Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26278 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26278 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/10/2024
Oggetto: Indebito arricchimento -Struttura sanitaria accreditata -Credito prestazioni riabilitative erogate nell’ambito del SSN Atti determinativi RAGIONE_SOCIALE – Regressione tariffaria in deroga alle previsioni convenzionali -Illegittimità -Disapplicazione.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1072/2020 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio ex lege in Roma, presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, INDIRIZZO (pec: EMAIL);
-ricorrente –
C.C. 30.04.2024
r.g.n. 1072/2020
Pres. L. NOME COGNOME
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RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE, in dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al controricorso, con domicilio in Roma, presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, INDIRIZZO
persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege (pec: EMAIL);
-controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE CORTE di APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 506/2019 depositata il 28/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 aprile 2024 dRAGIONE_SOCIALE Consigliera, dr.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d ‘ Appello di RAGIONE_SOCIALE ha parzialmente accolto l’impugnazione proposta da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 2011/2015, con cui, viceversa, era stata accolta l’opposizione proposta dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti del decreto ingiuntivo n. 1361/2007 con cui RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE aveva intimato RAGIONE_SOCIALE predetta RAGIONE_SOCIALE il pagamento del saldo delle prestazioni sanitarie riabilitative rese nel periodo 1.1.2006 -31.7.2007, quantificato nell’importo complessivo di Euro 994.436,17 (nello specifico, Euro 521.472,11 per l’anno 2006 ed euro 472.964,06 per l’anno 2007) derivanti dal rapporto convenzionale di cui all’atto sottoscritto dalle parti in data 05/03/2004 .
Per quanto ancora qui di rilievo, la Corte d’appello ha ritenuto in via generale di non condividere la decisione di primo grado che aveva accolto l’opposizione ritenendo il credito per prestazioni erogate in eccedenza al budget annuale stabilito con normativa regionale non dovuto, a fronte di quanto già pagato, nei limiti del tetto di spesa stabilito; nello specifico, in primo luogo, ha ritenuto illegittimi ‘i provvedimenti amministrativi che hanno assegnato al CRD odierno appellante un budget di euro 750.000,00 ( rectius : 500.000,00) annui per il 2006 ed il 2007, a fronte di un inalterato numero dei moduli assegnati, di fatto hanno inciso sulle tariffe, riducendole’ ; in secondo
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AVV_NOTAIORAGIONE_SOCIALEAVV_NOTAIO luogo ha spiegato che la riduzione del budget , infatti, può essere attuata per ciascun centro o in sede di rinnovo RAGIONE_SOCIALE convenzione attraverso la riduzione dei moduli ovvero con l’abbattimento mediante apposito D.A. delle tariffe per ciascuna prestazione, così come è stato fatto con il D.A. del 18.10.2007. La Corte territoriale ha affermato infine che il RAGIONE_SOCIALE aveva operato in buona fede in assenza di un provvedimento di definitiva fissazione del budget per gli anni di cui è causa.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d ‘a ppello, l ‘ RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1. c.p.c.
La parte ricorrente e la parte resistente hanno depositato rispettive memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente RAGIONE_SOCIALE lamenta:
