverso la sentenza n. 162/2022 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 28/04/2022 R.G.N. 589/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/12/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
Licenziamento del dirigente
R.G.N. 25139/2022
COGNOME
Rep.
Ud.05/12/2024
CC
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Torino, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accertato l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato per giusta causa il 13 settembre 2018 da Banca Intermobiliare Spa al dirigente NOME COGNOME con condanna della società al pagamento di euro 310.753,34, oltre accessori e spese, sull’assunto che ‘non fosse stato provato il fatto storico oggetto di contestazione’, rappresentato dall’invio di una mail il cui contenuto concretava violazione dei doveri incombenti sul dirigente medesimo;
la Corte territoriale ha condiviso l’assunto del Tribunale, respingendo i motivi di impugnazione della società sia in ordine al disconoscimento operato ‘tempestivamente e reiteratamente’ dall’COGNOME circa ‘la genuinità del documento prodotto in giudizio d alla Banca’, sia quanto al rifiuto di attivare i poteri officiosi opposto dal primo giudice;
per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la soccombente con due motivi; al Collegio non risulta che l’intimato abbia svolto attività difensiva mediante rituale deposito di controricorso; parte ricorrente ha comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il
deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
i motivi di ricorso possono essere esposti secondo le sintesi formulate in rubrica dalla stessa parte ricorrente:
1.1. il primo motivo denuncia: ‘violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2712 e dell’art. 2719 del Codice Ci vile e dell’art. 115 del Codice di Procedura Civile con riguardo al documento relativo alla comunicazione e-mail del 6.07.2012 allegato dalla Banca, sub. doc. 6 -fascicolo di primo grado (art. 360, comma 1, n°3, cod. proc. civ.).’; si contesta che nella specie vi sia stato da parte avversa ‘un puntuale disconoscimento della e-mail o del suo contenuto’ e che lo stesso sia stato effettuato tempestivamente;
1.2. il secondo motivo denuncia: ‘violazione e/o falsa applicazione dell’art. 421 del Codice di Procedura Civile con riguardo al documento relativo alla comunicazione e-mail del 6.07.2012 allegato dalla Banca, sub. doc. 6 -fascicolo di primo grado (art. 360, comma 1, n°3, cod. proc. civ.)’; si eccepisce che la Corte adita ‘avrebbe dovuto disporre CTU tecnica informatica sulla casella di posta elettronica del Sig. COGNOME
2. il ricorso è inammissibile;
2.1. posto che l’invio o meno di una e-mail con il contestato contenuto da parte del dirigente rappresenta inevitabilmente una quaestio facti che non può essere oggetto di rivalutazione in questa sede, tanto più in una ipotesi di cd. ‘doppia conforme’, il primo motivo trascura di considerare che anche la valutazione circa i caratteri della specificità e della determinatezza del disconoscimento di scrittura privata, che non postula una forma vincolata, si risolve ‘in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito’ (da ultimo, Cass. n. 18491 del 2024; in precedenza Cass. n. 11460 del 2007; Cass. n. 18042 del 2014; Cass. n. 1537 del 2018); con la conseguenza che tale giudizio può essere sindacato innanzi a questa Corte di legittimità solo laddove la motiv azione che lo sorregge sia lesiva del cd. ‘ minimum costituzionale’; il che certamente non ricorre nella specie
avendo la Corte territoriale motivato sul punto in modo affatto apparente o insanabilmente contraddittorio;
2.2. parimenti inammissibile il secondo mezzo di gravame; secondo condiviso orientamento di questa Corte l’esercizio dei poteri istruttori officiosi di cui all’art. 421 c.p.c. implica valutazioni del giudice del merito ampiamente discrezionali, non potendo porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti e tradurre i poteri officiosi anzidetti in poteri d’indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale (cfr. da ultimo: Cass. n. 14923 del 2024; conf. a Cass. n. 17102 del 2009; Cass. n. 5878 del 2011; Cass. n. 23605 del 2020); peraltro, in entrambi i gradi di merito i giudici hanno esplicitato le ragioni per le quali hanno ritenuto di non far ricorso all’uso dei poteri istruttori officiosi (cfr. Cass. SS.UU. n. 11353 del 2004), giudicando la richiesta di CTU informatica sugli account di posta elettronica del COGNOME avere ‘fin alità meramente esplorativa’;
pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese in difetto di attività difensiva dell’intimato; ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 5 dicembre