Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10897 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10897 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9866/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro
-resistente-
QUESTORE RAGIONE_SOCIALEA PROVINCIA DI MILANO,
-resistente-
avverso il PROVVEDIMENTO di GIUDICE DI PACE MILANO n. 49164/2020 depositato il 21/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente, cittadino nigeriano, ha proposto opposizione al decreto di espulsione dal territorio nazionale con
accompagnamento alla frontiera, deducendo di aver presentato domanda di protezione internazionale che gli è stata negata con sentenza del 2019 divenuta definitiva; che nelle more ha contratto matrimonio con una connazionale regolarmente soggiornante su un territorio italiano e ha lavorato; che dopo il rigetto della domanda di protezione internazionale ha spedito tramite apposito kit postale una domanda di coesione familiare con la moglie; che la Questura di Milano ha dichiarato irricevibile l’istanza e gli è stato quindi successivamente notificato il provvedimento di espulsione.
Il Giudice di pace ha respinto il ricorso rilevando che la espulsione costituisce atto dovuto essendo stata dichiarata irricevibile la domanda di permesso di soggiorno; che il diritto al mantenimento dell’unità familiare è riconosciuto solo ai cittadini regolarmente presenti sul territorio dello Stato italiano.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero affidandosi a due motivi. L’Avvocatura dello Stato, non ritualmente costituita, ha presentato istanza per la partecipazione all’eventuale discussione orale.
RITENUTO CHE
1. -Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c. p. c., degli artt. art. 13, 5 comma 6 e 19 del D.lgs 286/98 per avere il Giudice di pace omesso di applicare gli obblighi internazionali derivanti dall’art. 5 comma 6, cit. e segnatamente il rispetto dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo che sancisce il rispetto della vita privata e familiare e il principio di non refoulement sancito all’art. 33 della Convenzione di Ginevra.
2. -Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c. p. c., dell’ art. 13 del D.lgs. 286/98 in combinato disposto con l’art. 19 c.1.1 D.lgs. 286/98 per avere il Giudice di pace omesso qualsiasi valutazione delle
circostanze soggettive del ricorrente e dei rischi correlati al suo rimpatrio.
Il ricorrente deduce che la valutazione della rilevanza dei legami familiari va estesa anche al caso del cittadino straniero soggiornante irregolarmente, secondo quanto dispone l’art. 19 del TUI in relazione all’art. 5 dello stesso testo unico; sul punto il primo giudice non ha reso alcuna motivazione ed ha omesso qualsiasi tipo di bilanciamento tra il diritto al rispetto della vita familiare e le ragioni di ordine pubblico. Deduce di essersi unito in matrimonio una connazionale, donna con la quale convive, insieme alla di lei figlia; il fortissimo legame tra i due coniugi, peraltro, è confermato dalle numerose visite ed esami cui l’odierno ricorrente si sta sottoponendo sin dal gennaio 2019 per risolvere un problema di infertilità di coppia e poter concepire un figlio insieme; deduce inoltre che ha ormai un lavoro stabile avendo sottoscritto un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Lamenta che l’ordinanza ometta ogni valutazione circa la legittimità del decreto impugnato anche ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 286/1998 che impone una valutazione caso per caso, valutazione che non può quindi prescindere dalla situazione personale familiare e dai rischi nel paese d’origine del ricorrente, totalmente assente nel decreto di espulsione. L’omessa valutazione circa la sussistenza di cause di preclusive dell’espulsione ai sensi dell’art. 19 c. 1.1 del TUI comporta l’illegittimità dell’ordinanza adi cui si richiede la cassazione.
3. -I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati.
L’ordinanza impugnata travisa le ragioni della opposizione all’espulsione e applica in maniera non corretta gli artt. 5 e 19 del TUI; non si tratta qui infatti di valutare se il soggetto abbia diritto a un permesso di soggiorno per coesione familiare, quanto di
valutare se sussista una ragione di non respingimento in relazione al diritto alla vita familiare invocato dal ricorrente.
La giurisprudenza di questa Corte di legittimità è ormai salda nell’affermare che in tema di espulsione del cittadino straniero, l’art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell’effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell’esistenza di legami con il paese d’origine, si applica -con valutazione caso per caso, in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE -anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all’unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all’art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte cost., senza distinguere tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dall’art. 8 cit., che non prevede gradazioni o gerarchie (Cass. n. 23957 del 02/10/2018) Ed ancora è stato affermato che l’art. 19 TUI impone al Giudice di pace, in adempimento del suo l’obbligo di cooperazione istruttoria, di esaminare e pronunciarsi sull’allegata sussistenza dei divieti sanciti dai commi 1 e 1.1, nel testo vigente “ratione temporis”; ne consegue che, ove sia allegato il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, la valutazione deve avere riguardo anche al criterio dell’effettivo inserimento sociale e deve essere tenuta in considerazione, ai sensi dell’art. 13, comma 2 bis, del medesimo TUI la vita familiare in quanto detta norma richiede una concreta valutazione, della natura e dell’effettività dei legami personali, in linea con la nozione di diritto all’unità familiare indicata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento
all’art. 8 CEDU così come recepito dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale (Cass. n. 15843 del 06/06/2023; Cass. n. 28189 del 06/10/2023; Cass. n. 19815 del 20/06/2022)
Ne consegue, in accoglimento del ricorso la cassazione del provvedimento impugnato il rinvio al Giudice di pace di Milano in persona di magistrato diverso da quello che ha emesso il provvedimento impugnato per un nuovo esame per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di pace di Milano in persona di magistrato diverso da quello che ha emesso il provvedimento impugnato cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14/02/2024.