1.1 . con il primo motivo di ricorso, la ‘ Illegittimità RAGIONE_SOCIALE sentenza ex art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.: Difetto di giurisdizione del G.O. a favore del G.A. in applicazione dell’art. 33 del D.Lgs. 80/1998, nel testo risultante dall’annullamento, in parte qua, ad opera RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale 204/2004 (oggi recepito dall’art. 133, com ma 1, lett. c, C.P.A. -D.Lgs. 104/2010), dell’art. 5 RAGIONE_SOCIALE L. 1034/1971, dell’art. 4 L. 2248/1865 all. e). Violazione dei principi generali sul riparto RAGIONE_SOCIALE giurisdizione discendenti dall’art. 103 RAGIONE_SOCIALE Costituzione ‘ ; in particolare, evidenzia che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente disapplicato gli atti aziendali determinativi del tetto di spesa per l’anno 2005 e 2006 ritenendoli illegittimi poichè la relativa corretta determinazione delle prestazioni autorizzate non avrebbe potuto essere diversa del risultato aritmetico del numero di prestazioni indicate in convenzione moltiplicato al relativo valore delle medesime, come fissato dal tariffario regionale; in tal guisa, ad avviso RAGIONE_SOCIALE ricorrente, la Corte territoriale avrebbe travalicato i limiti RAGIONE_SOCIALE propria giurisdizione (richiama sul
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AVV_NOTAIO punto, tra l’altro, la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale n. 204 del 2004 e quella delle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione n. 16391/2011); asserisce infine che la Corte d’appello con la decisione oggetto di impugnazione , disapplicando l’atto determinativo del tetto di spesa e sostituendo la propria valutazione quantitativa rispetto a quella comunicata dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avrebbe ‘comunque penetrato l’area di pertinenza RAGIONE_SOCIALE giurisdizione amministrativa in aperta violazione dell’art. 4 comma 2 L.A.C. , 33 d. lgs. n. 80/1988 nel testo risultante dall’annullamento in parte qua disposto dRAGIONE_SOCIALE decisione n. 204/2004 RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale e dell’art. 103 Cost., addirittura stabilendo ‘ contra legem, essa stessa il tetto di spesa in violazione dell’art. 32 comma 8 l. n. 449/1997 ‘ (pagg. 17 e 18 in ricorso) ;
1.2. con il secondo motivo, in via subordinata, rispetto al motivo precedente, denuncia l ‘ ‘ Illegittimità ex art. 163, primo comma, n. 3, c.p.c.: violazione dell’art. 5 RAGIONE_SOCIALE L. 2248/1865, all. e); violazione dell’art. 633 c.p.c.’ ; la ASP ricorrente, nel l’ipotesi in cui venga ritenuta la giurisdizione ordinaria, denuncia che sia stata comunque travalicato il potere di disapplicazione riconosciuto dall’art. 5 L.A.C. inteso come limite interno RAGIONE_SOCIALE giurisdizione ordinaria. Richiama, tra l’altro, quanto affermato dalle Sezioni Unite de lla Corte di cassazione(Cass. Sez. U nn. 28053/2018 e 33688/2018), sottolineando che il potere di disapplicazione può essere esercitato nei giudizi in cui sia parte, oltre al privato, anche la RAGIONE_SOCIALE nel caso in cui l’atto illegittimo venga in rilievo incidentalmente come antecedente logico e non come fondamento del diritto dedotto in giudizio e sia affetto da vizi di legittimità lesivi di diritti ; sostiene quindi che il potere di disapplicazione nella specie avrebbe dovuto arrestarsi perché inibito da atti, quali quelli in esame, recanti provvedimenti per la determinazione del tetto di spesa per gli anni di riferimento che concorrevano ex lege e convenzionalmente a definire geneticamente il limite RAGIONE_SOCIALE somma spendibile per le prestazioni del RAGIONE_SOCIALE odierno resistente;
1.3. con il terzo motivo, in via ulteriormente gradata, lamenta la ‘ Illegittimità RAGIONE_SOCIALE sentenza ex art. 360, primo comma n. 3: violazione
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EstAVV_NOTAIO dell’art.32, comma 8, RAGIONE_SOCIALE legge 27 dicembre 1997 n. 449 ‘ in quanto, sebbene il volume massimo delle prestazioni risultava indicato, la spesa in concreto autorizzata doveva essere stabilita, in via autoritativa e vincolante (annualmente) in sede di programmazione a norma dell’art. 32 comma 8 RAGIONE_SOCIALE legge 27/12/1997, n. 449, e che essa ben poteva risultava inferiore rispetto RAGIONE_SOCIALE copertura forfettaria dei moduli indicati nell’atto convenzionale (richiama sul punto Consiglio di Stato n. 598/2013) e anche in assenza di una previsione specifica per gli anni in questione non specificata dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
2. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.
Condivisibilmente con quanto osservato dall’odierno RAGIONE_SOCIALE nel l’atto di controricorso, la questione proposta con il primo motivo, recante l’eccezione di difetto di giurisdizione, va risolta RAGIONE_SOCIALE luce dei principi reiteratamente affermati da questa Corte – qui richiamati e pienamente condivisi dal Collegio – secondo cui allorché il giudice di primo grado ha pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente la propria giurisdizione e le parti hanno prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice RAGIONE_SOCIALE successiva fase impugnatoria rivelare d’ufficio il difetto di giurisdizione, in quanto tale questione è ormai coperta dal giudicato implicito (cfr. Cass. Sez.Un. n.10359/2021; Cass. nn.25208 e 5587 del 2020); con l’effetto che resta , altresì, precluso all’attore contestare la giurisdizione di quel giudice che egli stesso ha adito (v. Sez. U., 30/07/2021, n. 21972; Sez.Un. n.25367 del 2020; id.n. 21260 del 2016);
Nella specie, risulta che il Giudice di prime cure si è pronunciato espressamente sulla propria giurisdizione affermando testualmente: «Preliminarmente va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario adito con riguardo alle domande che, in quanto aventi ad oggetto l’accertamento dell’effettiva debenza dei compensi richiesti, non coinvolge una verifica dell’azione autoritativa RAGIONE_SOCIALE PA. sul rapporto sottostante o l’esercizio dei poteri discrezionali di cui essa gode nella determinazione di indennità, canoni o altri corrispettivi (Cass. ss.uu., ord. 13 febbraio 2007, n. 3046), rientrando
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AVV_NOTAIO tali ultimi profili nella giurisdizione del giudice amministrativo» (cfr. pag. 11 in controricorso).
Ebbene, come veduto, la statuizione sulla giurisdizione non è stata impugnata in fase d’appello, né da parte dell’ odierna ricorrente (che si è limitata a richiedere la conferma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, senza proporre appello incidentale) né dal RAGIONE_SOCIALE, odierno controricorrente; pertanto, la questione di giurisdizione va considerata coperta da giudicato.
Detti principi valgono, a maggior ragione, nel caso di specie, in cui la RAGIONE_SOCIALE si determinò ad adire il giudice ordinario in primo grado, risultando vittoriosa.
Con particolare riferimento al secondo motivo di ricorso va osservato che nella specie non si riscontra alcuna violazione del citato art. 5 RAGIONE_SOCIALE l.2248/1865, all. E ) né dell’art. 633 c.p.c., ricorrendo i i presupposti per il configurarsi del potere del giudice ordinario di disapplicare l’atto amministrativo illegittimo; invero, dRAGIONE_SOCIALE lettura RAGIONE_SOCIALE pronuncia impugnata emerge come l’esercizio del potere di disapplicazione sia stato disposto conformemente alle richiamate disposizioni di legge ed entro i limiti individuati dRAGIONE_SOCIALE giurisprudenza su fattispecie analoghe.
Più specificatamente, la corte d’appello si è limitata a vagliare in via incidentale rispetto all’accertamento del diritto di credito, la legittimità dell’atto dell’ASP (nota prot. 428/DR del 19/07/2006) mediante cui era stato fissato il tetto di spesa pari ad € 500.000,00 per l’attribuzione del budget annuale al C.R.D., ritenendolo illegittimo poiché posto in essere in assenza di un provvedimento regionale espresso che disponesse la diminuzione delle tariffe e, di conseguenza, del budget ; conseguentemente, la Corte territoriale, rilevata la illegittimità dei provvedimenti amministrativi dell’RAGIONE_SOCIALE, con cui era stata operata la regressione tariffaria, ha correttamente confermato il provvedimento monitorio rigettando l’opposizione dell’RAGIONE_SOCIALE ricorrente .
Quanto al terzo motivo va osservato che non si è verificata, nella specie, alcuna violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE disciplina invocata; il motivo attiene, nella sostanza, a profili di fatto e tende a suscitare dRAGIONE_SOCIALE Corte
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di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dRAGIONE_SOCIALE Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento – ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).
Invero, l a Corte d’appello ha in modo piano e adeguato premesso che «La principale questione che si pone nella fattispecie attiene RAGIONE_SOCIALE contestata operatività del meccanismo RAGIONE_SOCIALE regressione tariffaria previsto con D.A. 17.10.2005» in relazione alle strutture eroganti prestazioni riabilitative.
Ha poi spiegato che quest’ultimo decreto assessoriale «intitolato ‘ Criteri di calcolo del budget per le strutture specialistiche convenzionate relativamente agli anni 2005 e 2006’ ha esteso alle strutture eroganti prestazioni riabilitative convenzionate la normativa relativa RAGIONE_SOCIALE specialistica convenzionata esterna per quanto attiene al sistema RAGIONE_SOCIALE regressione tariffaria, avendo il Direttore Generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con nota di protocollo 1027 del 12.06.2006 con provvedimento urgente disposto tale estensione normativa alle predette strutture» (foglio 5 non numerato RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata).
