Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32165 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32165 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28818/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 2315/2020 depositata il 11/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che
1.-La società RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, ha ottenuto un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, per il pagamento di prestazioni di trasporto (circa 137.000 euro di credito), sulla base di fatture già emesse nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE. 2.Quest’ultima ha proposto opposizione, eccependo innanzitutto che il credito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE, ed oggetto del decreto ingiuntivo, già prima che l’ingiunzione venisse richiesta, era stato in realtà ceduto dalla stessa RAGIONE_SOCIALE ad altra società, la RAGIONE_SOCIALE, con la quale poi è intervenuta compensazione, ossia quel credito è stato compensato con diverso ed opposto credito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE. Inoltre, ha eccepito la RAGIONE_SOCIALE di essere a sua volta creditrice della RAGIONE_SOCIALE per crediti diversi.
3.L’opposizione della RAGIONE_SOCIALE è stata rigettata dal Tribunale di Padova, il quale, da un lato, ha osservato che l’atto di cessione del credito, comunicato a RAGIONE_SOCIALE da RAGIONE_SOCIALE attraverso una Pec, era stato però da RAGIONE_SOCIALE disconosciuto e, a fronte di tale disconoscimento, non v’era stata istanza di verificazione da parte di RAGIONE_SOCIALE, e dunque quel documento non poteva provare alcuna cessione. In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto che RAGIONE_SOCIALE non aveva affatto fornito la prova della esistenza di suoi crediti da portare in compensazione.
3.1.- Questa decisione è stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di Venezia.
4.-RAGIONE_SOCIALE propone ricorso con sei motivi di censura, mentre RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso.
Considerato che
5.- Il primo motivo di ricorso prospetta una violazione dell’articolo 214 c.p.c.
La questione è la seguente. RAGIONE_SOCIALE, per contestare il credito della RAGIONE_SOCIALE, aveva depositato una pec, cui era allegata una cessione di quel credito, che in precedenza RAGIONE_SOCIALE aveva fatto ad altra società, la RAGIONE_SOCIALE.
Ciò al fine di dimostrare che RAGIONE_SOCIALE faceva valere un credito che non aveva più in quanto ceduto ad altra società.
Tuttavia RAGIONE_SOCIALE ha disconosciuto il documento, allegato alla pec, contenente la cessione del credito, e, a fronte di tale disconoscimento, RAGIONE_SOCIALE non ha chiesto la verificazione, con la conseguenza che il Tribunale non ha tenuto conto di quell’atto.
Secondo RAGIONE_SOCIALE invece, quel documento, allegato alla pec, e privo di firma digitale, non andava disconosciuto, non poteva cioè essere oggetto di disconoscimento, ma soltanto di contestazione della sua conformità all’originale (2712 c.c.). Ma, soprattutto, poiché quel documento era allegato ad una posta elettronica certificata (che dunque fa fede) è attratto al regime di quest’ultima, ossia è atto opponibile a terzi e vincibile solo con consulenza tecnica, volta a dimostrare che l’atto, dal punto di vista informatico, non proviene da chi ne certifica l’invio.
In sostanza, i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere valido il disconoscimento di quell’atto – la cessione del credito- e dunque avrebbero errato nel ritenere che, valido il disconoscimento, andasse richiesta la verificazione, che non v’è stata.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto, la certificazione della pec, non comporta certificazione (rectius, paternità) del documento e dunque ammissione che quel documento è proprio.
I due atti hanno funzioni diverse: certificare una pec significa attestare che essa proviene dal mittente, che contiene quanto allegato e che è stata inviata a quell’ora; ma non significa attestare
altresì la veridicità di ciò che è allegato. Del resto, la firma digitale è un mezzo per sottoscrivere un documento informatico, e farlo proprio, mentre la certificazione della posta elettronica è mezzo di attestare la provenienza di quel documento: la posta elettronica certificata dimostra l’invio e la ricezione del messaggio, ma non garantisce il contenuto del documento allegato.
Non si può, in altri termini, dalla circostanza che la posta elettronica è certificata, dedurre che anche il documento allegato lo è, o meglio, che quel documento è riferibile al suo autore, e che ha effettivamente quel contenuto. Si supponga il caso in cui con posta certificata si invia un documento dal falso contenuto, o proveniente da un terzo: si dovrebbe dire che, avendo il mittente certificato la posta (ossia attestato che proviene da lui e che è stata spedita a quell’ora) ha altresì attestato che il documento allegato è vero o che è riferibile ad un terzo.
