Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10897 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10897 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 12128-2022 proposto da:
NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (già RAGIONE_SOCIALE), I.N.P.S. – ISTITUTO RAGIONE_SOCIALE PREVIDENZA SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE – Società RAGIONE_SOCIALE IRAGIONE_SOCIALE;
– intimati – avverso la sentenza n. 522/2021 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 04/11/2021 R.G.N. 454/2016;
Oggetto
CARTELLE DI PAGAMENTO
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
Ud.14/03/2025 CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che:
COGNOME NOME adiva il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, e impugnava con distinti ricorsi due diverse intimazioni di pagamento, l’una per la somma di euro 6.502,14 e l’altra per la somma di euro 18.540,58, notificate da RAGIONE_SOCIALE in ragione di crediti relativi a contributi RAGIONE_SOCIALE. I due ricorsi venivano riuniti. RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. L’RAGIONE_SOCIALE non si costituiva in giudiz io. Definendo il giudizio con la sentenza 1560/2016 del 29/04/2016 il Tribunale di Taranto, sezione lavoro, rigettava i ricorsi e condannava il ricorrente alle spese.
Proponeva appello COGNOME NOME; l’RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non si costituivano nel secondo grado di giudizio. Con la sentenza n. 522/2021 del 04/11/2021 la Corte di Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, -sezione lavor o rigettava l’appello.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, COGNOME NOME. L’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno ricevuto rituale notifica del ricorso e sono rimasti intimati.
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 14/03/2025.
Considerato che :
Con il primo motivo di ricorso la difesa di COGNOME NOME deduce error in procedendo , omessa pronuncia e violazione del principio del chiesto e pronunciato ex. art. 112 c.p.c., dell’art. 113 c.p.c., dell’art. 24 Costituzione e dell’art. 6 RAGIONE_SOCIALE CEDU, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., lamentando che la sentenza impugnata avrebbe «omesso di pronunciarsi sul
secondo motivo dell’atto di appello col quale si censurava la sentenza di prime cure per aver ingiustamente, il giudice del lavoro del Tribunale di Taranto, ritenuto generico il disconoscimento espresso RAGIONE_SOCIALE fotocopie dei sedicenti avvisi di ricevimento di sedicenti cartelle di pagamento (invocate ma mai prodotte in giudizio) prodromiche all’intimazione di pagamento per cui è causa».
1.1. Rileva il Collegio come la questione sia esattamente formulata in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. alla luce del principio di diritto secondo il quale: l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello – così come l’omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio – risolvendosi nella violazione RAGIONE_SOCIALE corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia RAGIONE_SOCIALE violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360, n.3, c.p.c., o del vizio di motivazione ex art. 360, n.5, c.p.c., in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo – ovverosia RAGIONE_SOCIALE violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n.4, c.p.c. – la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità – in tal caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello; pertanto, alla mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro ex
actis dell’assunta omissione, consegue l’inammissibilità del motivo (Cass. 13/10/2022, n. 29952).
1.2. Sussiste, poi, la denunciata omessa pronuncia perché la questione costituiva oggetto di specifico motivo di appello sul quale la sentenza impugnata non si è pronunciata.
1.3. La Corte può decidere nel merito sulla questione perché nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e RAGIONE_SOCIALE ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. 16/06/2023, n. 17416). Ed ancora: alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno RAGIONE_SOCIALE causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. 28/06/2017, n. 16171).
1.4. Il motivo di appello non esaminato dalla Corte territoriale riguardava la valutazione del Tribunale di Taranto, sezione lavoro, circa l’inidoneità del disconoscimento operato dalla difesa dell’odierno ricorrente nei confronti RAGIONE_SOCIALE relate di
notifica e degli avvisi di ricevimento RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali. Secondo la difesa di COGNOME NOME il giudice di primo grado avrebbe errato considerando il disconoscimento inidoneo a privare di efficacia le copie prodotte in giudizio. Sulla questione la Corte può decidere senza necessità di ulteriori accertamenti in fatto, trattandosi di apprezzare le modalità del disconoscimento operato a verbale (verbale allegato al ricorso per cassazione). Ad avviso del Collegio la decisione del giudice di primo grado deve andare esente da censure perché nel qualificare come generico il disconoscimento si è posta del tutto in linea con la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte circa le modalità di un valido disconoscimento.
1.5. Si consideri, in proposito, che: in tema di notifica RAGIONE_SOCIALE cartella esattoriale, laddove l’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione produca in giudizio copia fotostatica RAGIONE_SOCIALE relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo RAGIONE_SOCIALE cartella) e l’obbligato contesti la conformità RAGIONE_SOCIALE copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c., il giudice che escluda l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione, RAGIONE_SOCIALE conformità RAGIONE_SOCIALE copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass. 26/10/2020, n. 23426). Ed ancora: in tema di riscossione coattiva, il deposito in giudizio RAGIONE_SOCIALE copia fotostatica dell’avviso di ricevimento, munito di attestazione di conformità all’originale ad opera dell’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.l. n. 669 del 1996, conv. con modif. dalla l. n. 30 del 1997, è sufficiente dimostrare l’avvenuta
notificazione RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento che costituisce presupposto dell’avviso di intimazione, oggetto di impugnazione, ed il suo eventuale disconoscimento dev’essere circostanziato e non generico, con indicazione dei documenti specifici che si contestano e degli aspetti che, secondo il contribuente, sono difformi dall’originale, nonché con allegazione di idonea prova (Cass. 05/11/2024, n. 28373).
