Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19239 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19239 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2021 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE (CF CODICE_FISCALE), con sede in Roma, alla INDIRIZZO, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa nel presente giudizio dal prof aw. NOME COGNOME (cf CODICE_FISCALE – fax: NUMERO_TELEFONO pec: EMAIL) ed elettivamente domiciliata presso lo studio suo e dell’AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO (cf CODICE_FISCALE; fax: NUMERO_TELEFONO; pec: EMAIL), in Roma, alla INDIRIZZO n. 20, in virtù di procura in calce al ricorso.
Ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE , cod. fisc. CODICE_FISCALE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata
e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE (cod. fisc. CODICE_FISCALE: fax 0696514000: PEC: EMAIL), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
Controricorrente
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 4258 depositata il 15 settembre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che :
Il Consigliere delegato ha formulato la seguente proposta di definizione accelerata del giudizio:
‘ La ricorrente impugna con quattro motivi la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha accolto l’appello di RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione di primo grado e ha integralmente respinto la pretesa della RAGIONE_SOCIALE che aveva agito per ottenere il pagamento di importi dovuti dagli iscritti.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, succeduta a RAGIONE_SOCIALE.
Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.1, commi 527, 528 e 529 della legge 228/2012 e agli artt.1 e 2 del d.lgs.509/1994. La ricorrente lamenta l’applicazione effettuata dalla Corte territoriale della normativa speciale pubblicistica di cui al d.lgs.112 del 1999 e alla successiva legge n.228 del 2012, tanto in relazione all’annullamento automati-
co dei crediti iscritti a ruolo sino al 31.12.1999 per importi inferiori a € 2.000, quanto in relazione all’automatico discarico dei ruoli sino alla stessa data, per importo superiore ai 2000 € e non interessati da attività di RAGIONE_SOCIALE, in luogo RAGIONE_SOCIALE comuni regole in tema di responsabilità contrattuale, e ciò in contrasto con la natura privata e l’autonomia contabile della RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art.1, commi 527 e seguenti, della legge 228/2012 in relazione agli artt.3, 38, 41 e 42 Cost., nonché violazione dell’art.1 del Protocollo addizionale della CEDU, dell’art.117 Cost. e dell’art.6 CEDU. La ricorrente denuncia l’irragionevolezza dell’ablazione discriminatoria senza indennizzo di un diritto proprio della RAGIONE_SOCIALE, per giunta in spregio RAGIONE_SOCIALE ragioni di salvaguardia del sistema previdenziale.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.107 e 108 TFUE e chiede disapplicazione RAGIONE_SOCIALE norme interne in contrasto con il diritto dell’Unione, nonché in subordine proposizione di questione pregiudiziale interpretativa ai sensi dell’art.267 TFUE alla Corte di Giustizia, poiché la sanatoria introdotta dalla legge di stabilità del 2013 si risolverebbe in un non consentito aiuto di RAGIONE_SOCIALE.
Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.19, comma 1, lett. b), e 59, comma 4 ter, del d.lgs. 112/1999, nonché 35, 39, 74 e seguenti, e 82, d.p.r.
43/1988.
Secondo la ricorrente la mancata dimostrazione da parte dell’esattore, nei tempi e modi previsti dalla legge, di aver diligentemente operato per la RAGIONE_SOCIALE dei crediti iscritti a ruolo e di non esserci riuscito per causa a lui non imputabile, faceva venir meno il suo diritto al rimborso RAGIONE_SOCIALE somme già versate all’Ente impositore in virtù del principio del non riscosso per riscosso o del diritto al discarico RAGIONE_SOCIALE somme non anticipate. Il ricorso propone, in tutti i suoi motivi, questioni interpretative già risolte inter partes dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, nota alle parti, a cui si fa integrale richiamo (e pluribus Sez. 3 – n. 12229 del 9.5.2019, Rv. 653891 – 01; Sez. 3, n. 11972 del 19.6.2020, Rv. 657922 – 01; Sez. 3, n. 26531 del 20.11.2020; Sez.3, n.21386 del 26.7.2021; Sez.6-1 n.25003 del 15.9.2021; Sez.3. n.26336 del 29.9.2021; Sez.61, n. 4555 dell’11.2.2022; Sez.6 -1, n.6766 e 6767 del 1.3.2022; Cass. 21031/2022; nonché, più recentemente le ordinanze n.106, 24155, 24163, 24257, 24330,25522, 25547, 25566,25678, 25691,33686, 33688, 33692, 33736, tutte del 2023).
Anche in ordine al terzo motivo di ricorso, non presente in tutte le cause di cui al contenzioso richiamato, questa Corte ha avuto modo di precisare che il meccanismo del discarico automatico dei ruoli, introdotto dall’art. 1, commi 527-529, l. n. 228 del 2012, non si traduce in un aiuto di RAGIONE_SOCIALE contrastante con l’art. 107 TFUE, non risultando in alcun modo dimostrato che tale discarico automatico
comporti un vantaggio economico che il beneficiario non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato, trattandosi invece di crediti meramente virtuali, iscritti a ruoli emessi e consegnati in tempi risalenti ed ormai del tutto inesigibili (Sez. 6 – 1, n. 21031 del 1.7.2022; ma anche 6767/2022 e 33736, 33692, 33688, 2566 del 2023).
Il ricorso appare quindi inammissibile ai sensi dell’art.360 -bis, n.1, c.p.c. poiché la decisione impugnata ha risolto le questioni in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e il ricorso non offre elementi per mutare l’orientamento’.
Considerato che :
Questa prima sezione all’udienza pubblica del 13 giugno 2024 (RG 7137/2021) ha discusso una causa che pone questioni del tutto analoghe a quelle che si dibattono nel presente giudizio.
Appare, pertanto, opportuno attendere l’esito del citato giudizio sub RG 7137/2021.
p.q.m.
dispone rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione della prima sezione nel predetto giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2024, nella camera di consiglio