Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2909 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2909 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 3712-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME ;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore; RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/12/2025
CC
Presidente pro tempore, rappresentate e difese ex lege dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
– controricorrenti –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME; – controricorrenti avverso la sentenza n. 70/2021 della CORTE D’APPELLO di udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
COGNOME, depositata il 24/07/2021 R.G.N. 190/2019+1; 11/12/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO che
Con sentenza del 7 maggio 2021, la Corte d’appello di Campobasso ha respinto gli appelli, rispettivamente principale ed incidentale, proposti da NOME COGNOME e dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva accolto parzi almente l’opposizione proposta avverso alcuni atti notificati afferenti a crediti RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per effetto dell’intervenuta prescrizione dei relativi crediti, rigettandola nel resto.
In particolare, la Corte, condividendo le argomentazioni del giudice di primo grado, ha escluso che, con riguardo alla documentazione posta a fondamento dei crediti vantati, vi fosse la lamentata violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c.
.
CONSIDERATO che
1.Con l’unico motivo di ricorso si censura la decisione impugnata ai sensi degli artt. 2712 e 2719 allegandosi l’erronea statuizione circa l’inammissibilità dell’avvenuto ‘disconoscimento’ RAGIONE_SOCIALE notifiche degli avvisi di pagamento e RAGIONE_SOCIALE cartelle.
In particolare, contesta parte ricorrente la ritualità dell’utilizzo di copie fotostatiche dei suddetti documenti negando che gli stessi gli siano mai stati notificati.
Il motivo è infondato.
Quanto, in particolare, alla pretesa violazione dell’art. 2112 c.c., nella fattispecie la censura non coglie la ratio decidendi della sentenza (ex plurimis: Cass. 1/4/2025 n. 8604; Cass. 08/06/2022 n. 18429), atteso che la Corte d’appello ha rilevato che la contestazione era del tutto generica, in conformità con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il ‘disconoscimento’, pur non ess endo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all’art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (cfr. Cass., sezione lavoro, 28 gennaio 2011 n.2117; conforme Cass., sezione lavoro, 3 luglio 2001 n.8998).
1.2. Questa Corte ha stabilito in proposito che, in tema di efficacia probatoria RAGIONE_SOCIALE riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c., il “disconoscimento” che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova – e che va distinto dal “mancato
Per la cassazione della sentenza propone ricorso NOME COGNOME affidandolo ad un motivo.
Resistono, con controricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
riconoscimento”, diretto o indiretto, il quale, invece, non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite -, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all’art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. 28/01/2011, n. 2117).
Con riguardo al secondo profilo di censura, parte ricorrente contesta la violazione dell’art. 2719 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c.
Sostiene che il disconoscimento di conformità di una copia fotostatica, ai sensi dell’art. 2719 c.c., non necessiti di un’espressa e specifica indicazione degli elementi di difformità. A sostegno di tale affermazione, sembra evincersi che parte ricorrente voglia evidenziare le differenze tra l’art. 2712 c.c., che regola il valore probatorio RAGIONE_SOCIALE riproduzioni meccaniche di fatti e cose, e l’art. 2719 c.c., il quale disciplina l’efficacia probatoria RAGIONE_SOCIALE copie fotografiche di scritture.
Secondo tale percorso argomentativo, nel caso di riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c., il disconoscimento deve essere specifico, in quanto priva la riproduzione della sua efficacia probatoria, precludendo al Giudice di verificarne la conformità con altri mezzi di prova. Al contrario, nel caso di copie fotografiche ex art. 2719 c.c., il disconoscimento, anche se generico, sarebbe sufficiente a privare la copia della sua efficacia probatoria.
2.1. Va premesso che l’art. 2719 c.c. dispone che ‘Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia RAGIONE_SOCIALE autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta’.
2.2. Sulla quaestio si è già pronunciata questa Corte, affermando che, in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l’obbligato contesti la conformità RAGIONE_SOCIALE copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c., il giudice che escluda l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità RAGIONE_SOCIALE copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass. 1/4/2025 n. 8604 cit.; Cass. 26/10/2020, n. 23426).
2.3. La Corte d’appello ha fatto rettamente applicazione di tale principio, rilevando come la contestazione fosse generica e poco chiara.
Deve infatti essere osservato il principio che il disconoscimento di notifica della cartella esattoriale, laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l’obbligato contesti la conformità RAGIONE_SOCIALE copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c., necessita di specificazione RAGIONE_SOCIALE ragioni della asserita non conformità, essendo viceversa insufficiente, a tal fine, il generico mero disconoscimento.
Deve, quindi, concludersi che la Corte sulla base della documentazione prodotta ha accertato, con valutazione di fatto, sottratta al sindacato di legittimità, la correttezza RAGIONE_SOCIALE notifiche
a mezzo raccomandata e anche di quelle tramite EMAIL all’indirizzo del destinatario, alla luce dell’espletamento di corrette modalità di effettuazione RAGIONE_SOCIALE stesse, rilevando l’insussistenza di elementi a sostegno della lamentata non corrispondenza agli originali in considerazione del generico ‘disconoscimento’.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 -bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
PQM
La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore RAGIONE_SOCIALE parti controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE spese di lite, che liquida in complessivi euro 2500,00 ciascuno per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’ar t. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’ art. 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’11 dicembre 2025.
NOME COGNOME