Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28756 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 28756  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8947/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata  in INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato  COGNOME  NOME  che  lo rappresenta  e  difende  unitamente  all’avvocato  COGNOME  NOME -ricorrente- contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del  legale  rappresentante  pro  tempore,  elettivamente  domiciliato presso  l’avvocatura  centrale  dell’istituto,  in  INDIRIZZO  INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME unitamente agli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME -controricorrente-
avverso  SENTENZA  di  CORTE  D’APPELLO  FIRENZE  n.  600/2021 pubblicata  il 11/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
 La  Corte  d’appello  di  Firenze  ha  accolto  il  gravame  proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nella controversia con la società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE 2.  La  controversia  ha  per  oggetto  l’accertamento  negativo  della debenza dei contributi pretesi dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  per  lo  svolgimento,  da parte di tre autisti alle dipendenze della società, di un numero ore in misura  maggiore  rispetto  a  quelle  registrate  nel  libro  unico  del lavoro.
Il Tribunale di Arezzo accoglieva il ricorso proposto dalla società.
La corte territoriale, in integrale riforma della sentenza appellata, ha rigettato la domanda di accertamento negativo già proposto dalla società.
Per la cassazione della sentenza  ricorre la società  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con ricorso affidato a due motivi, ai quali resiste RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
 Al  termine  della  camera  di  consiglio  il  collegio  ha  riservato  il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo (rubricato ex art.360 comma primo n.3 cod. proc.  civ.)  la  ricorrente  lamenta  la  violazione  e  falsa  applicazione dell’art.2712 cod. civ. e dell’art.115 cod. proc. civ..
 La  ricorrente  deduce  che  in  giudizio  non  aveva  mai  formulato alcun  rilievo  con  riferimento  alla  conformità  delle  registrazioni risultanti  dai  dischi  cronotachigrafici  ai  tempi  effettivi  di  guida  dei lavoratori,  ma  aveva  invece  contestato  in  modo  specifico  tale
corrispondenza,  rivendicata  dall’ente  previdenziale,  tra  i  tempi  di guida registrati nei cronotachigrafi e i tempi di lavoro prestati dai dipendenti interessati dall’ispezione.
Il  motivo è  inammissibile, perché non si confronta con la ratio decidendi della  sentenza  impugnata.  La  corte  territoriale  per  un verso ha ritenuto generico tanto il disconoscimento ex art.2712 cod. civ.,  quando  la  contestazione  dell’efficacia  probatoria  dei  dischi cronotachigrafi ex art.115 cod. proc. civ., e sul punto la ricorrente si è limitata a lamentare la violazione delle disposizioni in esame, senza però confrontarsi con la specifica ratio della corte territoriale.
Per altro verso la corte territoriale non ha fondato il suo giudizio solo sul mancato disconoscimento e sulla mancata contestazione di cui al paragrafo precedente, ma ha ritenuto provato lo svolgimento della prestazione lavorativa in misura maggiore rispetto a quella registrata nel LUL anche sulla base delle dichiarazioni rese dei testimoni interrogati in corso di causa, puntualmente valutati in parte motiva. Nessuna censura è stata svolta con riferimento a questa ratio concorrente e anche per questo deve essere dichiarata l’inammissibilità del motivo.
 Con  il  secondo  motivo  (rubricato  ex  art.360  comma primo n.5 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto della discussione tra le parti, con riferimento alla  «contestata  corrispondenza  tra  i  tempi  di  guida  risultanti  dai dischi cronotachigrafi e i tempi di lavoro prestato».
 Il  motivo  è  inammissibile  sia  perché  ha  per  oggetto  una valutazione (nella specie: una corrispondenza) e non un fatto della natura,  sia  perché  la  corte  territoriale  ha  esaminato  in  modo puntuale  il  «fatto»  che  la  ricorrente  assume  obliato,  ritenendo provata  la corrispondenza  tra i tempi  di lavoro riportati nel cronotachigrafo e i tempi di lavoro effettivi. Il motivo si risolve nel sindacato sul ragionamento  probatorio del giudice di merito,
inammissibile in questa sede perché contenuto nei termini stabiliti dall’art.116 comma primo cod. proc. civ.
Per questi motivi deve dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
Ai  sensi  dell’art.91  cod.  proc.  civ.  il  ricorrente  deve  essere condannato  al  pagamento  delle  spese  del  giudizio  di  legittimità, liquidate in euro 1.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da par te del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 09/10/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME