Tuttavia, non essendo tale verbale dotato di fede privilegiata, i soci possono far valere eventuali sue difformità rispetto alla realtà effettuale con qualsiasi mezzo di prova, con la conseguenza che, in caso di mancato assolvimento dell’onere probatorio sugli stessi incombente, quanto documentato dal verbale non può essere più messo in discussione. Nel caso esaminato, il Tribunale di Milano aveva coerentemente argomentato che l’attore non aveva neppure dedotto mezzi istruttori per dimostrare la falsità del verbale con riferimento alla partecipazione totalitaria dei soci (e quindi compresa la sua, che era stata, invece, contestata) alle assemblee della società.
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