SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 318 2026 – N. R.G. 00000024 2025 DEPOSITO MINUTA 23 03 2026 PUBBLICAZIONE 24 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D’Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 24/2025
La Corte D’Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello tra
(C.F: ), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (PEC e dall’AVV_NOTAIO (PEC , elettivamente domiciliato presso il difensore con Studio nella Spezia, INDIRIZZO, C.F.
appellante
contro
(C.F. n. ), con sede legale in Milano, INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (PEC , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, P.
appellata
DISCUSSIONE ORALE IN DATA 18/02/2026.
Le parti concludono come da verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
Con decreto n. 216/2021 il Tribunale della Spezia in data 12/04/2021 ingiungeva a quale obbligato principale e quale fideiussore il pagamento in favore di dell’importo di € 33.209,12, oltre interessi legali e spese, in relazione ai crediti derivanti dal contratto di finanziamento n.
NUMERO_DOCUMENTO del 19/01/2018; con il medesimo decreto veniva ingiunto il pagamento di altri importi estranei al presente giudizio nei confronti del solo .
Con atto notificato in data 31/05/2021, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, deducendo l’inesistenza del credito a causa della mai avvenuta sottoscrizione del contratto di finanziamento, della mancata comunicazione della diffida ad adempiere e dell’omessa produzione dell’estratto conto certificato. L’attore, in particolare, disconosceva le sottoscrizioni apposte al contratto quale fideiussore indicando le parti del documento ove erano apposte le sottoscrizioni disconosciute. Il convenuto opposto chiedeva la provvisoria esecutività del decreto opposto e il rigetto della domanda attorea; proponeva, altresì, istanza di verificazione delle sottoscrizioni dell’opponente.
Nel giudizio di opposizione, venivano respinte l’istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e l’istanza di verificazione. La causa veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruttoria.
Con sentenza n. 834/2024 del 10/12/2024, il Tribunale della Spezia confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l’opponente alle spese, ritenendo che il disconoscimento delle firme da parte dell’opponente fosse generico, che l’opponente fosse stato correttamente identificato in sede di conclusione del contratto e che le altre questioni sollevate fossero irrilevanti.
Con atto notificato in data 10/01/2025, presentava appello con il quale chiedeva: in via preliminare, la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata e la declaratoria di nullità della medesima per contraddittorietà della motivazione, in particolare con riguardo alla ritenuta genericità del disconoscimento delle sottoscrizioni; nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto per mancato raggiungimento della prova del credito, ribadendo di avere operato efficacemente il disconoscimento delle sottoscrizioni. si costituiva nel giudizio di appello e chiedeva respingersi l’appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
Nel giudizio di appello, con ordinanza del 23/07/2025 veniva accolta l’istanza di sospensiva proposta dall’appellante e veniva fissata udienza orale. A tale udienza le parti non comparivano e veniva fissata ex art. 309 c.p.c. una successiva udienza. A tale
udienza, 18/02/2026, le parti comparivano e, sulle conclusioni già precisate in atti procedevano alla discussione. All’esito la causa veniva trattenuta in decisione.
1. Sulla nullità della sentenza di primo grado dedotta dall’appellante.
Con il terzo motivo, che ha priorità logica, l’appellante deduce la nullità della sentenza con le seguenti argomentazioni: « Gli errori rilevati al primo e secondo motivo inficiano di validità tutto il percorso logico posto in essere dal Giudicante che giunge, erroneamente, a delibare la genericità di un disconoscimento che, invece ed a ben vedere, è assolutamente conforme alle regole dettate dall’ordinamento e confermate dalla giurisprudenza di legittimità, che anzi, riconosce anche una ammissibilità più ampia rispetto a quanto eccepito in atto di citazione in opposizione nella presente fattispecie. Tale errore comporta che la motivazione che sorregge la decisione in punto è viziata da irriducibile illogicità alla quale consegue una inevitabile assenza, apparenza ed intrinseca contraddittorietà » (cfr. appello pagg. 18 e ss.).
Il motivo è infondato.
Le ragioni addotte dall’appellante sono di merito e possono condurre eventualmente ad una riforma della sentenza impugnata, ma non ad una declaratoria di nullità.
Il nostro sistema processuale è caratterizzato dal principio di tassatività delle nullità, che limita le ipotesi di nullità degli atti processuali ai soli casi di espressa previsione di legge o di mancato raggiungimento dello scopo (Cass. Sez. L., 25/01/2022), non sussistenti nel caso in esame.
2. Sui motivi di merito dell’appello.
Con il primo motivo si deducono: « Illogicità e irragionevolezza della sentenza appellata, violazione degli artt 214 e 215 c.p.c., contraddittorietà della motivazione » (cfr. appello pagg. 5 e ss.). L’appellante deduce l’avvenuto disconoscimento delle firme apposte al contratto di finanziamento in modo tempestivo e specifico, ricordando che ha indicato la pagina contenente le firme disconosciute (« pagina 4 di 7 »), che ha negato di aver sottoscritto il documento e che ha richiesto a controparte il deposito dell’originale in suo possesso; che tale deposito non è mai avvenuto. Inoltre, deduce e che il Tribunale avrebbe stimato autonomamente l’autenticità della
sottoscrizione senza operare un confronto con il documento originale e senza disporre alcuna perizia grafologica, in violazione della disciplina sulla verificazione. Il motivo è fondato.
