Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4799 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4799 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30713/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME -ricorrente- contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1041/2020 depositata il 05/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con decreto ingiuntivo del 13/5/2019 il Tribunale di Pavia ha ingiunto ai sig.ri NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, nonché alla società RAGIONE_SOCIALE,
RAGIONE_SOCIALE, in via solidale fra loro, il pagamento di euro 700.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE, in virtù di fideiussione omnibus prestata a favore della società RAGIONE_SOCIALE in data 14/9/2001, nonché di dichiarazione integrativa priva di data, recante timbro postale del 3/10/2002, che ne estendeva il massimale fino alla concorrenza dell’importo di euro 700.000,00.
Il Tribunale di Pavia, con sentenza del 5/11/2020, ha accolto l’opposizione promossa dal sig. NOME COGNOME, osservando che il medesimo, nell’atto di citazione, aveva disconosciuto la sottoscrizione a lui riferibile sulla fideiussione del 14/9/2001 e che durante la prima udienza e nella memoria n. 1 ex art. 183 c.p.c. aveva chiarito che il proprio disconoscimento era relativo anche alla fideiussione del 3/10/2002, mentre la Banca non aveva fatto istanza di verificazione e si era limitata a dedurre che il decreto ingiuntivo era stato richiesto solo con riferimento alla fideiussione del 3/10/2002 e che il disconoscimento era relativo solo alla sottoscrizione della fideiussione del 14/9/2002.
Il Tribunale, allora, ha ritenuto che, mentre la scrittura 14/9/2001 recava la dichiarazione dei fideiussori e le condizioni del rapporto di garanzia, la scrittura 3/10/2002 aveva comportato solo la modifica dell’ammontare della garanzia, stabilendo che i fideiussori confermavano la fideiussione a suo tempo prestata, con la conseguenza che il disconoscimento aveva privato di qualsiasi effetto giuridico la dichiarazione di fideiussione.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello, eccependo l’inefficacia del disconoscimento in quanto generico e non tempestivo, e comunque l’irrilevanza di quello della prima scrittura perché la sottoscrizione della seconda equivaleva a ratifica della prima.
La Corte d’Appello di Milano ha ritenuto inammissibile il ricorso, pronunciando ordinanza ex art. 348 bis c.p.c.
In particolare, ha considerato sufficientemente specifico il disconoscimento e riferito all’unitario negozio, i cui tratti essenziali risultavano disciplinati nella scrittura 14/9/2001 e il cui solo massimale risultava essere stato modificato con la scrittura 3/10/2002, ha ritenuto tempestivo il disconoscimento (già in ambito stragiudiziale mediante comunicazione inviata alla RAGIONE_SOCIALE il 18/3/2019 e poi nel giudizio di primo grado) e ha osservato che la scrittura del 3/10/2002, denominata ‘ integrazione dichiarativa per aumento del massimale (fideiussione omnibus’) , non poteva essere qualificata come contratto autonomo di garanzia e che la RAGIONE_SOCIALE non aveva utilizzato lo strumento dell’istanza di verificazione.
2) Con ricorso notificato il 29/11/2021 la RAGIONE_SOCIALE ha impugnato, ex art. 348 ter e 360 c.p.c., la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1041/2020 (art. 348 ter co. 3: ‘ quando è pronunciata l’inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell’art. 360, ricorso per cassazione ‘), proponendo quattro motivi di ricorso.
Il sig. NOME COGNOME resiste con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Primo motivo di impugnazione : ‘ Impugnazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. per falsa applicazione dell’art. 214 c.p.c. per avere il Tribunale di Pavia erroneamente ritenuto integrato il disconoscimento della sottoscrizione nel caso di specie ‘.
La ricorrente censura la sentenza del Tribunale di Pavia (ribadendo la stessa critica nella memoria 9/2/2026) per aver ritenuto valido il disconoscimento della sottoscrizione effettuato dal sig. COGNOME, sostenendo che invece il disconoscimento è generico e quello della scrittura 3/10/2002 non è tempestivo (essendo avvenuto solo alla prima udienza e nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c.).
Precisa che il disconoscimento è generico perché non precisa a quale delle due scritture si riferisca e, riguardo alla fideiussione del 14/9/2001, a quale delle due firme apposte in calce si riferisca.
Contesta che il disconoscimento è vago anche perché si fonda solo sul fatto, espresso dal sig. COGNOME, di non essersi mai recato in banca a sottoscrivere fideiussioni.
Aggiunge che la scrittura 3/10/2002, non essendo stata tempestivamente disconosciuta, va considerata riconosciuta e facente piena prova, e che la stessa, in cui si afferma espressamente di confermare la fideiussione precedente, costituisce confessione stragiudiziale circa la sottoscrizione della fideiussione 14/9/2001, per cui non era possibile successivamente disconoscere questa prima scrittura, non potendo la confessione essere revocata se non per i motivi di cui all’art. 2732 c.c.
Il motivo è inammissibile.
1.1) In primo luogo si osserva che la verifica di idoneità delle espressioni utilizzate ai fini del disconoscimento di una scrittura privata costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità salvo il controllo motivazionale (Cass. n. 11.460 del 2007; anche, per es.: Cass. n. 18042/2014; Cass. n. 1537/2018; Cass. civ., sez. I, 8/07/2024, n. 18491: ‘ Il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell’art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato ‘).
Nel presente caso il Tribunale di Pavia ha chiarito che la scrittura 14/9/2001 reca la dichiarazione dei fideiussori e le condizioni del rapporto di garanzia, mentre la scrittura 3/10/2002 ha comportato solo la modifica
dell’oggetto della garanzia, considerato che è la stessa scrittura a chiarirlo laddove si stabilisce che i predetti fideiussori confermano ‘in ogni sua parte la fideiussione a suo tempo prestata, con esclusione di ogni volontà o effetto novativo, dovendosi la predetta garanzia ritenere variata unicamente nell’ammontare dell’importo garantito’.
Di conseguenza, il disconoscimento della fideiussione va riferito all’unitaria dichiarazione di fideiussione (la prima scrittura, completata, circa la precisazione dell’ammontare, dalla seconda), come con chiarezza e logica espresso dalla Corte d’Appello; ‘ Il disconoscimento operato dal COGNOME risulta infatti sufficientemente specifico, dal momento che da subito (v. missiva di contestazione del difensore inviata ante causam il 18/3/2019) è apparso inteso a contestare l’autenticità della sottoscrizione a sé riferibile e l’efficacia nei propri confronti del titolo posto a fondamento dell’ingiunzione di pagamento, con ciò dovendosi intendere l’unitario negozio i cui tratti essenziali risultano disciplinati nella scrittura datata 14/9/2001 e il cui solo massimale risulta essere stato modificato con la scrittura del 2002, denominata . L’unitarietà di tale contratto è stata d’altra parte confermata dalla stessa RAGIONE_SOCIALE con il proprio ricorso per decreto ingiuntivo, nel quale ha indicato a fondamento delle richieste un’unica garanzia, . Da ciò discende che nessun dubbio poteva insorgere nella Banca opposta e nella sua difesa in merito all’oggetto del disconoscimento operato da COGNOME, tanto con riferimento alle due firme apposte al contratto del 2001 quanto a quella apposta sull’integrazione del 2002. A ciò si deve aggiungere che la scrittura del 2002 non riporta nemmeno l’indicazione dei soggetti a cui sarebbero riferibili le singole firme e sigle apposte in calce, elemento che certamente rendeva arduo operare un disconoscimento specificamente rivolto a una particolare sottoscrizione ‘.
Tale chiara valutazione sul disconoscimento operata dai giudici di merito è, dunque, insindacabile in sede di legittimità, e le contestazioni della ricorrente, circa la genericità delle espressioni utilizzate per il disconoscimento, la loro riferibilità agli elementi delle scritture private e l’interpretazione della scrittura 3/10/2002 sono chiaramente censure inammissibili perché riferite a valutazioni riservate al giudice del merito.
1.2) Si osserva, ulteriormente, che il giudizio di inammissibilità può, addirittura, nel presente caso, essere formulato ancor più a monte.
Infatti, la ricorrente allega in ricorso che: ‘ Il disconoscimento appare del tutto generico ‘, ma dimentica di precisare quale ne fosse il preciso contenuto.
Nel ricorso si dice, a pag. 3, che il COGNOME ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, ‘ disconoscendo la propria sottoscrizione in ordine alla fideiussione datata 14.9.2001 ‘, il che corrisponde al contenuto della sentenza del Tribunale, la quale a pag. 4 spiega che NOME COGNOME, ‘ nell’atto di citazione, ha disconosciuto la sottoscrizione ad egli riferibile della fideiussione del 14-9-2001 ‘.
In definitiva, la ricorrente deduce l’inidoneità della formula utilizzata per il disconoscimento della scrittura privata, senza dire quale fosse il contenuto di essa: il motivo è pertanto inammissibile per difetto del requisito di autosufficienza di cui al numero 6 dell’articolo 366 c.p.c
Ciò vale anche per il passaggio in cui la stessa ricorrente afferma che il COGNOME non avrebbe ‘ mai precisato quale dei due documenti azionati dall’ingiungente abbia inteso disconoscere ‘, affermazione che, peraltro, contrasta con quanto precedentemente affermato, sia nel ricorso che nella sentenza impugnata in riferimento al disconoscimento della prima fideiussione, risalente al 14/9/2001.
1.3) Nel corpo dello stesso motivo, si sostiene che il disconoscimento della successiva scrittura del 3 ottobre 2002, difetterebbe di tempestività, in riferimento al precetto fissato dall’art. 215 c.p.c.:
In questa parte, il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi posta a sostegno della decisione impugnata, laddove il giudice di merito ha affermato che la seconda scrittura ha comportato soltanto la modifica dell’oggetto della garanzia; è la stessa scrittura a chiarirlo laddove si stabilisce che i predetti fideiussori confermano ‘in ogni sua parte la fideiussione a suo tempo prestata’.
Secondo il Tribunale, il disconoscimento della prima fideiussione, non seguita da istanza di verificazione, ha privato di efficacia probatoria non solo la prima scrittura, ma anche la seconda, in quanto meramente ancillare rispetto alla prima.
E tale valutazione, sulla natura complementare della seconda scrittura, è insindacabile in cassazione.
1.4) Del tutto irrilevante è poi l’osservazione della ricorrente circa la carenza di giustificazione del disconoscimento (collegato dal COGNOME al fatto che non si fosse mai recato in banca a sottoscrivere fideiussione), dal momento che, a parte l’insindacabilità del giudizio sull’idoneità del disconoscimento del giudice di merito, la giurisprudenza non chiede certo di giustificare o motivare il disconoscimento, ma solo di esprimerlo con chiarezza.
Secondo motivo di impugnazione : ‘Impugnazione ex art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione degli artt. 1399 c.c. e 214 c.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. per non avere il Tribunale ravvisato nella sottoscrizione della scrittura del 3/10/2002 un’ipotesi di ratifica della fideiussione del 14/9/2001’.
La ricorrente afferma che la decisione del Tribunale è contraddittoria laddove da un lato ha accertato che con la sottoscrizione della scrittura 3/10/2002 il COGNOME ha confermato la fideiussione a suo tempo prestata, e dall’altro ha ritenuto validamente integrato il disconoscimento della fideiussione stipulata il 14/9/2001, nonostante questa fosse stata medio tempore ratificata.
La ricorrente insiste nel sostenere che la successiva integrazione in aumento di una precedente fideiussione possa essere qualificata come ratifica della precedente fideiussione avente firma apocrifa.
Il motivo è inammissibile.
2.1) L’inammissibilità deriva dal fatto che anche in questo caso il motivo è diretto a contrastare l’accertamento di merito operato dal Tribunale in ordine alla relazione sussistente tra la prima e la seconda scrittura.
Infatti, il Tribunale ha chiaramente delineato la natura complementare della seconda scrittura e stabilito che il disconoscimento della scrittura 14/9/2001 operato dal COGNOME, in assenza di istanza di verificazione da parte della Banca, ha avuto l’effetto di privare di qualsiasi vincolo giuridico la dichiarazione di fideiussione nel suo complesso, non rinvenendosi nella scrittura del 3/10/2002 una seconda dichiarazione di fideiussione.
E la Corte d’Appello ha ulteriormente chiarito l’impossibilità di attribuire alla scrittura del 2002 valore autonomo, e tantomeno di autonoma ratifica della precedente scrittura: ‘ Il documento recante timbro postale del 2002 e denominato , non presenta in sé considerato elementi sufficienti per essere qualificato come contratto autonomo…dal momento che, sia nella propria denominazione, sia nel proprio contenuto, si riferisce in modo chiaro e inequivoco ad accordi già intervenuti fra le parti (che peraltro nell’atto del 2002 neppure risultano chiaramente individuati, mancando qualsiasi riferimento all’indirizzo di residenza e al codice fiscale dei sottoscrittori, nonché soprattutto qualsiasi riferimento alle firme/sigle apposte ai singoli nomi dei firmatari) e nulla specifica in merito alle condizioni dell’assunzione di garanzia…A ciò si aggiunga che…il disconoscimento operato dal COGNOME è sempre stato chiaramente inteso a negare ogni efficacia all’intero titolo azionato dalla RAGIONE_SOCIALE nei propri confronti, sicché priva di pregio risulta l’affermazione secondo cui la
mancanza di disconoscimento della scrittura del 2002 equivarrebbe a ratifica della fideiussione del 2001′.
Terzo motivo di impugnazione : ‘Impugnazione ex art. 360 n. 4 c.p.c.: nullità del procedimento per vizio di omessa pronuncia, avendo il Tribunale di Pavia omesso di pronunciare su un’eccezione esplicitamente formulata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘.
La ricorrente cesura la sentenza del Tribunale di Pavia per omessa pronuncia sulla sua eccezione relativa alla malafede con cui il sig. COGNOME ha fatto ricorso allo strumento processuale del disconoscimento della fideiussione e instaurato la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, così abusando del suo diritto.
La ricorrente sostiene pertanto la nullità del procedimento per omessa pronuncia su di uno dei motivi di impugnazione.
Il motivo è inammissibile.
3.1) Il motivo è inammissibile, anche in questo caso, per difetto di autosufficienza, dal momento che il ricorso non chiarisce quale sarebbe stato esattamente il contenuto dell’eccezione asseritamente formulata.
In ogni caso, la censura è altresì infondata, dal momento che il giudice di merito, nel reputare validamente effettuato il disconoscimento, ha evidentemente disatteso, seppur implicitamente, una simile eccezione, quand’anche essa fosse stata effettivamente formulata.
Quarto motivo di impugnazione : ‘Impugnazione ex art. 350 n. 3 c.p.c.: per violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., per non avere il Tribunale correttamente applicato la regola di diritto secondo cui ‘.
La ricorrente censura la sentenza del Tribunale per non aver conferito la giusta rilevanza alla malafede contrattuale del COGNOME, il quale, nel disconoscere la scrittura privata, avrebbe illegittimamente abusato del proprio diritto.
Specifica la ricorrente che, sebbene il contratto di fideiussione fosse stato stipulato oltre 20 anni fa, lo stesso era stato per la prima volta messo in discussione soltanto nel 2019, allorquando i garanti erano stati intimati al pagamento a causa del fallimento della debitrice principale.
Il motivo è inammissibile
4.1) In primo luogo l’inammissibilità discende da quanto sopra osservato, dal momento che il ricorso non contiene elementi da cui desumere che la questione della malafede del COGNOME fosse stata sollevata nel giudizio di merito ed in quali eventuali ipotetici esatti termini.
In ogni caso, si osserva che il motivo è poco comprensibile, giacché addebita al COGNOME di aver formulato il disconoscimento a distanza di molti anni dalla sottoscrizione della fideiussione, ma, nello stesso tempo, si riconosce che il disconoscimento è stato effettuato quando la fideiussione è stata fatta valere.
Si ritiene, dunque, che dall’esposizione stessa del motivo emerga l’assenza di comportamento abusivo da parte del COGNOME, che ha contestato la fideiussione (anche stragiudizialmente, prima dell’inizio della causa giudiziaria) non appena questa è stata azionata nei suoi confronti.
Del tutto legittimo, è stato, dunque il suo disconoscimento e la Banca aveva a sua disposizione lo strumento per contrastarlo, chiedendo la verificazione, richiesta che, invece, non è stata tempestivamente formulata.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €. 13.000, oltre a €. 200 per esborsi, oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 23/2/2026 nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di cassazione.
Il Presidente NOME COGNOME