Del resto, se come assume il ricorrente, la certificazione della posta elettronica si estende al documento allegato, non si vede perché debba potersi contestare quest’ultimo solo per la mancata corrispondenza all’originale (2712 c.c.): la certificazione stessa vale a renderlo originale. La norma citata serve solo a far sì che le copie vengano verificate, ossia che, depositata in atti una copia, si dimostri che essa è conforme all’originale. Nel caso presente, non solo non risulta che il documento allegato alla PEC fosse una copia (altra cosa è il duplicato informatico), ma soprattutto, non può dirsi che fosse una copia per il fatto di non essere firmato digitalmente, non essendo la firma digitale (che può non esserci anche su un originale) a caratterizzare la copia o la riproduzione fotografica.
6.- Con il secondo motivo si prospetta un omesso esame di un fatto decisivo.
Sostiene la ricorrente che la decisione impugnata non ha dato alcun conto della prova in atti dell’invio della pec da parte della RAGIONE_SOCIALE,
che era documentata dal log, ossia dalla certificazione del gestore di posta.
Il motivo è inammissibile.
Che la pec fosse stata inviata da RAGIONE_SOCIALE e ricevuta dalla RAGIONE_SOCIALE, qui ricorrente, è circostanza pacifica, non messa in dubbio: piuttosto, i giudici di merito, correttamente, come si è detto prima, hanno escluso che dalla certificazione della pec potesse derivare un regime particolare agli allegati, escludendo la possibilità di un loro disconoscimento ad opera della controparte. Che è questione diversa.
7.- Il terzo motivo prospetta una insufficiente motivazione.
Secondo la ricorrente, anche a prescindere dal documento, allegato alla PEC, ed idoneo a dimostrare l’avvenuta cessione del credito, di tale cessione c’era prova diversa, e consisteva nella stessa dichiarazione contenuta nella PEC con cui HUB, mittente, dichiarava di voler trattenere la somma relativa al credito vantato e ceduto alla MCS, ed in particolare dalla esistenza di altre cessioni, nonché di altri documenti, versati in atti, dai quali era agevole ricostruire non solo l’avvenuta cessione del credito, ma altresì l’esistenza di crediti RAGIONE_SOCIALE da opporre in compensazione.
Il motivo, inteso come censura della motivazione, è infondato.
La Corte precisa che la decisione di primo grado è corretta <> (p.
7). E dunque ha ritenuto non specifica la difesa del ricorrente in primo grado, ed altrettanto in appello.
8.- Il quarto motivo prospetta violazione dell’articolo 115 c.p.c.
La ricorrente ritiene errata la tesi dei giudici di appello circa la non contestazione, da parte sua, del credito vantato da RAGIONE_SOCIALE: ritiene invece RAGIONE_SOCIALE di avere diffusamente contestato il credito opposto e
che dunque è errata la decisione impugnata nel punto in cui si fonda sulla non contestazione.
Il motivo è inammissibile.
Infatti i giudici di appello non assumono che RAGIONE_SOCIALE non ha contestato i fatti e che dunque tale comportamento assume valore probatorio, piuttosto ritengono che la difesa è stata generica, ossia fatta <>, che è giudizio sul difetto di allegazione e prova, non sulla non contestazione.
Aggiungono poi i giudici di merito che, anche a voler intendere la decisione di primo grado come basata sulla regola della non contestazione, ed anche dunque a volerla ritenere, perciò stesso errata, tuttavia <>.
Quindi la ratio non è il rigetto dell’appello per non avere l’appellante contestato i fatti, ossia il credito (115 c.p.c.), ma è il rigetto dell’appello per non aver provato l’insussistenza di quel credito.
9.-Il quinto motivo prospetta un vizio di motivazione.
Sostiene la ricorrente di avere adeguatamente documentato l’esistenza di un suo credito da compensare con quello vantato da RAGIONE_SOCIALE, e ritiene che di tale documentazione i giudici di merito non hanno tenuto alcun conto: la documentazione era stata depositata nei termini dell’articolo 183 c.p.c.
Il motivo è inammissibile.
Si chiede di censurare l’apprezzamento di prove documentali che è riservato al giudice di merito, e di cui peraltro non si conosce il contenuto.
10.- Il sesto motivo denuncia omessa motivazione sul rigetto delle istanze istruttorie.
Ritiene la ricorrente di avere chiesto dei mezzi di prova con le note di cui all’articolo 183 c.p.c e che, a fronte di tale richiesta, non v’è stata alcuna decisione da parte del giudice di merito. Ribadisce che, per contro, si trattava di prove ammissibili e rilevanti, su cui avrebbe dovuto esserci motivazione.
Il motivo è inammissibile.
Si censura qui una decisione di primo grado, che invece andava censurata in quella fase, e non si chiarisce se la questione del rigetto delle prove in primo grado sia stato oggetto di specifico appello, ed in che termini.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 28/09/2023.