1.6. Il disconoscimento allegato dal ricorrente appare del tutto generico ed onnicomprensivo e, come rilevato, la sentenza del Tribunale non merita censure sul punto. Per questa via può affermarsi che il dispositivo di rigetto dell’appello che la Corte territoriale ha emesso sul punto è conforme a diritto. Va, così, respinto il primo motivo di ricorso.
Con il secondo motivo di ricorso la difesa di COGNOME NOME deduce violazione e/o falsa applicazione degli art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, e artt. 1 e 6 d.m. n. 321/1999 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La sentenza sarebbe viziata, nel penultimo ed ultimo capoverso a pagina 3 dei motivi RAGIONE_SOCIALE decisione, nel punto in cui statuisce testualmente che «Quanto agli estratti di ruolo la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. L’amministrazione non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso RAGIONE_SOCIALE parte debitrice. Essendo stati prodotti gli estratti di ruolo, essi sono validi ai fini probatori ed in particolare sia per la prova del credito che per individuare a tutela di quale tipo di credito agisca l’amministrazione. L’estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale, compresa la natura ed entità RAGIONE_SOCIALE pretese iscritte a ruolo (Cassazione 12888/2015)». Secondo il ricorso il richiamo operato dalla Corte di Appello alla giurisprudenza di legittimità
sarebbe incongruo perché nella fattispecie gli estratti di ruolo non sarebbero stati completi RAGIONE_SOCIALE indicazioni necessarie.
2.1. Il motivo è inammissibile in quanto non attinge la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata sul punto. La sentenza non si limita a richiamare la costante giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE corte circa l’efficacia probatoria dell’estratto di ruolo, peraltro dirimente circa l’inquadramento RAGIONE_SOCIALE questione e di seguito confermata anche da Cass 09/05/2018, n. 11028, massimata come di seguito: l’estratto di ruolo è la fedele riproduzione RAGIONE_SOCIALE parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale e deve contenere tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare RAGIONE_SOCIALE pretesa creditoria, sicché esso costituisce prova idonea dell’entità e RAGIONE_SOCIALE natura del credito portato dalla cartella esattoriale anche ai fini RAGIONE_SOCIALE verifica RAGIONE_SOCIALE natura tributaria o meno del credito azionato e, quindi, RAGIONE_SOCIALE verifica RAGIONE_SOCIALE giurisdizione del giudice adito. La sentenza impugnata, dopo aver richiamato, detti principi di diritto, rileva che nel processo nessuna contestazione specifica era stata sollevata in ordine alla efficacia probatoria degli estratti di ruolo dalla difesa del ricorrente (tanto in primo grado quanto in appello) e che, peraltro, gli estratti per come depositati costituivano prova sufficiente. Per questa via con il secondo motivo di appello, lungi dal contestare una interpretazione offerta dalla Corte RAGIONE_SOCIALE norme invocate, si contesta un accertamento in fatto sulla prova del credito che la Corte territoriale ha condotto e che è irriferibile alla corte di cassazione.
Con il terzo motivo di impugnazione la difesa di COGNOME NOME deduce violazione e/o falsa applicazione degli art. 615 e 617 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La sentenza sarebbe viziata, nel primo
capoverso a pagina 3 dei motivi RAGIONE_SOCIALE decisione, nel punto in cui statuisce testualmente che «in ordine ai presunti vizi che investono le intimazioni di pagamento, il giudice di prime cure ha correttamente rilevato che la relativa denunzia era tardiva, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi che avrebbe dovuto essere proposta nel termine di venti giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (invece, le intimazioni erano state notificate il 12/3/2014 ed i ricorsi in opposizione depositati il 22/4/2014)». Tale passaggio RAGIONE_SOCIALE motivazione, ad avviso del ricorrente, sarebbe errato «giacché la Corte territoriale non ha tenuto in debito conto che in mancanza RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali prodromiche quale titolo esecutivo, l’intimazione diveniva e risultava inesistente e, quindi, del tutto illegittima e la opposizione a detta inesistente intimazione di pagamento non poteva che configurare un’opposizione all’esecuzione ex. art. 615 c.p.c. avendo ab origine la difesa del COGNOME contestato il diritto di RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE del diritto di procedere in executivis in suo danno per inesistenza di un valido titolo esecutivo».
3.1. Il motivo è infondato. Il Tribunale prima e la Corte di Appello poi, con accertamento esente da censure e non scalfito dai motivi di ricorso, hanno accertato la rituale e tempestiva notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle, pertanto viene meno il presupposto RAGIONE_SOCIALE doglianza che, appunto, si fonda sulla mancata notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle: di conseguenza è corretta la conclusione RAGIONE_SOCIALE Corte circa la tardività RAGIONE_SOCIALE contestazioni formali riguardanti le intimazioni di pagamento da spiegarsi nel termine di cui all’art. 617 c.p.c..
Il ricorso deve, allora, essere integralmente rigettato.
Nulla in ordine alle spese in difetto di costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
rigetta il ricorso; nulla in ordine alle spese;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Quarta