Tanto spiegato, La Corte territoriale ha evidenziato «che il meccanismo di fissazione automatica del tetto RAGIONE_SOCIALE spesa impegnata dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il pagamento RAGIONE_SOCIALE prestazioni erogate da ciascuna struttura riabilitativa si attua eseguendo una moltiplicazione del numero dei moduli assegnati (nello specifico n. 38 prestazioni ambulatoriali e n. 19 domiciliari al giorno) per il costo giornaliero, come previsto dal D.A. 29.4.2005 e dal D.A. 2007 che interessano la fattispecie’, con la conseguenza che ‘quanto al settore RAGIONE_SOCIALE riabilitazione, a differenza di quanto avviene per la specialistica convenzionata per la quale la fissazione del budget non avviene attraverso la predeterminazione del tipo e del numero delle prestazioni erogabili ma
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RAGIONE_SOCIALE attraverso la fissazione dell’importo massimo erogabile liquidabile annualmente RAGIONE_SOCIALE struttura (la quale conosce la quantità di prestazioni che può erogare procedendo via via RAGIONE_SOCIALE loro liquidazione secondo tariffa e così verificando periodicamente il budget residuo), la predeterminazione RAGIONE_SOCIALE spesa pubblica per il singolo centro avviene con la assegnazione dei c.d. moduli, ossia con la indicazione del numero delle prestazioni massime consentite pro die in modo che dRAGIONE_SOCIALE moltiplicazione di essi per gli importi stabiliti per l’anno 2005 dalle tariffe di cui al D.A. 29.4.2005 si trae la spesa massima che il SSN dovrà sostenere in relazione alle prestazioni erogate da ciascuna struttura. Ove, pertanto, si determini uno sforamento di spesa, opererà la regressione tariffaria che, nel caso RAGIONE_SOCIALE prestazione riabilitativa, avrà luogo allorché si esegua un numero di prestazioni superiore a quello consentito» (foglio 6 non numerato RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata).
La corte messinese ha altresì precisato che «nel caso di specie, lo stesso RAGIONE_SOCIALE appellante ammette che, in esecuzione RAGIONE_SOCIALE delibera n. 941 del 4.3.2004 di presa d’atto RAGIONE_SOCIALE convenzione stipulata con l’RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE si è obbligato a erogare le prestazioni riabilitative agli assistiti del RAGIONE_SOCIALE e l’amministrazione sanitaria, dal proprio conto, si è obbligata a pagare la remunerazione per le prestazioni massime giornaliere prestabilite (n. 38 ambulatoriali e n. 19 domiciliari); che lRAGIONE_SOCIALE con il citato decreto del 17.10.2005 pubblicato su GURS n. 4 del 4.11.2005 ha stabilito i criteri di calcolo del budget per le strutture specialistiche convenzionate prevedendo la estensione RAGIONE_SOCIALE disciplina alle strutture eroganti prestazioni ex art. 26 L. 833/1978 tre la quali rientra il CRD appellante, affermando il principio RAGIONE_SOCIALE vincolatività del tetto di spesa provvisorio stabilito per l’anno di riferimento; che con la nota prot. n. 428/D del 19 luglio 2006 l’RAGIONE_SOCIALE ha comunicato al CRD che il te tto di spesa per l’anno 2006 sarebbe stato uguale a quello del 2005; che, come lo stesso RAGIONE_SOCIALE appellante riconosce, l’RAGIONE_SOCIALE ha provveduto a pagare le fatture relative al 2005 erogando la somma complessiva di euro 878.849,00 ed ha provveduto al pagamento per il primo semestre del 2006 delle prime dieci
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RAGIONE_SOCIALE fatture e di un acconto su quelle da n. 11 a n. 24, ed ha versato in acconto per l’anno 2007 la somma di euro 236.833,34 » (fogli 6 e 7 non numerati RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata).
