Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2502 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 2502 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1979-2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE
Oggetto
R.G.N. 1979/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 12/12/2024
CC
Società di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrenti – avverso la sentenza n. 588/2019 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 01/07/2019 R.G.N. 1091/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con sentenza n. 588 del giorno 1.7.2019, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha respinto il gravame proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza del tribunale di Locri che aveva rigettato l’opposizione di quest’ultimo all’intimazione di pagamento relativa a una cartella esattoriale recante l’importo di € 6.643,43 per crediti contributivi IVS, per gli anni 20022006, essendo, ad avviso del ricorrente, tale credito prescritto. Secondo il tribunale, la cartella sottostante all’atto impugnato era stata notificata nei termini prescrizionali.
La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado. Avverso tale sentenza, COGNOME NOME ha proposto ricorso in cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps e l’Agenzia delle Entrate riscossione hanno resistito con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2714, 2715 e 2719
c.c., per avere il tribunale negato valenza al disconoscimento proposto da parte del ricorrente all’avviso di ricevimento che era stato prodotto in giudizio dall’Agenzia delle Entrate Riscossione. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di omesso esame di un fatto risultante dagli atti e dai documenti processuali, decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., per travisamento della prova, perché ad avviso del ricorrente la cartella di pagamento era stata notificata in data 15.1.08, come risultava dall’estratto di ruolo e non il 22.11.2011, come invece risultava dall’avviso di ricevimento prodotto dalla riscossione in copia, di cui era stata disconosciuta la conformità all’originale, circostanza che comprovava che erano decorsi più di cinque anni tra la data della notifica della cartella e la data della notifica dell’intimazione di pagamento impugnata.
Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, per violazione dell’art. 36 comma 2 n. 4 del d.lgs. n. 546/92, dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost., per error in procedendo, per aver attribuito valenza probatoria all’avviso di ricevimento, recante la data di consegna del 22.11.2011, prodotto in giudizio dall’Ente di esazione.
Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per erronea condanna alle spese di lite del ricorrente, da parte del giudice di secondo grado, al cui pagamento dovranno essere condannati, l’Agenzia delle Entrate riscossione e l’Inps.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Ai fini del disconoscimento della conformità all’originale di copia analogica di un documento informatico occorre una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si concreti nell’allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta” (Cass. n. 2313/24).
Nella specie, il motivo di censura contesta l’accertamento espresso dalla Corte del merito, la quale ha rilevato che il disconoscimento della copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata A/R del 22.11.2011 era avvenuto solo in grado di appello (cfr., foglio 3 della sentenza impugnata) ed inoltre, difettava dei caratteri della specificità, non essendo stati allegati elementi significanti di non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta. Infine, è principio consolidato che il disconoscimento della conformità di una copia all’originale non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni, così che il giudice non risulta vincolato all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa (cfr. Cass. n. 12737/18, 4395/04).
Il secondo e terzo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, in quanto connessi sono sia inammissibili che infondati, con assorbimento del quarto; infatti, in presenza di una doppia decisione conforme è preclusa, ex art. 348-ter c.p.c., la proposizione di un motivo di ricorso di cui all’art. 360 primo comma n. 5, essendosi pronunciati in senso conforme, sulla medesima questione di fatto, della validità della notifica della cartella, entrambi i giudici di merito. Né sussiste alcun omesso esame del profilo denunciato, avendo la Corte del merito espressamente esaminato e risolto la questione, anche se in senso difforme a quanto auspicato dal ricorrente.
Conclusivamente, vanno dichiarati inammissibili i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto.
Le spese di lite seguono la soccombenza in favore del solo Inps, secondo quanto meglio indicato in dispositivo, mentre non vengono liquidate le spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate riscossione, alla quale il ricorso è stato notificato quale litis denuntiatio .
Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i primi tre motivi di ricorso ed assorbe il quarto. Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudizio di cassazione all’Inps, liquidate in € 2.500,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis cit.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.12.24