Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27927 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27927 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2023
Oggetto: intermediazione finanziaria
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO pec:EMAIL -ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO elettivamente domiciliate presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
Verso la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 167/2019, RG n. 635/2016, pubblicata il 24.1.2019, notificata il 4.3.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.7.2023, riconvocata il 18.9.2023, dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 25.3.2011 il ricorrente conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania, RAGIONE_SOCIALE
(già RAGIONE_SOCIALE) esponendo di avere versato la complessiva somma di £ 290.000.000 (tra l’11.05.99 ed il 2.03.00) su due linee di gestione patrimoniale e di avere subito, al momento del disinvestimento (giugno- luglio 2002), una perdita di capitale (pari a complessivi € 65.882,52). Eccepiva la nullità del contratto per vizio di forma atteso che il contratto quadro, se mai sottoscritto, non recava la firma della banca, ma solo quella dell’attore. Lamentava che la banca non avesse fornito le corrette informazioni sull’operazione effettuata, in particolare, sulla natura altamente rischiosa dell’investimento e, pertanto, chiedeva la risoluzione per inadempimento del contratto quadro e/o dei singoli ordini di investimento. Per l’effetto, chiedeva la condanna della banca alla restituzione della somma corrispondente alla perdita subita, oltre al risarcimento danni.
Si costituiva in giudizio la banca convenuta eccependo la prescrizione decennale dell’azione. Nel merito, contestava la domanda, rilevando la correttezza del proprio operato, deducendo di avere fornito al cliente tutte le informazioni necessarie e che l’investimento era conforme alla propensione al rischio dell’attore. In ogni caso, rilevava che gli importi investiti erano pari ad £ 190.000,00 (e non £ 290.000,00) e che nessuna perdita aveva subito l’attore.
Con la sentenza n.1799/16, il Tribunale di Catania -quanto all’eccepita prescrizione- rilevava che nella specie si verteva in tema di nullità e non di annullabilità. In ogni caso, osservava che la prescrizione decennale doveva decorrere dalla data del disinvestimento delle due linee di gestione (9.2.2001 e 18.7.2002) e che, quindi, nessun problema si poteva porre rispetto alla seconda, mentre rispetto alla prima era presente in atti una diffida del 13.12.2009, certamente interruttiva della prescrizione. In ordine alla questione relativa alla nullità del contratto per inosservanza dell’art.23, comma 1, TUF, osservava che la banca convenuta, nel costituirsi in giudizio, aveva prodotto due contratti quadro regolarmente sottoscritti, e, di conseguenza, respingeva la domanda
di nullità. Ciò posto, rilevava che, a fronte di investimenti per complessive £ 190.000.000, parte attrice aveva ricevuto al momento del disinvestimento (avvenuto in due soluzioni) £ 229.654.249, come rilevabile con chiarezza dalla documentazione acquisita, unico punto controverso essendo il versamento dell’ulteriore somma di £ 100.000.000 sulla linea di gestione n.25 che, ove sussistente, avrebbe determinato una perdita in danno del cliente (a differenza dell’ipotesi in cui detto versamento non debba essere computato). Sul punto osservava che l’attore aveva prodotto con le note istruttorie una richiesta di versamento datata 2.3.2000 (avente ad oggetto il versamento della somma di £ 100.000.000 sulla linea di gestione n.25), unitamente ai rendiconti contabili, che la banca aveva, tuttavia, tempestivamente disconosciuto, sia perché prodotti solo in copia, sia perché non rispondenti alla contabilità della banca, sia perché non sottoscritti da alcun funzionario della banca. Concludeva che, poiché l’attore, a fronte di tale tempestivo e circostanziato disconoscimento, non aveva eccepito alcunché, non potendo ritenersi provato il versamento della detta somma di £ 100.000.000, e dovendosi di conseguenza ritenere che nessun danno avesse subito l’attore dagli investimenti oggetto di causa, avendone anzi ricavato un vantaggio patrimoniale.
Avverso tale decisione il ricorrente proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Catania e la appellata spiegava in via subordinata appello incidentale. Con la sentenza impugnata la Corte adita respingeva il gravame. La Corte precisava: «che il disconoscimento ai sensi dell’art. 2719 c.c., per come effettuato dalla banca convenuta, oltre ad essere tempestivo in quanto effettuato nella prima risposta successiva alla contestata produzione documentale, appare anche specifico e non equivoco, tanto da potersi ritenere efficace alla stregua delle indicazioni desumibili dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., n.7775/14, Cass., n.27633/18), con la conseguenza che il detto disconoscimento onerava parte attrice della
produzione dell’originale (così Cass., n.13425/14, Cass., n.4476/09).
Le pronunce sopra citate fanno salva, invero, la facoltà del giudice di accertare anche “aliunde” la conformità all’originale dei documenti prodotti in copia fotostatica. E tuttavia, nel caso di specie, non può che rilevarsi l’assenza di altri elementi di prova, nonché l’inidoneità degli stessi documenti prodotti dall’attore a comprovare l’effettività dell’asserito versamento». «Tale onere probatorio è rimasto non assolto tanto che parte attrice (già nella memoria ex art.183 II termine c.p.c.) formulava richiesta di ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. nei confronti della banca avente ad oggetto gli estratti conto del periodo di riferimento. Tralasciando il fatto che l’odierno giudizio è stato introdotto con citazione notificata nel marzo 2011, ossia decorso il decennio dalla data del versamento asseritamente compiuto, trattasi di richiesta certamente inammissibile siccome volta a trasferire su parte convenuta l’onere probatorio incombente sull’attore, noto essendo che l’ordine di esibizione costituisce uno strumento istruttorio residuale». Con la conseguenza che l’appellante , non avendo fornito la prova del danno, non era legittimato a chiedere l’accertamento della responsabilità della Banca.
COGNOME ha presentato ricorso per cassazione con tre motivi ed anche memoria.
RAGIONE_SOCIALE, ha presentato controricorso ed anche ricorso incidentale condizionato ed anche memoria.
Il ricorrente ha proposto controricorso al ricorso incidentale condizionato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce:
Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione dell’art.2719 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3, c.p.c. le contestazioni poste alla base del disconoscimento sarebbero vaghe e generiche e la Corte avrebbe richiesto gli originali di enquire interne alla banca e
la Corte doveva valutarne l’efficacia rappresentativa senza tener conto del disconoscimento.
1.1 La censura è fondata. L a Corte d’Appello postula la specificità del disconoscimento senza dare alcun riscontro delle ragioni di non conform ità delle copie fotostatiche all’originale , ma limitandosi a valorizzare elementi del tutto estrinseci, peraltro attinenti ai documenti diversi dalle enquire , sulle quali manca del tutto la valutazione di non conformità. A fronte di una produzione copiosa e aderente alle allegazioni di fatto e della valorizzazione da parte della CTU dell’intera documentazione allegata , la Corte d’appello non ha fatto buon governo dei principi che regolano la valutazione specifica di non conformità della copia prodotta all’originale . La contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata -a pena di inefficacia -in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (Cass., n. 27633/2018).
2 . Con il secondo motivo: nullità della sentenza per assenza di motivazione ex art.360, comma 1, n.4, c.p.c. e mancata valutazione di documenti decisivi per la controversia ai sensi del medesimo art. 360, comma 1, n.5, c.p.c. La Corte avrebbe immotivatamente disatteso la CTU effettuata in primo grado che avrebbe accertato investimenti per complessivi £ 290.000.000
Con il terzo motivo: Violazione e falsa applicazione dell’art.210 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3, c.p.c. Il ricorrente lamenta che il giudice non abbia ordinato alla Banca la produzione in giudizio degli estratti conto di riferimento ex art. 210 c.p.c.
3.1 il secondo e il terzo motivo sono assorbiti dall’accoglimento del primo.
4 .L’accoglimento del primo mot ivo del ricorso principale impone l’esame del motivo di ricorso incidentale tardivo.
4.1. La banca ha eccepito, anche avanti alla Corte di merito, con l’appello incidentale condizionato, che la domanda dell’attore investitore era, comunque, preclusa perché prescritta. In questa sede, ha dedotto nuovamente che la lettera di diffida del 15.12.2009 aveva il carattere di una mera e generica lettera di reclamo rispetto alla riduzione del suo patrimonio. In tal senso, deduce che l’atto di citazione è stato notificato il 25.3.2011.
I contratti sono stati sottoscritti e le operazioni di investimento di cui è causa sono state tutte disposte ben oltre il decennio dalla data di notifica dell’atto di citazione: rispettivamente in data 11.5.1999 (Linea di gestione 24 per complessive £ 150.000.000) ed in data 21.1.2000 (Linea di gestione n. 25 per complessive £ 40.000.000). Ne deriva che tutti i versamenti per le singole operazioni sono stati, comunque, eseguiti oltre il decennio dalla data di notifica dell’atto di citazione (25.3.2011), per cui ogni domanda dell’attore, odierno ricorrente, è prescritta.
4.1 Il ricorso incidentale è inammissibile dinanzi a questa Corte, perché la Corte d’Appello, pur ri levando che nelle conclusioni la Banca aveva proposto appello incidentale condizionato sull’eccezione di prescrizione, ha rigettato la domanda del l’appellan te cliente e, conseguentemente ha ritenuto assorbita l’eccezione (condizionata) di prescrizione dell’appellata tralasciandone l’esame . Trova applicazione nella fattispecie il principio secondo il quale nel giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorché in virtù del principio cd. della ragione più liquida, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (Cass., n. 15893/2023; Cass., n. 19503/2018).
Per quanto esposto, il primo motivo del ricorso del ricorrente va accolto assorbiti gli altri e il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile per mancanza di una statuizione specifica sul motivo
di censura. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità
P.Q.M .
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione