Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33688 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33688 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6925/2021 R.G. proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO, presso lo studio AVV_NOTAIO‘avvocato COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ex lege;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 4073/2020 depositata il 04/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE poi RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE), avverso il decreto ingiuntivo, per l’importo di Euro 236.475,84 oltre accessori, ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE, relativo agli importi dovuti dagli iscritti per il ruolo 1998 (suppletivo) e 1999 ruolo ordinario, (Vibo Valentia) rimasti insoluti.
Interposto appello da parte di RAGIONE_SOCIALE, la Corte di appello di Roma ha accolto il gravame e ha revocato il decreto opposto, compensando le spese.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a cinque motivi, al quale ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE, subentrata a RAGIONE_SOCIALE, chiedendone il rigetto. Entrambe le parti hanno depositato memoria e la ricorrente ha chiesto la trattazione in pubblica udienza. La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 19 ottobre 2023.
RITENUTO CHE
1.- Con il primo motivo del ricorso la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 527, 528 e 529, e al D.lgs. n. 509 del 1994, artt. 1 e 2. La ricorrente lamenta l’applicazione AVV_NOTAIO‘automatico discarico dei ruoli sino al 31/12/1999 in contrasto con la natura privata AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che non può accedere a fonti di finanziamento pubblico; l’eventuale automatica estinzione del ruolo assumerebbe quindi natura di prestazione patrimoniale o di altrettanto illegittima disposizione ablatoria priva di base legale, in particolare per quanto attiene il ruolo di valore inferiore ad euro 2.000,00 poiché la normativa parla di automatico annullamento dei crediti. Osserva che in ogni caso la norma ha ad oggetto crediti ancora
riscuotibili al momento AVV_NOTAIO‘entrata in vigore e ciò indipendentemente dalla circostanza che siano inferiori o superiori a 2.000,00 euro. Deduce che seguendo l’interpretazione data dalla Corte di merito le conseguenze pregiudizievoli dei mancati introiti andrebbero inevitabilmente a ricadere sugli iscritti alla RAGIONE_SOCIALE, sia sui debitori, i per i quali verrebbe meno la continuità contributiva, sia sugli RAGIONE_SOCIALE, di fatto privati AVV_NOTAIO‘apporto finanziario derivante da versamenti degli iscritti morosi. Sotto altro profilo osserva che la norma rende evidente l’intento del legislatore di circoscrivere l’ambito di applicazione AVV_NOTAIO‘istituto ai crediti in relazione ai quali l’agente sia ancora nei termini per la presentazione RAGIONE_SOCIALE comunicazioni di inesigibilità e non abbia irrimediabilmente perso il diritto al discarico. Osserva, infine, che deve tenersi conto che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha natura privatistica e pertanto le norme costituzionali ostano a che la legislazione RAGIONE_SOCIALE possa produrre effetti ablatori nella sfera giuridico patrimoniale di enti autonomi che non godono di finanziamenti sostitutivi da parte AVV_NOTAIOo Stato.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360 c.p.c., n. 3, l’illegittimità costituzionale AVV_NOTAIOa L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 527 e ss., in relazione agli artt. 3, 38, 41 e 42 Cost., nonché violazione AVV_NOTAIO‘art 1 del Protocollo addizionale AVV_NOTAIOa CEDU, AVV_NOTAIO‘art. 117 Cost., e AVV_NOTAIO‘art. 6 CEDU. La ricorrente denuncia l’irragionevolezza AVV_NOTAIO‘ablazione discriminatoria senza indennizzo di un diritto proprio AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE. Deduce che si tratta di un prelievo forzoso o meglio un annullamento RAGIONE_SOCIALE entrate in danno di un soggetto del tutto estraneo all’apparato statale, essendo prevista una vera e propria eliminazione dalle scritture contabili AVV_NOTAIO‘ente creditore, segnatamente considerando che la maggioranza dei crediti per cui è causa risulta di importo inferiore agli euro 2.000,00.
3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE chiedendo la disapplicazione RAGIONE_SOCIALE norme interne in contrasto con il diritto AVV_NOTAIO‘unione e in via subordinata la rimessione alla Corte di giustizia UE di una questione pregiudiziale interpretativa ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 267 TFUE, risolvendosi la sanatoria introdotta dalla legge di stabilità 2013 in un aiuto di Stato in favore degli agenti AVV_NOTAIOa riscossione incompatibile con il diritto AVV_NOTAIO‘Unione.
4.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi AVV_NOTAIO‘art . 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli articoli 19,20 e 59 comma quattro ter del D.lgs 112/199 nonché 35,39,74 e 82 del D.P.R. n. 43/1988, per avere la Corte d’appello ritenuto non verificata la causa di perdita del diritto al discarico rappresentata dall’omesso invio nei termini RAGIONE_SOCIALE comunicazioni di inesigibilità. Osserva che non solo il D.lgs 112/1999 ma anche il D.P.R. n. 43/1988 prevedeva obblighi di informazione e di rendicontazione e che la sistematica violazione di tutti gli obblighi informativi abbia comportato per l’esattore la perdita del diritto al discarico senza quell’apparato di tutela e garanzia prestato dagli artt.19 e 20 cit.
5.- Con il quinto a motivo del ricorso si lamenta ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione AVV_NOTAIO‘art. 1 comma 527 AVV_NOTAIOa legge 228 del 2012 nonché degli artt.1 e 2 del D.M. 15 giugno 2015 per non avere la Corte d’appello differenziato le posizioni creditorie vantate dalla RAGIONE_SOCIALE in ragione del differente regime previsto dal legislatore (annullamento automatico dei crediti sino a 2.000 € e discarico de i ruoli incartanti crediti di importi superiori a 2.000 € ).
6.I motivi possono esaminarsi congiuntamente in quanto connessi e sono infondati.
Tutte le questioni oggetto di censura sono state già scrutinate più volte da questa Corte, esprimendo e consolidando nel tempo un
orientamento favorevole alle opzioni ermeneutiche prospettate dall’RAGIONE_SOCIALE (Cass.12229/2019; Cass. 11972/2020; Cass. 26531/2020; Cass. 21386/2021; Cass. 25003/2021; Cass. 26336/2021; Cass. 4555/2022; Cass. 6766/2022 Cass. 6767/2022; Cass. 21031/2022; Cass. 106/2023).
I motivi di ricorso non offrono argomenti per mutare indirizzo, sicché va disattesa l’istanza di trattazione AVV_NOTAIOa causa in pubblica udienza, formulata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella memoria illustrativa, considerato che, come infra si dirà, anche sotto il profilo AVV_NOTAIOa violazione AVV_NOTAIO‘art.6 CEDU le deduzioni AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE non colgono nel segno come peraltro, già espresso da questa Corte in precedenti decisioni, e la ritenuta ammissibilità dei ricorsi già presentati alla CEDU nulla aggiunge al merito AVV_NOTAIOa questione non risultando che la Corte di Strasburgo si sia ancora pronunciata in merito (Cass. n. 26531/2020; Cass., n. 11972/2020; Cass. n. 6767/2022).
7.- Riepilogando i principali approdi cui si è giunti con le citate pronunce, si richiama in primo luogo il complessivo quadro normativo di riferimento efficacemente ricostruito già nella sentenza 12229 del 2019, sopra citata.
Ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 32, comma 3, del D.P.R. 43/1988, ora abrogato, la consegna dei ruoli faceva divenire il Concessionario addetto alla riscossione debitore AVV_NOTAIO‘intero ammontare RAGIONE_SOCIALE somme iscritte nei ruoli, che dovevano essere dallo stesso Concessionario versate alla RAGIONE_SOCIALE alle scadenze stabilite, ancorché non riscosse. Il concessionario aveva quindi l’obbligo di anticipare alla RAGIONE_SOCIALE il gettito RAGIONE_SOCIALE procedure di riscossione (c.d. meccanismo del «non riscosso come riscosso»), con possibilità, secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 77 del d.p.r. 43/1988, di recuperare il carico anticipato (facendoselo rimborsare dalla RAGIONE_SOCIALE o compensandolo con gli RAGIONE_SOCIALE importi da anticipare) solo ove avesse agito
diligentemente nella procedura di riscossione senza però riuscire nell’esazione (c.d. «diritto al discarico» o «sistema del discarico»). Il citato D.P.R. 43/1988, e in particolare il meccanismo del «non riscosso come riscosso», è stato abrogato dal D.lgs. 112 del 1999, che ha quindi fatto venire meno l’obbligo AVV_NOTAIO‘agente di versare anticipatamente alla RAGIONE_SOCIALE, a scadenza fissa, gli importi da riscuotere e ha introdotto un diverso sistema, in base al quale il concessionario, una volta ricevuti i ruoli, provvede alla riscossione dei relativi importi e, dopo averli riscossi, ha l’obbligo di riversarli alla RAGIONE_SOCIALE (art. 2 d.lgs. 37/1999; art. 22 d.lgs. 112/1999);in caso di omessa riscossione, il concessionario può ottenere il «discarico per inesigibilità» (e quindi non ha l’obbligo di versare i relativi importi alla RAGIONE_SOCIALE) solo ove abbia rispettato determinati adempimenti (nello specifico quelli espressamente previsti dall’art. 19, lett. a, b, c, d, e, del d.lgs. 112/1999), mentre perde il diritto al discarico (con conseguente obbligo di pagamento alla RAGIONE_SOCIALE dei relativi importi) ove, al termine AVV_NOTAIOa procedura di cui all’art. 20 d.lgs. 112/1999, venga accertata una sua responsabilità in ordine alla mancata riscossione.
In materia è di seguito intervenuta la legge 228/2012, in vigore dal 1.1.2013 (legge di stabilità per il 2013), in combinato con il decreto attuativo 15.6.2015 del Ministro AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO, che, per tutti i ruoli antecedenti al 31.12.1999, ha stabilito:
1) l’annullamento automatico dei crediti di importo sino ad euro 2.000,00 iscritti in ruoli resi esecutivi sino al 31.12.1999 (art. 1, comma 527, legge cit.); in particolare, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 1 del detto D.M. 15.6.2015, l’elenco RAGIONE_SOCIALE quote riferite ai detti crediti è trasmesso dall’agente AVV_NOTAIOa riscossione all’ente creditore su supporto magnetico, ovvero in via telematica, e le dette quote sono automaticamente discaricate ed eliminate dalle scritture contabili AVV_NOTAIO‘ente creditore;
l’obbligo AVV_NOTAIO‘Agente di riscossione, per i crediti di importo superiore ad euro 2.000,00, di dare notizia all’ente impositore AVV_NOTAIO‘esaurimento AVV_NOTAIO‘attività di riscossione (art. 1, comma 528, legge cit.); obbligo poi precisato (artt. 2 e 3 D.M. 15.6.2015) in quello di dare comunicazione, su supporto magnetico o comunque in via telematica, AVV_NOTAIO‘elenco RAGIONE_SOCIALE quote non interessate da procedure esecutive avviate o da contenzioso pendente o da accordi in corso o da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte o da dilazioni in corso, con conseguente automatico discarico anche di dette quote ed eliminazione dalle scritture contabili AVV_NOTAIO‘ente creditore; per i crediti superiori ad euro 2.000,00, interessati invece dalle dette procedure o pendenze, rimasti in carico all’agente AVV_NOTAIOa riscossione, obbligo di quest’ultimo di inserirli in un elenco, da trasmettere su supporto magnetico o comunque in via telematica all’ente creditore, entro due mesi dalla conclusione RAGIONE_SOCIALE attività, con conseguente automatico discarico anche di dette quote ed eliminazione dalle scritture contabili AVV_NOTAIO‘ente creditore;
per tutti i crediti previsti dai commi 527 e 528, indipendentemente dal valore, la non applicabilità degli artt. 19 e 20 del d.lgs. 112/1999 (art. 1, comma 529, legge cit.).
Secondo il sopra citato indirizzo giurisprudenziale, alla RAGIONE_SOCIALE, ente privatizzato ex art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, ma deputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale, è concesso ex lege di provvedere alla riscossione mediante ruolo.
Pertanto, si applica ad essa la procedura, prevista dall’art. 1, commi 527- 529, AVV_NOTAIOa legge n. 228 del 2012 di annullamento del ruolo per i crediti più risalenti (antecedenti al 1999), introdotta ai fini AVV_NOTAIOa razionalizzazione dei bilanci degli enti creditori pubblici o privati che provvedono alla riscossione mediante ruolo.
La richiamata disciplina presenta un duplice profilo di ragionevolezza, tenuto conto che, per i crediti inferiori a euro 2.000,00, scongiura la antieconomicità AVV_NOTAIOa riscossione in ragione del presumibile rapporto negativo tra costi AVV_NOTAIO‘esazione e benefici AVV_NOTAIO‘eventuale riscossione e che, anche per i crediti superiori a euro 2.000,00, non incide sui diritti di credito degli enti ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che l’annullamento del ruolo non coincide con l’annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato dall’ente secondo l’ordinaria procedura. Il che consente di ritenere manifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale prospettate dalla RAGIONE_SOCIALE, la quale ha peraltro omesso di precisare nel ricorso, se i crediti oggetto del giudizio siano o meno inferiori ad euro 2.000,00 e per vero neppure riferisce di aver allegato in giudizio tale circostanza, mentre argomenta indiscriminatamente in relazione ad entrambe le ipotesi, a cui si applicano, secondo la sua stessa linea di ragionamento, regole e soluzioni differenti, mentre così non è per quanto riguarda la conservazione del diritto di credito (v. melius infra).
8. Ancora si deve osservare, in conformità all’indirizzo sopra citato, che la legge 228/2012 non pone alcuna distinzione tra ruoli attinenti a crediti consegnati da soggetti pubblici o comunque da soggetti istituzionalmente beneficiari di finanziamenti pubblici, da una parte, e ruoli concernenti invece crediti vantati da soggetti privati, dall’altra; la legge in questione, invero, come univocamente desumibile dal tenore letterale AVV_NOTAIOa stessa, riguarda indistintamente tutti i crediti iscritti in ruoli esecutivi sino al 31.12.1999, ed è ispirata all’esigenza di razionalizzazione dei bilanci di tutti gli enti creditori (a prescindere dalla loro natura di soggetto pubblico o, come nella specie, di soggetto privato che eccezionalmente provvede alla riscossione attraverso il ruolo),
attuata proprio mediante la «rottamazione» del sistema di riscossione a mezzo ruolo relativamente ai ruoli più risalenti; «rottamazione» per la quale sussistono evidenti profili di ragionevolezza, attesa appunto l’epoca AVV_NOTAIO‘iscrizione a ruolo (antecedente al 1999) e, per i crediti inferiori ad euro 2.000,00, la non economicità AVV_NOTAIOa riscossione per il presumibile rapporto negativo tra i costi AVV_NOTAIO‘esazione ed i benefici AVV_NOTAIO‘eventuale riscossione (così, tra le tante Cass.21031/2021).
La RAGIONE_SOCIALE è un ente privatizzato, ma comunque deputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale (Cass. S.U. 10132/2012), al quale il legislatore ha eccezionalmente concesso di procedere alla riscossione dei propri crediti mediante ruolo, e cioè attraverso un sistema normalmente riservato agli enti pubblici (unici soggetti a cui è consentito di formare il titolo esecutivo senza l’ausilio AVV_NOTAIO‘autorità giudiziaria). Lo stesso legislatore, pertanto, può legittimamente disciplinare detta riscossione, imporre limiti alla stessa o, come avvenuto nella specie, non consentire più la riscossione a mezzo ruolo per i ruoli più risalenti.
9.D’altro canto, la legge 228/2012 non incide sui diritti di credito degli enti (determinando un prelievo forzoso nei confronti AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, e cioè una indebita misura ablatoria), ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che il disposto annullamento del ruolo non coincide con l’annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato in proprio dall’ente creditore con l’ordinaria procedura.
L’art. 1, comma 527 cit. nella parte in cui prevede, per i ruoli relativi ai crediti di valore inferiore ad euro 2.000,00, l’annullamento dei crediti e l’eliminazione dalle scritture contabili, dev’essere interpretato (non diversamente dal comma 528, riguardante i ruoli relativi ai crediti di valore superiore al predetto
importo) nel senso che l’esclusione AVV_NOTAIOa possibilità di procedere ulteriormente alla riscossione a mezzo ruolo comporta unicamente il venir meno del titolo esecutivo, costituito dal ruolo, e non anche l’estinzione del diritto di credito, in tal senso deponendo le finalità perseguite dal legislatore con la disciplina in esame, configurabile non già come un provvedimento ablatorio nei confronti di enti cui lo Stato non contribuisce neppure in via indiretta, ma come un intervento di riorganizzazione del servizio di riscossione a mezzo dei ruoli (Cass. n. 6766/2022 e n.6767/2022).
Nessun rilievo può assumere, in contrario, l’espressa previsione AVV_NOTAIOa eliminazione dei predetti crediti dalle scritture contabili AVV_NOTAIO‘ente, la quale, oltre a costituire un effetto già altre volte contemplato in caso di discarico dal ruolo, riveste una valenza esclusivamente contabile, in funzione AVV_NOTAIO‘esigenza, correlata al sistema contabile europeo, di fornire una realistica esposizione AVV_NOTAIOo stato patrimoniale ed economico AVV_NOTAIO‘ente, evitando che crediti persistentemente insoluti possano venire ad alterarne i bilanci di esercizio, quali poste soltanto virtuali iscritte all’attivo, in contrasto con il criterio di veridicità dei bilanci (cfr. Cass. n. 26531/2020; Cass. n. 11972/2020).
Anche per i ruoli relativi ai crediti di valore inferiore ad euro 2.000,00 vale pertanto la considerazione svolta in riferimento a quelli riguardanti i crediti di valore superiore al predetto importo, in secondo cui l’annullamento del ruolo non coincide con l’annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato in proprio dall’ente creditore, con gli strumenti di tutela ordinariamente apprestati dall’ordinamento per i soggetti privati (Cass. n. 11972/2020 e n. 26531/2020)
La legge n. 228 del 2012 va quindi interpretata in senso conforme al principio costituzionale di ragionevolezza (art. 3 Cost.), ed avuto specifico riguardo alla esigenza che ogni intervento AVV_NOTAIOa autorità
pubblica, incidente nella sfera giuridica di terzi, deve corrispondere al canone di coerenza e di proporzionalità, e deve così ritenersi che le formule lessicali adottate nel testo legislativo («annullamento»; «eliminazione»), debbano essere riferite esclusivamente al titolo esecutivo (e cioè al ruolo) e non anche al diritto di credito.
E’ pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE norme in esame, come già ritenuto dalla precedente giurisprudenza di questa Corte, sia in relazione alla previsione di un’espropriazione senza indennizzo dei crediti da essa vantati nei confronti dei propri iscritti e AVV_NOTAIO‘idoneità di tale intervento a incidere sull’equilibrio finanziario AVV_NOTAIO‘ente, sia in relazione alla disparità di trattamento introdotta tra i crediti RAGIONE_SOCIALE casse previdenziali e quelli AVV_NOTAIO‘Unione Europea, per i quali resta confermata l’operatività del sistema di riscossione a mezzo ruolo, anche se risalenti.
Deve ritenersi altresì infondata la censura di violazione AVV_NOTAIO‘art. 117 Cost., sollevata in riferimento all’art. 6 AVV_NOTAIOa CEDU, oltre che richiamando le sopraesposte considerazioni, anche sotto il profilo AVV_NOTAIO‘irragionevole incidenza RAGIONE_SOCIALE disposizioni in esame sulla posizione di parità RAGIONE_SOCIALE parti nei giudizi in corso, non configurandosi le stesse come un intervento isolato ed inaspettato rispetto ad un quadro normativo idoneo ad ingenerare nelle parti un ragionevole affidamento in ordine alla sua immutabilità, ma come uno stadio ulteriore di un percorso normativo avviato fin dal 1999 con la riforma del sistema di riscossione a mezzo ruolo, e proseguito con la sostituzione AVV_NOTAIO‘organizzazione di carattere pubblicistico degli agenti AVV_NOTAIOa riscossione ai rapporti di concessione precedentemente intrattenuti dagli enti creditori con società private (Cass., n. 26531/2020; Cass. n. 11972/2020; Cass.4555/2022) 8.2.- Né può condividersi la tesi sostenuta dalla difesa AVV_NOTAIOa ricorrente secondo cui, in quanto configurabile come una sanatoria
prevista unicamente a favore degli agenti AVV_NOTAIOa riscossione, confluiti nell’RAGIONE_SOCIALE, il meccanismo del discarico automatico dei ruoli introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 527-529, si traduce in un aiuto di Stato contrastante con l’art. 107 TFUE, determinando un indebito vantaggio selettivo a danno dei concessionari operanti nel medesimo settore.
Questa Corte si è già espressa al riguardo, (Cass. 6767/2022, cit.) rilevando che, ai fini AVV_NOTAIOa qualificazione di una determinata misura come aiuto di Stato, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 107 TFUE, par. 1, è infatti necessario che ricorrano quattro condizioni, ovverosia a) che sussista un intervento AVV_NOTAIOo Stato o effettuato mediante risorse statali, b) che lo stesso incida sugli scambi tra gli Stati membri, c) che esso conceda un vantaggio selettivo al beneficiario, d) che falsi o minacci di falsare la concorrenza (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 15/05/2019, in causa C-706/17, RAGIONE_SOCIALE; 13/09/2017, in causa C329/15, RAGIONE_SOCIALE, 19/12/2013, in causa C-262/12, RAGIONE_SOCIALE);che nella specie, anche a voler ritenere sussistenti le prime due condizioni, in ragione AVV_NOTAIO‘introduzione AVV_NOTAIOa misura attraverso una disposizione legislativa e AVV_NOTAIO‘idoneità AVV_NOTAIOa stessa a precludere il recupero di risorse che, pur non appartenendo direttamente al patrimonio AVV_NOTAIOo Stato, spettano ad un organismo dallo stesso istituito (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 21/10/2020, in causa C-556/19, RAGIONE_SOCIALE; 10/12/2020, in causa C160/19, RAGIONE_SOCIALE c. Commissione; 28/03/2019, in causa C-405/16, Germania c. Commissione), nonché a determinare un rafforzamento AVV_NOTAIOa posizione AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE rispetto ai concessionari operanti nel medesimo settore (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 29/07/2019, in causa C-659/17, RAGIONE_SOCIALE; 27/06/2017, in causa C-74/16, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), non risulta in alcun modo dimostrato che il discarico automatico si traduca in un
vantaggio economico che la beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 15/05/2019, in causa C-706/17, RAGIONE_SOCIALE; 17/07/2008, in causa C206/06, RAGIONE_SOCIALE; 27/06/2017, in causa C74/16, RAGIONE_SOCIALE); che, in senso contrario, depone d’altronde la stessa ratio AVV_NOTAIOa misura in esame, alla cui introduzione il legislatore si è determinato “tenendo bene presente la situazione complessiva dei ruoli ancora insoluti risultante all’esito RAGIONE_SOCIALE ripetute proroghe concesse agli “agenti AVV_NOTAIOa riscossione”, ritenendo ostativa ad una sana e corretta gestione dei bilanci degli enti creditori ed all’efficienza del servizio di riscossione il mantenimento di crediti che continuavano ad essere considerati fittiziamente “esigibili”, trattandosi invece di crediti meramente virtuali, in quanto iscritti a ruoli emessi e consegnati in tempi risalenti ed ormai del tutto inesigibili essendo venuta meno ogni concreta probabilità di esazione (cfr. Cass., Sez. III, 19/06/2020, n. 11792)
Non merita dunque accoglimento l’istanza di rinvio pregiudiziale AVV_NOTAIOa causa alla Corte di Giustizia UE, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 267 TFUE, par. 3, proposta dalla difesa AVV_NOTAIOa ricorrente ai fini AVV_NOTAIOa valutazione in ordine alla riconducibilità AVV_NOTAIOa misura in esame alla nozione di aiuto di Stato contemplata dall’art. 107 TFUE e AVV_NOTAIOa conseguente disapplicazione AVV_NOTAIOa L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 527-529, per contrasto con la normativa eurounitaria. Deve qui ricordarsi che non sussiste obbligo di rinvio pregiudiziale qualora una giurisprudenza consolidata AVV_NOTAIOa Corte UE risolva il punto di diritto di cui trattasi, quale che sia la natura dei procedimenti che hanno dato luogo a tale giurisprudenza, pure in mancanza di una stretta identità RAGIONE_SOCIALE questioni controverse; inoltre non sussiste obbligo qualora la corretta applicazione del diritto comunitario può imporsi con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio
sulla soluzione da dare alla questione sollevata (Corte di Giustizia UE,. 6 ottobre 1982, Cilfit e a., 283/81; Cass. sez. un. n. 20701 del 10/09/2013; Cass. n. 15041 del 16/06/2017; Cass. civile, sez. III, 21/06/2011, n. 13603; Cass. sez. I n. 4776 del 26/03/2012).
9.Va nuovamente ribadito, perché è un passaggio dirimente del ragionamento decisorio, che l’annullamento del ruolo non incide sul credito sottostante, che potrà essere soddisfatto nelle forme ordinarie, e ciò è conforme alla ratio AVV_NOTAIOa riforma, che ha inteso soltanto eliminare le procedure coattive o speciali di riscossione per crediti per i quali, data la loro vetustà o la loro esiguità, la procedura è diventata onerosa ed antieconomica, con l’esigenza di eliminare quelle riscossioni lasciando in piedi solo quelle successive al 1999, informatizzate e più efficaci; se non v’è stata, dunque, estinzione dei crediti, vengono meno gli argomenti esposti nei motivi che hanno come presupposto che i crediti siano stati estinti, vicenda che imporrebbe di non applicare la riforma agli enti privatizzati che quei crediti perderebbero dunque irrimediabilmente.
10.- Ancora si osserva che i ruoli in questione erano stati formati prima del 30.9.1999 ed erano quindi cartacei non informatizzati con la conseguente inapplicabilità del flusso telematico di rendicontazione previsto dal D.M. 22 ottobre 1999.
Per i ruoli precedenti al 30.9.1999, ai sensi del D.lgs. n. 112 del 1999, art. 59, comma 4-ter, l’obbligo di rendicontazione decorreva dalla data stabilita in un decreto attuativo mai emanato.
Peraltro anche a voler ritenere sussistente l’obbligo di rendicontazione AVV_NOTAIO‘esattore, in assenza del decreto ministeriale, l’inadempimento AVV_NOTAIO‘obbligo informativo non giustifica comunque la perdita del diritto al discarico per inesigibilità in difetto di una norma che lo preveda (cfr. incidentalmente, n. 4555/2022).
Il mancato invio RAGIONE_SOCIALE informazioni annuali comportava la perdita del predetto diritto soltanto per i ruoli successivi al 30.9.1999, mentre l’obbligo di rendicontazione, non previsto dal D.P.R. n. 43 del 1988, è stato introdotto, per i ruoli resi esecutivi prima del 30.9.1999, dalla disciplina transitoria del D.lgs. n. 112 del 1999, che non prevedeva però la perdita del diritto.
11.Ciò posto, nel caso di specie la Corte d’appello si è attenuta ai suesposti principi e alle coordinate ermeneutiche di cui si è detto, sicché le censure, con riguardo ai molteplici profili sopra trattati, non colgono nel segno.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore AVV_NOTAIOa controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, AVV_NOTAIO‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, AVV_NOTAIOo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 19/10/2023.