Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14713 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14713 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2172/2024 R.G. proposto da :
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale indicato dal difensore.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 3076/2023 depositata il 03/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che
La società RAGIONE_SOCIALE by NOME COGNOME (Junior) allegando di aver concesso un finanziamento dell’importo di € 1 milione alla società RAGIONE_SOCIALE, garantito con fideiussione da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e lamentando il perdurare dell’esposizione debitoria per € 462.962,92 , propose ricorso per ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti della società debitrice e dei fideiussori.
Il Tribunale di Busto Arsizio emise il decreto ingiuntivo, cui i fideiussori proposero opposizione, disconoscendo espressamente sia il finanziamento sia la fideiussione.
Il Tribunale ritenne il disconoscimento tardivo e, preso atto che neppure era stata proposta- in relazione ai documenti portanti il credito-una querela di falso, rigettò l’opposizione ritenendo documentato tra le parti lo scambio tra proposta e accettazione sia in relazione al contenuto del contratto di finanziamento sia con riferimento alla fideiussione. Secondo il Tribunale, nonostante la presenza di alcune difformità tra proposta e accettazione, doveva ritenersi che il finanziamento fosse stato erogato e che la fideiussione fosse del tutto valida e non subordinata ad alcuna condizione che potesse condizionarne l’efficacia.
Avverso la sentenza i fideiussori proposero appello e la Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 3076 del 3/11/2023, per quanto ancora di interesse, ha confermato la sentenza di primo grado. Per quel che riguarda il preteso tempestivo disconoscimento, da parte dei fideiussori, della documentazione relativa al contratto di finanziamento
e alla fideiussione, la corte del gravame ha confermato la tardività del relativo atto, in quanto nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivoche avrebbe dovuto contenere detto disconoscimento- non vi era una chiara ed esplicita volontà di disconoscere le sottoscrizioni. Gli opponenti avrebbero dovuto proporre querela di falso ma si erano limitati a rilevare la genuinità delle loro firme, pur dichiarando di non aver mai sottoscritto il contratto di fideiussione. La corte ha ritenuto, pertanto, che le sottoscrizioni apposte al documento, così come la conformità tra la copia e l’originale , dovevano ritenersi autentiche, in mancanza di tempestivo disconoscimento nei termini di cui all’art. 214 e 215 c.p.c.
Avverso la sentenza i fideiussori propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui resiste RAGIONE_SOCIALE.r.l. con controricorso.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
Considerato che
Con il primo motivo -violazione e falsa applicazione degli artt. 214 e 215, 1° comma numero 2 cpc e degli art. 2702 e 2712 e 2719 c.c.- i ricorrenti lamentano che la corte del gravame abbia ritenuto applicabili le disposizioni di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. anche all’ipotesi di disconoscimento di una copia fotostatica all’originale , così prospettando la tardività del disconoscimento stesso.
In definitiva l’errore commesso dal giudice del merito sarebbe consistito nel ritenere che la disposizione relativa al disconoscimento della scrittura privata, e cioè l’art. 214 c.p.c., potesse trovare applicazione nel diverso caso di disconoscimento di copia fotografica di scrittura di cui all’art. 2719 c.c. rispetto all’originale, pur a fronte dell’esplicita precisazione , da parte del creditore, di non aver mai avuto l’originale della stessa.
Il motivo è infondato.
La questione dedotta è che la corte del merito avrebbe errato nel riferire la tempestività del disconoscimento, normativamente previsto per le sottoscrizioni apposte ad un documento versato in atti, anche al disconoscimento della conformità della copia all’originale.
L’ assunto è privo di fondamento, in quanto le due ipotesi sono state sempre accomunate, richiedendosi per il disconoscimento delle firme e della copia il rispetto di termini perentori, incontestatamente non osservati nel caso di specie.
Risponde invero a principio consolidato che ‘ In caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come – più in generale – di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dagli artt. 2719 e 2712 c.c. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall’art. 157, comma 2, c.p.c. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell’atto processuale stabilito nell’interesse della parte ‘ (Cass., 6 -2, n. 15676 del 23/7/2020; Cass., n. 13425 del 2014; Cass., n. 11896 del 2020).
Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha fatto invero piena e corretta applicazione del detto principio.
Con il secondo motivo di ricorso -violazione di legge: erronea applicazione dell’art. 167 c.p.c. e delle preclusioni delle eccezioni non rilevabili d’ufficio e della disponibilità delle eccezioni in senso stretto -i ricorrenti deducono che la società Junior sia incorsa in una decadenza processuale, non avendo sollevato le eccezioni relative alla tardività del disconoscimento entro il termine della comparsa di risposta. Se infatti, ad avviso della ricorrente la tardività del disconoscimento deve essere eccepita dalla parte che ha prodotto la scrittura e non è rilevabile d’ufficio, essa soggiace alle decadenze di cui all’art. 167 comma 2 c.p.c.
La censura è inammissibile.
Essa risulta invero non correlata alla ratio decidendi dell’impugnata sentenza.
La corte d’appello ha evidenziato come il primo momento utile per proporre l’eccezione di tardività del disconoscimento fosse costituito, non dalla comparsa di costituzione e risposta ma dal primo atto successivo all ‘effettiva presentazione dell’istanza di disconoscimento.
Con il terzo motivo -violazione di legge: falsa applicazione dell’art. 183 comma V sulle preclusioni e decadenza delle eccezioni ; dell’art. 111 Cost. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 2697 c.c. e 1372 c.c. – i ricorrenti lamentano che la corte d’appello ha errato nel porre a fondamento della ravvisata prova del finanziamento e della fideiussione documenti contestati nella loro autenticità e ciò in palese violazione delle norme sull’acquisizione delle prove.
Il motivo è inammissibile.
Spetta al giudice del merito di scegliere, tra i mezzi di prova, quelli ritenuti più utili alla ricostruzione della fattispecie.
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della parte controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della parte controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza
dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile