Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1107 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1107 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5775/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente p.t., in qualità di avente causa AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO AVV_NOTAIOo Stato, con domicilio legale in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dal AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
e
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA;
-intimata –
avverso la sentenza AVV_NOTAIOa Corte d’appello di Roma n. 3671/20, depositata il 21 luglio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, in qualità di avente causa AVV_NOTAIOa Banca Monte dei Paschi di Siena, agente AVV_NOTAIOa riscossione per la Provincia di Roma, convenne in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 6421/09, emesso il 15 aprile 2009, con cui le era stato intimato il pagamento AVV_NOTAIOa somma di Euro 2.913.319,46, a seguito del riversamento soltanto parziale degl’importi dovuti dagl’iscritti, ed avviati alla riscossione con ruoli principali e suppletivi emessi nel 1998 e ruoli principali emessi nel 1999.
A sostegno AVV_NOTAIO‘opposizione, l’attrice eccepì il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, l’incompetenza del Giudice adìto, l’intervenuta proroga dei termini per la presentazione RAGIONE_SOCIALE comunicazioni d’inesigibilità di cui all’art. 19, comma secondo, lett. c) , del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, l’erroneità AVV_NOTAIO‘importo richiesto e l’omessa valutazione dei provvedimenti di sgravio e rimborso.
Si costituì la RAGIONE_SOCIALE, e resistette all’opposizione, chiedendone il rigetto.
Spiegò intervento nel giudizio la Banca MPS, che aderì alle eccezioni sollevate dall’opponente.
1.1. Con sentenza del 16 ottobre 2013, il Tribunale di Roma rigettò l’opposizione.
L’impugnazione proposta dall’RAGIONE_SOCIALE, in qualità di avente causa AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE, è stata rigettata dalla Corte d’appello di Roma, che con sentenza del 21 luglio 2020 ha dichiarato assorbito l’appello incidentale condizionato proposto dalla RAGIONE_SOCIALE.
A fondamento AVV_NOTAIOa decisione, la Corte ha innanzitutto escluso la devoluzione AVV_NOTAIOa controversia alla giurisdizione contabile, ritenendo a tal fine necessaria la qualità pubblica del titolare del denaro gestito, non spettante alla RAGIONE_SOCIALE, ed affermando l’inapplicabilità AVV_NOTAIO‘art. 58, primo comma, del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, nella parte riguardante gli altri giudizi ad iniziativa di parte.
Nel merito, ha ritenuto non provato che il credito azionato avesse ad oggetto somme che l’agente AVV_NOTAIOa riscossione era autorizzato a trattenere a titolo di compensi o di sgravio provvisorio, essendo state le prime detratte dallo importo richiesto e non essendo stata prodotta l’istanza di rimborso prevista dagli artt. 77, comma primo, e 86, comma primo, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. Ha escluso inoltre la perdita del diritto al discarico, per omessa trasmissione RAGIONE_SOCIALE comunicazioni annuali di cui all’art. 19, comma secondo, lett. c) , del d.lgs. n. 112 del 1999, richiamando l’art. 1, commi 527 e 528, AVV_NOTAIOa legge 24 dicembre 2012, n. 228, che, nell’introdurre una speciale disciplina per i crediti iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, aveva dichiarato inapplicabili la predetta disposizione e l’art. 20 del medesimo decreto.
Ciò nonostante, ha ritenuto che l’agente fosse ugualmente tenuto a riversare gl’importi iscritti nei ruoli scaduti, non avendo adempiuto gli obblighi previsti dall’art. 1, commi 527-529 cit., ai fini del discarico dei crediti iscritti nei ruoli. Pur precisando che tali disposizioni erano applicabili a tutti gli enti creditori che si avvalevano del sistema di riscossione a mezzo del ruolo, non prevedendo alcuna distinzione tra soggetti pubblici o beneficiari di finanziamenti pubblici e soggetti privati, ha infatti osservato che esse stabilivano l’annullamento automatico per i crediti d’importo inferiore ad Euro 2.000,00, mentre per quelli d’importo superiore imponevano all’agente AVV_NOTAIOa riscossione di espletare le attività di propria competenza e di darne notizia all’ente creditore: rilevato che nella specie l’agente non aveva fornito la prova di aver adempiuto tali obblighi, neppure a seguito AVV_NOTAIO‘entrata in vigore del d.m. 15 giugno 2015, ha affermato che nessun effetto di automatico discarico poteva essersi prodotto in suo favore.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per
quattro motivi, illustrati anche con memoria, l’RAGIONE_SOCIALE, succeduta all’RAGIONE_SOCIALE. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato, affidato ad un solo motivo ed anch’esso illustrato con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo d’impugnazione, con cui la ricorrente ha denunciato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, AVV_NOTAIO‘art. 1, comma 529, AVV_NOTAIOa legge n. 228 del 2012 e AVV_NOTAIO‘art. 100 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la giurisdizione ordinaria ed ammissibile la domanda, è stato già dichiarato infondato dalle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza n. 8948 del 18 marzo 2022, con cui è stata disposta la rimessione AVV_NOTAIOa causa a questa Sezione, per l’esame degli altri motivi.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione AVV_NOTAIO‘art. 2 del d.lgs. 22 febbraio 1999, n. 37, AVV_NOTAIO‘art. 68 del d.lgs. n. 112 del 1999, degli artt. 32, 62 e 86 del d.P.R. n. 43 del 1988 e AVV_NOTAIO‘art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999, osservando che, nel ritenere applicabile la disciplina dettata dagli artt. 77, comma primo, e 86, comma primo, del d.P.R. n. 43 cit., la sentenza impugnata non ha tenuto conto AVV_NOTAIO‘intervenuta abrogazione AVV_NOTAIO‘art. 32, comma terzo, del medesimo decreto e del principio del non riscosso per riscosso, relativamente ai ruoli suppletivi emessi nel 1998, e del conseguente esonero AVV_NOTAIO‘agente dall’obbligo di effettuare i versamenti non scaduti.
Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione AVV_NOTAIO‘art. 1, commi 527-529, AVV_NOTAIOa legge n. 228 del 2012 e AVV_NOTAIO‘art. 2 del d.m. 15 giugno 2015, sostenendo che, nel confermare l’obbligo AVV_NOTAIO‘agente AVV_NOTAIOa riscossione di riversare gl’importi iscritti nei ruoli scaduti, in virtù del mancato invio RAGIONE_SOCIALE comunicazioni d’inesigibilità e AVV_NOTAIOo stato RAGIONE_SOCIALE procedure, la sentenza impugnata non ha considerato che le stesse hanno disposto l’annullamento automatico dei crediti iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 e l’inapplicabilità degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, fatta eccezione soltanto per i crediti d’importo superiore ad Euro 2.000,00
interessati da procedure esecutive o di rateizzazione, per i quali hanno previsto una serie adempimenti a carico AVV_NOTAIO‘agente.
Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione AVV_NOTAIO‘art. 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, osservando che, nel riconoscere alla RAGIONE_SOCIALE un importo pari a quello dei ruoli non riscossi, la sentenza impugnata non ha considerato che, in caso di esito negativo AVV_NOTAIOa riscossione per causa imputabile all’agente, la somma da quest’ultimo dovuta è pari a un terzo AVV_NOTAIO‘importo iscritto a ruolo, e la controversia può essere definita mediante il pagamento di un ottavo AVV_NOTAIOa partita di ruolo non discaricata.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, la controricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione AVV_NOTAIO‘art. 1, commi 527-529, AVV_NOTAIOa legge n. 228 del 2012, AVV_NOTAIO‘art. 1 del d.m. 15 giugno 2015, degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e degli 3, 35, primo comma, 36, primo comma, 38, 42, terzo comma, 97, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., anche in relazione all’art. 6 AVV_NOTAIOa CEDU, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto l’art. 1, commi 527 e 528, AVV_NOTAIOa legge n. 228 del 2012 applicabile anche agli enti previdenziali privatizzati che non fruiscono di contribuzioni e finanziamenti pubblici, senza tenere conto del pregiudizio economico che la relativa disciplina, nella specie sopravvenuta nel corso del giudizio, arrecherebbe ai loro bilanci. Pur dando atto RAGIONE_SOCIALE esigenze di razionalizzazione cui s’ispirano le predette disposizioni, osserva infatti che l’annullamento dei ruoli impedisce all’ente creditore la riscossione dei crediti, sia nei confronti AVV_NOTAIO‘agente AVV_NOTAIOa riscossione, esonerato dalla prova AVV_NOTAIOa diligente gestione RAGIONE_SOCIALE procedure di riscossione e AVV_NOTAIO‘adempimento dei propri obblighi informativi, sia nei confronti degli originari debitori, non essendo l’ente in possesso dei documenti comprovanti l’interruzione AVV_NOTAIOa prescrizione e la legittimità degli atti nel frattempo compiuti. Sostiene che, per tale motivo, le norme in esame non possono considerarsi applicabili agli enti previdenziali privatizzati, la cui attività, pur avendo mantenuto connotati pubblici, legati alla dimensione sociale degli interessi perseguiti, risponde a un moAVV_NOTAIOo operativo coerente con un’entità squisitamente privata, chiamata a fare affidamento sulle sole RAGIONE_SOCIALE contributive per la soddisfazione RAGIONE_SOCIALE proprie esigenze finanziarie, con piena autonomia organizzativa, gestionale e contabile,
senza poter fruire di alcun genere di contribuzione pubblica, neppure indiretta. Afferma che l’interpretazione fornita dalla sentenza impugnata non tiene conto AVV_NOTAIO‘affidamento riposto nel sistema previgente, fondato sul meccanismo AVV_NOTAIO‘inesigibilità previsto dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, e RAGIONE_SOCIALE ripetute proroghe dei termini fissati per l’invio RAGIONE_SOCIALE relative comunicazioni, sacrificando gl’interessi degli enti creditori, cui è impedito il monitoraggio RAGIONE_SOCIALE attività di riscossione, in contrasto con il principio di buon andamento AVV_NOTAIOa Pubblica Amministrazione. Aggiunge che la stessa, oltre a comportare un’irragionevole equiparazione tra gli enti pubblici e quelli privati, sottrae agli enti previdenziali le risorse necessarie per l’esercizio AVV_NOTAIOa loro attività, finanziata esclusivamente mediante i contributi, introduce una misura ablatoria non compensata da un indennizzo e, alterando l’esito dei giudizi in corso, si traduce in un’illegittima ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione AVV_NOTAIOa giustizia.
6. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni strettamente connesse, sono fondati.
Com’è noto, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 32, comma terzo, del d.P.R. 43 del 1988, la consegna dei ruoli costituiva il concessionario addetto alla riscossione debitore AVV_NOTAIO‘intero ammontare RAGIONE_SOCIALE somme iscritte negli stessi, che dovevano essere versate all’ente creditore alle scadenze stabilite, ancorché non riscosse. Il concessionario aveva quindi l’obbligo di anticipare all’ente creditore il gettito RAGIONE_SOCIALE procedure di riscossione (c.d. meccanismo del «non riscosso come riscosso»), con la possibilità, ai sensi degli artt. 75 e 77 del d.P.R. n. 43 cit., di recuperare il carico anticipato (mediante il rimborso da parte AVV_NOTAIO‘ente creditore o la compensazione con gli altri importi da anticipare), dimostrando di aver agito diligentemente nella procedura di riscossione senza però riuscire nell’esazione (c.d. «diritto al discarico» o «sistema del discarico»).
Il meccanismo del «non riscosso come riscosso» è stato abrogato dal d.lgs. n. 112 del 1999, che ha fatto quindi venir meno l’obbligo AVV_NOTAIO‘agente di versare anticipatamente all’ente creditore, a scadenza fissa, gl’importi da riscuotere e ha introdotto un diverso sistema, in base al quale il concessionario, una volta ricevuti i ruoli, provvede alla riscossione dei relativi importi e, solo
dopo averli riscossi, ha l’obbligo di riversarli alla RAGIONE_SOCIALE (art. 2 del d.lgs. n. 37 del 1999; art. 22 del d.lgs. n. 112 del 1999): in caso di omessa riscossione, il concessionario può ottenere il «discarico per inesigibilità» (con la conseguente esclusione AVV_NOTAIO‘obbligo di versare i relativi importi all’ente creditore) solo ove abbia rispettato determinati adempimenti (nello specifico, quelli espressamente previsti dall’art. 19, comma secondo, del d.lgs. n. 112 del 1999), mentre perde il diritto al discarico (con conseguente obbligo di pagamento dei relativi importi) ove, al termine AVV_NOTAIOa procedura di cui all’art. 20 d.lgs. n. 112 del 1999, venga accertata una sua responsabilità in ordine alla mancata riscossione.
In tale materia, sono successivamente intervenuti la legge n. 228 del 2012, in vigore dal 1° gennaio 2013, e il decreto attuativo 15 giugno 2015 del AVV_NOTAIO, che, per tutti i ruoli antecedenti al 31 dicembre 1999, hanno previsto:
a) l’annullamento automatico dei crediti di importo sino ad Euro 2.000,00 iscritti in ruoli resi esecutivi sino al 31 dicembre 1999 (art. 1, comma 527, AVV_NOTAIOa legge n. 228 cit.): ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 1 del d.m. 15 giugno 2015, l’elenco RAGIONE_SOCIALE quote riferite ai tali crediti è trasmesso dall’agente AVV_NOTAIOa riscossione allo ente creditore su supporto magnetico, ovvero in via telematica, e le dette quote sono automaticamente discaricate ed eliminate dalle scritture contabili AVV_NOTAIO‘ente creditore;
b) l’obbligo AVV_NOTAIO‘Agente di riscossione, per i crediti di importo superiore ad Euro 2.000,00, di dare notizia all’ente impositore AVV_NOTAIO‘esaurimento AVV_NOTAIO‘attività di riscossione (art. 1, comma 528, AVV_NOTAIOa legge n. 228 cit.): obbligo poi precisato dagli artt. 2 e 3 del d.m. 15 giugno 2015 nel senso di dare comunicazione, su supporto magnetico o comunque in via telematica, AVV_NOTAIO‘elenco RAGIONE_SOCIALE quote non interessate da procedure esecutive avviate o da contenzioso pendente o da accordi in corso o da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte o da dilazioni in corso, con conseguente automatico discarico anche di dette quote ed eliminazione dalle scritture contabili AVV_NOTAIO‘ente creditore; per i crediti superiori ad Euro 2.000,00, interessati invece dalle dette procedure o pendenze, rimasti in carico all’agente AVV_NOTAIOa riscossione, è invece previsto l’obbligo di quest’ultimo di inserirli in un elenco, da trasmettere su
supporto magnetico o comunque in via telematica all’ente creditore, entro due mesi dalla conclusione RAGIONE_SOCIALE attività, con conseguente automatico discarico anche di dette quote ed eliminazione dalle scritture contabili AVV_NOTAIO‘ente creditore;
c) per tutti i crediti previsti dai commi 527 e 528, indipendentemente dal valore, l’inapplicabilità degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999 (art. 1, comma 529, AVV_NOTAIOa legge n. 228 cit.).
6.1. Questa Corte ha già avuto modo di affermare, in numerose pronunce, che il comma 527 AVV_NOTAIO‘art. 1, nella parte in cui prevede, per i ruoli relativi ai crediti di valore inferiore ad Euro 2.000,00, l’annullamento dei crediti e l’eliminazione dalle scritture contabili, dev’essere interpretato (non diversamente dal comma 528, riguardante i ruoli relativi ai crediti di valore superiore al predetto importo) nel senso che l’esclusione AVV_NOTAIOa possibilità di procedere ulteriormente alla riscossione a mezzo ruolo comporta unicamente il venir meno del titolo esecutivo, costituito dal ruolo, e non anche l’estinzione del diritto di credito: in tal senso depongono infatti le finalità perseguite dal legislatore con la disciplina in esame, configurabile non già come un provvedimento ablatorio nei confronti di enti cui lo Stato non contribuisce neppure in via indiretta, ma come un intervento di riorganizzazione del servizio di riscossione a mezzo dei ruoli. Nessun rilievo può assumere, in contrario, l’espressa previsione AVV_NOTAIO‘eliminazione dei predetti crediti dalle scritture contabili AVV_NOTAIO‘ente, la quale, oltre a costituire un effetto già altre volte contemplato in caso di discarico dal ruolo, riveste una valenza esclusivamente contabile, in funzione AVV_NOTAIO‘esigenza, correlata al sistema contabile europeo, di fornire una realistica esposizione AVV_NOTAIOo stato patrimoniale ed economico AVV_NOTAIO‘ente, evitando che crediti persistentemente insoluti possano venire ad alterarne i bilanci di esercizio, quali poste soltanto virtuali iscritte all’attivo, in contrasto con il criterio di veridicità dei bilanci (cfr. Cass., Sez. III, 20/11/2020, n. 26531; 19/06/2020, n. 11972). Anche per i ruoli relativi ai crediti di valore inferiore ad Euro 2.000,00 vale dunque la considerazione, svolta in riferimento a quelli riguardanti i crediti di valore superiore al predetto importo, secondo cui l’annullamento del ruolo non coincide con l’annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato in proprio
dall’ente creditore, con gli strumenti di tutela ordinariamente apprestati dall’ordinamento per i soggetti privati (cfr. Cass., Sez. III, 9/05/2019, n. 12229).
6.2. Ciò posto, non può condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui, pur dando atto AVV_NOTAIO‘inapplicabilità degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999 ai crediti iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, in quanto espressamente prevista dall’art. 1, comma 529, AVV_NOTAIOa legge n. 228 del 2012, ha ritenuto che l’agente AVV_NOTAIOa riscossione fosse ugualmente tenuto a versare gl’importi iscritti nei ruoli scaduti, avendo la controversia ad oggetto crediti di importo superiore ad Euro 2.000,00 e non essendo stata fornita la prova AVV_NOTAIO‘effettuazione degli adempimenti previsti dall’art. 1, commi 527529, AVV_NOTAIOa legge n. 228 del 2012, cioè AVV_NOTAIO‘espletamento RAGIONE_SOCIALE attività di competenza, ovverosia di quelle necessarie a procurare la riscossione dei crediti, e AVV_NOTAIOa trasmissione del relativo elenco all’ente creditore.
L’annullamento dei crediti iscritti nei ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 costituisce infatti, indipendentemente dall’importo degli stessi, un effetto legale, che non presuppone la dimostrazione AVV_NOTAIO‘avvenuta trasmissione del relativo elenco all’ente creditore (e neppure AVV_NOTAIO‘esaurimento RAGIONE_SOCIALE attività di competenza: n.d.r.), non sussistendo alcuna disposizione che preveda espressamente tale adempimento come condizione necessaria per il discarico AVV_NOTAIO‘agente AVV_NOTAIOa riscossione, ma rilevando lo stesso esclusivamente ad altri effetti (cfr. Cass., Sez. III, 21/08/2023, n. 24948; 22/12/2022, n. 37514). In tal senso depongono chiaramente non solo l’esclusione AVV_NOTAIO‘applicabilità degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999 e AVV_NOTAIOa possibilità di procedere a giudizio di responsabilità amministrativa e contabile, che risulterebbe priva di senso ove il discarico AVV_NOTAIO‘agente continuasse ad essere subordinato alla dimostrazione del diligente espletamento AVV_NOTAIO‘attività esecutiva ed informativa posta a suo carico, ma anche la disciplina attuativa dettata dallo art. 2, comma secondo, del d.m. 15 giugno 2015, che anche per i crediti di importo superiore ad Euro 2.000,00 prevede il «discarico automatico» RAGIONE_SOCIALE relative quote e l’eliminazione dalle scritture contabili AVV_NOTAIO‘ente creditore (analogamente a quanto previsto dall’art. 1, comma secondo, per i crediti di importo inferiore), senza subordinare tale effetto alla trasmissione AVV_NOTAIO‘elenco.
6.3. Sotto un diverso profilo, poi, l’automatica operatività del discarico, quale effetto legale AVV_NOTAIO‘annullamento dei ruoli, facendo venir meno l’obbligo AVV_NOTAIO‘agente di riversare all’ente creditore gl’importi dei crediti avviati alla riscossione, esclude anche l’obbligo di restituire le somme trattenute a titolo di sgravio provvisorio, indipendentemente dall’avvenuta presentazione AVV_NOTAIOa domanda di rimborso ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 77 del d.P.R. n. 43 del 1988, anch’esso peraltro divenuto inapplicabile, per effetto AVV_NOTAIO‘abrogazione disposta dall’art. 68 del d.lgs. n. 112 del 1999.
6.4. L’accoglimento RAGIONE_SOCIALE predette censure, escludendo la fondatezza AVV_NOTAIOa domanda avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE con il ricorso per decreto ingiuntivo, comporta l’assorbimento di quelle proposte con il terzo motivo di ricorso, riguardanti la determinazione AVV_NOTAIO‘importo dovuto dall’agente AVV_NOTAIOa riscossione.
Passando quindi all’esame del ricorso incidentale, si osserva che la questione concernente l’applicabilità AVV_NOTAIOa disciplina dettata dall’art. 1, commi 527-529, AVV_NOTAIOa legge n. 228 del 2012 alla RAGIONE_SOCIALE è stata già affrontata da questa Corte, e risolta mediante l’enunciazione del principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, secondo cui le predette disposizioni, ispirate ad un’esigenza di razionalizzazione dei bilanci di tutti gli enti creditori (indipendentemente dalla natura pubblica o privata degli stessi), non pongono alcuna distinzione tra ruoli attinenti a crediti consegnati da soggetti pubblici o comunque da soggetti istituzionalmente beneficiari di finanziamenti pubblici e ruoli concernenti invece crediti vantati da soggetti privati: esse si riferiscono infatti indistintamente a tutti i crediti iscritti in ruoli resi esecutivi sino al 31 dicembre 1999, ed escludono la possibilità di procedere ulteriormente alla riscossione degli stessi mediante ruolo, sulla base di una valutazione rispondente ad evidenti criteri di ragionevolezza, in quanto fondata sull’epoca risalente AVV_NOTAIO‘iscrizione a ruolo e, per i crediti di valore inferiore ad Euro 2.000,00, sull’antieconomicità AVV_NOTAIOa riscossione, i cui costi sono stati reputati superiori ai benefici (cfr. Cass., Sez. III, 26/07/2021, n. 21386; 20/ 11/2020, n. 26531; 9/05/2019, n. 12229). Le norme in esame sono pertanto applicabili anche ai crediti AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, la quale, nonostante la privatizzazione, rimane un ente deputato allo svolgimento di una funzione pubblica, cui lo Stato ha eccezionalmente concesso di procedere alla riscossione dei propri
crediti a mezzo del ruolo, cioè attraverso un sistema normalmente riservato agli enti pubblici, con la conseguenza che lo stesso legislatore può legittimamente disciplinare le modalità AVV_NOTAIOa riscossione, imporre limiti alla stessa, o, come avvenuto nella specie, non consentire più la riscossione con tale sistema per i crediti più risalenti.
7.1. Considerato inoltre che, come si è detto in precedenza, l’esclusione AVV_NOTAIOa possibilità di procedere ulteriormente alla riscossione a mezzo ruolo non comporta l’estinzione del diritto di credito, ma solo il venir meno del titolo esecutivo, deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE norme in esame, sollevata dalla ricorrente sia in relazione alla previsione di un’espropriazione senza indennizzo dei crediti da essa vantati nei confronti dei propri iscritti e AVV_NOTAIO‘idoneità di tale intervento a incidere sullo equilibrio finanziario AVV_NOTAIO‘ente, sia in relazione alla disparità di trattamento introdotta tra i crediti RAGIONE_SOCIALE casse previdenziali e quelli AVV_NOTAIO‘Unione Europea, per i quali resta confermata l’operatività del sistema di riscossione a mezzo ruolo, anche se risalenti. Non merita consenso neppure la censura di violazione AVV_NOTAIO‘art. 117 Cost., sollevata in riferimento all’art. 6 AVV_NOTAIOa CEDU, sotto il profilo AVV_NOTAIO‘irragionevole incidenza RAGIONE_SOCIALE disposizioni in esame sulla posizione di parità RAGIONE_SOCIALE parti nei giudizi in corso, non configurandosi le stesse come un intervento isolato ed inaspettato rispetto ad un quadro normativo idoneo ad ingenerare nelle parti un ragionevole affidamento in ordine alla sua immutabilità, ma come uno stadio ulteriore di un percorso normativo avviato fin dal 1999 con la riforma del sistema di riscossione a mezzo ruolo, e proseguito con la sostituzione AVV_NOTAIO‘organizzazione di carattere pubblicistico degli agenti AVV_NOTAIOa riscossione ai rapporti di concessione precedentemente intrattenuti dagli enti creditori con società private (cfr. Cass., Sez. III, 20/11/2020, n. 26531; 19/06/2020, n. 11972).
7.2. Tali conclusioni, più volte ribadite dalla giurisprudenza di legittimità, non appaiono suscettibili di rimeditazione alla stregua AVV_NOTAIOo jus superveniens rappresentato dall’art. 1, commi 222-252, AVV_NOTAIOa legge 29 dicembre 2022, n. 197, richiamato in memoria dalla ricorrente, che ha previsto un analogo meccanismo di annullamento automatico dei debiti iscritti nei ruoli affidati agli agenti AVV_NOTAIOa riscossione, con corrispondente discarico di questi ultimi: tale
disposizione si riferisce infatti ad una fattispecie diversa da quella in esame, ovverosia ai debiti d’importo residuo fino a Euro 1.000,00 «risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti AVV_NOTAIOa riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015», e, prevedendo espressamente un trattamento diversificato tra enti erariali (amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali) ed enti non erariali (per i quali l’operatività di tale meccanismo resta subordinata ad un’apposita delibera AVV_NOTAIO‘ente), non contemplato dall’art. 1, commi 527-529, AVV_NOTAIOa legge n. 228 del 2012, conferma indirettamente la validità AVV_NOTAIO‘interpretazione di quest’ultima disposizione fornita dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. III, 9/08/2023, n. 24313).
8. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, restando assorbito il quarto motivo, mentre va rigettato il ricorso incidentale condizionato, con il conseguente rinvio AVV_NOTAIOa causa alla Corte d’appello di Roma, che provvederà, in diversa compo-