La c orte d’ appello ha poi esaminato la questione sollevata dal RAGIONE_SOCIALE appellante afferente RAGIONE_SOCIALE mancata assegnazione di un budget definitivo -essendo quelli fissati per il 2006 ed il 2007 pari ad euro 750.000,00 per anno meramente provvisori -nonché quella inerente RAGIONE_SOCIALE illegittimità RAGIONE_SOCIALE riduzione tariffaria unilateralmente operata dall’RAGIONE_SOCIALE anche sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE mancanza di potere e al riguardo ha così affermato «Per dirimere tali questioni, fermamente contestate dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE appellata, non può che rileva rsi come, RAGIONE_SOCIALE luce del sistema sopra delineato, l’RAGIONE_SOCIALE, nel momento in cui assegna RAGIONE_SOCIALE struttura riabilitativa un budget inferiore al prodotto dei moduli per le tariffe delle prestazioni erogabili, dà vita ad un meccanismo che si risolve in un illegittimo abbattimento delle tariffe intra budget . In altri termini, con riferimento al tema che ci occupa, per le strutture riabilitative, il provvedimento di fissazione del budget , RAGIONE_SOCIALE cui legittimità in generale non si discute essendo esso legato ad una esigenza di contenimento RAGIONE_SOCIALE spesa sanitaria regionale e nazionale che è riconosciuta conforme all’interesse nazionale dRAGIONE_SOCIALE giurisprudenza amministrativa e di legittimità, dovrebbe avere una funzione meramente ricognitiva, servendo non a fissare il limite di spesa bensì a dare conto dell’importo massimo erogabile, atteso che questo nei sui dati di calcolo nasce dalle Tariffe fissate con D.A. e dai moduli attribuiti in sede di convenzione» (foglio 7 non numerato RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata).
Pertanto, la c orte d’ appello ha ritenuto illegittimi «i provvedimenti amministrativi che hanno assegnato al CRD odierno appellante un budget di euro 750.000,00 ( rectius : 500.000,00) annui per il 2006 ed il 2007, a fronte di un inalterato numero dei moduli assegnati, di fatto hanno inciso sulle tariffe, riducendole» tenuto conto che «La riduzione del budget, infatti, può essere attuata per ciascun centro o in sede di rinnovo RAGIONE_SOCIALE convenzione attraverso la riduzione dei moduli, ovvero con l’abbattimento mediante apposito D.A. delle tariffe per ciascuna prestazione, così come è stato fatto con il D.A. del
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18.10.2007. E, nel caso di specie, il RAGIONE_SOCIALE, ricevendo i pazienti che necessitavano delle cure riabilitative ad esso avviati dRAGIONE_SOCIALE stessa RAGIONE_SOCIALE appellante (che non ha mai contestato le fatture emesse dal RAGIONE_SOCIALE con corretta applicazione delle tariffe di cui ai richiamati decreti né la valenza positiva dell’attività resa dal RAGIONE_SOCIALE), e prestando la propria attività entro il limite dei moduli assegnati con la convenzione, per il biennio cui si riferisce il d.i. opposto, ha operato in buona fede in assenza di un provvedimento di definitiva fissazione del budge t per l’anno 2006 modulando la propria attività sul budget stabilito per l’anno precedente senza eseguire prestazioni in eccedenza ai moduli pattuiti ed anzi attenendosi scrupolosamente al piano terapeutico redatto dall’Asp e sottoscritto dal AVV_NOTAIO. COGNOME che, nella sua veste di organo interno, ha espresso parere favorevole al pagamento. Vero è che il parere di un organo non può avere effetto vincolante né di revoca e/o modifica dei D.A. emessi dagli organi competenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma è anche vero che il tetto massimo non derogabile fu determinato e comunicato al RAGIONE_SOCIALE interessato con notevole ritardo e che la fissazione in via provvisoria dell’analogo tetto di spesa valevole per l’anno precedente, i n unione RAGIONE_SOCIALE considerazione dirimente che non vi fu superamento dei moduli convenuti, fa sì che si debba riconoscere l’esistenza in favore del RAGIONE_SOCIALE appellante di una situazione soggettiva di legittimo affidamento giuridicamente tutelabile al conseguimento delle somme ingiunte» (foglio 8 non numerato RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata).
E ha concluso come in tale ipotesi, il giudice ordinario «non può che limitarsi a disapplicare incidentalmente i provvedimenti amministrativi illegittimi secondo i poteri attribuitigli dall’art. 5 legge 1865 all. E abolitiva del contenzioso amministrativo» (fogli 8 e 9 non numerati RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata).
5. In definitiva, il ricorso va dichiarato integralmente inammissibile; le spese vengono liquidate secondo il principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza come da dispositivo.
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La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 12.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge, in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Così deciso nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione Civile del 30