La parte ha disconosciuto la firma in modo specifico. Va correttamente intesa la massima della Cassazione citata nella sentenza di primo grado, che si riporta: « Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell’art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti; inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte » (Cass. Civ., Sez. 5, Ordinanza n. 17313 del 17/06/2021). La Suprema Corte non richiede di indicare ogni profilo di presunta falsità della sottoscrizione (oggetto semmai del giudizio di verificazione, qualora ammesso), ma ritiene sufficiente un disconoscimento formale, inequivoco, non esplorativo e con riferimento specifico al documento nel quale la firma asseritamente apocrifa risulta apposta.
Nel caso in esame, l’appellante (opponente in primo grado) risulta aver assolto correttamente l’onere richiesto, avendo affermato in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e in un paragrafo autonomo: che le firme disconosciute si trovano a pag. 4 di 7 del documento contrattuale; che i dati registrati dalla banca in sede di identificazione sono parzialmente corretti a causa di un errore di trascrizione della data di scadenza della patente di guida; che la sottoscrizione su tale patente risulta diversa da quella risultante nel documento contrattuale; che l’opponente non ha mai sottoscritto il documento contrattuale; che l’opponente è estraneo al rapporto in essere fra e
debitore principale del contratto di finanziamento in esame (cfr. opposizione decreto ingiuntivo pagg. 2-3).
Per superare tale disconoscimento occorreva procedere al giudizio di verificazione ai sensi degli artt. 214 c.p.c., che in primo grado è stato formalmente richiesto dall’opposto (cfr. comparsa primo grado pag. 8), ma non effettuato.
L’appellato, costituitosi nel giudizio d’appello, non ha riproposto istanza di verificazione, ne ha offerto in causa l’originale del documento al fine di procedere alla verificazione. Ai sensi dell’art. 346 c.p.c., « Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate », dovendo intendersi tra queste sia le domande rigettate sia quelle non esaminate in quanto assorbite (cfr. Cass. Civ., Sez. U., Sentenza n. 13195 del 25/05/2018). La mancata riproposizione dell’istanza di verificazione in appello equivale a rinuncia della medesima, con conseguente inutilizzabilità del documento disconosciuto. Infatti: « La mancata proposizione dell’istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto » (cfr. Cass. Civ., Sez. U., Sentenza n. 3086 del 01/02/2022).
Di conseguenza, il contratto di finanziamento, nella parte relativa alle sottoscrizioni apposte da , deve ritenersi efficacemente disconosciuto. Non assume alcun rilievo, ai fini della prova dell’autenticità delle sottoscrizioni, il paragrafo del formulario contrattuale intitolato ‘AUTENTICA FIRME DA PARTE DELL’INCARICATO’, nel quale viene dato conto delle procedure di verifica dell’identità del cliente (cfr. NUMERO_DOCUMENTO di NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO, doc. 1 pag. 4 di 7). Non si tratta di autentica in senso proprio perché il soggetto incaricato non è un pubblico ufficiale. Lo scopo della verifica è estraneo al conferimento di pubblica fede alla sottoscrizione apposta, essendo piuttosto finalizzata alla profilazione del cliente e all’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio ai sensi del d.lgs. 231/2007.
In definitiva, il documento disconosciuto è inutilizzabile nel presente giudizio. Espunto il contratto di finanziamento dal compendio probatorio, la prova della conclusione del contratto da parte dell’appellante non è inferibile altrimenti, perché il contratto richiede la forma scritta ad substantiam , ai sensi dell’art. 117, co. 3, T.U.B. In mancanza di
prova della qualità di fideiussore, il credito derivante dal contratto di finanziamento non può essere preteso nei confronti dell’appellante.
Pertanto, va accolto il primo motivo di appello. Il restante motivo, attinente alla sussistenza oggettiva del credito, risulta assorbito. Conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto in primo grado deve essere revocato.
3. Sulle spese.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza della parte appellata.
Le spese sono liquidate per il primo e per il secondo grado di giudizio secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, nei valori medi, in ragione del valore della causa (pari ad € 33.309,12) e precisamente secondo lo scaglione da € 26.000,01 a € 52,000:
-per il primo grado:
fase di studio della controversia € 1.701,00 per compensi;
fase introduttiva del giudizio € 1.204,00 per compensi;
fase di trattazione € 1.806,00 per compensi;
fase decisionale € 2.905,00 per compensi;
e così complessivamente € 7.616,00 per compensi di avvocato, oltre 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge;
-per il grado di appello:
fase di studio della controversia € 2.058,00 per compensi;
fase introduttiva del giudizio € 1.418,00 per compensi;
fase di trattazione € 3.045,00 per compensi;
fase decisionale € 3.470,00 per compensi;
e così complessivamente € 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza appellata, ogni contraria eccezione respinta, in accoglimento dell’appello, così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo n. 216/2021 emesso in data 12/04/2021 dal Tribunale della Spezia nei confronti di ;
2. condanna la parte appellata l pagamento delle spese di lite, che liquida per il primo grado in € 7.616,00 per compensi di avvocato, oltre 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge, e per il grado di appello in € 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 11/03/2026.
Il Consigliere estensore
La Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
Minuta redatta con la collaborazione del AVV_NOTAIOO.T. AVV_NOTAIO NOME COGNOME.